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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2507 del R.G.A.C. dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Montesilvano Parte_1 C.F._1
(PE), Via G. Muzii n°13, presso lo studio dell'Avv. Nicola Di Bernardo, il quale la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
attrice
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Città Controparte_1 C.F._2
Sant'Angelo, Via XXII Maggio 1944 n°22, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cichella, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI: come da verbale del 30/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni appresso indicate: “1. accertare e Controparte_1
dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servità di passaggio o transito con qualsiasi mezzo dedotta in narrativa (a carico della part. 1604 sub 1) in favore dei terreni del sig. ubicati al termine dell'area comune sul lato opposto Controparte_1
all'ingresso principale (part. 1603, 1605, 1607, 1251, 1244, 47, 2028, 46, 2026, 51, 914 e altre confinanti con dette particelle come indicato in narrativa) e, comunque, dichiarare che il medesimo convenuto non è titolare di alcun diritto reale o personale di passaggio o transito con qualsiasi mezzo sulla corte comune e, in particolare, sul tratto che parte dal cancello di ingresso sino ad arrivare alla sua proprietà esclusiva dei terreni come meglio specificato in narrativa;
2. accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio o transito con qualsiasi mezzo dedotta in narrativa in favore dei terreni del sig. ubicati al termine dell'area comune sul lato opposto Controparte_1
all'ingresso principale (part. 1603, 1605, 1607, 1251, 1244, 47, 2028, 46, 2026, 51, 914 e altre confinanti con dette particelle come indicato in narrativa) con le modalità indicate in narrativa ossia tramite l'illegittimo utilizzo della servitù di passaggio sulla strada
d'ingresso concessa a favore del fabbricato con cessazione di turbative e di inibizione di ogni esercizio difforme rispetto al titolo di tale servitù poste in essere dal convenuto e, comunque, dichiarare che il medesimo non è titolare di alcun diritto Controparte_1
reale o personale di passaggio o transito con qualsiasi mezzo sulla corte comune e, in particolare, sul tratto che parte dal cancello di ingresso sino ad arrivare alla sua proprietà esclusiva dei terreni come meglio specificato in narrativa;
3. accertare e dichiarare l'illegittima estensione e modalità di esercizio ossia l'utilizzo o l'aggravio della servitù di passaggio sulla strada di ingresso (foglio 8 part. 1615) concessa in favore del fabbricato (part. 1064) da parte del convenuto, ordinare allo stesso la cessazione di turbative e/o l'inibizione di ogni esercizio difforme rispetto al titolo di tale servitù; 4. ordinare in ogni caso al convenuto la cessazione delle turbative dedotte in narrativa e in particolare il divieto di passaggio o transito sulla corte comune part. 1604 sub. 1 con ogni mezzo e con particolare riferimento ai mezzi meccanici;
5. condannare o, comunque, ordinare al convenuto la cessazione dell'utilizzo difforme e distorto dell'area comune riportata alla part. n. 1064 sub. 1 dedotta in narrativa e, in particolare l'attraversamento dell'area comune con qualsiasi mezzo (meccanico, agricolo o altro) per effettuare operazioni di carico e scarico per e dai terreni del convenuto indicati in narrativa e al punto n. 1 delle predette conclusioni;
6. ordinare o comunque condannare il convenuto a ridurre l'ampiezza della apertura del cancello posizionato sul suo terreno esclusivo in modo da impedire il passaggio con ogni mezzo o predisporre l'apposizione di paletti o altro idoneo sbarramento similare in prossimità del predetto cancello al fine di evitare il transito di mezzi per accedere al terreno di proprietà del sig. ; ciò Controparte_1
