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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 51/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 51/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. C.F._2
GIANCARLO FRONGIA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. II. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cod. civ. III. corrisponderà a titolo di mantenimento a Parte_2
l'assegno mensile di € 150,00.” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'8 gennaio 2025 i coniugi e esponevano di aver Pt_1 Pt_2
contratto matrimonio in Alghero il 19 aprile 1986, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune (anno 1986, atto n. 10, Parte 1), adottando il regime patrimoniale di separazione legale dei beni. Assumevano che la prosecuzione della loro convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano dichiararsi la separazione coniugale. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati i figli il 9.1.1986, deceduto il Persona_1
22.1.2023, il 17.6.1987 e il 25.12.1990, entrambi maggiorenni ed Parte_3 Parte_4
economicamente autosufficienti.
All'udienza cartolare del 20 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare, della autosufficienza dei figli maggiorenni e e degli accordi intervenuti fra le parti, in Pt_3 Pt_4 particolare della volontà del di corrispondere alla l'assegno mensile di € 150,00 a titolo Pt_2 Pt_1
di mantenimento, rilevando che non occorre vagliare altri interessi non essendovi prole da tutelare, provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
riportate in epigrafe, disponendo in conformità;
2. manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile Anno 1986, n. 10, Parte 1);
3. compensa interamente le spese.
Sassari 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 51/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. C.F._2
GIANCARLO FRONGIA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. II. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cod. civ. III. corrisponderà a titolo di mantenimento a Parte_2
l'assegno mensile di € 150,00.” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'8 gennaio 2025 i coniugi e esponevano di aver Pt_1 Pt_2
contratto matrimonio in Alghero il 19 aprile 1986, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune (anno 1986, atto n. 10, Parte 1), adottando il regime patrimoniale di separazione legale dei beni. Assumevano che la prosecuzione della loro convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano dichiararsi la separazione coniugale. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati i figli il 9.1.1986, deceduto il Persona_1
22.1.2023, il 17.6.1987 e il 25.12.1990, entrambi maggiorenni ed Parte_3 Parte_4
economicamente autosufficienti.
All'udienza cartolare del 20 maggio 2025 le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare, della autosufficienza dei figli maggiorenni e e degli accordi intervenuti fra le parti, in Pt_3 Pt_4 particolare della volontà del di corrispondere alla l'assegno mensile di € 150,00 a titolo Pt_2 Pt_1
di mantenimento, rilevando che non occorre vagliare altri interessi non essendovi prole da tutelare, provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
riportate in epigrafe, disponendo in conformità;
2. manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile Anno 1986, n. 10, Parte 1);
3. compensa interamente le spese.
Sassari 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana