Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 26980/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26980/2021 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in Pomigliano d'Arco alla Via Principe di Piemonte 287 presso gli avv.ti Giovanni Pipola e Felice Velleca, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo 44 presso l'avv. Gian Tommaso Avati, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6
, e hanno convenuto nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 presente giudizio per il FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente Controparte_1 di un'autovettura di media cilindrata, di colore scuro, responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 7/6/2014 in Napoli, quando il suddetto veicolo aveva investito che stava attraversando Via B. Longo sulle strisce Parte_4 pedonali, per poi allontanarsi senza che lo si potesse identificare – e condannare l'impresa designata a risarcire i danni subiti dal loro dante causa, deceduto il 26/9/2016, per le lesioni personali riportate nell'evento, danni da liquidare nel limite di euro 52.000, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'impresa designata convenuta chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi ed ora la causa va decisa. Testimone_1 Testimone_2
Preliminarmente, la domanda va dichiarata proponibile, avendo Parte_4 tempestivamente messo in mora l'impresa designata ai sensi dell'art. 287 Cod.Ass. con raccomandata del 18/9/2014 inviata anche a Consap;
con successiva raccomandata del 19/2/2015 venne trasmesso all'impresa designata ed a Consap il certificato di avvenuta guarigione con postumi;
con raccomandata del 24 – 29/4/2029 gli odierni attori comunicarono alla impresa designata ed alla Consap di essere subentrati all'originario danneggiato, nel frattempo deceduto per altra causa, nella richiesta di risarcimento.
Nel referto di Pronto Soccorso della ASL relativo a lesioni riportate da CP_2 in data 7/6/2014, l'infortunato dichiarò di avere subito un incidente Parte_4 in strada, per responsabilità di terzi, e con omissione di soccorso;
in data 5/9/2014 sporse querela al Commissariato di PS di Napoli/San Giovanni – Parte_4
Barra, riferendo la stessa dinamica poi descritta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ed indicando come testimoni oculari dell'evento e Testimone_2
, ossia le stesse persone escusse come testimoni in questa sede. Testimone_1
, in questo processo ha riferito: “sono indifferente. Sono a conoscenza Testimone_1 dei fatti di causa perché mi trovavo sul posto al momento dell'incidente, avvenuto in Napoli, via Bartolo Longo (Ponticelli/Barra), poco prima del ponte (circa 50-100 metri prima del ponte), all'altezza con l'intersezione con via Odissea. Io ed un mio amico eravamo su un motorino, Testimone_2 guidato da me e percorrevamo via Longo verso S. Giorgio. Ho visto il signor che Parte_4 attraversava la strada da sinistra verso destra, sulle strisce pedonali. Era dopo la mezzanotte, nel mese di giugno, circa otto o nove anni fa. La strada era illuminata artificialmente con dei lampioni. Io ero a circa 10-15 metri dal signor . Più avanti di noi, passava una macchina che impattava il signor T_
, colpendolo sul fianco destro, così scaraventadolo al suolo. Era una macchina scura, non
T_ ricordo il modello. La macchina andò via, senza prestare soccorso. Non presi il numero targa perché pensai a soccorrere la persona a terra. Il signor era cosciente e urlava tanto, aveva dolori sul
T_ lato destro, alla gamba. Io ed il mio amico chiamammo l'ambulanza. Il signor era solo al
T_ momento in cui attraversava. Il signor era un amico di mio fratello e l'ho riconosciuto
T_ pagina 2 di 6 quando l'ho visto a terra. Ho già testimoniato forse, circa 20 anni fa. Sulla dinamica, preciso che la macchina era davanti a noi, nello stesso senso di marcia. L'incidente è avvenuto al centro delle strisce pedonali, il signor aveva già superato la metà della strada da attraversare”. T_ Tes_2
a sua volta: “Sono stato presente al momento dell'incidente, avvenuto nel 2014, nel periodo
[...] estivo (lo ricordo perché eravamo sullo scooter). Io mi trovavo sullo scooter insieme a
[...]
, io ero passeggero. Eravamo in via Bartolo Longo, verso Ponticelli, prima del ponte. Tes_1 Abbiamo visto l'indecente a distanza di circa 15/20 metri. Una macchina di colore scuro ha investito un pedone, che attraversava sulle strisce da sinistra verso destra ed era al centro della carreggiata. Il pedone era un uomo. Quando ci siamo avvicinati, abbiamo riconosciuto la vittima, che era del nostro quartiere, ed era detto il “piattaro”. Quando è avvenuto il sinistro, era tarda serata, dopo la T_ mezzanotte. Non siamo riusciti a prendere il numero di targa del veicolo, che ha continuato la sua marcia, senza fermarsi. Non ricordo chi ci fosse alla guida del veicolo. Il veicolo andava nella nostra stessa direzione ed era avanti allo scooter su cui mi trovavo. Noi ci siamo fermati ed abbiamo prestato soccorso. Quando è arrivata l'ambulanza, siamo andati via. Non ho lasciato i miei dati in quale momento. Successivamente, abbiamo chiesto ai parenti, che sono del nostro quartiere, come stesse
Abbiamo lasciato i nostri dati quando i parenti ci hanno chiesto di testimoniare. Sono stato in T_
Tribunale come parte in un processo del lavoro e come teste per un altro incidente, verificatosi più di
10 anni fa”. Come si vede, la dinamica del sinistro dedotta in citazione risulta confermata: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, l'autovettura di colore scuro colpì sul fianco destro, scaraventandolo al suolo, per Parte_4 poi allontanarsi senza che fosse possibile identificarla. I testi non hanno specificato né la marca né il modello del veicolo investitore, ma è normale che in un'azione durata pochi istanti, nella concitazione, non siano riusciti ad identificare il veicolo, tanto più che l'evento si verificò di notte. Nella comparsa conclusionale di parte convenuta si fa presente che i testi non hanno specificato la velocità tenuta dal veicolo pirata: in mancanza di strumenti di misura, si sarebbe trattato di una valutazione irrilevante, a meno che non avessero fornito una indicazione estrema, tale da poter essere valutata ad occhio (tipo: l'auto procedeva a passo d'uomo”). Ancora, parte convenuta afferma che i testi non abbiano descritto “le presunte lesioni subite dal ”, mentre il teste T_
ha specificato che fu colpito alla gamba destra. Dunque il Tes_1 T_ sinistro descritto in citazione si è verificato effettivamente, ed in base alla dinamica riferita dai testi unico responsabile dev'esserne ritenuto, ai sensi dell'art. 2054.1 cc, il conducente del veicolo pirata, il quale investì il pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Sulle lesioni riportate dall'infortunato parte attrice ha ritualmente prodotto una propria relazione medica, sulla quale parte convenuta ha prodotto, oltre il secondo termine ex art. 183.6 cpc, un parere medico legale che può essere considerato come un'allegazione difensiva: i due tecnici di parte concordano su una invalidità permanente del 13% (in soggetto che all'epoca del fatto aveva l'età di anni 44), e differiscono solo lievemente sulla invalidità temporanea, per cui può concludersi per una soluzione mediana: dunque, ITT di giorni 35, ITP al 75% di giorni 30, ITP al 50% di giorni 50, ITP al 25% di giorni 20.
pagina 3 di 6 Per liquidare il danno, occorre tener presente che il dante causa degli attori sopravvisse appena poco più di due anni all'incidente per cui è causa, ma non a causa di esso. Come affermato da Cass. 29832/2024: “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).”. Ed ecco dunque i criteri previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma per l'anno 2023, il cui contenuto, in questo ambito giudiziario, deve considerarsi fatto notorio: (a) invalidità temporanea totale, un giorno vale euro 128,07, per cui euro 4482,45 per ITT, 2881,57 per ITP al 75%, 3201,75 per ITP al 50%, 640,35 per ITP al 25%: in totale euro 11206,10. (b) invalidità permanente;
danno accertato tra il 10 e il 20%, quindi percentuale acquisita immediatamente il 5%, che per una persona di 44 anni vale euro 6.717,78; poi va riconosciuta una quota legata all'aspettativa di vita, che per una persona tra i 40 e i 50 anni è di anni 83,6; ciò significa che a 44 anni doveva aspettarsi di vivere ancora (83 – 44 =) 39 anni;
Parte_4 ma ne ha concretamente vissuti 2, per cui ha diritto ad una quota di 2/39 della somma che complessivamente gli sarebbe spettata per il danno biologico “pieno”, ossia per il 13% di un soggetto di 44 anni euro 29.806,06, detratti i 6.717,78 già riconosciuti, quindi i 2/39 di (29.806,06 – 6.717,78 =) 23.088,28; quindi, i 2/39 di 23.088,28 fa 1.184,01; ed ecco che il danno non patrimoniale da danno biologico permanente è di euro (6.717,78 + 1184,01 =) 7.901,79. Vanno aggiunti euro 273,83 per spese documentate.
Complessivamente, dunque, spetta agli attori la somma di euro (11206,10 + 7901,79 + 273,83 =) 19.381,72; tale somma va divisa in parti eguali tra gli attori, dunque euro 6460,57 per ciascuno;
oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 7/6/2014 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26980/2021 RGAC tra:
, e , attori;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
per il FGVS, convenuta;
così provvede:
[...]
pagina 4 di 6 1) Dichiara il conducente di un veicolo pirata responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
pagina 5 di 6 2) Condanna l'impresa designata convenuta a pagare a ciascuno degli attori la somma di euro 6460,57; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 7/6/2014 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
3) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 276,12 per esborsi ed € 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Pipola e Felice Velleca. Così deciso in Portici in data 10/4/2025 Il giudice unico
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