anche per evitare l'intrusione nella proprietà (corte comune) di estranei. 7. accertare e dichiarare che il sig. ha occupato illegittimamente l'area comune Controparte_1
posizionata davanti alle abitazioni di proprietà di entrambi le parti e, conseguentemente, disporre la rimozione di ogni veicolo, manufatto ivi posizionato, che possa impedire l'uso della cosa comune;
oltre ad eliminare ogni opera illegittimamente effettuata con violazione o lesione dei diritti su spazi comuni indicata in narrativa. Disporre altresì il divieto in capo al convenuto di occupare detta area comune con il parcheggio di ogni veicoli o altri attrezzi;
8. Accertato e dichiarato che sono state realizzate le opere indicate in narrativa in difformità o in violazione delle regole edilizie vigenti e conseguentemente ordinare che si proceda ad una sanatoria di tutte le anomalie urbanistiche al fine di rendere l'immobile conforme ai titoli autorizzativi ecc. con ripartizione paritaria delle spese 9. Accertata e dichiarata la necessità di riparare o sostituire l'automazione del cancello di ingresso, in comune tra le parti, come meglio specificato in narrativa, condannare il convenuto a contribuire al pagamento della metà delle spese necessarie per detti lavori. 10. Condannare il convenuto per le violazione sopra riportate al risarcimento del danno in favore della sig.ra quantificato in € 10.000,00 o di quella Parte_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. 11. condannare il convenuto alla refusione delle spese e competenze del procedimento di mediazione. 12. Condannare il convenuto alla refusione delle spese e competenze del giudizio”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva il convenuto , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea nella parte in cui si chiede al Giudice di voler ordinare “che si proceda ad una sanatoria” di tutte le anomalie urbanistiche denunciate in citazione, al fine di rendere l'immobile conforme ai titoli autorizzativi ecc. con ripartizione paritaria delle spese” (cfr. punto 8 delle conclusioni rassegnate dall'attrice); - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea nella parte riguardante le opere di manutenzione del cancello e della recinzione dell'immobile per cui è causa, in quanto questione specifica (relativa alla comunione) mai sollevata e trattata dall'attrice nel procedimento di mediazione che ha preceduto il presente giudizio;
nel merito- rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
3) Nel corso del giudizio venivano depositate le memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
e, con ordinanza in atti emessa dal precedente G.I., ferme le produzioni documentali, veniva ammessa prova orale (prova per interpello delle parti e prova per testi). All'esito veniva disposta ctu affidata all'ing. (“…affinché l'esperto Persona_1
nominando, previo sopralluogo e documentando con foto, effettui una indagine tecnica descrittiva dei luoghi per cui è causa (nella specie, l'area comune di cui si controverte) e delle pretese irregolarità od abusi descritti o denunziati da parte attrice, valutando la destinazione e la facoltà di uso di suddetta area, avvalendosi della documentazione in atti depositata (tra cui l'atto pubblico di donazione del 05.02.2001, rep. n. 127815, racc.
22121, per Notaro ), nonché effettuato effettuato ogni utile accertamento anche Per_2
presso gli Uffici Pubblici presso i quali è autorizzato ad estrarre copia, avvalendosi anche delle risultanze catastali, nonché avvalendosi delle risultanze di prova orale, nonché, infine, affinché l'esperto tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti…”).
