Art. 6. 1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non puo' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa e' stata interamente espiata.
2. La pena non puo' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa e' stata interamente espiata.