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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 971/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 971/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Pt_3 C.F._3
(C.F. Parte_4
), rappresentato dal legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_1 rappresentati e difeso dall'avv. FOLINO DANIELE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. SARINA DAVIDE e dall'avv. GALATI GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv. Alessandra Gaudiano, con studio professionale a Verbania,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parti opponenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, in via principale: 1) In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, in ordine ai titoli azionati in giudizio, contratto di mutuo fondiario 14 ottobre 2004, Rep. 266.756, Racc.
pagina 1 di 11 8345, oggetto di cartolarizzazione ex L. 130/1999, dichiararne la carenza di legittimazione attiva in Co capo alla cessionaria in quanto non titolare del rapporto la cedente CP_1 Controparte_3
e per l'effetto -accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto vantato da parte della
[...] CP_1
e per essa la sua mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 precettare la somma ed a procedere ad esecuzione forzata.
2) Con vittoria di tutte le spese e compensi processuali ex DM 55/2014, da distrarsi a favore dell'avvocato Folino, nominato procuratore antistatario. In via istruttoria: Con riserva di ulteriore deduzioni istruttorie, con prove testimoniali e/o ulteriori prove documentali anche in controprova a quanto dedotto da controparte”.
Per parte opposta:
“In via preliminare e cautelare:
1. Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal 14 ottobre 2004, Rep. 266.756 - Racc. 8.345, formulata dal Sig. , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della , nonché Parte_4 dalla Sig.ra e dal Sig. , giusta opposizione in atti;
Parte_2 Pt_3
In via principale e di merito:
2. Rigettare, per tutto quanto esposto e argomentato in narrativa, l'opposizione a precetto promossa dal Sig. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
, nonché dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_4 Parte_2 Pt_3
, con ogni domanda e/o eccezione in essa formulata, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto
[...]
e in diritto e, comunque, non provata.
3. Accertare e dichiarare, in relazione alla domanda di compensazione proposta dagli attori, la carenza di legittimazione passiva di e, comunque, la sua inammissibilità e/o Controparte_1 infondatezza non essendo in alcun modo dimostrata la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e, per l'effetto, respingere, in tutto e/o in parte, l'opposizione a precetto ex adverso proposta. In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso forfettario e oneri di legge. In via istruttoria: opponendosi sin d'ora alle richieste che vorrà avanzare la difesa di parte attrice opponente, ci si riserva, fin d'ora, di ulteriormente dedurre, produrre documenti, eccepire, precisare ed articolare in corso di causa, indicare testi e formulare capitoli di prova, ed ogni altra istanza istruttoria nei termini di legge”.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
pro tempore della , e Parte_4 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e hanno convenuto in giudizio
[...] [...] chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo vantato da CP_1 quest'ultima e, nel merito, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
e per l'effetto che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto vantato da parte di
[...] quest'ultima. In particolar ha dedotto:
- che con atto del Notaio 14 ottobre 2004, Rep. 266.756, Racc. 8345, la banca popolare di Intra Per_1
S.p.a. aveva concesso al un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 130.000 da Parte_4
rimborsare attraverso nr. 120 rate;
- che e avevano acconsentito alla iscrizione di ipoteca sui beni Parte_1 Parte_2 immobili, all'epoca di loro proprietà, oggi di proprietà esclusiva di;
Pt_3
- che, nella prospettazione della creditrice, la società finanziata si era resa inadempiente per la somma di € 17.615,48;
- che la richiesta di pagamento formulata era infondata, in quanto non sussisteva la legittimazione attiva del soggetto precettante;
- che affermava di essere cessionaria di crediti da parte di ai Controparte_1 Controparte_3
sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7 della Legge 130/1999 e che tra i crediti ceduti da
[...]
vi fosse quello a carico del radicato sul contratto di mutuo fondiario;
Controparte_3 Parte_4
- che il credito in questione sarebbe derivato ad a seguito del contratto di Controparte_3
cessione di del 26 giugno 2017, come autorizzato con decreto n. 187 del Ministero Parte_5 dell'Economia e della Finanza, che sanciva la liceità della cessione di attività e passività costituenti l'azienda della Banca posta in liquidazione e, di conseguenza, con contratto di cessione del 26/06/2017 rogito Notaio cedeva a con sede legale in Per_2 Parte_6 CP_3 Controparte_3
Torino, piazza San Carlo n. 156, c.f. , le attività e passività costituenti l'azienda della P.IVA_3
Banca posta in liquidazione, ivi compreso il contenzioso in essere al momento dell'esecuzione dell'operazione, come da art.
3.1.2 lett. b) del contratto di cessione;
pagina 3 di 11 - che tale argomentazione, all'epoca del contenzioso pendente tra la debitrice e la Parte_7
e la poi, era condivisa anche dall'esponente, seppur temperata da un credito Controparte_3
maturato e riconosciuto, con sentenza dal tribunale di Verbania, n. 19/2019, per oltre 125.000 euro;
- che, tuttavia, in specie nel processo di appello dinanzi alla Corte d'appello di Controparte_3
Torino, RG 172/2019, terminato con la sentenza n. 555/2020, di accoglimento dell'impugnazione dalla stessa promossa, aveva sostenuto l'insussistenza della legittimazione passiva di Controparte_3
in quanto la posizione debitoria del non poteva essere considerato tra le passività Parte_4
incluse trasmesse alla banca;
- che in tale giudizio la banca aveva, quindi, sostenuto che la posizione integrale di Parte_4
non era stata oggetto di cessione, nel contratto 26/06/2017, proprio in quanto in sofferenza per l'inadempimento del mutuo e, quindi, rimasta in carica a in LCA;
Parte_5
- che la Corte d'appello aveva statuito che nessuna successione si era realizzata nella posizione negoziale di e, di conseguenza, nessuna successione di era Parte_8 Controparte_3
intervenuta nella posizione processuale di ai sensi delle disposizioni Parte_8
specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di;
Parte_8
- che, pertanto, doveva essere valutata la prospettiva dell'eccezione di compensazione, laddove
[...]
avesse dimostrato la titolarità del credito in oggetto, ceduto ad Controparte_3 Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo e, nel merito, che fosse respinta l'opposizione proposta. In relazione alla domanda di compensazione formulata dagli attori, ha domandato che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e, comunque, la sua inammissibilità Controparte_1
e/o infondatezza non essendo dimostrata la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. In particolare, ha esposto:
- che con atto del 29 ottobre 2010 Rep. n. 74896/25325 a rogito del Notaio di Treviso, la Persona_3
società aveva incorporato la Banca Popolare di Intra S.p.a., la quale, Parte_9
con decorrenza 31 gennaio 2011, aveva variato la propria denominazione sociale in Parte_8
[...]
- che con D.L. 25 giugno 2017 n. 99 convertito in L. 31 luglio 2017 n. 121, e relative norme attuative, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il summenzionato decreto Parte_6
pagina 4 di 11 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
e di , pubblicato nella G.U. del 25 giugno 2017, n. 146 all'art. 3 aveva
[...] Parte_6 disposto che “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”;
- che i commissari liquidatori di avevano, Parte_10
dunque, concluso un contratto di cessione con e che di tale cessione era stata Controparte_3
data notizia in data 26 giugno 2017, tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, in attuazione del comma 2 dell'art. 3 sopra citato;
- che in seguito a tale data, il cessionario era succeduto, senza soluzione di Controparte_3
continuità, a nei diritti, nelle attività, nelle Parte_10
passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori;
- che successivamente, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro- Controparte_1
soluto da taluni crediti (per capitale, interessi, an-che di mora, accessori, spese, Controparte_3 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_3
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, in-soluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi”;
- che aveva dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 Controparte_1
e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa Privacy Applica-bile”) a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda N. 45, del 19 aprile 2022;
pagina 5 di 11 - che tra i predetti crediti rientrava anche quello vantato dalla Banca cedente nei confronti della in relazione al contratto di mutuo fondiario Parte_4
del 14 ottobre 2004, Rep. 266.756 - Racc. 8.345, per l'originario importo di euro 130.000,00;
- che con atto del 14 ottobre 2004, Rep. 266.756 - Racc. 8.345, a rogito del Dott. , la Persona_4
Banca Popolare di Intra S.p.a. aveva concesso alla mutuataria Parte_4
un contratto di mutuo fondiario di complessivi euro 130.000,00, da corrispondersi
[...] in 120 rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi al tasso indicato all'art. 2 del predetto contratto;
- che a garanzia del pagamento del capitale mutuato, dei relativi accessori e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
quali parti terze datrici di ipoteca, nonché soci amministratori e legali rappresentanti della società, avevano acconsentito all'iscrizione di ipoteca volontaria per la somma di euro 260.000,00 sugli immobili di loro piena proprietà, per la quota di 1/2 a carico di e 1/4 ciascuno a carico di Parte_4
e siti in Domodossola nel fabbricato a carattere condominiale, con Parte_1 Parte_2 area pertinenziale, convenzionalmente denominato “Condominio Aster”, sito in via Parri n.ri 6 e 4;
- che i predetti datori di ipoteca avevano venduto l'intera proprietà di tali immobili, con riserva del diritto di abitazione, a Pt_3
- che la società mutuataria si era, però, resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, risultando debitrice della complessiva somma di euro 17.615,48, di cui euro 13.157,17, a titolo di rate scadute e impagate ed euro 4.458,31, a titolo di interessi di mora, oltre interessi maturati e maturandi a decorrere dal 27 aprile 2023, spese e competenze della presente procedura e tutte le successive occorrende;
- che, pertanto, divenuta titolare del credito in forza della cartolarizzazione conclusa Controparte_1
il 19 aprile 2022, in data 19 - 24 luglio 2023, aveva notificato alla Parte_4
e al terzo proprietario ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 c.p.c. e ss. un atto di
[...]
precetto del complessivo importo di euro 17.753,48, unitamente al titolo esecutivo;
- che la determinazione del perimetro dei rapporti trasferita da ad Parte_6 Controparte_3
andava, anzitutto, desunta dalla disciplina speciale costituita dall'art. 3 del D.L. 99/2017 e che
[...]
pagina 6 di 11 dalla stessa non emergeva alcuna esclusione del rapporto di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato con l'allora Banca Popolare di Intra S.p.a.;
- che la sentenza n. 555/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Torino aveva riguardato esclusivamente
“l'estinto conto corrente per il quale pendeva la causa”;
- che la titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio risultava dimostrata dalla produzione l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, del 19 aprile 2022, con cui Controparte_1
aveva dato notizia della cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999 (cui faceva parte il credito di cui si discute) conclusa con il 19 aprile 2022; Controparte_3
- che nella Gazzetta Ufficiale era stato indicato che erano oggetto dell'operazione di cartolarizzazione i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
“derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”;
- e che nel link del sito internet indicato nella Gazzetta Ufficiale era possibile rinvenire il numero identificativo dei rapporti coinvolti nell'operazione;
- che, in ogni caso, la titolarità del credito in capo all'opposta era dimostrata dalla prodotta dichiarazione sottoscritta da un funzionario della cedente Controparte_3
- che la domanda di compensazione era inconferente, giacché controparte non vantava alcun credito nei confronti della cessionaria, né nei confronti della cedente, atteso l'accertamento operato con sentenza n.
555/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Torino;
- che, in ogni caso, tale domanda atteneva eventualmente al rapporto negoziale intercorso con
[...]
in relazione al quale, quindi, risultava priva di legittimazione passiva Controparte_3 Controparte_1
a contraddire:
- che il credito azionato mediante atto di precetto traeva origine dalla cartolarizzazione avvenuta il 19 aprile 2022, costituente patrimonio separato a destinazione specifica del veicolo, come sancito degli artt. 1, 1 comma, lett. b) e 3, 2 comma della Legge n. 130/19998.
pagina 7 di 11 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17.1.2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 2.10.2024 poi differita al
5.3.2025 e celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Parte opponente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo ad per non Controparte_1
essere il credito oggetto della procedura esecutiva stato ricompreso nel contratto di cessione concluso tra e Parte_6 Controparte_3
Sul punto, è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
In merito alla cessione intervenuta tra e il novero dei Parte_6 Controparte_3
rapporti trasferiti va, in primo luogo, determinato sulla base della disciplina speciale prevista dall'art. 3 del D.L. 99/2017, secondo cui “Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i) ,
ii) , iii) e iv) , del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Nella comunicazione pubblicata sul sito di Banca d'Italia era stato, inoltre, indicato che “Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle Banche in liquidazione, come specificate nel
pagina 8 di 11 contratto di cessione, in conformità con il suddetto articolo 3 del D.L. citato. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate” (doc.10).
Dal complesso di tali disposizioni, non emerge, quindi, alcuna esclusione dal perimetro della cessione ex art. 3 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 del rapporto di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato con l'allora Banca Popolare di Intra S.p.a.
In ogni caso, risulta dimostrato che il credito è stato, in seguito, ceduto all'odierna opponente.
Nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.4.2022 è stata indicata la categoria dei crediti ceduti. Difatti, è stato specificato che oggetto della cessione erano i crediti “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/199”. Il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti riveste tali caratteristiche, in quanto è stato concluso in data 14.10.2004 e la società mutuataria si era resa inadempiente per la complessiva somma di euro 17.615,48.
Dalla consultazione del sito internet indicato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, contenente tutti i crediti oggetto di cessione, è, peraltro, possibile individuare il codice identificativo (NDG ISP:
- filiale n. 00005 e Cod. Rapp.ti 600047622988 e 951100100270) relativo alla P.IVA_4
posizione in questione (doc.11, pag. 954)
Inoltre, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104, in tal senso anche Tribunale
Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n.2075). La dichiarazione della cedente rappresenta, quindi, una prova sufficiente della Controparte_3
cessione di credito conclusa e conseguentemente dell'odierna titolarità del credito in capo a CP_1
pagina 9 di 11 (doc. 12). La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei CP_1
ceduto alla cessionaria rappresenta, infatti, una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
L'esclusione della cessione del credito, derivante dal mutuo fondiario posto a base del precetto, non emerge neanche dalle decisioni rese dal Tribunale di Verbania e dalla Corte d'appello di Torino (doc 2-
3 opponenti), in quanto le stesse hanno avuto esclusivamente a oggetto il contratto di conto corrente già estinto alla data della cessione del 26.6.2017.
Parimenti non è meritevole d'accoglimento la domanda di compensazione formulata dall'opponente. In merito alla stessa è, infatti, priva di legittimazione passiva, in quanto attiene al Controparte_1
rapporto negoziale intercorso con la cedente In giurisprudenza è stato chiarito Controparte_3 che “in materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente”, atteso che “in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente [...], significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel «patrimonio separato a destinazione vincolata»
[...] scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta invece ed in via esclusiva il valore del medesimo” (Cass. 30.8.2019, n. 21843).
In ogni caso, la sentenza n. 555/2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino ha escluso la legittimazione passiva di in merito al diritto di credito vantato nei suoi confronti Controparte_3
dagli odierni opponenti nel giudizio celebrato in primo grado innanzi al Tribunale di Verbania.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, che vengono liquidate, in applicazione del
DM 55/2014 sulla base del valore della controversia e dell'attività svolta con applicazione dei parametri medi (esclusa la fase istruttoria), in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante pro tempore della , da Parte_4
e da;
Parte_2 Pt_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di in merito alla domanda di Controparte_1
compensazione formulata dagli opponenti;
- condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite a favore di che vengono Controparte_1 liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 3.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 971/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Pt_3 C.F._3
(C.F. Parte_4
), rappresentato dal legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_1 rappresentati e difeso dall'avv. FOLINO DANIELE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. SARINA DAVIDE e dall'avv. GALATI GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv. Alessandra Gaudiano, con studio professionale a Verbania,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parti opponenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, in via principale: 1) In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, in ordine ai titoli azionati in giudizio, contratto di mutuo fondiario 14 ottobre 2004, Rep. 266.756, Racc.
pagina 1 di 11 8345, oggetto di cartolarizzazione ex L. 130/1999, dichiararne la carenza di legittimazione attiva in Co capo alla cessionaria in quanto non titolare del rapporto la cedente CP_1 Controparte_3
e per l'effetto -accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto vantato da parte della
[...] CP_1
e per essa la sua mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 precettare la somma ed a procedere ad esecuzione forzata.
2) Con vittoria di tutte le spese e compensi processuali ex DM 55/2014, da distrarsi a favore dell'avvocato Folino, nominato procuratore antistatario. In via istruttoria: Con riserva di ulteriore deduzioni istruttorie, con prove testimoniali e/o ulteriori prove documentali anche in controprova a quanto dedotto da controparte”.
Per parte opposta:
“In via preliminare e cautelare:
1. Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal 14 ottobre 2004, Rep. 266.756 - Racc. 8.345, formulata dal Sig. , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della , nonché Parte_4 dalla Sig.ra e dal Sig. , giusta opposizione in atti;
Parte_2 Pt_3
In via principale e di merito:
2. Rigettare, per tutto quanto esposto e argomentato in narrativa, l'opposizione a precetto promossa dal Sig. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
, nonché dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_4 Parte_2 Pt_3
, con ogni domanda e/o eccezione in essa formulata, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto
[...]
e in diritto e, comunque, non provata.
3. Accertare e dichiarare, in relazione alla domanda di compensazione proposta dagli attori, la carenza di legittimazione passiva di e, comunque, la sua inammissibilità e/o Controparte_1 infondatezza non essendo in alcun modo dimostrata la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e, per l'effetto, respingere, in tutto e/o in parte, l'opposizione a precetto ex adverso proposta. In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso forfettario e oneri di legge. In via istruttoria: opponendosi sin d'ora alle richieste che vorrà avanzare la difesa di parte attrice opponente, ci si riserva, fin d'ora, di ulteriormente dedurre, produrre documenti, eccepire, precisare ed articolare in corso di causa, indicare testi e formulare capitoli di prova, ed ogni altra istanza istruttoria nei termini di legge”.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
pro tempore della , e Parte_4 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e hanno convenuto in giudizio
[...] [...] chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo vantato da CP_1 quest'ultima e, nel merito, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a CP_1
e per l'effetto che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto vantato da parte di
[...] quest'ultima. In particolar ha dedotto:
- che con atto del Notaio 14 ottobre 2004, Rep. 266.756, Racc. 8345, la banca popolare di Intra Per_1
S.p.a. aveva concesso al un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 130.000 da Parte_4
rimborsare attraverso nr. 120 rate;
- che e avevano acconsentito alla iscrizione di ipoteca sui beni Parte_1 Parte_2 immobili, all'epoca di loro proprietà, oggi di proprietà esclusiva di;
Pt_3
- che, nella prospettazione della creditrice, la società finanziata si era resa inadempiente per la somma di € 17.615,48;
- che la richiesta di pagamento formulata era infondata, in quanto non sussisteva la legittimazione attiva del soggetto precettante;
- che affermava di essere cessionaria di crediti da parte di ai Controparte_1 Controparte_3
sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7 della Legge 130/1999 e che tra i crediti ceduti da
[...]
vi fosse quello a carico del radicato sul contratto di mutuo fondiario;
Controparte_3 Parte_4
- che il credito in questione sarebbe derivato ad a seguito del contratto di Controparte_3
cessione di del 26 giugno 2017, come autorizzato con decreto n. 187 del Ministero Parte_5 dell'Economia e della Finanza, che sanciva la liceità della cessione di attività e passività costituenti l'azienda della Banca posta in liquidazione e, di conseguenza, con contratto di cessione del 26/06/2017 rogito Notaio cedeva a con sede legale in Per_2 Parte_6 CP_3 Controparte_3
Torino, piazza San Carlo n. 156, c.f. , le attività e passività costituenti l'azienda della P.IVA_3
Banca posta in liquidazione, ivi compreso il contenzioso in essere al momento dell'esecuzione dell'operazione, come da art.
3.1.2 lett. b) del contratto di cessione;
pagina 3 di 11 - che tale argomentazione, all'epoca del contenzioso pendente tra la debitrice e la Parte_7
e la poi, era condivisa anche dall'esponente, seppur temperata da un credito Controparte_3
maturato e riconosciuto, con sentenza dal tribunale di Verbania, n. 19/2019, per oltre 125.000 euro;
- che, tuttavia, in specie nel processo di appello dinanzi alla Corte d'appello di Controparte_3
Torino, RG 172/2019, terminato con la sentenza n. 555/2020, di accoglimento dell'impugnazione dalla stessa promossa, aveva sostenuto l'insussistenza della legittimazione passiva di Controparte_3
in quanto la posizione debitoria del non poteva essere considerato tra le passività Parte_4
incluse trasmesse alla banca;
- che in tale giudizio la banca aveva, quindi, sostenuto che la posizione integrale di Parte_4
non era stata oggetto di cessione, nel contratto 26/06/2017, proprio in quanto in sofferenza per l'inadempimento del mutuo e, quindi, rimasta in carica a in LCA;
Parte_5
- che la Corte d'appello aveva statuito che nessuna successione si era realizzata nella posizione negoziale di e, di conseguenza, nessuna successione di era Parte_8 Controparte_3
intervenuta nella posizione processuale di ai sensi delle disposizioni Parte_8
specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di;
Parte_8
- che, pertanto, doveva essere valutata la prospettiva dell'eccezione di compensazione, laddove
[...]
avesse dimostrato la titolarità del credito in oggetto, ceduto ad Controparte_3 Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo e, nel merito, che fosse respinta l'opposizione proposta. In relazione alla domanda di compensazione formulata dagli attori, ha domandato che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e, comunque, la sua inammissibilità Controparte_1
e/o infondatezza non essendo dimostrata la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. In particolare, ha esposto:
- che con atto del 29 ottobre 2010 Rep. n. 74896/25325 a rogito del Notaio di Treviso, la Persona_3
società aveva incorporato la Banca Popolare di Intra S.p.a., la quale, Parte_9
con decorrenza 31 gennaio 2011, aveva variato la propria denominazione sociale in Parte_8
[...]
- che con D.L. 25 giugno 2017 n. 99 convertito in L. 31 luglio 2017 n. 121, e relative norme attuative, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il summenzionato decreto Parte_6
pagina 4 di 11 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
e di , pubblicato nella G.U. del 25 giugno 2017, n. 146 all'art. 3 aveva
[...] Parte_6 disposto che “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”;
- che i commissari liquidatori di avevano, Parte_10
dunque, concluso un contratto di cessione con e che di tale cessione era stata Controparte_3
data notizia in data 26 giugno 2017, tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, in attuazione del comma 2 dell'art. 3 sopra citato;
- che in seguito a tale data, il cessionario era succeduto, senza soluzione di Controparte_3
continuità, a nei diritti, nelle attività, nelle Parte_10
passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori;
- che successivamente, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro- Controparte_1
soluto da taluni crediti (per capitale, interessi, an-che di mora, accessori, spese, Controparte_3 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_3
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, in-soluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi”;
- che aveva dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 Controparte_1
e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa Privacy Applica-bile”) a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda N. 45, del 19 aprile 2022;