4) All'udienza del 30/01/2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
5) Va premesso che le parti in giudizio, tra di loro germani, sono comproprietari del fabbricato bifamiliare con annessa corte comune, sito in Collecorvino (PE), Contrada
Congiunti, Via Po civ.14, composto di piano seminterrato, terra (rialzato), primo e secondo (sottotetto), ad essi pervenuto per effetto di atto di donazione dei propri genitori
(per Notaro del 05/02/2001 - rep. n. 127815, racc. n. 22121). Nello specifico, la Per_2 suddivisione della proprietà prevista nell'atto pubblico tra i due donatari è la seguente:
“…B) Al figlio , che accetta, i seguenti beni in Collecorvino, alla Controparte_1
contrada Congiunti e precisamente: 1) porzione di fabbricato ubicata al piano seminterrato, composta di tre vani ed accessori, a confine, tramite corte, con proprietà
, stessa ditta e proprietà individuata in catasto al foglio 8, particella: - CP_2 Pt_2
1604 sub 5, categaria A/3, classe 2, vani 4, rendita £.400.000. 2) porzione di fabbricato svolgentesi su due piani, composta di cinque vani ed accessori al piano primo oltre soffitta, a confine, tramite corte, con proprietà , stessa ditta e proprietà CP_2 Pt_2
individuata in catasto al foglio 8, particella: - 1604 sub 7, piani primo e secondo, categaria A/3, classe 2, vani 8, rendita £. 800.000. 3) appezzamento di terreno agricolo, a confine con l'area condominiale, strada comunale e stesso donatario, individuato in catasto al foglio 8, particelle: - 1603 per mq 620 …… - 1605 per mq 880 …… - 1607 per mq 1.000 ……”, mentre sono stati attribuiti “.. C) Alla figlia , che Parte_1
accetta, i seguenti beni in Collecorvino, alla contrada Congiunti e precisamente: 1)
Porzione di fabbricato svolgentesi su due piani, composta di locale cantina al piano sottostrada, di un appartamento di quattro vani, cucina ed accessori al piano terra e locale sgombero al piano secondo, a confine, tramite corte, con proprietà , stessa CP_2
ditta e proprietà individuata in catasto al foglio 8, particella: - 1604 sub 6, Pt_2
piani seminterrato, terra e secondo, categoria A/3, classe 2, vani, rendita £ 800.000 ; 2)
Locale uso garage al piano seminterrato a confine con locale cantina avanti descritto, con particella 1604 sub 5, e vano scala, individuato in catasto al foglio 8, particella: -
1604 sub 4, piano seminterrato, categoria C/6, classe 1, mq 63, rendita £ 156.600; 3) appezzamento di terreno agricolo al confine con strada comunale, proprietà , CP_2
, individuato in catasto al foglio 8, particelle: - 1615 per metri quadrati Parte_3
1050 …… - 1613 per metri quadrati 780 …….. - 1611 per metri quadrati 520 …….- 1609 per metriquadri a 220 ……”.
Sempre all'art. 2 di tale atto pubblico è stato previsto: “ Il cespite avanti descritto donato
a corpo e non a misura, con ogni sua accessione, inerenza e pertinenza, servitù attive e passive legalmente esistenti, con ogni diritto sulle parti di impianti in condominio dello stabile in cui è ricompreso, secondo le disposizioni del vigente codice civile, nulla escluso od eccettuato. In conseguenza del presente atto viene costituita servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile, oltre che con tubazioni di ogni genere sia aeree che interrate a carico del terreno come sopra donato ad , individuato in Parte_1
catasto al foglio 8, particella 1615 a favore del fabbricato particella 1604 come sopra donato per porzioni separate ad e , servitù da esercitare Controparte_1 Parte_1
mediante la striscia di terreno della larghezza di metri quattro e centimetri trenta che inizia dalla strada comunale e costeggiando la proprietà arriva al fondo CP_2 dominante. Del detto fabbricato individuato con la citata particella 1604 resta comune ai donatari e il vano scala e l'area coperta e scoperta Parte_1 Controparte_1
individuata con la particella 1604 m² 1380 (milletrecentottanta) opportunamente recintata”.
6) Dalla descrizione poi resa dall'esperto nominato dal Tribunale è emerso che la corte esterna comune ad entrambe i donatari è in parte pavimentata con massetto cementizio e in parte a giardino il tutto dotato di recinzione, con la presenza di un cancello carrabile e pedonale di accesso che, attraverso la strada bianca ricadente sulla particella n. 1615 del foglio 8, consente il collegamento dell'area comune con la strada pubblica via Po.
