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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12905/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 da e da Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. BARUFFINI ANDREINA, giusta
[...]
procura allegata al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2007 in
TORREANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2007;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 04.08.2005) e Per_1 Per_2
(il 06.02.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente
[...]
indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
DEL FRIULI (UD) il 19/07/1973, e , nato a [...] Parte_2
(CR) il 11/07/1963, uniti in matrimonio in data 08/07/2007 in TORREANO
(UD), alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Nulla dispone in punto di affidamento ed esercizio della responsabilità
genitoriale, essendo nelle more divenuto maggiorenne anche il figlio Per_2
(06.02.2007).
2. Prende atto che entrambi i figli resteranno residenti con la madre in Italia e con lei conviventi, pur visitando liberamente il padre e fatti salvi eventuali ulteriori periodi di studio fuori Italia o comunque distanti da casa.
3. Dispone che la casa familiare sita in Cividale del Friuli (UD), Via delle Acque
n. 17 resterà temporaneamente assegnata alla signora e ai figli per il Pt_1
tempo necessario a reperire e sistemare altra soluzione abitativa adeguata.
Prende atto che la signora la rilascerà definitivamente entro il Pt_3
31.08.2025, a condizione che nel frattempo il sig. abbia tempestivamente Pt_2
adempiuto agli accordi patrimoniali pattuiti in ricorso, e sarà subordinato alla condizione dell'intervenuto versamento integrale dell'assegno divorzile una tantum di cui si dirà infra.
4. Prende atto che le utenze dell'abitazione resteranno a carico del sig. Pt_2
e/o delle società da lui dirette sino al 31.08.2025; resteranno poi a suo carico solo nel caso in cui l'assegno divorzile non fosse completamente accreditato entro tale data.
5. Prende atto che la signora potrà prelevare e trasferire nella nuova Pt_1
abitazione alcuni arredi attualmente presenti nella casa familiare di Cividale, che i ricorrenti hanno concordemente individuato.
6. Prende atto che il trasloco della signora e dei beni suoi e dei figli Pt_1
dalla casa attuale a quella nuova sarà effettuato a cura e spese del marito, tramite la messa a disposizione del personale che attualmente lavora presso la casa familiare o alle dipendenze delle aziende che a lui fanno capo, nonché dei mezzi di trasporto delle società facenti capo al marito. Dà atto che per il solo letto a baldacchino verrà invece messa a disposizione la ditta “Livon” per smontaggio trasporto e montaggio dello stesso. Dà atto che se la sistemazione della nuova abitazione (o delle nuove abitazioni) della signora e dei figli non sarà Pt_1
ultimata per la data del 31.08.2025, il trasloco avverrà prima verso un magazzino che lei indicherà e, appena possibile, dal magazzino alla/e nuove case.
7. Prende atto che i figli e manterranno comunque le loro Per_1 Per_2
camere anche nella casa familiare di Cividale, con quanto vogliano ivi lasciare e potranno accedere liberamente alla casa, anche per frequentare il padre, col suo consenso.
8. Prende atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora Pt_2
un assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli, da versare Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c personale di cui la signora gli Pt_3
comunicherà gli estremi, che ella destinerà alle spese dei figli stessi e gestirà per le sole esigenze ordinarie dei ragazzi. Tale assegno, che attualmente è spontaneamente versato dal sig. in uno col mantenimento per la moglie, Pt_2
nella misura di $ 10.000,00 mensili complessivi, dispone che sarà così
corrisposto solo sino alla mensilità successiva al versamento della prima tranche di $ 3.000.000,00 di cui al punto 12 della presente sentenza;
dal mese seguente a tale versamento, dispone che nulla sarà più dovuto per la moglie (sino al versamento della seconda tranche di assegno divorzile di cui al punto c) del ricorso e l'assegno per i figli sarà riquantificato in € 3.000,00 mensili per ciascuno (€ 6.000,00 complessivi) al netto di spese e commissioni di cambio bancarie, sino al completato pagamento dell'assegno divorzile una tantum. A
partire dal mese successivo al definitivo saldo dell'assegno divorzile una tantum,
dispone che il contributo paterno sarà ridotto a € 2.000,00 mensili ciascuno (€
4.000,00 complessivi), sempre al netto di spese e commissioni di cambio bancarie, e dispone che anche la signora inizierà a contribuire nel Pt_1
mantenimento dei figli versando sul medesimo conto corrente la somma mensile di € 1.000,00 per ciascuno (€ 2.000,00 totali). Con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge.
9. Pone a carico del signor per intero, le spese di istruzione dei figli Pt_2
(rette, libri, trasporti, materiali, corsi facoltativi, vitto e alloggio se fuori casa,
attività sportive organizzate dalla scuola, ecc.), corrispondendole personalmente o rimborsandole direttamente ai figli, nonché quelle mediche e dentistiche, che rimborserà alla madre se sostenute in Italia, o pagherà personalmente se sostenute all'Estero; le altre spese straordinarie sono a carico del padre sino al completo pagamento dell'assegno una tantum e, in seguito, ripartite al 50%
ciascuno fra i genitori, come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia protocollato al Tribunale di Udine il 28.8.2015.
10. Resteranno a carico di le spese già concordate per la Parte_2
celebrazione del 18° compleanno di (spese di acquisto di una vettura Per_2
pari alla sorella e spese della festa di compleanno, analoghe alla sorella, budget per regali, servizio fotografico, ritratto olio su tela e abbigliamento pari alla sorella), nonché le ulteriori spese che dovessero essere connesse ad impegni assunti o originate da eventi accaduti entro la formalizzazione del divorzio (ad esempio spese legali o risarcimenti danni).
11. Le spese delle vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore sono poste a carico del genitore medesimo, mentre quelle che i ragazzi fruiranno da soli sono poste per ora a carico del padre e poi, in seguito al divorzio e al completo pagamento dell'assegno divorzile una tantum, saranno ripartite al 50%
ciascuno fra i genitori, purché previamente concordate.
12 Prende atto che le parti dichiarano che il signor come da Parte_2
accordi, all'atto del deposito del ricorso introduttivo della presente procedura,
ha corrisposto alla signora la somma di $ 3.000.000,00 (tre Parte_1
milioni di dollari statunitensi), a titolo di anticipo sull'assegno divorzile una tantum, già concordemente quantificato in complessivi $ 6.000.000,00 (sei milioni di dollari statunitensi).
13. Prende atto che la signora si impegna a destinare parte della Parte_1
somma di cui sopra, e precisamente non meno di $ 1.900.000,00
(unmilionenovecentomila dollari statunitensi), all'acquisto (incluse spese di mediazione e notarili) e alla sistemazione (progettazione, ristrutturazione,
arredamento ecc.) di un immobile che sarà intestato ai figli, quanto alla nuda proprietà, con usufrutto vitalizio in favore della stessa , immobile Parte_1
in cui ella e i figli si trasferiranno al momento del rilascio della casa familiare.
Dà atto che in luogo di un solo immobile, potranno essere acquistati più immobili distinti, sempre con usufrutto a e nuda proprietà ai figli. Prende CP_1
atto che ella si impegna, inoltre, a trasferire altra parte della somma, e precisamente $ 100.000,00 (centomila dollari statunitensi), sul conto corrente bancario personale di al fine di attribuire alla stessa una somma Per_1
equivalente a quanto già conferito in passato nel patrimonio del figlio . Per_2 14. Prende atto che il sig. si impegna formalmente, non appena Parte_2
avrà acquisito la cittadinanza statunitense, ad avviare e concludere nel più breve tempo possibile le pratiche per far acquisire la cittadinanza americana anche ai figli, possibilmente entro il ventunesimo anno di età e successivamente anche alla moglie, attraverso di essi, ove consentito.
15. Prende atto che il conto corrente cointestato ai coniugi di cui alla premessa del ricorso sarà chiuso entro 90 gg. dal deposito della presente sentenza di separazione.
16. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza di separazione con rinuncia a promuovere impugnazione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORREANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12905/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 da e da Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. BARUFFINI ANDREINA, giusta
[...]
procura allegata al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2007 in
TORREANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 2007;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 04.08.2005) e Per_1 Per_2
(il 06.02.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente
[...]
indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
DEL FRIULI (UD) il 19/07/1973, e , nato a [...] Parte_2
(CR) il 11/07/1963, uniti in matrimonio in data 08/07/2007 in TORREANO
(UD), alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Nulla dispone in punto di affidamento ed esercizio della responsabilità
genitoriale, essendo nelle more divenuto maggiorenne anche il figlio Per_2
(06.02.2007).
2. Prende atto che entrambi i figli resteranno residenti con la madre in Italia e con lei conviventi, pur visitando liberamente il padre e fatti salvi eventuali ulteriori periodi di studio fuori Italia o comunque distanti da casa.
3. Dispone che la casa familiare sita in Cividale del Friuli (UD), Via delle Acque
n. 17 resterà temporaneamente assegnata alla signora e ai figli per il Pt_1
tempo necessario a reperire e sistemare altra soluzione abitativa adeguata.
Prende atto che la signora la rilascerà definitivamente entro il Pt_3
31.08.2025, a condizione che nel frattempo il sig. abbia tempestivamente Pt_2
adempiuto agli accordi patrimoniali pattuiti in ricorso, e sarà subordinato alla condizione dell'intervenuto versamento integrale dell'assegno divorzile una tantum di cui si dirà infra.
4. Prende atto che le utenze dell'abitazione resteranno a carico del sig. Pt_2
e/o delle società da lui dirette sino al 31.08.2025; resteranno poi a suo carico solo nel caso in cui l'assegno divorzile non fosse completamente accreditato entro tale data.
5. Prende atto che la signora potrà prelevare e trasferire nella nuova Pt_1
abitazione alcuni arredi attualmente presenti nella casa familiare di Cividale, che i ricorrenti hanno concordemente individuato.
6. Prende atto che il trasloco della signora e dei beni suoi e dei figli Pt_1
dalla casa attuale a quella nuova sarà effettuato a cura e spese del marito, tramite la messa a disposizione del personale che attualmente lavora presso la casa familiare o alle dipendenze delle aziende che a lui fanno capo, nonché dei mezzi di trasporto delle società facenti capo al marito. Dà atto che per il solo letto a baldacchino verrà invece messa a disposizione la ditta “Livon” per smontaggio trasporto e montaggio dello stesso. Dà atto che se la sistemazione della nuova abitazione (o delle nuove abitazioni) della signora e dei figli non sarà Pt_1
ultimata per la data del 31.08.2025, il trasloco avverrà prima verso un magazzino che lei indicherà e, appena possibile, dal magazzino alla/e nuove case.
7. Prende atto che i figli e manterranno comunque le loro Per_1 Per_2
camere anche nella casa familiare di Cividale, con quanto vogliano ivi lasciare e potranno accedere liberamente alla casa, anche per frequentare il padre, col suo consenso.
8. Prende atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora Pt_2
un assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli, da versare Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c personale di cui la signora gli Pt_3
comunicherà gli estremi, che ella destinerà alle spese dei figli stessi e gestirà per le sole esigenze ordinarie dei ragazzi. Tale assegno, che attualmente è spontaneamente versato dal sig. in uno col mantenimento per la moglie, Pt_2
nella misura di $ 10.000,00 mensili complessivi, dispone che sarà così
corrisposto solo sino alla mensilità successiva al versamento della prima tranche di $ 3.000.000,00 di cui al punto 12 della presente sentenza;
dal mese seguente a tale versamento, dispone che nulla sarà più dovuto per la moglie (sino al versamento della seconda tranche di assegno divorzile di cui al punto c) del ricorso e l'assegno per i figli sarà riquantificato in € 3.000,00 mensili per ciascuno (€ 6.000,00 complessivi) al netto di spese e commissioni di cambio bancarie, sino al completato pagamento dell'assegno divorzile una tantum. A
partire dal mese successivo al definitivo saldo dell'assegno divorzile una tantum,
dispone che il contributo paterno sarà ridotto a € 2.000,00 mensili ciascuno (€
4.000,00 complessivi), sempre al netto di spese e commissioni di cambio bancarie, e dispone che anche la signora inizierà a contribuire nel Pt_1
mantenimento dei figli versando sul medesimo conto corrente la somma mensile di € 1.000,00 per ciascuno (€ 2.000,00 totali). Con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge.
9. Pone a carico del signor per intero, le spese di istruzione dei figli Pt_2
(rette, libri, trasporti, materiali, corsi facoltativi, vitto e alloggio se fuori casa,
attività sportive organizzate dalla scuola, ecc.), corrispondendole personalmente o rimborsandole direttamente ai figli, nonché quelle mediche e dentistiche, che rimborserà alla madre se sostenute in Italia, o pagherà personalmente se sostenute all'Estero; le altre spese straordinarie sono a carico del padre sino al completo pagamento dell'assegno una tantum e, in seguito, ripartite al 50%
ciascuno fra i genitori, come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia protocollato al Tribunale di Udine il 28.8.2015.
10. Resteranno a carico di le spese già concordate per la Parte_2
celebrazione del 18° compleanno di (spese di acquisto di una vettura Per_2
pari alla sorella e spese della festa di compleanno, analoghe alla sorella, budget per regali, servizio fotografico, ritratto olio su tela e abbigliamento pari alla sorella), nonché le ulteriori spese che dovessero essere connesse ad impegni assunti o originate da eventi accaduti entro la formalizzazione del divorzio (ad esempio spese legali o risarcimenti danni).
11. Le spese delle vacanze che i figli trascorreranno con ciascun genitore sono poste a carico del genitore medesimo, mentre quelle che i ragazzi fruiranno da soli sono poste per ora a carico del padre e poi, in seguito al divorzio e al completo pagamento dell'assegno divorzile una tantum, saranno ripartite al 50%
ciascuno fra i genitori, purché previamente concordate.
12 Prende atto che le parti dichiarano che il signor come da Parte_2
accordi, all'atto del deposito del ricorso introduttivo della presente procedura,
ha corrisposto alla signora la somma di $ 3.000.000,00 (tre Parte_1
milioni di dollari statunitensi), a titolo di anticipo sull'assegno divorzile una tantum, già concordemente quantificato in complessivi $ 6.000.000,00 (sei milioni di dollari statunitensi).
13. Prende atto che la signora si impegna a destinare parte della Parte_1
somma di cui sopra, e precisamente non meno di $ 1.900.000,00
(unmilionenovecentomila dollari statunitensi), all'acquisto (incluse spese di mediazione e notarili) e alla sistemazione (progettazione, ristrutturazione,
arredamento ecc.) di un immobile che sarà intestato ai figli, quanto alla nuda proprietà, con usufrutto vitalizio in favore della stessa , immobile Parte_1
in cui ella e i figli si trasferiranno al momento del rilascio della casa familiare.
Dà atto che in luogo di un solo immobile, potranno essere acquistati più immobili distinti, sempre con usufrutto a e nuda proprietà ai figli. Prende CP_1
atto che ella si impegna, inoltre, a trasferire altra parte della somma, e precisamente $ 100.000,00 (centomila dollari statunitensi), sul conto corrente bancario personale di al fine di attribuire alla stessa una somma Per_1
equivalente a quanto già conferito in passato nel patrimonio del figlio . Per_2 14. Prende atto che il sig. si impegna formalmente, non appena Parte_2
avrà acquisito la cittadinanza statunitense, ad avviare e concludere nel più breve tempo possibile le pratiche per far acquisire la cittadinanza americana anche ai figli, possibilmente entro il ventunesimo anno di età e successivamente anche alla moglie, attraverso di essi, ove consentito.
15. Prende atto che il conto corrente cointestato ai coniugi di cui alla premessa del ricorso sarà chiuso entro 90 gg. dal deposito della presente sentenza di separazione.
16. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza di separazione con rinuncia a promuovere impugnazione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORREANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini