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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 520/2022 promossa da:
CF Parte_1 C.F._1
, CF , Parte_2 C.F._2
, CF , Parte_3 C.F._3
, CF , Parte_4 C.F._4
, CF , Parte_5 C.F._5
, CF , Parte_6 C.F._6
, CF , Parte_7 C.F._7
, CF Parte_8 C.F._8
, , Parte_9 C.F._9
, CF Parte_10 C.F._10
, C.F. Parte_11 C.F._11
, CF , Parte_12 C.F._12
, CF , Parte_13 C.F._13
, CF , Parte_14 C.F._14
, CF , Parte_15 C.F._15
, CF , Parte_16 C.F._16
, , con gli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Parte_17 C.F._17
Piredda
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.4.2022 i ricorrenti, in qualità di dipendenti dell' Controparte_1
pagina 1 di 4 di inquadrati nelle categorie B, C e D, hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la CP_1 condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.185,60 per Controparte_1 ciascuno, a titolo di indennità mensile accessoria (IMA) riferibile al periodo 2018/2021.
L nel costituirsi, ha addotto, a sostegno dell'infondatezza della Controparte_1 domanda, l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall' all'esito dell'ispezione contabile CP_2 eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio. Controparte_1
Contr In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati.
Ritiene tuttavia il Tribunale che il richiamato art. 40 c. 3 quinques d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”
Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' convenuta, travolgerebbe tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata da CP_1 controparte.
Non risulta tuttavia allegato (se non, per la prima volta, all'udienza del 25.03.2025 in riferimento al
CCI 2018 prodotto in data 14.03.2024), né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia, specificamente, la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte convenuta), è soltanto che per il periodo 2010- 2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria Co e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189,
L.266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della
L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite pagina 2 di 4 2016).
Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo complessivo pari ad € Co 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna originaria deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci Contr anni (2010/2019), così come del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte convenuta).
L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte convenuta, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti ai lavoratori e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dalla convenuta), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, nel caso di specie, non risulta effettuata.
La prospettazione di parte convenuta risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di pagina 3 di 4 integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' . CP_1
Ne consegue quindi l'accoglimento della domanda.
In ordine al quantum debeatur, osservato che la contestazione attiene sostanzialmente al rilievo dell'insufficienza dei fondi, ritiene il Tribunale che, in mancanza di contrattazione integrativa successiva che determini la percentuale delle risorse destinate all'IMA, la stessa possa essere individuata nell'unico dato disponibile, rinvenibile nel CCI 2018 per l'anno 2017 e ammontante al 47%, sulla base della quale i ricorrenti hanno pacificamente calcolato l'indennità azionata in giudizio.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa ed all'aumento per il numero dei ricorrenti con medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 2.185,60 ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 04/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 520/2022 promossa da:
CF Parte_1 C.F._1
, CF , Parte_2 C.F._2
, CF , Parte_3 C.F._3
, CF , Parte_4 C.F._4
, CF , Parte_5 C.F._5
, CF , Parte_6 C.F._6
, CF , Parte_7 C.F._7
, CF Parte_8 C.F._8
, , Parte_9 C.F._9
, CF Parte_10 C.F._10
, C.F. Parte_11 C.F._11
, CF , Parte_12 C.F._12
, CF , Parte_13 C.F._13
, CF , Parte_14 C.F._14
, CF , Parte_15 C.F._15
, CF , Parte_16 C.F._16
, , con gli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Parte_17 C.F._17
Piredda
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.4.2022 i ricorrenti, in qualità di dipendenti dell' Controparte_1
pagina 1 di 4 di inquadrati nelle categorie B, C e D, hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la CP_1 condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.185,60 per Controparte_1 ciascuno, a titolo di indennità mensile accessoria (IMA) riferibile al periodo 2018/2021.
L nel costituirsi, ha addotto, a sostegno dell'infondatezza della Controparte_1 domanda, l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall' all'esito dell'ispezione contabile CP_2 eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio. Controparte_1
Contr In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati.
Ritiene tuttavia il Tribunale che il richiamato art. 40 c. 3 quinques d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”
Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' convenuta, travolgerebbe tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata da CP_1 controparte.
Non risulta tuttavia allegato (se non, per la prima volta, all'udienza del 25.03.2025 in riferimento al
CCI 2018 prodotto in data 14.03.2024), né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia, specificamente, la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte convenuta), è soltanto che per il periodo 2010- 2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria Co e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189,
L.266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della
L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite pagina 2 di 4 2016).
Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo complessivo pari ad € Co 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna originaria deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci Contr anni (2010/2019), così come del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte convenuta).
L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte convenuta, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti ai lavoratori e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dalla convenuta), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, nel caso di specie, non risulta effettuata.
La prospettazione di parte convenuta risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di pagina 3 di 4 integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' . CP_1
Ne consegue quindi l'accoglimento della domanda.
In ordine al quantum debeatur, osservato che la contestazione attiene sostanzialmente al rilievo dell'insufficienza dei fondi, ritiene il Tribunale che, in mancanza di contrattazione integrativa successiva che determini la percentuale delle risorse destinate all'IMA, la stessa possa essere individuata nell'unico dato disponibile, rinvenibile nel CCI 2018 per l'anno 2017 e ammontante al 47%, sulla base della quale i ricorrenti hanno pacificamente calcolato l'indennità azionata in giudizio.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa ed all'aumento per il numero dei ricorrenti con medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 2.185,60 ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 04/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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