7) Motivo di doglianza proposto da consiste nel fatto che il fratello Parte_1 [...]
ha utilizzato la detta area comune “in maniera distorta” ovverosia come CP_1
transito per arrivare ai terreni di sua proprietà ubicati al lato sud-ovest del fabbricato, ovverosia dal cancello d'ingresso attraversa tutta la corte comune sino ad arrivare al lato opposto dove risultano ubicati i terreni di sua esclusiva proprietà (dove insiste anche un capannone abusivo e parzialmente demolito) e viceversa (terreni contraddistinti alle particelle nn. 1603, 1605 e 1607 oggetto di donazione e altri acquistati successivamente partt. 1251, 1244, 47, 2028, 46, 2026, 51, 914 e altre confinanti ecc.). Nello specifico,
l'attrice ha dedotto che il convenuto ha di fatto asservito quest'area comune ai suoi terreni, alterandone la destinazione e la concorrente utilizzazione, imponendole una limitazione illegittima al proprio diritto di proprietà.
I comportamenti c.d. “distorti”, contestati al convenuto, sarebbero consistiti nell'attraversamento che il fratello farebbe sull'area posizionata davanti all'appartamento dell'attrice con mezzi pesanti (trattori e altri mezzi), così determinando sporcizia con terra, melma e altro e provocando sollecitazioni, rumore, inquinamento atmosferico e altri danni (es. al selciato) che si riverberano sull'immobile in cui l'attrice vive con i suoi familiari, impedendole di affacciarsi durante il transito e provocando in estate, quando le finestre rimangono aperte, l'ingresso in casa di fumi e scarichi nocivi derivanti dal transito dei predetti mezzi agricoli, nonché dal fatto che il fratello, dopo aver attraversato l'area comune con un motocarro del tipo Ape, lo posiziona e lo lascia incustodito all'ingresso dei suoi terreni per caricare e scaricare prodotti agricoli (foraggio ecc.), caricare e scaricare mezzi alla stregua del motozzappa sporco e altro (operazione ritenuta pericolosa per l'eventuale presenza di ragazzi), oltre a rovinare l'area verde (comune) ivi posizionata. 8) Ai sensi dell'art. 1102 c.c. l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra condizione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12.09.2012 n°19615). Va pure rammentato che sono ritenuti legittimi sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali e potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio fra tutti i comproprietari (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19.12.2012, n°34448).
9) Venendo al caso in esame, all'esito della disamina degli atti di causa, tale motivo di doglianza non ha trovato riscontro, essendo, per converso, emerso che il convenuto non ha alterato la destinazione della cosa, né ha impedito alla propria germana di farne parimenti uso.
10) Partendo dal cennato atto di liberalità, è dato ricavarsi con tutta evidenza che, per effetto di quel titolo, il convenuto, tra le altre, oltre ad essere titolare della perpetua di passaggio pedonale e carrabile a carico del terreno di proprietà dell'attrice, è divenuto compartecipe della corte comune al fabbricato. Stando agli accertamenti peritali, la corte comune, da oltre trenta anni, è stata dotata dai danti causa delle parti di una recinzione con di un cancello carrabile e pedonale di accesso che consente il collegamento della stessa area con la strada pubblica via Po, nonché di un ulteriore cancello scorrevole carrabile e pedonale
(sul lato opposto al predetto accesso) che consente di raggiungere dall'area comune i terreni coltivati confinanti di proprietà del convenuto. Cancelli entrambi regolarmente assentiti.
