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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente
dott. Giuseppe Barbato giudice rel.
dott.ssa Giuliana Segna giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1903/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso
D A
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Deflorian
ATTORE
C O N T R O
, residente in [...]
n° 9
Controparte_1 con sede legale in Castello-Molina di EM (TN), via Ruaia n° 11, in persona del legale rappresentante Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Castellaz
CONVENUTI
OGGETTO
successione
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 così conclude: Parte_1
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso:
- previo accertamento del valore del patrimonio retrolasciato da Controparte_1 nato a [...] il [...], morto a Cavalese in data 29.3.2018; accertato e dichiarato che con contratto di data 7.11.1991 ha donato Controparte_1
a la proprietà della p.m. 2 p.ed. 980 C.C. Castello EM, Parte_2 dispensandolo dalla collazione, e che detta donazione è inefficace nella parte in cui eccede la quota disponibile e, in ogni caso riducibile se ed in quanto vada a ledere la quota ereditaria riservata a Parte_1
accertati i pagamenti eseguiti da in favore di in favore di Controparte_1 [...] da computarsi nella massa, se ed in Controparte_1 quanto essi risultino privi di titolo od eseguiti per spirito di liberalità; ricostruito in tal modo il patrimonio relitto, dichiarata l'inefficacia e/o ridotta in tutto o in parte la donazione in favore di disporre la divisione del predetto patrimonio in Parte_2 due quote paritetiche, con o senza conguaglio, assegnando a beni in Parte_1 natura e/o conguagli in denaro corrispondenti alla quota di spettanza pari a un mezzo e
a l'altra quota pari a un mezzo, esclusa ogni possibilità di conguagliare Parte_2 le assegnazioni con il credito di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- accertato e dichiarato che quale erede di ha Parte_1 Controparte_1 diritto alla liquidazione di una metà della quota di partecipazione in Controparte_1 di cui il secondo era proprietario;
[...] Controparte_1
conseguentemente, dato atto delle risultanze della stima eseguita dal dott. Per_1 versata in atti in data 10.2.2023, condannare quale legale
[...] Parte_2 rappresentante di ed il Controparte_1 medesimo in qualità di socio illimitatamente responsabile della Parte_2 medesima, al pagamento della somma di € 187.187,30 (o della diversa somma, anche maggiore, risultante di giustizia) da maggiorarsi degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 30.9.2018 o, in subordine, dal 30.3.2020 al saldo;
- condannare in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Parte_2 al pagamento in favore di Controparte_1 di spese (anche generali) e compensi di lite, da maggiorarsi di I.V.A., Parte_1
C.A.P. e rimborso forfettario ex art. 13, comma 10, legge n. 247/2012 e art. 2 D.M. n.
55/2014.
Si ribadiscono le richieste istruttorie (prove orali e consulenza d'ufficio) di cui alle memorie versate in atti in data 24.1.2022 ed in data 14.2.2022, per quanto esse non siano state ammesse.”
e così Parte_2 Controparte_1 concludono:
pagina 2 di 14 “Voglia codesto Ecc.mo Giudice adito:
In via preliminare in rito
a) Si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Signor , in proprio, Parte_2 riguardo la domanda di liquidazione della quota societaria del de cuius, essendo unico legittimato passivo la società Controparte_1
In via principale e nel merito:
b) il convenuto, , aderisce alla domanda di scioglimento di comunione Parte_2 ereditaria e relativa determinazione delle quote da attribuirsi ai due eredi, tenendo conto dell'imputazione ex se delle donazioni dirette ed indirette ricevute dall'attore, e che la Pt_ donazione di immobile ricevuta dal figlio , espressamente dispensata dalla collazione, andrà considerata unicamente in relazione alla quota disponibile, tenendo conto nella valutazione che si trattava di immobile al grezzo.
c) quanto alla domanda di liquidazione della quota societaria del socio defunto, determinarsi il valore della quota tenendo conto dei prelievi e pagamenti personali eseguiti dal de cuius a proprio favore nel corso della vita sociale;
In via istruttoria:
d) senza che ciò valga all'inversione dell'onere della prova, si richiede di essere ammessi
a prova per testi ed interpello, con espressa riserva di indicare puntualmente i capitoli di prova e i testi su cui procedere all'istruttoria nei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., con espressa riserva di essere ammessi a prova contraria, nel denegato e non creduto caso di ammissione della prova richiesta da controparte e, comunque, con espressa riserva di indicare altri mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione nei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.;
In ogni caso:
e) con vittoria di onorari e spese di giudizio come generale norma, oltre ad i.v.a., c.p.a. e
r.s.g. al 15 % ex art. 14 t.p.f.. Si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in atti, di cui alle memorie ex art. 183, co. VI, n. 2 e n. 3, rispettivamente di data 24.1.2022 e
14.2.2022, per quanto le stesse non siano state ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o irritualmente formulate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, che a , deceduto il 29.3.2018 senza Controparte_1 lasciare testamento, gli erano sopravvissuti i due figli, e Parte_1 Parte_2
, nonché la moglie e che costei aveva rinunciato all'eredità con
[...] Controparte_2 atto dd. 25.3.2019, con conseguente accrescimento delle quote dei due figli, i quali, invece, l'avevano accettata, in citazione si esponeva, in estrema sintesi che:
➢ alla morte il de cuius aveva lasciato beni immobili (particelle fondiarie ed edificiali) e mobili (auto d'epoca e relativi ricambi, credito erariale, quota di ½ di pagina 3 di 14 saldo attivo di conto corrente bancario e quota societaria pari al 50% della società
- d'ora innanzi, per Controparte_1 Controparte_1 CP_1 brevità, soltanto ); CP_1
➢ nel corso degli anni aveva versato alla società Controparte_1 [...]
il complessivo importo di € 84.360,70; Controparte_1
➢ qualche giorno prima della morte del marito, aveva prelevato Controparte_2 dal conto cointestato la somma di € 58.001,50, esaurendo la liquidità ivi esistente;
➢ il 28.12.2015 l'azienda in titolarità della detta società era stata concessa in affitto dietro versamento di un canone annuo di soli € 30.000,00 alla società GD Garage di LI EZ & C. s.n.c., i cui soci erano e Parte_2 CP_3
;
[...]
➢ il controvalore economico degli immobili intestati alla società era CP_1 pari a € 1.603.350,00;
➢ il valore complessivo di tale società snc era quantificabile nel complessivo importo di € 1.626.780,00, di cui la metà era caduta in successione;
➢ con atto pubblico dd.
7.11.1991 il de cuius aveva donato con dispensa dalla collazione al figlio la p.m. 2 della p.ed. 980 C.C. Castello di EM;
Pt_2
➢ a spettava, ai sensi dell'art. 540, 2° co., c.c., il diritto di Controparte_2 abitazione sulla casa familiare, corrispondente alla p.ed. 317 C.C. Castello di
EM;
➢ la predetta donazione doveva essere “dichiarata inefficace e/o ridotta” in favore di di un importo corrispondente all'eccedenza della stessa Parte_1 rispetto alla quota disponibile;
➢ gli artt. 13 e 14 dello statuto sociale attribuivano agli eredi del socio defunto il diritto alla liquidazione della quota intestata allo stesso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il fratello Parte_1 Parte_2
e la per chiedere:
[...] CP_1
- previo accertamento del valore del patrimonio lasciato da di Controparte_1 dichiarare la donazione dd.
7.11.1991 in favore di “inefficace nella parte Parte_2 in cui eccede la quota disponibile e, in ogni caso riducibile nella parte in cui va a ledere la quota ereditaria riservata” a esso attore;
- di accertare che in vita il de cuius aveva eseguito “il pagamento di almeno euro
84.360,00 (ferma ogni diversa quantificazione, anche maggiore, da eseguirsi in corso di causa) in favore di ; Controparte_1
- di ricostruire il patrimonio relitto e di disporne la divisione in due quote paritetiche, con o senza conguaglio, assegnando a esso attore beni in natura e/o conguagli in denaro corrispondenti alla quota di spettanza pari a ½ mezzo e a l'altra quota di Parte_2 identica consistenza;
- di accertare il diritto di esso attore alla liquidazione di una metà della quota di partecipazione nella e, per l'effetto, di condannare in CP_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante di tale società al pagamento del detto controvalore pagina 4 di 14 pecuniario, maggiorato di interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 30.3.2020 al saldo.
Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute, depositando un'unica comparsa di costituzione, ove si sosteneva, fra l'altro, che:
➢ le divergenze con l'attore avevano riguardato essenzialmente il valore dei beni immobili intestati alla;
CP_1
➢ il valore delle auto d'epoca comprese nel patrimonio ereditario era molto basso;
➢ in relazione a tre vetture il de cuius aveva ricevuto la procura a vendere e all'attualità risultavano intestate a terzi;
➢ nel presente giudizio non rilevava il prelievo bancario effettuato da
[...]
CP_2
➢ la somma di € 15.000,70 versata da alla società Controparte_1 CP_1
[...
era consistita in un'operazione diretta a soddisfare un'esigenza di liquidità aziendale, che entrambi i soci si erano impegnati ad effettuare, tant'è che anche aveva versato analogo importo;
Parte_2
➢ anche gli altri versamenti in favore della detta società non corrispondevano a crediti maturati dal de cuius nei confronti della stessa;
➢ il canone dell'affitto d'azienda menzionato in citazione ammontava a € 36.000,00 ed era assolutamente congruo;
➢ legittimato passivo in ordine alla domanda di liquidazione della quota sociale del socio defunto era la sola società;
➢ alla data di apertura della successione la aveva un debito bancario CP_1 di € 49.012,12, ripianato dal solo con “apporti personali”; Parte_2
➢ il bene donato dal de cuius a era al grezzo all'epoca dell'atto Parte_2 pubblico e i successivi miglioramenti erano stati effettuati con risorse personali del solo donatario;
➢ il 27.9.2017 aveva donato al figlio la somma di € Controparte_1 Pt_1
10.000,00 e il successivo 4 dicembre gli aveva ceduto al prezzo simbolico di € 1,00 un'Alfa Romeo Giulia Super del valore di € 33.000,00, con ciò dando luogo a un negotium mixtum cum donatione;
➢ avendo proposto domanda di riduzione, l'attore era tenuto, a norma dell'art. 564, 2° co., c.c., all'imputazione ex se delle donazioni ricevute in vita dal de cuius.
Nelle conclusioni si eccepiva il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
in ordine alla domanda di liquidazione della quota societaria intestata al de cuius e si
[...] aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di relativa determinazione delle quote da attribuire a ciascuno dei due eredi, tenendo conto delle donazioni dirette e indirette ricevute dall'attore e della dispensa dalla collazione relativa al bene immobile donato al grezzo dal padre al figlio , da considerare, quindi, ai soli Pt_2 fini della stima della quota disponibile;
si chiedeva, inoltre, di quantificare il valore della quota societaria, tenendo conto dei prelievi e dei pagamenti effettuati in proprio favore dal de cuius nel corso della vita sociale.
pagina 5 di 14 All'udienza del 26 giugno 2024 proponeva “in via transattiva” la Parte_2 definizione del giudizio mediante l'assegnazione a delle pp.mm. 1 e 2 Parte_1
p.ed. 317 C.C. Castello di EM, della p.m. 3 p.ed. 318 e della p.f. 997/2 C.C. Castello di EM, nonché l'assegnazione del 50% del conto corrente cointestato ai genitori, con conguaglio a favore di € 55.000,00
Il patrimonio ereditario
è deceduto ab intestato il 29 marzo 2018 (v. certificato di Controparte_1 morte prodotto da parte attrice come doc. n° 2).
La sua eredità va, quindi, devoluta, secondo il disposto dell'art. 566 c.c., agli unici due figli, l'attore e il convenuto , avendo la Parte_1 Parte_2 moglie dichiarato di rinunciarvi innanzi al notaio Controparte_2 Persona_2 di San Giovanni di Fassa con atto dd. 15.3.20 (v. doc. n° 3 bis di parte attrice).
All'apertura della successione a erano intestati i seguenti Controparte_1 beni immobili:
a) pp.mm. 1 (ballatoio in legno sporgente sull'intera facciata della casa) e 2 (tutto il resto della casa) della p.ed. 317 C.C. Castello di EM
b) p.m. 3 della p.ed. 318 C.C. Castello di EM (unità abitativa su più livelli)
c) p.f. 997/2 C.C. Castello di EM per la quota di 7200/14400 (terreno di pertinenza della p.ed. 318)
d) p.f. 4468/2 in comproprietà pro tempore fra i proprietari delle pp.edd. 316, 646, pp.mm. 1 e 2 p.ed. 317, pp.mm. 1, 2 e 3 della p.ed. 318 tutte in C.C. Castello di EM
(trattasi della strada di accesso a tali particelle edificiali).
Alla luce delle conclusioni del Ctu ing. nominato in corso di Persona_3 causa, che il collegio ritiene di condividere, non ravvisandosi valide ragioni per disattenderle, alla data di apertura della successione il valore delle porzioni materiali sub a) (corrispondente a un immobile che, a dire del Ctu, è “in buono stato di conservazione e attualmente abitato dalla vedova del de cuius”) era pari a € 175.056,00, da intendersi comprensivo del valore della quota di comproprietà della strada di accesso p.f. 4468/2 sub d) e al netto del valore del diritto di abitazione spettante alla vedova del de cuius in ragione del disposto di cui al 2° co. dell'art. 540 c.c..
Il valore dell'unità abitativa sub b) (che, secondo quanto accertato dal Ctu, “si presenta in precario stato conservativo”, “necessita di una profonda e completa ristrutturazione” ed “è utilizzata come magazzino dalla famiglia del fu CP_1
”) era, invece, pari a € 93.192,40, importo che comprende anche la quota di
[...] comproprietà del terreno pertinenziale sub c).
Per quanto, invece, attiene al patrimonio mobiliare, va innanzi tutto rilevato che:
1) stando a quanto desumibile dall'allegato estratto conto (v. doc. n° 6 di parte attrice), alla data del decesso (29 marzo 2018) di , il saldo Controparte_1
pagina 6 di 14 attivo del conto corrente cointestato a lui e alla moglie con il Controparte_2
n° C01/13/300493 presso la Cassa Rurale Val di EM, al netto di tutte le successive entrate e uscite, non rilevanti in questa sede, giacché posteriori all'apertura della successione, risultava pari a € 1.130,30; trattandosi di conto cointestato presuntivamente riferibile per la quota di ½ a ciascuno dei due cointestatari, la somma di spettanza del de cuius era pari a € 565,15, importo sostanzialmente coincidente con quello (=€ 565,00) menzionato nell'allegata dichiarazione di successione (v. doc. n° 3 di parte attrice);
2) in corso di causa non è stata provata l'effettiva intestazione al de cuius di auto d'epoca;
3) è sostanzialmente incontroverso il credito di € 708,00 nei confronti dell'erario menzionato nella dichiarazione di successione.
In ordine al valore della quota di partecipazione nella riferibile a CP_1
occorre, invece, fare riferimento alla relazione depositata dal Ctu Controparte_1 dott. nominato nel corso del giudizio, le cui conclusioni possono essere Persona_1 poste a fondamento della presente decisione, in quanto rassegnate all'esito di accertamenti aderenti agli atti di causa, sorrette da logiche e coerenti argomentazioni e non significativamente inficiate dai rilievi critici delle parti.
Dopo aver fatto presente, fra l'altro, (i) che la detta società è proprietaria
“dell'immobile all'interno del quale è esercitata l'attività d'impresa, avente oggetto la riparazione meccanica di autoveicoli, di carrozzerie di autoveicoli, nonché il commercio di componenti meccanici e della collegata assistenza tecnica” e risulta attualmente inattiva per effetto della comunicazione di cessazione dell'attività a far data dal 31.12.2015; (ii) che l'azienda risulta affittata dal 28.12.2015 alla società GD Garage di LI EZ & C. s.n.c. al canone annuo di € 30.000,00, oltre Iva, corrispondente all'unica entrata societaria;
(iii) che ai fini dell'espletamento dell'incarico non può farsi ricorso al metodo misto patrimoniale-reddituale, “in quanto la variabile costituita dall'avviamento, componente del metodo misto, non è applicabile in considerazione che l'azienda, essendo concessa in affitto, è condotta da altro soggetto e pertanto l'avviamento (positivo o negativo) è attribuibile all'effettivo gestore dell'azienda e non alla locatrice”, il Ctu ha provveduto a una dettagliata e argomentata stima del passivo (costituito da debiti tributari e bancari) e dell'attivo (richiamandosi, per quanto attiene al fabbricato con aree pertinenziali intestato alla , alla valutazione effettuata CP_1 dal Ctu ing. al quale, come detto, è stata affidata dal giudice istruttore la stima Per_3 dell'intero compendio immobiliare ereditario), per poi quantificare il valore della quota societaria intestata al socio defunto nell'importo di € 374.374,60 Controparte_1
(che in seguito le parti non hanno specificamente contestato), al netto della “riduzione derivante dal credito pro quota vantato dalla Società nei confronti dei soci” per €
10.625,40.
