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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Canullo Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1597/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Felicetti Parte_1 C.F._1
Lolita e dall'avv. FUSARI FRANCA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARANGONI CP_1 C.F._2
CRISTINA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione dei coniugi
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 20.1.2025:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione giudiziale da con cui ha contratto matrimonio in data 14.07.2007 nel CP_1
Comune di Monte San Giusto (doc. 2 allegato al ricorso estratto atto di matrimonio).
Il ricorrente ha in particolare dedotto che:
- dall'unione sono nate due figlie: , nata il 13. 01.2010 e nata il [...] Per_1 Per_2
- nel mese di dicembre 2010 parte resistente, la IG.ra ha abbandonato la casa coniugale, CP_1
unitamente alle due figlie, per traferirsi a casa della propria madre a Montegranaro in Via Guazzetti
n. 224 e, pertanto, chiede l'addebito della separazione alla IG.ra per violazione dei doveri CP_1
nascenti dal matrimonio ex art. 143 comma 2 c.c. e art. 144 c.c., nello specifico del dovere di coabitazione 143 c.c.
- in seguito all'allontanamento della sig.ra dalla casa coniugale, i coniugi hanno gestito, di CP_1
comune accordo, le esigenze delle figlie, sia quanto al mantenimento (provvedendo ad un mantenimento c.d. diretto) e sia quanto alle modalità di frequentazione, concretizzando un affidamento corrispondente a quello paritetico.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si è costituita in giudizio che non si è opposta alla separazione. CP_1
La ricorrente ha dedotto che, dopo essersi trasferita in un primo momento a casa di sua madre, attualmente risiede, insieme alle figlie, in un appartamento preso in locazione in Monte San Giusto, Via
Castelletta n. 34 (contratto stipulato in data 14.01.2023, doc. 4), per il quale versa un canone mensile di
550 euro.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti in data 20.01.2025, sono state sentite liberamente le parti.
Tentata la conciliazione da parte del Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo come segue:
“pronuncia della separazione, rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente, affido condiviso delle minori, con collocamento leggermente prevalente presso la madre e autorizzazione al cambio della residenza delle figlie in via Castelletta n.33 a Monte San Giusto tempi di frequentazione fra padre e figlie come attualmente praticati e cioè: accompagnamento di dall'uscita a scuola a casa della nonna materna nei giorni martedì e Per_2
giovedì, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì entrambe le figlie pranzano dal padre che eventualmente cura di accompagnarle alle attività sportive, il mercoledì inoltre le figlie cenano e pernottano dal padre fino al giorno successivo, quando le accompagna a scuola, i week end sono
pagina 2 di 4 alternati con la madre, e quando il week end è di spettanza del padre le minori cenano e dormono a casa del padre anche il venerdì e fino alla domenica alle 22.00;
Natale: le minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, il 26 con un genitore ed il 31 con l'altro, il primo gennaio con uno ed il 6 gennaio con l'altro dalle ore 10 alle ore
22 (in modalità alternata anno dopo anno).
Se durante il periodo natalizio sono previste vacanze (viaggi, settimane bianche) le minori potranno restare per una settimana continuativa con uno dei genitori.
Pasqua: le minori trascorreranno Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo col padre ad anni alterni dalla mattina alle ore 10 alle ore 22.
In modalità alternata verranno anche trascorse le festività intrannuali (1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, altre festività).
Ferie estive: nel corso delle ferie estive di comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno, verranno stabiliti i giorni e gli orari in cui le figlie trascorreranno le vacanze con l'uno o con l'altro genitore, in base ai rispettivi periodi di ferie dal lavoro, minimo 15 giorni in due settimane non consecutive per ciascuno dei genitori
Obbligo del padre delle minori di versare alla madre quale contributo per il mantenimento delle due figlie con decorrenza dal 10.2.2025 e poi al giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di euro
400,00 mensili (200,00 a figlia), con rivalutazione ISTAT
Spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Macerata del 12 luglio 2024 al 50% fra i genitori
l'assegno unico familiare, visto l'accordo, sarà per l'intero ottenuto/trattenuto dalla madre delle minori
Versamento di euro 4.000,00 da parte ricorrente a parte resistente a tacitazione di ogni pretesa quanto all'esborso versato per lavori/migliorie nella casa coniugale di proprietà del ricorrente in un'unica soluzione entro il 24.1.2025 con bonifico bancario previa comunicazione di IBAN della resistente
Rinuncia reciproca a tutte le restanti domande di arretrati di mantenimento e/o spese straordinarie
Spese legali compensate”
Pertanto, disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domandata diretta ad ottenere la separazione personale tra i coniugi va accolta, in quanto risulta provato il requisito della intollerabilità della convivenza richiesto dall'art. 151, primo comma c.c. e che, difatti, le parti sono separare di fatto da ormai quattro anni.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 20.01.2025 siano compatibili con gli interessi della prole, accoglie le istanze avanzate dalle parti, in quanto regolamentano integralmente e nel rispetto delle disposizioni di legge, i rapporti patrimoniali e personali della prole, quanto all'affidamento e al mantenimento.
Dichiara inoltre di non doversi procedere all'ascolto delle minorenni, ai sensi dell'art. 473 bis, 4 c.p.c. vista la corrispondenza degli accordi all'interesse della prole.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 14.07.2007 nel Comune di Monte San Giusto (registro atti di matrimonio del Comune di Monte San Giusto dell'Anno 2007 Parte II, n. 12, Serie A, Ufficio 1), alle condizioni congiuntamente precisate all'udienza del 20.1.2025
- Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Giusto, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott.ssa Alessandra Canullo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Canullo Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1597/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Felicetti Parte_1 C.F._1
Lolita e dall'avv. FUSARI FRANCA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARANGONI CP_1 C.F._2
CRISTINA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione dei coniugi
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 20.1.2025:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione giudiziale da con cui ha contratto matrimonio in data 14.07.2007 nel CP_1
Comune di Monte San Giusto (doc. 2 allegato al ricorso estratto atto di matrimonio).
Il ricorrente ha in particolare dedotto che:
- dall'unione sono nate due figlie: , nata il 13. 01.2010 e nata il [...] Per_1 Per_2
- nel mese di dicembre 2010 parte resistente, la IG.ra ha abbandonato la casa coniugale, CP_1
unitamente alle due figlie, per traferirsi a casa della propria madre a Montegranaro in Via Guazzetti
n. 224 e, pertanto, chiede l'addebito della separazione alla IG.ra per violazione dei doveri CP_1
nascenti dal matrimonio ex art. 143 comma 2 c.c. e art. 144 c.c., nello specifico del dovere di coabitazione 143 c.c.
- in seguito all'allontanamento della sig.ra dalla casa coniugale, i coniugi hanno gestito, di CP_1
comune accordo, le esigenze delle figlie, sia quanto al mantenimento (provvedendo ad un mantenimento c.d. diretto) e sia quanto alle modalità di frequentazione, concretizzando un affidamento corrispondente a quello paritetico.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si è costituita in giudizio che non si è opposta alla separazione. CP_1
La ricorrente ha dedotto che, dopo essersi trasferita in un primo momento a casa di sua madre, attualmente risiede, insieme alle figlie, in un appartamento preso in locazione in Monte San Giusto, Via
Castelletta n. 34 (contratto stipulato in data 14.01.2023, doc. 4), per il quale versa un canone mensile di
550 euro.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti in data 20.01.2025, sono state sentite liberamente le parti.
Tentata la conciliazione da parte del Giudice Relatore, le parti hanno raggiunto un accordo come segue:
“pronuncia della separazione, rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente, affido condiviso delle minori, con collocamento leggermente prevalente presso la madre e autorizzazione al cambio della residenza delle figlie in via Castelletta n.33 a Monte San Giusto tempi di frequentazione fra padre e figlie come attualmente praticati e cioè: accompagnamento di dall'uscita a scuola a casa della nonna materna nei giorni martedì e Per_2
giovedì, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì entrambe le figlie pranzano dal padre che eventualmente cura di accompagnarle alle attività sportive, il mercoledì inoltre le figlie cenano e pernottano dal padre fino al giorno successivo, quando le accompagna a scuola, i week end sono
pagina 2 di 4 alternati con la madre, e quando il week end è di spettanza del padre le minori cenano e dormono a casa del padre anche il venerdì e fino alla domenica alle 22.00;
Natale: le minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, il 26 con un genitore ed il 31 con l'altro, il primo gennaio con uno ed il 6 gennaio con l'altro dalle ore 10 alle ore
22 (in modalità alternata anno dopo anno).
Se durante il periodo natalizio sono previste vacanze (viaggi, settimane bianche) le minori potranno restare per una settimana continuativa con uno dei genitori.
Pasqua: le minori trascorreranno Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo col padre ad anni alterni dalla mattina alle ore 10 alle ore 22.
In modalità alternata verranno anche trascorse le festività intrannuali (1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, altre festività).
Ferie estive: nel corso delle ferie estive di comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno, verranno stabiliti i giorni e gli orari in cui le figlie trascorreranno le vacanze con l'uno o con l'altro genitore, in base ai rispettivi periodi di ferie dal lavoro, minimo 15 giorni in due settimane non consecutive per ciascuno dei genitori
Obbligo del padre delle minori di versare alla madre quale contributo per il mantenimento delle due figlie con decorrenza dal 10.2.2025 e poi al giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di euro
400,00 mensili (200,00 a figlia), con rivalutazione ISTAT
Spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Macerata del 12 luglio 2024 al 50% fra i genitori
l'assegno unico familiare, visto l'accordo, sarà per l'intero ottenuto/trattenuto dalla madre delle minori
Versamento di euro 4.000,00 da parte ricorrente a parte resistente a tacitazione di ogni pretesa quanto all'esborso versato per lavori/migliorie nella casa coniugale di proprietà del ricorrente in un'unica soluzione entro il 24.1.2025 con bonifico bancario previa comunicazione di IBAN della resistente
Rinuncia reciproca a tutte le restanti domande di arretrati di mantenimento e/o spese straordinarie
Spese legali compensate”
Pertanto, disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domandata diretta ad ottenere la separazione personale tra i coniugi va accolta, in quanto risulta provato il requisito della intollerabilità della convivenza richiesto dall'art. 151, primo comma c.c. e che, difatti, le parti sono separare di fatto da ormai quattro anni.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 20.01.2025 siano compatibili con gli interessi della prole, accoglie le istanze avanzate dalle parti, in quanto regolamentano integralmente e nel rispetto delle disposizioni di legge, i rapporti patrimoniali e personali della prole, quanto all'affidamento e al mantenimento.
Dichiara inoltre di non doversi procedere all'ascolto delle minorenni, ai sensi dell'art. 473 bis, 4 c.p.c. vista la corrispondenza degli accordi all'interesse della prole.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 14.07.2007 nel Comune di Monte San Giusto (registro atti di matrimonio del Comune di Monte San Giusto dell'Anno 2007 Parte II, n. 12, Serie A, Ufficio 1), alle condizioni congiuntamente precisate all'udienza del 20.1.2025
- Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Giusto, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott.ssa Alessandra Canullo
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