pagina 5 di 11 - che tra i predetti crediti rientrava anche quello vantato dalla Banca cedente nei confronti della in relazione al contratto di mutuo fondiario Parte_4
del 14 ottobre 2004, Rep. 266.756 - Racc. 8.345, per l'originario importo di euro 130.000,00;
- che con atto del 14 ottobre 2004, Rep. 266.756 - Racc. 8.345, a rogito del Dott. , la Persona_4
Banca Popolare di Intra S.p.a. aveva concesso alla mutuataria Parte_4
un contratto di mutuo fondiario di complessivi euro 130.000,00, da corrispondersi
[...] in 120 rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi al tasso indicato all'art. 2 del predetto contratto;
- che a garanzia del pagamento del capitale mutuato, dei relativi accessori e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
quali parti terze datrici di ipoteca, nonché soci amministratori e legali rappresentanti della società, avevano acconsentito all'iscrizione di ipoteca volontaria per la somma di euro 260.000,00 sugli immobili di loro piena proprietà, per la quota di 1/2 a carico di e 1/4 ciascuno a carico di Parte_4
e siti in Domodossola nel fabbricato a carattere condominiale, con Parte_1 Parte_2 area pertinenziale, convenzionalmente denominato “Condominio Aster”, sito in via Parri n.ri 6 e 4;
- che i predetti datori di ipoteca avevano venduto l'intera proprietà di tali immobili, con riserva del diritto di abitazione, a Pt_3
- che la società mutuataria si era, però, resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, risultando debitrice della complessiva somma di euro 17.615,48, di cui euro 13.157,17, a titolo di rate scadute e impagate ed euro 4.458,31, a titolo di interessi di mora, oltre interessi maturati e maturandi a decorrere dal 27 aprile 2023, spese e competenze della presente procedura e tutte le successive occorrende;
- che, pertanto, divenuta titolare del credito in forza della cartolarizzazione conclusa Controparte_1
il 19 aprile 2022, in data 19 - 24 luglio 2023, aveva notificato alla Parte_4
e al terzo proprietario ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 c.p.c. e ss. un atto di
[...]
precetto del complessivo importo di euro 17.753,48, unitamente al titolo esecutivo;
- che la determinazione del perimetro dei rapporti trasferita da ad Parte_6 Controparte_3
andava, anzitutto, desunta dalla disciplina speciale costituita dall'art. 3 del D.L. 99/2017 e che
[...]
pagina 6 di 11 dalla stessa non emergeva alcuna esclusione del rapporto di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato con l'allora Banca Popolare di Intra S.p.a.;
- che la sentenza n. 555/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Torino aveva riguardato esclusivamente
“l'estinto conto corrente per il quale pendeva la causa”;
- che la titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio risultava dimostrata dalla produzione l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, del 19 aprile 2022, con cui Controparte_1
aveva dato notizia della cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999 (cui faceva parte il credito di cui si discute) conclusa con il 19 aprile 2022; Controparte_3
- che nella Gazzetta Ufficiale era stato indicato che erano oggetto dell'operazione di cartolarizzazione i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
“derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”;
- e che nel link del sito internet indicato nella Gazzetta Ufficiale era possibile rinvenire il numero identificativo dei rapporti coinvolti nell'operazione;
- che, in ogni caso, la titolarità del credito in capo all'opposta era dimostrata dalla prodotta dichiarazione sottoscritta da un funzionario della cedente Controparte_3
- che la domanda di compensazione era inconferente, giacché controparte non vantava alcun credito nei confronti della cessionaria, né nei confronti della cedente, atteso l'accertamento operato con sentenza n.