Con specifico riferimento ai contrapposti assunti degli odierni contendenti in ordine ai prelevamenti dai conti sociali riferibili al de cuius e ai finanziamenti di quest'ultimo alla società menzionati in citazione, l'ausiliare ha accertato che:
pagina 7 di 14 dalla contabilità della società emerge il solo credito di € 10.625,40 (per la quota di competenza del defunto ) nei confronti dei soci, di talché gli altri Controparte_1 importi indicati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi “non rilevano, in quanto costituirebbero mere distribuzioni di utili conseguiti, ovvero la restituzione di finanziamenti soci effettuati in epoca remota”; all'infuori di € 9.600,00, nessuno degli altri importi indicati in citazione per un totale di €
84.360,70 corrisponde a finanziamenti del de cuius (in quanto la somma di € 4.000,00 riguarda “un'operazione di storno di operazione errata”; la somma di € 27.360,00 è collegata al “prelevamento dello stesso importo dalle casse sociali da parte del socio e pertanto trattasi di un''operazione bilanciata'”; la somma di € 28.400,00 venne versata Pt_
“a seguito di precedente finanziamento al sig. da parte del figlio . Pertanto CP_1 rappresenta un credito nei confronti della Società ed un debito di pari importo nei confronti del socio ”; “il finanziamento di € 15.000,70 dd. 18.01.2016 è Parte_2 stato effettuato da entrambi i soci per necessità di liquidità aziendale”);
“dalla contabilità sociale non emergono debiti della Società nei confronti dei soci, né per finanziamenti, né per altri titoli”, ciò significando che “gli eventuali versamenti a titolo di finanziamento da parte dei soci, peraltro effettuati in anni assai remoti, siano stati restituiti, ovvero compensati con rispettivi crediti della Società nei confronti degli stessi soci”.
In definitiva il complessivo valore dei beni relitti è pari a € 643.896,15, (=€ 175.056,00 + € 93.192,40 + € 565,15 + 708,00 + € 374.374,60).
Avendo l'attore in citazione richiesto di dichiarare “l'inefficacia e/o ridotta in tutto o in parte la donazione in favore di ” della proprietà della p.m. 2 Parte_2
p.ed. 980 C.C. Castello EM effettuata dal de cuius (v. atto dd.
7.11.1991 prodotto da parte convenuta come doc. n° 13) nella parte eventualmente eccedente la quota disponibile, occorre procedere alla riunione fittizia di relictum e donatum, ossia all'operazione contabile che, secondo il disposto dell'art. 556 c.c., consente di calcolare la quota riservata ai legittimari e la quota disponibile, corrispondente alla quota massima di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre.
Al riguardo si deve, quindi, considerare che:
in comparsa conclusionale ha sostanzialmente ammesso di aver Parte_1 ricevuto in donazione dal padre la somma di € 10.000,00, oggetto dell'assegno bancario emesso dal de cuius all'ordine del figlio e prodotto dal convenuto come doc. n° 14; dalla “dichiarazione di vendita” in atti (v. doc. 26 di parte convenuta) si desume che in data 4.12.2017 ebbe a trasferire al figlio l'autovettura d'epoca Controparte_1 Pt_1
Alfa Romeo Giulia Super 105 tg. TN 311644 al prezzo di € 1,00; il Ctu dott. nominato in corso di causa ha stimato il valore di mercato del Persona_4 veicolo in questione in misura di € 10.500,00 all'apertura della successione.
pagina 8 di 14 Tenuto conto dell'indicazione di un prezzo di tutta evidenza meramente simbolico ed apparente, nonché dello stretto legame familiare tra le parti e dell'assenza di una plausibile ragione diversa dalla liberalità in grado di giustificare il trasferimento di proprietà del citato veicolo sostanzialmente a titolo gratuito, vi è ragione di qualificare la detta vendita in termini di donazione.
Per le stesse ragioni ad analoga qualificazione si può addivenire anche in ordine alla dazione pecuniaria di € 10.000,00 ammessa dall'attore.
Si deve, inoltre, prendere in considerazione il valore dell'immobile donato con atto dd.
7.11.1991 da al figlio con dispensa dalla collazione. Controparte_1 Pt_2
Al riguardo va in primo luogo rilevato che, stando alle acquisite risultanze istruttorie si può ritenere provato che, come asserito da parte convenuta, il detto immobile venne donato allo stato grezzo dal de cuius al figlio . Parte_2
Nel deporre in giudizio il teste ha riferito “Ho svolto dei lavori Testimone_1 nell'immobile che è ubicato nel piano superiore dell'officina meccanica della società
come dipendente della ditta Non ricordo l'anno esatto in Controparte_1 Pt_3 cui ho svolto i lavori, ma si tratta degli anni novanta. Quando sono entrato, accompagnato dal mio datore di lavoro, nell'immobile non erano presenti pareti interne, né impianti elettrici o pavimenti. C'era solo il solaio grezzo. Abbiamo realizzato le pareti interne e confermo che i lavori sono quelli descritti nella fattura che mi viene mostrata”, da individuarsi in quella emessa nei confronti di dalla Impresa Edile Parte_2
Pojer Luciano n° 12 dd. 23.10.1992 (v. doc. n° 21 di parte convenuta), avendo questa a oggetto lavori di realizzazione di tramezze e intonaci interni, muri perimetrali, isolazione acustica e caldana eseguiti nella p.ed. 980 C.C. Castello-Molina di EM.
Ciò detto, mette conto rilevare che, a dire del Ctu, il valore dell'appartamento al grezzo è quantificabile nella somma di € 221.316,74, al netto dell'importo di € 54.803,26, corrispondente ai costi dei lavori per renderlo abitabile, “riferiti ai primi anni del 1990 e poi attualizzati al 2018 epoca dell'apertura della successione”.
L'ausiliare ha, inoltre, provveduto anche a una diversa quantificazione del valore al grezzo dell'immobile, stimandolo, in base all'incidenza del valore del terreno e del costo di costruzione, nell'importo (riferito ai primi anni '90 e attualizzato al 2018) di €
190.209,93 (come da tabella riportata a pagina 4 della relazione integrativa), per poi effettuare una media tra i due valori, che risulta pari a € 205.763,33.
Anche a voler assumere come base di calcolo, ai fini della detta riunione fittizia, il valore più alto fra i due indicati dal Ctu, non risulta alcuna lesione della quota di riserva riferibile all'attore.
Premesso che “in tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della pagina 9 di 14 successione…” (così Cass., n° 27259/2017) e che, quindi, la rinuncia all'eredità effettuata dalla madre degli odierni contendenti non comporta un accrescimento delle loro quote di legittima, la quota di riserva spettante a ciascun figlio deve essere quantificata, in base al disposto dell'art. 542, 2° co., c.c., in misura di un ¼ del totale di relictum e donatum.
Considerato che, per quanto sopra esposto, la somma di relictum (=€ 643.896,15)
e di donatum (=€ 221.316,74 + € 10.000,00 + € 10.500,00) è pari a € 885.712,89, la quota di riserva spettante all'attore risulta pari a € 221.428,22, somma di gran lunga inferiore al solo relictum, ciò significando che tale quota non è stata lesa dalla detta donazione immobiliare.
Tale donazione, essendo stata effettuata da con dispensa Controparte_1 dalla collazione, va pretermessa ai fini della divisione, a differenza del donatum - del complessivo valore di € 20.500,00 - di cui, come detto, ha già beneficiato l'attore, il quale è al riguardo gravato dall'obbligo di collazione e, stando a quanto dedotto negli scritti conclusionali, ha, di fatto, imputato alla sua quota quanto (denaro e bene mobile) donatogli dal padre.
Sulla liquidazione della quota societaria
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, in citazione ha Parte_1 chiesto di accertare il proprio diritto, quale erede del padre , alla Controparte_1 liquidazione della metà della quota di partecipazione societaria del genitore nella e, di conseguenza, di condannare , in proprio e quale CP_1 Parte_2 legale rappresentante della detta società a versargli la metà del controvalore pecuniario della quota in questione, stimata dal Ctu in € 187.187,30 (=€ 374.374,60: 2), oltre interessi al saggio di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c. a decorrere dal 30.3.2020.
Al riguardo va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto titolarità passiva sollevata dal convenuto . Parte_2
Nell'affermare che rispetto alla domanda di liquidazione della quota - proposta dagli eredi del socio defunto, oppure dal socio receduto o da quello escluso - è passivamente legittimata la società, la Suprema Corte ha comunque ritenuto che possono essere chiamati in giudizio anche i soci personalmente se, come nel caso di specie, solidalmente e illimitatamente responsabili (v. Cass., n° 10332/2016; Cass., n°
11298/2001).