11) Al lume poi della prova orale assunta è emerso che il convenuto ha utilizzato l'area comune per il transito a piedi e per la movimentazione e la sosta di mezzi meccanici, quali automobili, trattori, o mezzi del tipo ape, nell'ambito di un legittimo uso della cosa. Ma è emerso pure che l'attrice ed i di lei familiari hanno utilizzato tale area con le stesse modalità (cfr. verbale ud. 8/06/2022, deposizione teste (cognato): Testimone_1 “confermo. Anche io quando vado parcheggio la mia nella stessa area comune” ). E' emerso infatti che è proprietaria di autovetture che parcheggia Parte_1 all'interno dell'ampia corte comune, così come possiede un trattore con il quale il lei coniuge accede e transita nella stessa area, sia pure per ricoverarlo al termine dell'utilizzo nel garage di proprietà. Nessuno dei testi escussi ha confermato che dal passaggio meccanico effettuato dal convenuto siano derivate lesioni oppure, pur in presenza di lesioni, che le stesse siano ascrivibili all'operato del convenuto. Né è emerso che il convenuto avrebbe lasciato “perennemente” aperto il cancello posto a delimitazione dei suoi terreni. Circa poi la manutenzione del cancello d'ingresso e della recinzione
(incombenza attinente ad entrambi i fratelli) non è emerso che la questione sia stata oggetto di discussione tra i medesimi o che il convenuto si sia opposto. Sicché l'uso che di tale area ne ha fatto il convenuto non può ritenersi né esclusivo, né eccedente i limiti della normale destinazione. Né è emerso che il passaggio del convenuto con mezzi meccanici abbia alterato la cosa comune o impedito l'utilizzazione dell'attrice.
12) Ma, a fortiori, l'utilizzo che il convenuto ha fatto di tale area comune non appare possa essere confuso con il diritto di servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile sul tratto che va dalla strada principale sino all'ingresso della particella 1604, riconosciuto nel rogito di donazione : in altre parole la previsione di tale diritto reale di godimento non ha escluso, né limitato l'altrettanto diritto di utilizzo dell'area comune al fabbricato che il convenuto ne fa, quale comproprietario e compartecipe alla comunione unitamente alla propria germana. Né dal titolo è dato ricavarsi una diversa interpretazione.
13) Alle medesime conclusioni occorre pervenire anche per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno alla salute che sarebbe derivato da tale uso “distorto” del passaggio: a tal proposito l'attrice ha lamentato che, a causa di tale esercizio “distorto” della servitù da parte del convenuto sarebbero occorsi danni alla propria salute dell'attrice
(già affetta da neoplasia mammaria bilaterale) ed a quella dei suoi familiari (affetti da patologie asmatiche). Premesso che, secondo consolidati arresti della Cassazione il danno non è predicabile in re ipsa, non è emersa alcuna correlazione tra l'utilizzo della servitù di passaggio da parte del convenuto (che è il caso di ribadire essere avvenuto nella norma) e le affezioni lamentate della disamina degli atti di causa. Ragion per cui la ctu medico legale invocata dall'attrice, senza il corredo di adeguati margini probatori a verifica della concretezza della doglianza medesima, è apparsa del tutto inammissibile, avendo con tutta evidenza finalità meramente esplorativa.
14) Circa le ulteriori doglianze (inerenti le opere in difformità), dalle operazioni peritali è emerso : che la porta di collegamento tra il locale garage e la cantina di proprietà attrice
(all. 6 ctu) è risultata difforme rispetto al progetto approvato, di cui al provvedimento edilizio n°602 del 16/09/1983 (all. n°18) e rispetto alla planimetria catastale (di cui al sub
4 – all. 11 ctu), in quanto è stato riscontrato sia lo spostamento della predetta porta di accesso alla cantina a sua volta dotata di porta esterna, sia la realizzazione di locale cucina all'interno della rimessa;
che il muro divisorio all'interno del locale garage (al fine di permettere l'accesso al locale cantina (tramite porta prevista in progetto) assegnato ad
(come da planimetria catastale all. 6 – ctu) risulta riportato sia nel Controparte_1
progetto assentito con D.I.A. n. 45/2015 prot. n. 6135 del 12/06/2015 (all. ctu n° 18) sia nelle planimetrie catastali dei subb. 4 e 5 (all.ti n.n. 11, 13) ; che il disimpegno adiacente il vano scala condominiale non previsto in progetto, a propria volta diviso a metà mediante divisorio e utilizzato per una parte dal convenuto e per l'altra dall'attrice (come da planimetria all. 6 ctu), è risultato difforme sia al progetto di cui alla D.I.A. n. 45/2015 prot. n. 6135 del 12/06/2015 (all. n. 18), sia alle planimetrie catastali dei subb. 4 e 5 (all.ti nn. 11, 13), atteso che una porzione è stata annessa all'appartamento di proprietà di
[...]
e la restante porzione è stata annessa al garage di proprietà di CP_1 [...]
