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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato dott. Manuela Velotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. n. 1446/2024 avente ad oggetto opposizione ex artt. 84, 99 e 170 d.P.R.
30/05/2002 n. 115, 15 D. Lgs. 01/09/2011 n. 150 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Agata Pacialeo ed elettivamente domiciliata come in atti (pec:
Email_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente
Conclusioni
Come in atti
IN FATTO
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 281decies c.p.c., 84 e 99 D.P.R. 115/2002, , in Parte_1
proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di ha proposto opposizione Per_1
avverso il decreto del 21.12.2023 con il quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse di in relazione al procedimento penale r.g. app. n. 1269/2022. Per_1
2. Con decreto del 11.10.2024 il Presidente delegato ha fissato per la trattazione l'udienza del
28.01.2025, da tenersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine a parte resistente per costituirsi fino a 10 giorni prima dell'udienza e termine alla ricorrente per la notifica di pagina 1 di 3 copia del ricorso e del decreto alla controparte fino a 30 giorni prima della data indicata per la costituzione di parte resistente, con termine per note fino alla data dell'udienza sostituita.
3. Nessuna delle parti ha depositato note per l'udienza cartolare del 28.01.2025 e la ricorrente non ha prodotto alcunché per documentare di avere notificato, come suo onere, copia del ricorso e del pedissequo decreto al Ministero della Giustizia.
IN DIRITTO
4. Va ricordato che avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R 115/2002 e che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 D. Lgs. 150/2011, in base al quale la controversia è regolata, in via generale, dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.) e il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
5. In particolare, con riferimento al procedimento in questione, la Corte di Cassazione ha identificato come parte legittimata passiva necessaria il (Cass., S.U. n. 8516/2012) e ha Controparte_1
più volte affermato che l'opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato deve essere notificata al a pena di inammissibilità (Cass. nn. 21700/2015, Controparte_1
22148/2016, 3028/2018).
Tale principio va applicato in via analogica anche all'ipotesi, come quella in esame, di opposizione avverso il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza, trattandosi di provvedimento che, al pari della revoca dell'ammissione, preclude l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
6. Ciò posto, deve rilevarsi che l'opponente non ha fornito alcuna prova Parte_1
dell'intervenuta notifica alla controparte dell'intervenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sostituita ex art. 17 ter c.p.c., né ha depositato note scritte per detta udienza;
deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione.
7. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
Occorre invece dare atto della sussistenza, a carico della parte ricorrente, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da nei confronti del decreto emesso il 21.12.2023 nel procedimento r.g. app. n. Parte_1
1269/2022.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 a carico di . Parte_1
Si comunichi. pagina 2 di 3 Bologna, 17 febbraio 2025
Il Presidente delegato
Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato dott. Manuela Velotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. n. 1446/2024 avente ad oggetto opposizione ex artt. 84, 99 e 170 d.P.R.
30/05/2002 n. 115, 15 D. Lgs. 01/09/2011 n. 150 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Agata Pacialeo ed elettivamente domiciliata come in atti (pec:
Email_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente
Conclusioni
Come in atti
IN FATTO
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 281decies c.p.c., 84 e 99 D.P.R. 115/2002, , in Parte_1
proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di ha proposto opposizione Per_1
avverso il decreto del 21.12.2023 con il quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse di in relazione al procedimento penale r.g. app. n. 1269/2022. Per_1
2. Con decreto del 11.10.2024 il Presidente delegato ha fissato per la trattazione l'udienza del
28.01.2025, da tenersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine a parte resistente per costituirsi fino a 10 giorni prima dell'udienza e termine alla ricorrente per la notifica di pagina 1 di 3 copia del ricorso e del decreto alla controparte fino a 30 giorni prima della data indicata per la costituzione di parte resistente, con termine per note fino alla data dell'udienza sostituita.
3. Nessuna delle parti ha depositato note per l'udienza cartolare del 28.01.2025 e la ricorrente non ha prodotto alcunché per documentare di avere notificato, come suo onere, copia del ricorso e del pedissequo decreto al Ministero della Giustizia.
IN DIRITTO
4. Va ricordato che avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R 115/2002 e che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 D. Lgs. 150/2011, in base al quale la controversia è regolata, in via generale, dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.) e il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
5. In particolare, con riferimento al procedimento in questione, la Corte di Cassazione ha identificato come parte legittimata passiva necessaria il (Cass., S.U. n. 8516/2012) e ha Controparte_1
più volte affermato che l'opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato deve essere notificata al a pena di inammissibilità (Cass. nn. 21700/2015, Controparte_1
22148/2016, 3028/2018).
Tale principio va applicato in via analogica anche all'ipotesi, come quella in esame, di opposizione avverso il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza, trattandosi di provvedimento che, al pari della revoca dell'ammissione, preclude l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
6. Ciò posto, deve rilevarsi che l'opponente non ha fornito alcuna prova Parte_1
dell'intervenuta notifica alla controparte dell'intervenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sostituita ex art. 17 ter c.p.c., né ha depositato note scritte per detta udienza;
deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione.
7. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
Occorre invece dare atto della sussistenza, a carico della parte ricorrente, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da nei confronti del decreto emesso il 21.12.2023 nel procedimento r.g. app. n. Parte_1
1269/2022.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 a carico di . Parte_1
Si comunichi. pagina 2 di 3 Bologna, 17 febbraio 2025
Il Presidente delegato
Manuela Velotti
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