Ciò premesso, devesi poi considerare che “nella società di persone, in effetti, anche se composta da due soli soci, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (Cass. 10802 del 2009) per cui, salvo che si verifichi l'ipotesi disciplinata dall'ultima parte dell'art. 2284 c.c.…, e cioè la continuazione della società per volontà del socio superstite e degli eredi del socio defunto
pagina 10 di 14 [evenienza che non ricorre nella fattispecie in esame, n.e.], questi ultimi rimangono estranei alla società, di cui assumono la veste di creditori della somma di denaro equivalente al valore della quota del de cuius. Nelle società di persone, infatti, gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società e non assumono pertanto la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto (che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga) alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. n. 3671 del 2001)” (così, in motivazione, Cass., n°
9135/2022), di talché in sede di scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi del socio defunto occorre dividere l'eredità tra i coeredi, “attribuendo agli stessi, tra l'altro, il diritto (nei confronti della società) alla liquidazione della quota già spettante al defunto” (così la citata Cass., n° 9135/2022).
Posto, dunque, che gli eredi dei soci nelle società di persone non acquistano in automatico la posizione di socio alla morte del de cuius, ma solo un diritto di credito nei confronti della società, consistente nella liquidazione della quota del socio defunto, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria” (in tal Cass., Sez. Un., 28 novembre
2007, n. 24657; v. anche Cass., 21 gennaio 2000, n. 640; Cass., 5 settembre 2006, n.
19062), tant'è che il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi è stabilito solo per i debiti dall'art. 752 c.c., in base al quale “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”; invece, per i crediti è stata prevista una specifica disciplina, come emerge dall'art. 727 c.c., relativa alla formazione delle porzioni ereditarie, che devono essere formate, previa stima dei beni, “comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità”, ciò significando che i crediti, facendo parte dell'attivo ereditario, presentano una disciplina distinta rispetto a quella dei debiti (v., in motivazione, Cass., n° 13163/2024).
Anche in considerazione di ciò si è sostenuto (Cass., Sez. Un., n. 24657 del 2007, cit.), in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, che “i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio nomina et debita ipso iure dividuntur” e che, quindi, “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito”, senza la necessaria partecipazione degli altri coeredi, in quanto la pronuncia “sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione”.
Sulla divisione
In applicazione dei menzionati principi di diritto, appare, quindi, fondato addivenire alla conclusione che, nel procedere alla divisione ereditaria, la formazione delle porzioni spettanti a ciascuno dei due odierni condividenti deve essere effettuata pagina 11 di 14 avendo riguardo anche al controvalore della quota di partecipazione societaria riferibile al de cuius.
Nel compimento dell'operazione de qua viene in rilievo l'art. 727 c.c., per effetto del quale, “salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”.
Tale principio di omogeneità non è però inderogabile, essendosi avuto modo di precisare nella prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità che “non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima” e che, quindi, “resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa…”
(così, per tutte, Cass., 27602/24), e ciò anche in casi ulteriori e diversi dalle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ..
In considerazione di ciò ritiene il collegio che il detto intero credito ereditario nei confronti della , corrispondente al controvalore pecuniario della quota di CP_1 partecipazione societaria intestata al de cuius, possa essere assegnato - in sostanziale corrispondenza alla proposta transattiva di parte convenuta - a , Parte_2 deponendo significativamente in tal senso ragioni di opportunità e convenienza essenzialmente connesse alla titolarità in capo allo stesso della restante quota di partecipazione del 75% e alla conseguente semplificazione delle operazioni divisionali;
in tal modo, infatti, entrambi i condividenti vengono a trovarsi nelle condizioni di conseguire con immediatezza e celerità i beni compresi nelle rispettive porzioni, così evitando le lungaggini che, invece, potrebbero venire in rilievo in caso di suddivisione in pari misura del credito in questione, visto che, stando a quanto accertato dal Ctu, la detta società non dispone di liquidità; il che sta a significare che, per la soddisfazione della pretesa pecuniaria dell'attore, si dovrebbe necessariamente attendere il completamento delle operazioni di liquidazione conseguenti allo scioglimento della società per la mancata ricostituzione della pluralità di soci nel termine di sei mesi (v. art. 2272 c.c., richiamato dall'art. 2308 c.c.) o quantomeno la vendita dell'immobile compreso nel patrimonio sociale.
Devesi poi considerare, da un lato, che, in base all'art. 13 dell'atto costitutivo della , il credito in questione è esigibile dopo due anni dalla morte del CP_1 socio, nel corso dei quali non produce interessi (tant'è che in citazione parte attrice ha chiesto il pagamento di interessi a partire dal 30.3.2020, sicché va ritenuta inammissibile la retrodatazione del dies a quo al 30.9.2018 effettuata in sede di precisazione delle conclusioni); e dall'altro che, trattandosi sotto il profilo in esame di quantificare l'effettiva consistenza del credito de quo quale componente del patrimonio ereditario e non già ai fini di una declaratoria di condanna della società, occorre fare riferimento al tasso legale di cui all'art. 1284. 1° co., c.c.
Ai sensi di tale disposizione l'importo di € 374.374,60 va maggiorato, per interessi dal 29.3.2020 alla data della presente decisione, sino a € 408.937,59.
pagina 12 di 14 Pertanto, considerato quanto disposto dagli artt. 750 e 751 c.c. per la collazione di mobili e denaro e tenuto conto che (i) il complessivo valore del patrimonio ereditario da dividere in parti uguali (come, di fatto, richiesto da ambo le parti) è pari a € 698.959,14 (=€ 175.056,00 + € 93.192,40 + € 565,15 + 708,00 + € 408.937,59 + € 20.500,00); (ii) che a ciascun erede spetta una quota di valore pari a € 349.479,75; (iii) che alla sua quota l'attore deve imputare le due donazioni ricevute dal de cuius per un complessivo valore di
€ 20.500,00, il collegio ritiene di determinare le due porzioni nei seguenti termini:
a Parte_1
[€ 20.500,00, valore già conseguito per donazione]
p.ed. 318 C.C. Castello EM (con la p.f. 997/2 per la quota Controparte_4 di 7200/14400) € 93.192,40 pp.mm. 1 e 2 p.ed. 317 C.C. Castello EM (=€ 175.056,00)
p.f. 4468/2 in comproprietà pro tempore tra le p.ed. 317 p.m. 1, p.d. 318 p.m. 1, p.ed. 317 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 3, p.ed. 316, p.ed. 646 – consortalità, tutte in C.C.
Castello EM conguaglio avere € 60.731,17
a Parte_2
saldo attivo di c/c (=€ 565,15) credito verso l'erario (= € 708,00) credito verso la società (=€ 408.937,59) CP_1 conguaglio dare € 60.731,17.
Sulle spese di lite
Non avendo nessuna delle due parti formulato pretese assolutamente ingiustificate, né opposto inutili resistenze, e risultando oggettivamente controvertibile la questione relativa alla quota di partecipazione societaria, vi è ragione di addivenire a un'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., come risultante dalla sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, con suddivisione in pari misura degli oneri (liquidati come in atti) di tutte le consulenze tecniche di ufficio espletate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di e della Parte_1 Parte_2 [...]
con sede legale in Castello-Molina di Controparte_1
EM (TN), via Ruaia n° 11, in persona del legale rappresentante , Parte_2 disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa e, per l'effetto, assegna:
pagina 13 di 14 a Parte_1
1) p.ed. 318 C.C. Castello EM (con la p.f. 997/2 astello di EM per la CP_1 quota di 7200/14400)
2) pp.mm. 1 e 2 p.ed. 317 C.C. Castello EM
3) p.f. 4468/2 in comproprietà pro tempore tra le p.ed. 317 p.m. 1, p.d. 318 p.m. 1,
p.ed. 317 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 3, p.ed. 316, p.ed. 646, tutte in
C.C. Castello EM conguaglio di € 60.731,17 a carico di;
Parte_2
a Parte_2
1) saldo attivo di c/c n° C01/13/300493 presso la Cassa Rurale Val di EM
2) credito verso l'erario
3) credito verso la società Controparte_1
[...] conguaglio di € 60.731,17 da versare a;
Parte_1
- compensa le spese di lite;
- pone a carico di entrambe le parti in pari misura gli oneri delle consulenze tecniche di ufficio espletate in corso di causa, liquidati come in atti.
