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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 673/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 673 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocata Giuseppina Morgante), CodiceFiscale_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Gilardi), e P.IVA_1 CP_2
(C.F.: – terzo chiamato non costituito); CodiceFiscale_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 322/2020 (emessa l'8 giugno 2020 a definizione del procedimento iscritto al n. 1319/20218 R.G.), con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'appellante, il quale – premettendo d'avere consegnato all'ispettore di Alleanza RÌ IO un assegno dell'importo di 8.259,00 euro, intestato ad CP_1 stessa e destinato a coprire in parte (per l'importo di euro 6.000,00) una polizza assicurativa già in essere, e – nella parte restante – l'apertura d'un nuovo prodotto finanziario denominato
“Alloro” – chiedeva la restituzione di tali somme, a suo avviso percepite da
[...] indebitamente, ovvero – e alternativamente – il riconoscimento dell'indennità CP_1
da arricchimento ingiustificato, oltre al risarcimento del danno: ciò, in ragione della circostanza per la quale non avrebbe eseguito la propria controprestazione, CP_1 consistente nell'imputazione di dette somme alla polizza di riferimento e al summenzionato investimento (asseritamente stipulato), in ritenuta violazione degli obblighi ai quali l'impresa assicurativa si sarebbe vincolata.
2.1. Da quanto sopra – quindi – sarebbe disceso (ad avviso dell'attore) il diritto a vedersi riconosciuta (ex art. 2033 c.c.) la somma versata ad , in difetto d'una causa debendi CP_1
o (subordinatamente) l'indennità sopramenzionata, e il risarcimento del danno da perdita di chance.
3. La Compagnia assicurativa ha contestato quanto dedotto dall'attore, rilevando – a supporto della propria domanda di rigetto – come, nel periodo in discorso, a) non avesse alcuna Pt_1 polizza attiva (essendo l'unica polizza a lui intestata cessata già nei 30 giorni successivi al mancato pagamento – da parte di lui – della rata relativa, scaduta nel 2012: peraltro per un premio pari a 3.000,00 e non 6000,00 euro, per come – invece – dichiarato in citazione) e a) in quanto procacciatore d'affari per conto dell'agenzia di Palmi, dovesse ritenersi a CP_1
conoscenza delle indagini attivate dalla casa-madre contro per le diverse attività CP_2 illegittime poste in essere da quest'ultimo: il quale, dunque, non avrebbe potuto ritenersi persona affidabile e di fiducia, soprattutto da parte di un soggetto (quale – appunto – ) Pt_1
operante nel medesimo settore.
3.1. Il Tribunale ha rigettato le diverse domande proposte dal sul presupposto per il Pt_1 quale l'attore non avesse assolto all'onere probatorio in relazione all'azione d'indebito oggettivo e a quella di risarcimento del danno, altresì rilevando come l'azione d'arricchimento senza causa fosse da ritenere inammissibile, in ragione della sua natura sussidiaria (rispetto alle altre azioni tipiche).
3.2. ha impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma della Pt_1
pronuncia.
2 3.2.1. L'appellante lamenta, in particolare: a) l'erroneità e ingiustizia della sentenza, in ordine alla valutazione e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. e all'art. 2041 c.c., nonché b) l'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
3.3. La compagnia assicuratrice resiste all'iniziativa avversaria e insiste per il rigetto dell'appello, perorando la valutazione operata dal giudice di primo grado (da ritenersi corretta, ed esente da censure): ciò, data l'insussistenza d'un reale pagamento indebito, del danno lamentato, e dell'indiscussa sussidiarietà dell'azione d'arricchimento senza causa.
4. All'esito della camera di consiglio del 17 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5.L'appello va respinto.
6. La sentenza impugnata – invero – ha affermato correttamente non essere mai pervenuta nella disponibilità di la somma (pari a 8.259,00 euro) portata dall'assegno n. CP_1
0860400280, rilasciato da nelle mani di Pt_1 CP_2
6.1. Essa, poi, ha altrettanto correttamente constatato come la polizza n. 22197674 (accesa da , peraltro collaboratore di nel 2012 (e a pagamento parziale di alcuni premi Pt_1 CP_2 della quale l'importo – di cui all'assegno disputato – sarebbe stato pure versato), alla data dell'emissione dell'assegno in discorso risultava già estinta (per mancato pagamento tempestivo dei relativi premi).
