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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per l'avv. POGLIANI IVANA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
PAOLA GRASSI;
Per e , nessuno;
CP_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Grassi precisa le conclusioni come segue:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, NEL MERITO:
- accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria del Sig. Parte_1
portata dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia n. 1071/2023 e successivo
[...] atto di precetto, entrambi mai apposti, per complessivi € 5.539,65, rigettare l'opposizione avversa e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'esponente di proseguire l'esecuzione forzata con ogni provvedimento conseguente (revoca della sospensione della procedura esecutiva n. 122/2024 RGE, revoca della condanna alle spese della fase cautelare pari a € 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disposte con ordinanza in data 17.7.2024).
- il tutto con condanna di parte attrice al pagamento dei compensi di causa oltre IVA,
CPA e 15% spese forfettarie, ai sensi dell'art. 91, I comma, primo periodo c.p.c., sia della somma aggiuntiva equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c., attesa la condotta processuale assunta dai Sig.ri e CP_1 CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, IVA, CPA e 15% spese forfettarie, sia della fase cautelare che del presente giudizio.” L'avv. Grassi insiste per l'accoglimento delle domande proposte e per la liquidazione delle spese, come da notula depositata.
A questo punto,
il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il difensore rinuncia alla lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA
nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N. 2952/2024 R.G. tra:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
POGLIANI IVANA e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv.
POGLIANI IVANA;
ATTORE
e
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 13.05.2025.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che le questiono sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta – saranno richiamate se e nell'ordine in cui verranno ritenute utili ai fini della decisione.
Il fatto storico e processuale è ben riassunto nelle note conclusive depositate da
[...]
, alle quali si fa integrale rinvio (1). Parte_1
Passando al merito, le domande vanno accolte, nei limiti che seguono.
Per orientamento costante, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (2).
Pertanto, il credito azionato da – definitivamente cristallizzato Parte_1 nel decreto ingiuntivo n. 1071/2023, mai opposto ( ), oggetto di successivo precetto e pignoramento presso terzi (4) – non può essere oggetto di contestazione, se non per fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi dopo la maturazione delle preclusioni processuali nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (5).
Tuttavia, i convenuti, rimanendo contumaci, in questa sede non hanno sollevato alcuna eccezione a riguardo – sia essa relativa a fatti successivi e/o comunque non coperti dal giudicato formatosi (quale, ad esempio il trattenimento del deposito cauzionale) (6) – sicché va confermata l'esistenza del credito dell'attore per € 5.539,65, che risulta adeguatamente documentata (7).
All'accoglimento delle doglianze di segue la condanna della parte Parte_1 soccombente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio, che vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.001,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta
(tutte le fasi), minimi in ragione della contumacia avversaria e della limitata complessità delle questioni affrontate.
Non si ravvisano le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., anche considerato che l'eccezione di compensazione del deposito cauzionale versato con i canoni insoluti – trattenuto dal locatore e sollevata dai conduttori in sede di sospensiva (8) – verosimilmente non è apparsa manifestamente infondata, in quel frangente, in assenza quantomeno della prova, da parte di , dei danni che l'immobile Parte_1 avrebbe asseritamente patito (non fornita nemmeno in questo giudizio). Per la stesse ragione, le spese di quel giudizio vengono integralmente compensate.
(1) Cfr. note S., pp. 1 – 2.
(2) Cfr. Cass. 2785/2025. Nello stesso senso, tra le altre, Cass. ord. 24471/2024.
(3) Cfr. docc. 1 – 2 S.
(4) Cfr. docc. 3 – 4 S.
(5) Cfr. Cass. ord. 3716/2020.
(6) Cfr., in proposito, Cass. 9059/2002.
(7) Cfr. docc. 1, 2, 7 – 14.
(8) Cfr. doc. 5 S.
P.Q.M.