Così deciso in Trento in data 19.3.2025
Il giudice estensore
Dott. Giuseppe Barbato
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente
dott. Giuseppe Barbato giudice rel.
dott.ssa Giuliana Segna giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1903/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso
D A
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Deflorian
ATTORE
C O N T R O
, residente in [...]
n° 9
Controparte_1 con sede legale in Castello-Molina di EM (TN), via Ruaia n° 11, in persona del legale rappresentante Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Castellaz
CONVENUTI
OGGETTO
successione
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 così conclude: Parte_1
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso:
- previo accertamento del valore del patrimonio retrolasciato da Controparte_1 nato a [...] il [...], morto a Cavalese in data 29.3.2018; accertato e dichiarato che con contratto di data 7.11.1991 ha donato Controparte_1
a la proprietà della p.m. 2 p.ed. 980 C.C. Castello EM, Parte_2 dispensandolo dalla collazione, e che detta donazione è inefficace nella parte in cui eccede la quota disponibile e, in ogni caso riducibile se ed in quanto vada a ledere la quota ereditaria riservata a Parte_1
accertati i pagamenti eseguiti da in favore di in favore di Controparte_1 [...] da computarsi nella massa, se ed in Controparte_1 quanto essi risultino privi di titolo od eseguiti per spirito di liberalità; ricostruito in tal modo il patrimonio relitto, dichiarata l'inefficacia e/o ridotta in tutto o in parte la donazione in favore di disporre la divisione del predetto patrimonio in Parte_2 due quote paritetiche, con o senza conguaglio, assegnando a beni in Parte_1 natura e/o conguagli in denaro corrispondenti alla quota di spettanza pari a un mezzo e
a l'altra quota pari a un mezzo, esclusa ogni possibilità di conguagliare Parte_2 le assegnazioni con il credito di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- accertato e dichiarato che quale erede di ha Parte_1 Controparte_1 diritto alla liquidazione di una metà della quota di partecipazione in Controparte_1 di cui il secondo era proprietario;
[...] Controparte_1
conseguentemente, dato atto delle risultanze della stima eseguita dal dott. Per_1 versata in atti in data 10.2.2023, condannare quale legale
[...] Parte_2 rappresentante di ed il Controparte_1 medesimo in qualità di socio illimitatamente responsabile della Parte_2 medesima, al pagamento della somma di € 187.187,30 (o della diversa somma, anche maggiore, risultante di giustizia) da maggiorarsi degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 30.9.2018 o, in subordine, dal 30.3.2020 al saldo;
- condannare in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Parte_2 al pagamento in favore di Controparte_1 di spese (anche generali) e compensi di lite, da maggiorarsi di I.V.A., Parte_1
C.A.P. e rimborso forfettario ex art. 13, comma 10, legge n. 247/2012 e art. 2 D.M. n.
55/2014.
Si ribadiscono le richieste istruttorie (prove orali e consulenza d'ufficio) di cui alle memorie versate in atti in data 24.1.2022 ed in data 14.2.2022, per quanto esse non siano state ammesse.”
e così Parte_2 Controparte_1 concludono:
pagina 2 di 14 “Voglia codesto Ecc.mo Giudice adito:
In via preliminare in rito
a) Si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Signor , in proprio, Parte_2 riguardo la domanda di liquidazione della quota societaria del de cuius, essendo unico legittimato passivo la società Controparte_1
In via principale e nel merito:
b) il convenuto, , aderisce alla domanda di scioglimento di comunione Parte_2 ereditaria e relativa determinazione delle quote da attribuirsi ai due eredi, tenendo conto dell'imputazione ex se delle donazioni dirette ed indirette ricevute dall'attore, e che la Pt_ donazione di immobile ricevuta dal figlio , espressamente dispensata dalla collazione, andrà considerata unicamente in relazione alla quota disponibile, tenendo conto nella valutazione che si trattava di immobile al grezzo.
c) quanto alla domanda di liquidazione della quota societaria del socio defunto, determinarsi il valore della quota tenendo conto dei prelievi e pagamenti personali eseguiti dal de cuius a proprio favore nel corso della vita sociale;
In via istruttoria:
d) senza che ciò valga all'inversione dell'onere della prova, si richiede di essere ammessi
a prova per testi ed interpello, con espressa riserva di indicare puntualmente i capitoli di prova e i testi su cui procedere all'istruttoria nei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., con espressa riserva di essere ammessi a prova contraria, nel denegato e non creduto caso di ammissione della prova richiesta da controparte e, comunque, con espressa riserva di indicare altri mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione nei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.;
In ogni caso:
e) con vittoria di onorari e spese di giudizio come generale norma, oltre ad i.v.a., c.p.a. e
r.s.g. al 15 % ex art. 14 t.p.f.. Si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in atti, di cui alle memorie ex art. 183, co. VI, n. 2 e n. 3, rispettivamente di data 24.1.2022 e
14.2.2022, per quanto le stesse non siano state ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o irritualmente formulate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, che a , deceduto il 29.3.2018 senza Controparte_1 lasciare testamento, gli erano sopravvissuti i due figli, e Parte_1 Parte_2
, nonché la moglie e che costei aveva rinunciato all'eredità con
[...] Controparte_2 atto dd. 25.3.2019, con conseguente accrescimento delle quote dei due figli, i quali, invece, l'avevano accettata, in citazione si esponeva, in estrema sintesi che:
➢ alla morte il de cuius aveva lasciato beni immobili (particelle fondiarie ed edificiali) e mobili (auto d'epoca e relativi ricambi, credito erariale, quota di ½ di pagina 3 di 14 saldo attivo di conto corrente bancario e quota societaria pari al 50% della società
- d'ora innanzi, per Controparte_1 Controparte_1 CP_1 brevità, soltanto ); CP_1
➢ nel corso degli anni aveva versato alla società Controparte_1 [...]
il complessivo importo di € 84.360,70; Controparte_1
➢ qualche giorno prima della morte del marito, aveva prelevato Controparte_2 dal conto cointestato la somma di € 58.001,50, esaurendo la liquidità ivi esistente;
➢ il 28.12.2015 l'azienda in titolarità della detta società era stata concessa in affitto dietro versamento di un canone annuo di soli € 30.000,00 alla società GD Garage di LI EZ & C. s.n.c., i cui soci erano e Parte_2 CP_3
;
[...]
➢ il controvalore economico degli immobili intestati alla società era CP_1 pari a € 1.603.350,00;
➢ il valore complessivo di tale società snc era quantificabile nel complessivo importo di € 1.626.780,00, di cui la metà era caduta in successione;
➢ con atto pubblico dd.
7.11.1991 il de cuius aveva donato con dispensa dalla collazione al figlio la p.m. 2 della p.ed. 980 C.C. Castello di EM;
Pt_2
➢ a spettava, ai sensi dell'art. 540, 2° co., c.c., il diritto di Controparte_2 abitazione sulla casa familiare, corrispondente alla p.ed. 317 C.C. Castello di
EM;
➢ la predetta donazione doveva essere “dichiarata inefficace e/o ridotta” in favore di di un importo corrispondente all'eccedenza della stessa Parte_1 rispetto alla quota disponibile;
➢ gli artt. 13 e 14 dello statuto sociale attribuivano agli eredi del socio defunto il diritto alla liquidazione della quota intestata allo stesso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il fratello Parte_1 Parte_2
e la per chiedere:
[...] CP_1
- previo accertamento del valore del patrimonio lasciato da di Controparte_1 dichiarare la donazione dd.
7.11.1991 in favore di “inefficace nella parte Parte_2 in cui eccede la quota disponibile e, in ogni caso riducibile nella parte in cui va a ledere la quota ereditaria riservata” a esso attore;
- di accertare che in vita il de cuius aveva eseguito “il pagamento di almeno euro
84.360,00 (ferma ogni diversa quantificazione, anche maggiore, da eseguirsi in corso di causa) in favore di ; Controparte_1
- di ricostruire il patrimonio relitto e di disporne la divisione in due quote paritetiche, con o senza conguaglio, assegnando a esso attore beni in natura e/o conguagli in denaro corrispondenti alla quota di spettanza pari a ½ mezzo e a l'altra quota di Parte_2 identica consistenza;
- di accertare il diritto di esso attore alla liquidazione di una metà della quota di partecipazione nella e, per l'effetto, di condannare in CP_1 Parte_2 proprio e quale legale rappresentante di tale società al pagamento del detto controvalore pagina 4 di 14 pecuniario, maggiorato di interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 30.3.2020 al saldo.
Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute, depositando un'unica comparsa di costituzione, ove si sosteneva, fra l'altro, che:
➢ le divergenze con l'attore avevano riguardato essenzialmente il valore dei beni immobili intestati alla;
CP_1
➢ il valore delle auto d'epoca comprese nel patrimonio ereditario era molto basso;
➢ in relazione a tre vetture il de cuius aveva ricevuto la procura a vendere e all'attualità risultavano intestate a terzi;
➢ nel presente giudizio non rilevava il prelievo bancario effettuato da
[...]