7. D'altra parte, l'azione d'ingiustificato arricchimento – in terzo luogo – è stata convincentemente dichiarata inammissibile, giacché «Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito».
8. Al riguardo, occorre evidenziare come agisca nei confronti di allo scopo Pt_1 CP_1
d'escuterne la pretesa responsabilità solidale, sussistente – sia in virtù del generale disposto dell'art. c.c., sia in forza della normativa settoriale (e – precisamente – dell'art. 31, III c., d. lgs. 58/1998) –
9. Orbene, il comportamento dell'appellante ha eliso – ex art. 1227, II c., c.c. – il nesso di derivazione fra l'investitura (e le attività di sollecitazione all'investimento) del terzo chiamato
(agente alla stregua di consulente di ) e il danno lamentato da (e CP_2 CP_1 Pt_1
3 asseritamente scaturito dal contegno del preposto, e dalla sua funzione di promozione dei prodotti commercializzati dall'appellata principale).
9.1. Pare opportuno ricordare – con Cass., Sez. VI Civ., ord. n. 31453/2022 – come «In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore».
9.2. Nella specie, l'appellante – per due anni collaboratore della convenuta (nonché dello specifico consulente attinto da separati procedimenti penali e comunque destituito CP_2 successivamente, a cagione di plurimi – e qui inconfutati – suoi illeciti nella gestione del portafoglio dei clienti, nella raccolta dei pagamenti, nell'acquisizione di contratti) – riferisce d'aver sottoscritto il prodotto assicurativo Alloro, e d'averne pagato il premio mediante dazione di un assegno.
9.2.1. Lo stesso – tuttavia – senza aver smentito la propria storica e biennale collaborazione con (e – dunque – la propria dimestichezza con il settore della promozione finanziaria), CP_2 ha escluso d'aver sottoscritto – in occasione della consegna del titolo di pagamento al promotore (di cui, appunto, egli aveva pure rivestito la qualità d'incaricato) – moduli contrattuali, o d'avere ricevuto – dal medesimo promotore – attestazioni d'avvenuto pagamento ovvero conferme scritte d'accensione del prodotto finanziario (a suo dire, negoziato).
9.3. Orbene, rimane imperscrutabile la ragione per la quale una persona come – Pt_1
dichiaratamente frequentante il contesto della promozione finanziaria (e collaboratore altrui, nella sollecitazione degli investimenti) – abbia potuto incolpevolmente confidare nella liceità
e completezza di un'operazione finanziaria non documentata, e nondimeno rimettere al proprio interlocutore (senza riscontri circa lo scopo e gli antecedenti di tale dazione) una somma di denaro (per assegno: assegno di cui – a ogni modo – non consta l'avvenuta negoziazione), facendosi bastare le (riferite) rassicurazioni verbali del consegnatario dell'importo.
10. Il contegno negligente di – dunque – non può impegnare la responsabilità della Pt_1
banca, oltre a essere adombrato da profili ulteriormente anomali e sospetti (quali l'intenzione
4 attorea di destinare parte dell'ammontare alla reviviscenza di una polizza ormai irrecuperabile, poiché estinta in precedenza (per omesso pagamento dei premi convenuti).
11. Tanto basta a recidere il nesso d'occasionalità necessaria fra preposizione di e CP_2
insorgenza del pregiudizio denunciato da , e a conseguentemente respingere la Pt_1
domanda di lui, anche in appello.
12. Il rigetto della domanda rende superfluo l'approfondimento del rapporto di eventuale manleva fra e la società (essendo quest'ultima rimasta indenne a qualsiasi condanna o CP_2
effetto deteriore del procedimento).
13. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – la domanda non può trovare accoglimento e l'appello va respinto per intero.
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di , sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, Parte_1
come aggiornato dal d. m. 147/2022 (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00
15. Alla luce dell'epilogo dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, e di disattese ogni altra istanza ed eccezione, così CP_2
provvede:
5 - rigetta integramente l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese e dei compensi processuali in favore del Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, liquidate Controparte_1
complessivamente in 5.809,00 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA
e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuto rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, mandando alla
Cancelleria per le valutazioni di competenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 673 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocata Giuseppina Morgante), CodiceFiscale_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Gilardi), e P.IVA_1 CP_2
(C.F.: – terzo chiamato non costituito); CodiceFiscale_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 322/2020 (emessa l'8 giugno 2020 a definizione del procedimento iscritto al n. 1319/20218 R.G.), con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'appellante, il quale – premettendo d'avere consegnato all'ispettore di Alleanza RÌ IO un assegno dell'importo di 8.259,00 euro, intestato ad CP_1 stessa e destinato a coprire in parte (per l'importo di euro 6.000,00) una polizza assicurativa già in essere, e – nella parte restante – l'apertura d'un nuovo prodotto finanziario denominato
“Alloro” – chiedeva la restituzione di tali somme, a suo avviso percepite da
[...] indebitamente, ovvero – e alternativamente – il riconoscimento dell'indennità CP_1
da arricchimento ingiustificato, oltre al risarcimento del danno: ciò, in ragione della circostanza per la quale non avrebbe eseguito la propria controprestazione, CP_1 consistente nell'imputazione di dette somme alla polizza di riferimento e al summenzionato investimento (asseritamente stipulato), in ritenuta violazione degli obblighi ai quali l'impresa assicurativa si sarebbe vincolata.
2.1. Da quanto sopra – quindi – sarebbe disceso (ad avviso dell'attore) il diritto a vedersi riconosciuta (ex art. 2033 c.c.) la somma versata ad , in difetto d'una causa debendi CP_1
o (subordinatamente) l'indennità sopramenzionata, e il risarcimento del danno da perdita di chance.
3. La Compagnia assicurativa ha contestato quanto dedotto dall'attore, rilevando – a supporto della propria domanda di rigetto – come, nel periodo in discorso, a) non avesse alcuna Pt_1 polizza attiva (essendo l'unica polizza a lui intestata cessata già nei 30 giorni successivi al mancato pagamento – da parte di lui – della rata relativa, scaduta nel 2012: peraltro per un premio pari a 3.000,00 e non 6000,00 euro, per come – invece – dichiarato in citazione) e a) in quanto procacciatore d'affari per conto dell'agenzia di Palmi, dovesse ritenersi a CP_1
conoscenza delle indagini attivate dalla casa-madre contro per le diverse attività CP_2 illegittime poste in essere da quest'ultimo: il quale, dunque, non avrebbe potuto ritenersi persona affidabile e di fiducia, soprattutto da parte di un soggetto (quale – appunto – ) Pt_1
operante nel medesimo settore.
3.1. Il Tribunale ha rigettato le diverse domande proposte dal sul presupposto per il Pt_1 quale l'attore non avesse assolto all'onere probatorio in relazione all'azione d'indebito oggettivo e a quella di risarcimento del danno, altresì rilevando come l'azione d'arricchimento senza causa fosse da ritenere inammissibile, in ragione della sua natura sussidiaria (rispetto alle altre azioni tipiche).
3.2. ha impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma della Pt_1
pronuncia.
2 3.2.1. L'appellante lamenta, in particolare: a) l'erroneità e ingiustizia della sentenza, in ordine alla valutazione e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. e all'art. 2041 c.c., nonché b) l'erronea ricostruzione dei fatti di causa.
3.3. La compagnia assicuratrice resiste all'iniziativa avversaria e insiste per il rigetto dell'appello, perorando la valutazione operata dal giudice di primo grado (da ritenersi corretta, ed esente da censure): ciò, data l'insussistenza d'un reale pagamento indebito, del danno lamentato, e dell'indiscussa sussidiarietà dell'azione d'arricchimento senza causa.
4. All'esito della camera di consiglio del 17 giugno 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5.L'appello va respinto.
6. La sentenza impugnata – invero – ha affermato correttamente non essere mai pervenuta nella disponibilità di la somma (pari a 8.259,00 euro) portata dall'assegno n. CP_1
0860400280, rilasciato da nelle mani di Pt_1 CP_2
6.1. Essa, poi, ha altrettanto correttamente constatato come la polizza n. 22197674 (accesa da , peraltro collaboratore di nel 2012 (e a pagamento parziale di alcuni premi Pt_1 CP_2 della quale l'importo – di cui all'assegno disputato – sarebbe stato pure versato), alla data dell'emissione dell'assegno in discorso risultava già estinta (per mancato pagamento tempestivo dei relativi premi).
7. D'altra parte, l'azione d'ingiustificato arricchimento – in terzo luogo – è stata convincentemente dichiarata inammissibile, giacché «Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito».
8. Al riguardo, occorre evidenziare come agisca nei confronti di allo scopo Pt_1 CP_1
d'escuterne la pretesa responsabilità solidale, sussistente – sia in virtù del generale disposto dell'art. c.c., sia in forza della normativa settoriale (e – precisamente – dell'art. 31, III c., d. lgs. 58/1998) –
9. Orbene, il comportamento dell'appellante ha eliso – ex art. 1227, II c., c.c. – il nesso di derivazione fra l'investitura (e le attività di sollecitazione all'investimento) del terzo chiamato
(agente alla stregua di consulente di ) e il danno lamentato da (e CP_2 CP_1 Pt_1
3 asseritamente scaturito dal contegno del preposto, e dalla sua funzione di promozione dei prodotti commercializzati dall'appellata principale).
9.1. Pare opportuno ricordare – con Cass., Sez. VI Civ., ord. n. 31453/2022 – come «In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore».
9.2. Nella specie, l'appellante – per due anni collaboratore della convenuta (nonché dello specifico consulente attinto da separati procedimenti penali e comunque destituito CP_2 successivamente, a cagione di plurimi – e qui inconfutati – suoi illeciti nella gestione del portafoglio dei clienti, nella raccolta dei pagamenti, nell'acquisizione di contratti) – riferisce d'aver sottoscritto il prodotto assicurativo Alloro, e d'averne pagato il premio mediante dazione di un assegno.
9.2.1. Lo stesso – tuttavia – senza aver smentito la propria storica e biennale collaborazione con (e – dunque – la propria dimestichezza con il settore della promozione finanziaria), CP_2 ha escluso d'aver sottoscritto – in occasione della consegna del titolo di pagamento al promotore (di cui, appunto, egli aveva pure rivestito la qualità d'incaricato) – moduli contrattuali, o d'avere ricevuto – dal medesimo promotore – attestazioni d'avvenuto pagamento ovvero conferme scritte d'accensione del prodotto finanziario (a suo dire, negoziato).
9.3. Orbene, rimane imperscrutabile la ragione per la quale una persona come – Pt_1
dichiaratamente frequentante il contesto della promozione finanziaria (e collaboratore altrui, nella sollecitazione degli investimenti) – abbia potuto incolpevolmente confidare nella liceità
e completezza di un'operazione finanziaria non documentata, e nondimeno rimettere al proprio interlocutore (senza riscontri circa lo scopo e gli antecedenti di tale dazione) una somma di denaro (per assegno: assegno di cui – a ogni modo – non consta l'avvenuta negoziazione), facendosi bastare le (riferite) rassicurazioni verbali del consegnatario dell'importo.
10. Il contegno negligente di – dunque – non può impegnare la responsabilità della Pt_1
banca, oltre a essere adombrato da profili ulteriormente anomali e sospetti (quali l'intenzione
4 attorea di destinare parte dell'ammontare alla reviviscenza di una polizza ormai irrecuperabile, poiché estinta in precedenza (per omesso pagamento dei premi convenuti).
11. Tanto basta a recidere il nesso d'occasionalità necessaria fra preposizione di e CP_2
insorgenza del pregiudizio denunciato da , e a conseguentemente respingere la Pt_1
domanda di lui, anche in appello.
12. Il rigetto della domanda rende superfluo l'approfondimento del rapporto di eventuale manleva fra e la società (essendo quest'ultima rimasta indenne a qualsiasi condanna o CP_2
effetto deteriore del procedimento).
13. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – la domanda non può trovare accoglimento e l'appello va respinto per intero.
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di , sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, Parte_1
come aggiornato dal d. m. 147/2022 (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00
15. Alla luce dell'epilogo dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, e di disattese ogni altra istanza ed eccezione, così CP_2
provvede:
5 - rigetta integramente l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese e dei compensi processuali in favore del Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, liquidate Controparte_1
complessivamente in 5.809,00 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al 15%, IVA
e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuto rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, mandando alla
Cancelleria per le valutazioni di competenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6