Il tribunale, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'opposizione svolta da e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_1
ACCERTA l'esistenza di un credito di , nei confronti di Parte_1 CP_1
e per la somma di € 5.539,65;
[...] Controparte_1
CONDANNA e a rimborsare a le CP_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite di questo giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese e € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%;
REVOCA la condanna alle spese della fase cautelare;
COMPENSA integralmente le spese della fase cautelare;
RESPINGE ogni altra domanda da chiunque formulata.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Pavia, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Mariaelena Cunati
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 10:45 innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per l'avv. POGLIANI IVANA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
PAOLA GRASSI;
Per e , nessuno;
CP_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Grassi precisa le conclusioni come segue:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, NEL MERITO:
- accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria del Sig. Parte_1
portata dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia n. 1071/2023 e successivo
[...] atto di precetto, entrambi mai apposti, per complessivi € 5.539,65, rigettare l'opposizione avversa e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'esponente di proseguire l'esecuzione forzata con ogni provvedimento conseguente (revoca della sospensione della procedura esecutiva n. 122/2024 RGE, revoca della condanna alle spese della fase cautelare pari a € 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disposte con ordinanza in data 17.7.2024).
- il tutto con condanna di parte attrice al pagamento dei compensi di causa oltre IVA,
CPA e 15% spese forfettarie, ai sensi dell'art. 91, I comma, primo periodo c.p.c., sia della somma aggiuntiva equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c., attesa la condotta processuale assunta dai Sig.ri e CP_1 CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, IVA, CPA e 15% spese forfettarie, sia della fase cautelare che del presente giudizio.” L'avv. Grassi insiste per l'accoglimento delle domande proposte e per la liquidazione delle spese, come da notula depositata.
A questo punto,
il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il difensore rinuncia alla lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA
nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N. 2952/2024 R.G. tra:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
POGLIANI IVANA e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv.
POGLIANI IVANA;
ATTORE
e
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 13.05.2025.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si premette che le questiono sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta – saranno richiamate se e nell'ordine in cui verranno ritenute utili ai fini della decisione.
Il fatto storico e processuale è ben riassunto nelle note conclusive depositate da
[...]
, alle quali si fa integrale rinvio (1). Parte_1
Passando al merito, le domande vanno accolte, nei limiti che seguono.
Per orientamento costante, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (2).
Pertanto, il credito azionato da – definitivamente cristallizzato Parte_1 nel decreto ingiuntivo n. 1071/2023, mai opposto ( ), oggetto di successivo precetto e pignoramento presso terzi (4) – non può essere oggetto di contestazione, se non per fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi dopo la maturazione delle preclusioni processuali nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (5).
Tuttavia, i convenuti, rimanendo contumaci, in questa sede non hanno sollevato alcuna eccezione a riguardo – sia essa relativa a fatti successivi e/o comunque non coperti dal giudicato formatosi (quale, ad esempio il trattenimento del deposito cauzionale) (6) – sicché va confermata l'esistenza del credito dell'attore per € 5.539,65, che risulta adeguatamente documentata (7).
All'accoglimento delle doglianze di segue la condanna della parte Parte_1 soccombente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio, che vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i. in base al valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.001,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta
(tutte le fasi), minimi in ragione della contumacia avversaria e della limitata complessità delle questioni affrontate.
Non si ravvisano le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., anche considerato che l'eccezione di compensazione del deposito cauzionale versato con i canoni insoluti – trattenuto dal locatore e sollevata dai conduttori in sede di sospensiva (8) – verosimilmente non è apparsa manifestamente infondata, in quel frangente, in assenza quantomeno della prova, da parte di , dei danni che l'immobile Parte_1 avrebbe asseritamente patito (non fornita nemmeno in questo giudizio). Per la stesse ragione, le spese di quel giudizio vengono integralmente compensate.
(1) Cfr. note S., pp. 1 – 2.
(2) Cfr. Cass. 2785/2025. Nello stesso senso, tra le altre, Cass. ord. 24471/2024.
(3) Cfr. docc. 1 – 2 S.
(4) Cfr. docc. 3 – 4 S.
(5) Cfr. Cass. ord. 3716/2020.
(6) Cfr., in proposito, Cass. 9059/2002.
(7) Cfr. docc. 1, 2, 7 – 14.
(8) Cfr. doc. 5 S.
P.Q.M.
Il tribunale, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'opposizione svolta da e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_1
ACCERTA l'esistenza di un credito di , nei confronti di Parte_1 CP_1
e per la somma di € 5.539,65;
[...] Controparte_1
CONDANNA e a rimborsare a le CP_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite di questo giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese e € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15%;
REVOCA la condanna alle spese della fase cautelare;
COMPENSA integralmente le spese della fase cautelare;
RESPINGE ogni altra domanda da chiunque formulata.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Pavia, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Mariaelena Cunati