555/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Torino;
- che, in ogni caso, tale domanda atteneva eventualmente al rapporto negoziale intercorso con
[...]
in relazione al quale, quindi, risultava priva di legittimazione passiva Controparte_3 Controparte_1
a contraddire:
- che il credito azionato mediante atto di precetto traeva origine dalla cartolarizzazione avvenuta il 19 aprile 2022, costituente patrimonio separato a destinazione specifica del veicolo, come sancito degli artt. 1, 1 comma, lett. b) e 3, 2 comma della Legge n. 130/19998.
pagina 7 di 11 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17.1.2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 2.10.2024 poi differita al
5.3.2025 e celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Parte opponente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo ad per non Controparte_1
essere il credito oggetto della procedura esecutiva stato ricompreso nel contratto di cessione concluso tra e Parte_6 Controparte_3
Sul punto, è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
In merito alla cessione intervenuta tra e il novero dei Parte_6 Controparte_3
rapporti trasferiti va, in primo luogo, determinato sulla base della disciplina speciale prevista dall'art. 3 del D.L. 99/2017, secondo cui “Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i) ,
ii) , iii) e iv) , del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Nella comunicazione pubblicata sul sito di Banca d'Italia era stato, inoltre, indicato che “Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle Banche in liquidazione, come specificate nel
pagina 8 di 11 contratto di cessione, in conformità con il suddetto articolo 3 del D.L. citato. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate” (doc.10).
Dal complesso di tali disposizioni, non emerge, quindi, alcuna esclusione dal perimetro della cessione ex art. 3 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 del rapporto di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato con l'allora Banca Popolare di Intra S.p.a.
In ogni caso, risulta dimostrato che il credito è stato, in seguito, ceduto all'odierna opponente.
Nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.4.2022 è stata indicata la categoria dei crediti ceduti. Difatti, è stato specificato che oggetto della cessione erano i crediti “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/199”. Il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti riveste tali caratteristiche, in quanto è stato concluso in data 14.10.2004 e la società mutuataria si era resa inadempiente per la complessiva somma di euro 17.615,48.
Dalla consultazione del sito internet indicato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, contenente tutti i crediti oggetto di cessione, è, peraltro, possibile individuare il codice identificativo (NDG ISP:
- filiale n. 00005 e Cod. Rapp.ti 600047622988 e 951100100270) relativo alla P.IVA_4
posizione in questione (doc.11, pag. 954)
Inoltre, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023, n.1104, in tal senso anche Tribunale
Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n.2075). La dichiarazione della cedente rappresenta, quindi, una prova sufficiente della Controparte_3
cessione di credito conclusa e conseguentemente dell'odierna titolarità del credito in capo a CP_1
pagina 9 di 11 (doc. 12). La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei CP_1
ceduto alla cessionaria rappresenta, infatti, una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
L'esclusione della cessione del credito, derivante dal mutuo fondiario posto a base del precetto, non emerge neanche dalle decisioni rese dal Tribunale di Verbania e dalla Corte d'appello di Torino (doc 2-
3 opponenti), in quanto le stesse hanno avuto esclusivamente a oggetto il contratto di conto corrente già estinto alla data della cessione del 26.6.2017.
Parimenti non è meritevole d'accoglimento la domanda di compensazione formulata dall'opponente. In merito alla stessa è, infatti, priva di legittimazione passiva, in quanto attiene al Controparte_1
rapporto negoziale intercorso con la cedente In giurisprudenza è stato chiarito Controparte_3 che “in materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente”, atteso che “in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente [...], significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel «patrimonio separato a destinazione vincolata»
[...] scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta invece ed in via esclusiva il valore del medesimo” (Cass. 30.8.2019, n. 21843).
In ogni caso, la sentenza n. 555/2020 emessa dalla Corte d'appello di Torino ha escluso la legittimazione passiva di in merito al diritto di credito vantato nei suoi confronti Controparte_3
dagli odierni opponenti nel giudizio celebrato in primo grado innanzi al Tribunale di Verbania.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, che vengono liquidate, in applicazione del
DM 55/2014 sulla base del valore della controversia e dell'attività svolta con applicazione dei parametri medi (esclusa la fase istruttoria), in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante pro tempore della , da Parte_4
e da;
Parte_2 Pt_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di in merito alla domanda di Controparte_1
compensazione formulata dagli opponenti;
- condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite a favore di che vengono Controparte_1 liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 3.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 11 di 11