; che la scala di accesso al locale sottotetto, previsto inaccessibile in sede di Parte_1
progettazione (come da planimetria catastale – all.7) risulta riportata sia nel progetto assentito con Concessione Edilizia n. 602 del 16/09/1983 (all. n. 18 - ctu) sia nelle planimetrie catastali dei subb. 6 e 7 (all. nn. 12, 14); che la piccola scala esterna posta all'angolo del fabbricato, per superare il dislivello dal piano seminterrato al piano terra, agevolando l'accesso al portoncino d'ingresso del vano scala condominiale, non risulta riportata nei progetti approvati e pertanto è priva di autorizzazione edilizia;
che la pensilina dotata di due pilastri in cemento armato, a protezione dell'ingresso al vano scala comune (foto n. 21), non risulta riportata nei progetti approvati e pertanto è priva di autorizzazione edilizia;
che la rimessa abusiva, come tale, necessita di sanatoria oppure è soggetta a demolizione con spese a carico di entrambi le parti per le difformità comuni e con spese a carico della singola parte per le difformità su proprietà esclusiva. 15) Quanto alla finestra con bocca di lupo, realizzata dal convenuto ai fini dell'areazione della cantina al piano seminterrato, il Ctu ha rilevato che la stessa è stata sanata con SCIA in
Sanatoria prot. n. 9183 del 5/11/2019, ma ha pure rilevato (come anche per la porta di accesso all'intercapedine comune) che sia necessario procedere ad una nuova autorizzazione da parte di , in quanto trattasi di opere realizzate su spazi Parte_1
comuni indivisi, non riportate nell'autorizzazione del 09/04/2015 firmata dalla predetta
(cfr. all. n. 18 ctu).
16) Va però detto che l'ulteriore domanda proposta dall'attrice (“ordinare che si proceda ad una sanatoria di tutte le anomalie urbanistiche al fine di rendere l'immobile conforme ai titoli autorizzativi”) non è suscettibile di accoglimento per diversi ordini di ragioni.
17) Risulta che molte di queste difformità sono ascrivibili al dante causa delle parti in giudizio
(nel caso della rimessa abusiva risulta edificata dal padre dante causa delle parti CP_3
- cfr. deposizioni rese dai testi e ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 rispettivamente sentiti all'udienza del 2/02/2022 e del 14/12/2022) ed in ogni caso trattasi di attività che riguardano entrambi i partecipanti alla comunione sull'unità immobiliare.
Quanto all'opera consistita nella realizzazione della finestra a bocca di lupo, tale intervento, operato dal convenuto, sia pure privo di autorizzazione, non è idoneo a ledere il diritto di comproprietà dell'attrice, non avendo alterato la destinazione del bene comune, né impedito il pari uso. Né infine appare potersi ravvisare una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c. In tal senso deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiali che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (cfr. Cass. Civ., Sez. VI,
22.11.2021, n° 35957; conformi Cass. Civ., Sez. II, 10.03.2015 n°4736; conforme Cass.
Civ., Sez.II, 26.05.2006 n°12654).
Per le ragioni sopra esposte non sussistono i presupposti né per la rimozione delle opere, né per sua riduzione in pristino, considerato infine che ogni questione inerente la relativa sanatoria degli abusi compete alla singola amministrazione interessata.
18) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori medi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I° cennato decreto), come in dispositivo. 19) Idem per quanto attiene le spese di Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- per l'effetto, condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 10 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi