TRIB
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/03/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Concetta Alacqua Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
3) Dott.ssa Serena Andaloro Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale R.G. n. 2-1/2024 P.U., promosso da:
(c.f e part. I.V.A. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Martina Franca, Via Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina
Napolitano,
-RICORRENTE- nei confronti di
, c.f. e Part. I.V.A. Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
in persona del suo omonimo titolare, con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME)
Via Medici n. 69,
-RESISTENTE CONTUMACE -
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti della ditta;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Pag. 1 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, come rinnovata;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la ditta resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La creditrice istante ha allegato di vantare un credito nei confronti della ditta resistente, per la complessiva somma di euro 5.110,58, (v. fatture n. 2495 del 09.09.2021, n. 2766 del 22.9.2021 e n. 2906 del 01.10.2021; fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito.
La ditta resistente risulta cancellata in data 30.03.2023 e, pertanto, non è decorso un anno dalla data della cancellazione ai sensi dell'art. 33, commi I e II, CCII.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti di cui al decreto del 31.01.2024, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La ditta debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, essendo rimasta contumace.
Né è ricostruibile dagli atti a disposizione che la ditta non abbia i requisiti soggettivi né sono disponibili le scritture contabili (cfr. certificato camerale).
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
Pag. 2 La ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di protesti (v. visura in atti;
fascicolo di parte ricorrente).
Oltre al debito nei confronti della ricorrente, la ditta risulta Controparte_1
debitrice per l'importo di euro 90.754,26, a titolo di tributi ed accessori (cfr. relazione dell in atti), di euro 22.723.83 verso l' (cfr. attestazione Organizzazione_1 CP_2
dell' in atti), nonché di carichi iscritti a ruolo per euro 167.388,26 (cfr. CP_2
attestazione dell in atti). Organizzazione_2
Nei confronti della ditta debitrice, inoltre, sono stati emessi tre decreti ingiuntivi e sono state attivate due procedure esecutive mobiliari;
essa, inoltre, è stata destinataria di precedenti istanze di fallimento e di liquidazione giudiziale (cfr. attestazione della cancelleria in atti).
Gli elementi emersi dell'istruttoria svolta (protesti, debiti, procedure a carico della debitrice), unitamente alla circostanza della cancellazione della società dal registro delle imprese – e della conseguente inattività – inducono a ritenere che la ditta resistente non disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte con mezzi normali al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Che l'impresa sia inattiva emerge anche dalla relata di notifica del ricorso introduttivo.
La ditta versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in Controparte_1
grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della ditta , c.f. Controparte_1
e , in persona del suo omonimo C.F._1 CP_3 P.IVA_2
titolare, con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME) Via Medici n. 69,
Pag. 3 NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. ELENA LONGO, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Pag. 4 STABILISCE il giorno 19 GIUGNO 2024, ore 12,00 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device Click here to join the meeting
Meeting ID: 365 200 158 420
Passcode: Org_3 Downloa | Join on the web
Or call in (audio only)
+39 02 3206 8604,,605169409# Italy,
[...]
ID: 605 169 409# Org_4 er | CP_4 [...]
CP_5
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Pag. 5 Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Pag. 6 Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
Pag. 7 DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 7.03.2024.
Il Presidente est.
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
Pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Concetta Alacqua Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
3) Dott.ssa Serena Andaloro Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale R.G. n. 2-1/2024 P.U., promosso da:
(c.f e part. I.V.A. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Martina Franca, Via Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina
Napolitano,
-RICORRENTE- nei confronti di
, c.f. e Part. I.V.A. Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
in persona del suo omonimo titolare, con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME)
Via Medici n. 69,
-RESISTENTE CONTUMACE -
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti della ditta;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Pag. 1 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, come rinnovata;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la ditta resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La creditrice istante ha allegato di vantare un credito nei confronti della ditta resistente, per la complessiva somma di euro 5.110,58, (v. fatture n. 2495 del 09.09.2021, n. 2766 del 22.9.2021 e n. 2906 del 01.10.2021; fascicolo di parte ricorrente).
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito.
La ditta resistente risulta cancellata in data 30.03.2023 e, pertanto, non è decorso un anno dalla data della cancellazione ai sensi dell'art. 33, commi I e II, CCII.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti di cui al decreto del 31.01.2024, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La ditta debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, essendo rimasta contumace.
Né è ricostruibile dagli atti a disposizione che la ditta non abbia i requisiti soggettivi né sono disponibili le scritture contabili (cfr. certificato camerale).
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
Pag. 2 La ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di protesti (v. visura in atti;
fascicolo di parte ricorrente).
Oltre al debito nei confronti della ricorrente, la ditta risulta Controparte_1
debitrice per l'importo di euro 90.754,26, a titolo di tributi ed accessori (cfr. relazione dell in atti), di euro 22.723.83 verso l' (cfr. attestazione Organizzazione_1 CP_2
dell' in atti), nonché di carichi iscritti a ruolo per euro 167.388,26 (cfr. CP_2
attestazione dell in atti). Organizzazione_2
Nei confronti della ditta debitrice, inoltre, sono stati emessi tre decreti ingiuntivi e sono state attivate due procedure esecutive mobiliari;
essa, inoltre, è stata destinataria di precedenti istanze di fallimento e di liquidazione giudiziale (cfr. attestazione della cancelleria in atti).
Gli elementi emersi dell'istruttoria svolta (protesti, debiti, procedure a carico della debitrice), unitamente alla circostanza della cancellazione della società dal registro delle imprese – e della conseguente inattività – inducono a ritenere che la ditta resistente non disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte con mezzi normali al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Che l'impresa sia inattiva emerge anche dalla relata di notifica del ricorso introduttivo.
La ditta versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in Controparte_1
grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della ditta , c.f. Controparte_1
e , in persona del suo omonimo C.F._1 CP_3 P.IVA_2
titolare, con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME) Via Medici n. 69,
Pag. 3 NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. ELENA LONGO, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Pag. 4 STABILISCE il giorno 19 GIUGNO 2024, ore 12,00 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device Click here to join the meeting
Meeting ID: 365 200 158 420
Passcode: Org_3 Downloa | Join on the web
Or call in (audio only)
+39 02 3206 8604,,605169409# Italy,
[...]
ID: 605 169 409# Org_4 er | CP_4 [...]
CP_5
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Pag. 5 Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Pag. 6 Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
Pag. 7 DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 7.03.2024.
Il Presidente est.
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
Pag. 8