CP_2
➢ la somma di € 15.000,70 versata da alla società Controparte_1 CP_1
[...
era consistita in un'operazione diretta a soddisfare un'esigenza di liquidità aziendale, che entrambi i soci si erano impegnati ad effettuare, tant'è che anche aveva versato analogo importo;
Parte_2
➢ anche gli altri versamenti in favore della detta società non corrispondevano a crediti maturati dal de cuius nei confronti della stessa;
➢ il canone dell'affitto d'azienda menzionato in citazione ammontava a € 36.000,00 ed era assolutamente congruo;
➢ legittimato passivo in ordine alla domanda di liquidazione della quota sociale del socio defunto era la sola società;
➢ alla data di apertura della successione la aveva un debito bancario CP_1 di € 49.012,12, ripianato dal solo con “apporti personali”; Parte_2
➢ il bene donato dal de cuius a era al grezzo all'epoca dell'atto Parte_2 pubblico e i successivi miglioramenti erano stati effettuati con risorse personali del solo donatario;
➢ il 27.9.2017 aveva donato al figlio la somma di € Controparte_1 Pt_1
10.000,00 e il successivo 4 dicembre gli aveva ceduto al prezzo simbolico di € 1,00 un'Alfa Romeo Giulia Super del valore di € 33.000,00, con ciò dando luogo a un negotium mixtum cum donatione;
➢ avendo proposto domanda di riduzione, l'attore era tenuto, a norma dell'art. 564, 2° co., c.c., all'imputazione ex se delle donazioni ricevute in vita dal de cuius.
Nelle conclusioni si eccepiva il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
in ordine alla domanda di liquidazione della quota societaria intestata al de cuius e si
[...] aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di relativa determinazione delle quote da attribuire a ciascuno dei due eredi, tenendo conto delle donazioni dirette e indirette ricevute dall'attore e della dispensa dalla collazione relativa al bene immobile donato al grezzo dal padre al figlio , da considerare, quindi, ai soli Pt_2 fini della stima della quota disponibile;
si chiedeva, inoltre, di quantificare il valore della quota societaria, tenendo conto dei prelievi e dei pagamenti effettuati in proprio favore dal de cuius nel corso della vita sociale.
pagina 5 di 14 All'udienza del 26 giugno 2024 proponeva “in via transattiva” la Parte_2 definizione del giudizio mediante l'assegnazione a delle pp.mm. 1 e 2 Parte_1
p.ed. 317 C.C. Castello di EM, della p.m. 3 p.ed. 318 e della p.f. 997/2 C.C. Castello di EM, nonché l'assegnazione del 50% del conto corrente cointestato ai genitori, con conguaglio a favore di € 55.000,00
Il patrimonio ereditario
è deceduto ab intestato il 29 marzo 2018 (v. certificato di Controparte_1 morte prodotto da parte attrice come doc. n° 2).
La sua eredità va, quindi, devoluta, secondo il disposto dell'art. 566 c.c., agli unici due figli, l'attore e il convenuto , avendo la Parte_1 Parte_2 moglie dichiarato di rinunciarvi innanzi al notaio Controparte_2 Persona_2 di San Giovanni di Fassa con atto dd. 15.3.20 (v. doc. n° 3 bis di parte attrice).
All'apertura della successione a erano intestati i seguenti Controparte_1 beni immobili:
a) pp.mm. 1 (ballatoio in legno sporgente sull'intera facciata della casa) e 2 (tutto il resto della casa) della p.ed. 317 C.C. Castello di EM
b) p.m. 3 della p.ed. 318 C.C. Castello di EM (unità abitativa su più livelli)
c) p.f. 997/2 C.C. Castello di EM per la quota di 7200/14400 (terreno di pertinenza della p.ed. 318)
d) p.f. 4468/2 in comproprietà pro tempore fra i proprietari delle pp.edd. 316, 646, pp.mm. 1 e 2 p.ed. 317, pp.mm. 1, 2 e 3 della p.ed. 318 tutte in C.C. Castello di EM
(trattasi della strada di accesso a tali particelle edificiali).
Alla luce delle conclusioni del Ctu ing. nominato in corso di Persona_3 causa, che il collegio ritiene di condividere, non ravvisandosi valide ragioni per disattenderle, alla data di apertura della successione il valore delle porzioni materiali sub a) (corrispondente a un immobile che, a dire del Ctu, è “in buono stato di conservazione e attualmente abitato dalla vedova del de cuius”) era pari a € 175.056,00, da intendersi comprensivo del valore della quota di comproprietà della strada di accesso p.f. 4468/2 sub d) e al netto del valore del diritto di abitazione spettante alla vedova del de cuius in ragione del disposto di cui al 2° co. dell'art. 540 c.c..
Il valore dell'unità abitativa sub b) (che, secondo quanto accertato dal Ctu, “si presenta in precario stato conservativo”, “necessita di una profonda e completa ristrutturazione” ed “è utilizzata come magazzino dalla famiglia del fu CP_1
”) era, invece, pari a € 93.192,40, importo che comprende anche la quota di
[...] comproprietà del terreno pertinenziale sub c).
Per quanto, invece, attiene al patrimonio mobiliare, va innanzi tutto rilevato che:
1) stando a quanto desumibile dall'allegato estratto conto (v. doc. n° 6 di parte attrice), alla data del decesso (29 marzo 2018) di , il saldo Controparte_1
pagina 6 di 14 attivo del conto corrente cointestato a lui e alla moglie con il Controparte_2
n° C01/13/300493 presso la Cassa Rurale Val di EM, al netto di tutte le successive entrate e uscite, non rilevanti in questa sede, giacché posteriori all'apertura della successione, risultava pari a € 1.130,30; trattandosi di conto cointestato presuntivamente riferibile per la quota di ½ a ciascuno dei due cointestatari, la somma di spettanza del de cuius era pari a € 565,15, importo sostanzialmente coincidente con quello (=€ 565,00) menzionato nell'allegata dichiarazione di successione (v. doc. n° 3 di parte attrice);
2) in corso di causa non è stata provata l'effettiva intestazione al de cuius di auto d'epoca;
3) è sostanzialmente incontroverso il credito di € 708,00 nei confronti dell'erario menzionato nella dichiarazione di successione.
In ordine al valore della quota di partecipazione nella riferibile a CP_1
occorre, invece, fare riferimento alla relazione depositata dal Ctu Controparte_1 dott. nominato nel corso del giudizio, le cui conclusioni possono essere Persona_1 poste a fondamento della presente decisione, in quanto rassegnate all'esito di accertamenti aderenti agli atti di causa, sorrette da logiche e coerenti argomentazioni e non significativamente inficiate dai rilievi critici delle parti.
Dopo aver fatto presente, fra l'altro, (i) che la detta società è proprietaria
“dell'immobile all'interno del quale è esercitata l'attività d'impresa, avente oggetto la riparazione meccanica di autoveicoli, di carrozzerie di autoveicoli, nonché il commercio di componenti meccanici e della collegata assistenza tecnica” e risulta attualmente inattiva per effetto della comunicazione di cessazione dell'attività a far data dal 31.12.2015; (ii) che l'azienda risulta affittata dal 28.12.2015 alla società GD Garage di LI EZ & C. s.n.c. al canone annuo di € 30.000,00, oltre Iva, corrispondente all'unica entrata societaria;
(iii) che ai fini dell'espletamento dell'incarico non può farsi ricorso al metodo misto patrimoniale-reddituale, “in quanto la variabile costituita dall'avviamento, componente del metodo misto, non è applicabile in considerazione che l'azienda, essendo concessa in affitto, è condotta da altro soggetto e pertanto l'avviamento (positivo o negativo) è attribuibile all'effettivo gestore dell'azienda e non alla locatrice”, il Ctu ha provveduto a una dettagliata e argomentata stima del passivo (costituito da debiti tributari e bancari) e dell'attivo (richiamandosi, per quanto attiene al fabbricato con aree pertinenziali intestato alla , alla valutazione effettuata CP_1 dal Ctu ing. al quale, come detto, è stata affidata dal giudice istruttore la stima Per_3 dell'intero compendio immobiliare ereditario), per poi quantificare il valore della quota societaria intestata al socio defunto nell'importo di € 374.374,60 Controparte_1
(che in seguito le parti non hanno specificamente contestato), al netto della “riduzione derivante dal credito pro quota vantato dalla Società nei confronti dei soci” per €
10.625,40.
