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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 1575/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: contratti bancari Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa in sede di appello da
(già ), in persona del legale rappresentante, con sede in Venezia, Parte_1 Parte_1
P.IVA e per essa, quale mandataria, per procura (rep. 42351 e racc. 15678) notaio P.IVA_1 Per_1
di Venezia, (già per cambio denominazione) in persona del
[...] Controparte_1 CP_2
legale rappresentante, con sede in Venezia, P.IVA , rappresentata e difesa in forza di P.IVA_2
procura speciale per atto notaio del 4.11.2022 (rep. 44583 e racc. 16958) dall'avv. Marco Persona_1
Rossi presso il cui studio in Verona V.lo San Bernardino 5° è elettivamente domiciliata,
- Parte Appellante -
Contro
, residente in [...], reg. Bricco Rampone, - Parte appellata contumace - Controparte_3
Udienza Collegiale di p.c. del 16.4.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“In via principale:
1. Riformare la sentenza del Tribunale di Asti n. 323/2022 del 12/05/2022 (RG
2738/2020) per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma del DI n. 662/2020 del 30/06/2020 del Tribunale di Asti (RG 1192/2020);
1
2. In ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_3
della somma di € 21.237,90 (ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre interessi di mora al tasso convenzionale da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, condannandolo al pagamento di detta somma;
in ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”.
Svolgimento del processo
Con tempestivo atto di citazione, aveva opposto il decreto ingiuntivo n. 662/2020 del Controparte_3
Tribunale di Asti con il quale , quale cessionaria di crediti da DO PA (atto del Parte_1
18.9.2019 ed avviso di cessione ai debitori del 21.10.2019), aveva ingiunto a ed al Parte_2
fidejussore, , il pagamento della somma complessiva, per capitale ed interessi Controparte_3
convenzionali, di € 21.237,90 (di cui € 11.991,75 per capitale residuo) derivanti dal finanziamento di €
24.000,00 concesso alla prima in data 10.1.2008 e garantito dal secondo con atto in data 18.1.2008.
Sostanzialmente, dopo aver allegato che il rapporto instauratosi con i contratti indicati era da considerarsi tra consumatore e professionista, aveva invocato l'applicazione delle norme del codice del consumo a tutela del primo ed aveva indicato le clausole nn. 2 e 3 della lettera di fidejussione che aveva sottoscritto, per denunciarne la vessatorietà, la mancanza di trattativa individuale in merito ad esse e, di conseguenza, l'operatività dell'art. 1957 CC con riguardo al termine entro il quale la creditrice avrebbe dovuto azionare il suo diritto nei confronti di esso garante. A ciò aveva anche aggiunto la Pt_ considerazione che, avendo le parti del contratto di finanziamento (quindi, la ricorrente e la debitrice concordato una novazione dell'originario rapporto e cambializzato il debito residuo, Parte_2
era anche venuto meno l'obbligo di garanzia sul presupposto che “... non può essere opponibile al fideiussore l'accordo, intercorso tra creditore e debitore principale successivamente al negozio giuridico che ha regolato l'obbligazione principale, e che, dilazionando il termine di pagamento per il debitore
(come la novazione cambiaria perfezionata nel 2017 tra IC e la sig. , deroghi alla Parte_2
disciplina di cui all'art. 1957, 1° co., spostando ad libitum il termine di decadenza”. Pt_ Costituendosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle doglianze dell'attore, aveva negato che fosse intervenuto alcun accordo novativo ed a tal riguardo aveva rilevato come non fosse stata
2 fornita alcuna prova in tal senso dal affermando, per contro, che fra essa creditrice e la CP_3
era stato concordato un piano di rientro e che lo stesso non era stato rispettato. Parte_2
La convenuta aveva quindi confermato che i titoli della sua pretesa non erano in contestazione e che il termine di cui all'art. 1957 CC è rinunciabile, le parti lo avevano espressamente previsto (con clausola sottoscritta espressamente ex artt. 1341 e 1342 CC) ed infine che le clausole di cui si stava discutendo non avrebbero potuto considerarsi vessatorie nei termini previsti dalla disciplina consumeristica.
Parte convenuta infine, si sofferma sulla prescrizione che decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e contesta l'esistenza di condizioni per il suo operare.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con la sentenza n. 323/2022 pubblicata il
12/05/2022 con la quale il Tribunale di Asti, dando atto della pacifica applicabilità al caso in esame del
Codice del Consumo, ha affermata la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 C.d.C, della clausola con la quale le parti avevano derogato alla disciplina dell'art. 1957 CC e, ribadita la necessità del rispetto di formalità più stringenti rispetto alla semplice approvazione ex artt. 1341 e 1342 CC delle clausole unilateralmente predisposte dal professionista nel contratto con il consumatore, dopo aver dato atto che alcuna prova Pt_ in tal senso era stata fornita da , ha dichiarato la nullità di quella con la quale si era derogato ai termini per la proposizione delle azioni di recupero da parte del creditore (art. 1957 CC). Ritenuto pacifico che la creditrice si era avvalsa della scadenza del beneficio del termine (dalle sue stesse produzioni emergeva che “... in data 6.10.2014, il debito risulta annotato non più come “mensilità in scadenza”, ma come “capitale antic. contenzioso, credito compromesso ...”) e che, però, aveva agito giudizialmente per il suo recupero solo in data 17.4.2020 con il deposito del ricorso per decreto Pt_ ingiuntivo, il termine ex art. 1957 CC doveva considerarsi inutilmente decorso con la decadenza di dall'azione nei confronti del garante, . Controparte_3
Conclusivamente, il primo giudice ha quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 21.237,90, con interessi e spese ed ha anche condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite che ha liquidate.
L'appello
Con atto di citazione notificato il 9.12.2022, , per essa la mandataria Parte_1 [...]
, ha impugnato la sentenza n. 323/2022 del Tribunale di Asti, affidando ad un unico motivo CP_1
le sue doglianze e precisamente ha contestato che la clausola con la quale le parti avevano derogato alla disciplina di cui all'art. 1957 CC, potesse ritenersi vessatoria secondo la disciplina consumeristica.
3 Parte appellante allega infatti che non rientra fra le clausole che, ai sensi dell'art. 33 -2° comma - del
Codice del Consumo, prevedono, a carico del consumatore, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, quelle cioè che si riferiscono ad eccezioni “... direttamente invocabili dal consumatore e per le quali una clausola di un contratto può prevedere il divieto di sollevarle...”.
L'appellante richiama anche principi giurisprudenziali che confermano la fondatezza della sua critica
(Cass. 18.4.2007 n. 9245, 17.6.2009 n. 14092, 26.7.2019 n. 20306 oltre ad una pronuncia della Corte
d'Appello di Torino del 24.11.2021 n. 1285) ed in ogni caso esclude che la clausola in contestazione non sia stata oggetto anche di una non necessaria trattativa individuale con il consumatore sul presupposto che “... nel caso di specie sia stata sufficientemente richiamata l'attenzione del fideiussore firmatario sul contratto (rectius, lettera di fideiussione) e, dunque, che l'approvazione delle singole clausole sia stata oggetto di una “trattativa” ...” anche per la relativa semplicità della lettera di fidejussione che si compone di sole tre clausole, due delle quali espressamente approvate con specifica sottoscrizione.
Conclude chiedendo che il sia condannato al pagamento della somma portata dal decreto CP_3
ingiuntivo opposto maggiorata di interessi e spese.
Motivi della decisione
L'unico motivo di censura alla sentenza del Tribunale di Asti è rivolto alla valutazione della clausola contenuta nella lettera di fidejussione del 18.1.2008, valutazione alla quale è conseguita la decisione di ritenere detta disposizione vessatoria, ai sensi dell'art. 33 codice del consumo.
La clausola testualmente recita: “3) Vi dispenso dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” e, allega l'appellante, la questione è stata oggetto di approfondimenti della giurisprudenza di merito ed anche di legittimità che ne hanno escluso finanche il carattere vessatorio ai sensi delle norme codicistiche, peraltro nel caso in esame, si specifica, anche rispettate con la espressa sottoscrizione da parte del garante.
La Corte non condivide tale conclusione sul presupposto che nella disciplina delle condizioni generali di contratto e, fra esse, delle clausole onerose, in tutte le ipotesi di contratti unilateralmente predisposti da un contraente per l'utilizzazione in una serie indefinita di rapporti, su moduli o formulari, alle norme codicistiche di cui agli artt. 1341 e 1342 CC, si affiancano le disposizioni del Codice del Consumo (v.
Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005 (e già agli artt. 1469 bis c.c. e seguenti), funzionalmente volta a tutelare il consumatore, individua, come possibile fonte di abuso, in
4 termini di libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, la unilaterale predisposizione ed imposizione delle condizioni contrattuali da parte del professionista. Tale pratica si risolve nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto
“… con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente
è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (art. 1341 c.c., comma 2, art. 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante
l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802). Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (Cass., 15/10/2019, n. 25914) …”. (Cassazione sez. 3^, 28.9.2023 n. 27558).
La Suprema Corte (ordinanza n. 27558/2023, cit.), è chiara nel ritenere che “… nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957
c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca…” e che, pertanto, “… una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802;
Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). Una siffatta clausola si appalesa
5 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206),
(v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass.,
26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).
Nel caso in esame, è pacifico che alcuna trattativa vi sia stata ed è allegazione dell'appellante quella per la quale nella fase della conclusione dell'accordo ci si è limitati alla sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342
CC delle clausole 2 e 3, appunto comportanti le limitazioni alla libertà contrattuale per le quali, a tutela del consumatore, è prevista una ben più pregnante tutela che non risulta esser stata attuata.
La sentenza del Tribunale di Asti n. 323/2022, deve essere conclusivamente confermata.
