Articolo 6 della Legge 3 luglio 1989, n. 257
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 luglio 1989
Art. 6. 1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non puo' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa e' stata interamente espiata.
Entrata in vigore il 20 luglio 1989