Articolo 14 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 agosto 1977
Art. 14.
All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977