Con specifico riferimento ai contrapposti assunti degli odierni contendenti in ordine ai prelevamenti dai conti sociali riferibili al de cuius e ai finanziamenti di quest'ultimo alla società menzionati in citazione, l'ausiliare ha accertato che:
pagina 7 di 14 dalla contabilità della società emerge il solo credito di € 10.625,40 (per la quota di competenza del defunto ) nei confronti dei soci, di talché gli altri Controparte_1 importi indicati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi “non rilevano, in quanto costituirebbero mere distribuzioni di utili conseguiti, ovvero la restituzione di finanziamenti soci effettuati in epoca remota”; all'infuori di € 9.600,00, nessuno degli altri importi indicati in citazione per un totale di €
84.360,70 corrisponde a finanziamenti del de cuius (in quanto la somma di € 4.000,00 riguarda “un'operazione di storno di operazione errata”; la somma di € 27.360,00 è collegata al “prelevamento dello stesso importo dalle casse sociali da parte del socio e pertanto trattasi di un''operazione bilanciata'”; la somma di € 28.400,00 venne versata Pt_
“a seguito di precedente finanziamento al sig. da parte del figlio . Pertanto CP_1 rappresenta un credito nei confronti della Società ed un debito di pari importo nei confronti del socio ”; “il finanziamento di € 15.000,70 dd. 18.01.2016 è Parte_2 stato effettuato da entrambi i soci per necessità di liquidità aziendale”);
“dalla contabilità sociale non emergono debiti della Società nei confronti dei soci, né per finanziamenti, né per altri titoli”, ciò significando che “gli eventuali versamenti a titolo di finanziamento da parte dei soci, peraltro effettuati in anni assai remoti, siano stati restituiti, ovvero compensati con rispettivi crediti della Società nei confronti degli stessi soci”.
In definitiva il complessivo valore dei beni relitti è pari a € 643.896,15, (=€ 175.056,00 + € 93.192,40 + € 565,15 + 708,00 + € 374.374,60).
Avendo l'attore in citazione richiesto di dichiarare “l'inefficacia e/o ridotta in tutto o in parte la donazione in favore di ” della proprietà della p.m. 2 Parte_2
p.ed. 980 C.C. Castello EM effettuata dal de cuius (v. atto dd.
7.11.1991 prodotto da parte convenuta come doc. n° 13) nella parte eventualmente eccedente la quota disponibile, occorre procedere alla riunione fittizia di relictum e donatum, ossia all'operazione contabile che, secondo il disposto dell'art. 556 c.c., consente di calcolare la quota riservata ai legittimari e la quota disponibile, corrispondente alla quota massima di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre.
Al riguardo si deve, quindi, considerare che:
in comparsa conclusionale ha sostanzialmente ammesso di aver Parte_1 ricevuto in donazione dal padre la somma di € 10.000,00, oggetto dell'assegno bancario emesso dal de cuius all'ordine del figlio e prodotto dal convenuto come doc. n° 14; dalla “dichiarazione di vendita” in atti (v. doc. 26 di parte convenuta) si desume che in data 4.12.2017 ebbe a trasferire al figlio l'autovettura d'epoca Controparte_1 Pt_1
Alfa Romeo Giulia Super 105 tg. TN 311644 al prezzo di € 1,00; il Ctu dott. nominato in corso di causa ha stimato il valore di mercato del Persona_4 veicolo in questione in misura di € 10.500,00 all'apertura della successione.
pagina 8 di 14 Tenuto conto dell'indicazione di un prezzo di tutta evidenza meramente simbolico ed apparente, nonché dello stretto legame familiare tra le parti e dell'assenza di una plausibile ragione diversa dalla liberalità in grado di giustificare il trasferimento di proprietà del citato veicolo sostanzialmente a titolo gratuito, vi è ragione di qualificare la detta vendita in termini di donazione.
Per le stesse ragioni ad analoga qualificazione si può addivenire anche in ordine alla dazione pecuniaria di € 10.000,00 ammessa dall'attore.
Si deve, inoltre, prendere in considerazione il valore dell'immobile donato con atto dd.
7.11.1991 da al figlio con dispensa dalla collazione. Controparte_1 Pt_2
Al riguardo va in primo luogo rilevato che, stando alle acquisite risultanze istruttorie si può ritenere provato che, come asserito da parte convenuta, il detto immobile venne donato allo stato grezzo dal de cuius al figlio . Parte_2
Nel deporre in giudizio il teste ha riferito “Ho svolto dei lavori Testimone_1 nell'immobile che è ubicato nel piano superiore dell'officina meccanica della società
come dipendente della ditta Non ricordo l'anno esatto in Controparte_1 Pt_3 cui ho svolto i lavori, ma si tratta degli anni novanta. Quando sono entrato, accompagnato dal mio datore di lavoro, nell'immobile non erano presenti pareti interne, né impianti elettrici o pavimenti. C'era solo il solaio grezzo. Abbiamo realizzato le pareti interne e confermo che i lavori sono quelli descritti nella fattura che mi viene mostrata”, da individuarsi in quella emessa nei confronti di dalla Impresa Edile Parte_2
Pojer Luciano n° 12 dd. 23.10.1992 (v. doc. n° 21 di parte convenuta), avendo questa a oggetto lavori di realizzazione di tramezze e intonaci interni, muri perimetrali, isolazione acustica e caldana eseguiti nella p.ed. 980 C.C. Castello-Molina di EM.
Ciò detto, mette conto rilevare che, a dire del Ctu, il valore dell'appartamento al grezzo è quantificabile nella somma di € 221.316,74, al netto dell'importo di € 54.803,26, corrispondente ai costi dei lavori per renderlo abitabile, “riferiti ai primi anni del 1990 e poi attualizzati al 2018 epoca dell'apertura della successione”.
L'ausiliare ha, inoltre, provveduto anche a una diversa quantificazione del valore al grezzo dell'immobile, stimandolo, in base all'incidenza del valore del terreno e del costo di costruzione, nell'importo (riferito ai primi anni '90 e attualizzato al 2018) di €
190.209,93 (come da tabella riportata a pagina 4 della relazione integrativa), per poi effettuare una media tra i due valori, che risulta pari a € 205.763,33.
Anche a voler assumere come base di calcolo, ai fini della detta riunione fittizia, il valore più alto fra i due indicati dal Ctu, non risulta alcuna lesione della quota di riserva riferibile all'attore.
Premesso che “in tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della pagina 9 di 14 successione…” (così Cass., n° 27259/2017) e che, quindi, la rinuncia all'eredità effettuata dalla madre degli odierni contendenti non comporta un accrescimento delle loro quote di legittima, la quota di riserva spettante a ciascun figlio deve essere quantificata, in base al disposto dell'art. 542, 2° co., c.c., in misura di un ¼ del totale di relictum e donatum.
Considerato che, per quanto sopra esposto, la somma di relictum (=€ 643.896,15)
e di donatum (=€ 221.316,74 + € 10.000,00 + € 10.500,00) è pari a € 885.712,89, la quota di riserva spettante all'attore risulta pari a € 221.428,22, somma di gran lunga inferiore al solo relictum, ciò significando che tale quota non è stata lesa dalla detta donazione immobiliare.
Tale donazione, essendo stata effettuata da con dispensa Controparte_1 dalla collazione, va pretermessa ai fini della divisione, a differenza del donatum - del complessivo valore di € 20.500,00 - di cui, come detto, ha già beneficiato l'attore, il quale è al riguardo gravato dall'obbligo di collazione e, stando a quanto dedotto negli scritti conclusionali, ha, di fatto, imputato alla sua quota quanto (denaro e bene mobile) donatogli dal padre.
Sulla liquidazione della quota societaria
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, in citazione ha Parte_1 chiesto di accertare il proprio diritto, quale erede del padre , alla Controparte_1 liquidazione della metà della quota di partecipazione societaria del genitore nella e, di conseguenza, di condannare , in proprio e quale CP_1 Parte_2 legale rappresentante della detta società a versargli la metà del controvalore pecuniario della quota in questione, stimata dal Ctu in € 187.187,30 (=€ 374.374,60: 2), oltre interessi al saggio di cui al 4° co. dell'art. 1284 c.c. a decorrere dal 30.3.2020.
Al riguardo va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto titolarità passiva sollevata dal convenuto . Parte_2
Nell'affermare che rispetto alla domanda di liquidazione della quota - proposta dagli eredi del socio defunto, oppure dal socio receduto o da quello escluso - è passivamente legittimata la società, la Suprema Corte ha comunque ritenuto che possono essere chiamati in giudizio anche i soci personalmente se, come nel caso di specie, solidalmente e illimitatamente responsabili (v. Cass., n° 10332/2016; Cass., n°
11298/2001).
Ciò premesso, devesi poi considerare che “nella società di persone, in effetti, anche se composta da due soli soci, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (Cass. 10802 del 2009) per cui, salvo che si verifichi l'ipotesi disciplinata dall'ultima parte dell'art. 2284 c.c.…, e cioè la continuazione della società per volontà del socio superstite e degli eredi del socio defunto
pagina 10 di 14 [evenienza che non ricorre nella fattispecie in esame, n.e.], questi ultimi rimangono estranei alla società, di cui assumono la veste di creditori della somma di denaro equivalente al valore della quota del de cuius. Nelle società di persone, infatti, gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società e non assumono pertanto la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto (che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga) alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. n. 3671 del 2001)” (così, in motivazione, Cass., n°
9135/2022), di talché in sede di scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi del socio defunto occorre dividere l'eredità tra i coeredi, “attribuendo agli stessi, tra l'altro, il diritto (nei confronti della società) alla liquidazione della quota già spettante al defunto” (così la citata Cass., n° 9135/2022).
Posto, dunque, che gli eredi dei soci nelle società di persone non acquistano in automatico la posizione di socio alla morte del de cuius, ma solo un diritto di credito nei confronti della società, consistente nella liquidazione della quota del socio defunto, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria” (in tal Cass., Sez. Un., 28 novembre
2007, n. 24657; v. anche Cass., 21 gennaio 2000, n. 640; Cass., 5 settembre 2006, n.
19062), tant'è che il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi è stabilito solo per i debiti dall'art. 752 c.c., in base al quale “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”; invece, per i crediti è stata prevista una specifica disciplina, come emerge dall'art. 727 c.c., relativa alla formazione delle porzioni ereditarie, che devono essere formate, previa stima dei beni, “comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità”, ciò significando che i crediti, facendo parte dell'attivo ereditario, presentano una disciplina distinta rispetto a quella dei debiti (v., in motivazione, Cass., n° 13163/2024).
Anche in considerazione di ciò si è sostenuto (Cass., Sez. Un., n. 24657 del 2007, cit.), in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, che “i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio nomina et debita ipso iure dividuntur” e che, quindi, “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito”, senza la necessaria partecipazione degli altri coeredi, in quanto la pronuncia “sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione”.
Sulla divisione
In applicazione dei menzionati principi di diritto, appare, quindi, fondato addivenire alla conclusione che, nel procedere alla divisione ereditaria, la formazione delle porzioni spettanti a ciascuno dei due odierni condividenti deve essere effettuata pagina 11 di 14 avendo riguardo anche al controvalore della quota di partecipazione societaria riferibile al de cuius.
Nel compimento dell'operazione de qua viene in rilievo l'art. 727 c.c., per effetto del quale, “salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”.
Tale principio di omogeneità non è però inderogabile, essendosi avuto modo di precisare nella prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità che “non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima” e che, quindi, “resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa…”
(così, per tutte, Cass., 27602/24), e ciò anche in casi ulteriori e diversi dalle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ..
In considerazione di ciò ritiene il collegio che il detto intero credito ereditario nei confronti della , corrispondente al controvalore pecuniario della quota di CP_1 partecipazione societaria intestata al de cuius, possa essere assegnato - in sostanziale corrispondenza alla proposta transattiva di parte convenuta - a , Parte_2 deponendo significativamente in tal senso ragioni di opportunità e convenienza essenzialmente connesse alla titolarità in capo allo stesso della restante quota di partecipazione del 75% e alla conseguente semplificazione delle operazioni divisionali;
in tal modo, infatti, entrambi i condividenti vengono a trovarsi nelle condizioni di conseguire con immediatezza e celerità i beni compresi nelle rispettive porzioni, così evitando le lungaggini che, invece, potrebbero venire in rilievo in caso di suddivisione in pari misura del credito in questione, visto che, stando a quanto accertato dal Ctu, la detta società non dispone di liquidità; il che sta a significare che, per la soddisfazione della pretesa pecuniaria dell'attore, si dovrebbe necessariamente attendere il completamento delle operazioni di liquidazione conseguenti allo scioglimento della società per la mancata ricostituzione della pluralità di soci nel termine di sei mesi (v. art. 2272 c.c., richiamato dall'art. 2308 c.c.) o quantomeno la vendita dell'immobile compreso nel patrimonio sociale.
Devesi poi considerare, da un lato, che, in base all'art. 13 dell'atto costitutivo della , il credito in questione è esigibile dopo due anni dalla morte del CP_1 socio, nel corso dei quali non produce interessi (tant'è che in citazione parte attrice ha chiesto il pagamento di interessi a partire dal 30.3.2020, sicché va ritenuta inammissibile la retrodatazione del dies a quo al 30.9.2018 effettuata in sede di precisazione delle conclusioni); e dall'altro che, trattandosi sotto il profilo in esame di quantificare l'effettiva consistenza del credito de quo quale componente del patrimonio ereditario e non già ai fini di una declaratoria di condanna della società, occorre fare riferimento al tasso legale di cui all'art. 1284. 1° co., c.c.
Ai sensi di tale disposizione l'importo di € 374.374,60 va maggiorato, per interessi dal 29.3.2020 alla data della presente decisione, sino a € 408.937,59.
pagina 12 di 14 Pertanto, considerato quanto disposto dagli artt. 750 e 751 c.c. per la collazione di mobili e denaro e tenuto conto che (i) il complessivo valore del patrimonio ereditario da dividere in parti uguali (come, di fatto, richiesto da ambo le parti) è pari a € 698.959,14 (=€ 175.056,00 + € 93.192,40 + € 565,15 + 708,00 + € 408.937,59 + € 20.500,00); (ii) che a ciascun erede spetta una quota di valore pari a € 349.479,75; (iii) che alla sua quota l'attore deve imputare le due donazioni ricevute dal de cuius per un complessivo valore di
€ 20.500,00, il collegio ritiene di determinare le due porzioni nei seguenti termini:
a Parte_1
[€ 20.500,00, valore già conseguito per donazione]
p.ed. 318 C.C. Castello EM (con la p.f. 997/2 per la quota Controparte_4 di 7200/14400) € 93.192,40 pp.mm. 1 e 2 p.ed. 317 C.C. Castello EM (=€ 175.056,00)
p.f. 4468/2 in comproprietà pro tempore tra le p.ed. 317 p.m. 1, p.d. 318 p.m. 1, p.ed. 317 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 3, p.ed. 316, p.ed. 646 – consortalità, tutte in C.C.
Castello EM conguaglio avere € 60.731,17
a Parte_2
saldo attivo di c/c (=€ 565,15) credito verso l'erario (= € 708,00) credito verso la società (=€ 408.937,59) CP_1 conguaglio dare € 60.731,17.
Sulle spese di lite
Non avendo nessuna delle due parti formulato pretese assolutamente ingiustificate, né opposto inutili resistenze, e risultando oggettivamente controvertibile la questione relativa alla quota di partecipazione societaria, vi è ragione di addivenire a un'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., come risultante dalla sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, con suddivisione in pari misura degli oneri (liquidati come in atti) di tutte le consulenze tecniche di ufficio espletate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di e della Parte_1 Parte_2 [...]
con sede legale in Castello-Molina di Controparte_1
EM (TN), via Ruaia n° 11, in persona del legale rappresentante , Parte_2 disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa e, per l'effetto, assegna:
pagina 13 di 14 a Parte_1
1) p.ed. 318 C.C. Castello EM (con la p.f. 997/2 astello di EM per la CP_1 quota di 7200/14400)
2) pp.mm. 1 e 2 p.ed. 317 C.C. Castello EM
3) p.f. 4468/2 in comproprietà pro tempore tra le p.ed. 317 p.m. 1, p.d. 318 p.m. 1,
p.ed. 317 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 2, p.ed. 318 p.m. 3, p.ed. 316, p.ed. 646, tutte in
C.C. Castello EM conguaglio di € 60.731,17 a carico di;
Parte_2
a Parte_2
1) saldo attivo di c/c n° C01/13/300493 presso la Cassa Rurale Val di EM
2) credito verso l'erario
3) credito verso la società Controparte_1
[...] conguaglio di € 60.731,17 da versare a;
Parte_1
- compensa le spese di lite;
- pone a carico di entrambe le parti in pari misura gli oneri delle consulenze tecniche di ufficio espletate in corso di causa, liquidati come in atti.
Così deciso in Trento in data 19.3.2025
Il giudice estensore
Dott. Giuseppe Barbato
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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