Nulla sulle spese del grado stante la contumacia della parte appellata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già ) in persona del legale rappresentanza e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. Controparte_1
323/2022 pubblicata il 12.5.2022 nei confronti di , Controparte_3
- rigetta l'appello;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002;
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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1^ Sezione Civile
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R.G. N. 1575/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto: contratti bancari Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa in sede di appello da
(già ), in persona del legale rappresentante, con sede in Venezia, Parte_1 Parte_1
P.IVA e per essa, quale mandataria, per procura (rep. 42351 e racc. 15678) notaio P.IVA_1 Per_1
di Venezia, (già per cambio denominazione) in persona del
[...] Controparte_1 CP_2
legale rappresentante, con sede in Venezia, P.IVA , rappresentata e difesa in forza di P.IVA_2
procura speciale per atto notaio del 4.11.2022 (rep. 44583 e racc. 16958) dall'avv. Marco Persona_1
Rossi presso il cui studio in Verona V.lo San Bernardino 5° è elettivamente domiciliata,
- Parte Appellante -
Contro
, residente in [...], reg. Bricco Rampone, - Parte appellata contumace - Controparte_3
Udienza Collegiale di p.c. del 16.4.2024.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“In via principale:
1. Riformare la sentenza del Tribunale di Asti n. 323/2022 del 12/05/2022 (RG
2738/2020) per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma del DI n. 662/2020 del 30/06/2020 del Tribunale di Asti (RG 1192/2020);
1
2. In ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_3
della somma di € 21.237,90 (ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre interessi di mora al tasso convenzionale da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, condannandolo al pagamento di detta somma;
in ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”.
Svolgimento del processo
Con tempestivo atto di citazione, aveva opposto il decreto ingiuntivo n. 662/2020 del Controparte_3
Tribunale di Asti con il quale , quale cessionaria di crediti da DO PA (atto del Parte_1
18.9.2019 ed avviso di cessione ai debitori del 21.10.2019), aveva ingiunto a ed al Parte_2
fidejussore, , il pagamento della somma complessiva, per capitale ed interessi Controparte_3
convenzionali, di € 21.237,90 (di cui € 11.991,75 per capitale residuo) derivanti dal finanziamento di €
24.000,00 concesso alla prima in data 10.1.2008 e garantito dal secondo con atto in data 18.1.2008.
Sostanzialmente, dopo aver allegato che il rapporto instauratosi con i contratti indicati era da considerarsi tra consumatore e professionista, aveva invocato l'applicazione delle norme del codice del consumo a tutela del primo ed aveva indicato le clausole nn. 2 e 3 della lettera di fidejussione che aveva sottoscritto, per denunciarne la vessatorietà, la mancanza di trattativa individuale in merito ad esse e, di conseguenza, l'operatività dell'art. 1957 CC con riguardo al termine entro il quale la creditrice avrebbe dovuto azionare il suo diritto nei confronti di esso garante. A ciò aveva anche aggiunto la Pt_ considerazione che, avendo le parti del contratto di finanziamento (quindi, la ricorrente e la debitrice concordato una novazione dell'originario rapporto e cambializzato il debito residuo, Parte_2
era anche venuto meno l'obbligo di garanzia sul presupposto che “... non può essere opponibile al fideiussore l'accordo, intercorso tra creditore e debitore principale successivamente al negozio giuridico che ha regolato l'obbligazione principale, e che, dilazionando il termine di pagamento per il debitore
(come la novazione cambiaria perfezionata nel 2017 tra IC e la sig. , deroghi alla Parte_2
disciplina di cui all'art. 1957, 1° co., spostando ad libitum il termine di decadenza”. Pt_ Costituendosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle doglianze dell'attore, aveva negato che fosse intervenuto alcun accordo novativo ed a tal riguardo aveva rilevato come non fosse stata
2 fornita alcuna prova in tal senso dal affermando, per contro, che fra essa creditrice e la CP_3
era stato concordato un piano di rientro e che lo stesso non era stato rispettato. Parte_2
La convenuta aveva quindi confermato che i titoli della sua pretesa non erano in contestazione e che il termine di cui all'art. 1957 CC è rinunciabile, le parti lo avevano espressamente previsto (con clausola sottoscritta espressamente ex artt. 1341 e 1342 CC) ed infine che le clausole di cui si stava discutendo non avrebbero potuto considerarsi vessatorie nei termini previsti dalla disciplina consumeristica.
Parte convenuta infine, si sofferma sulla prescrizione che decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e contesta l'esistenza di condizioni per il suo operare.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con la sentenza n. 323/2022 pubblicata il
12/05/2022 con la quale il Tribunale di Asti, dando atto della pacifica applicabilità al caso in esame del
Codice del Consumo, ha affermata la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 C.d.C, della clausola con la quale le parti avevano derogato alla disciplina dell'art. 1957 CC e, ribadita la necessità del rispetto di formalità più stringenti rispetto alla semplice approvazione ex artt. 1341 e 1342 CC delle clausole unilateralmente predisposte dal professionista nel contratto con il consumatore, dopo aver dato atto che alcuna prova Pt_ in tal senso era stata fornita da , ha dichiarato la nullità di quella con la quale si era derogato ai termini per la proposizione delle azioni di recupero da parte del creditore (art. 1957 CC). Ritenuto pacifico che la creditrice si era avvalsa della scadenza del beneficio del termine (dalle sue stesse produzioni emergeva che “... in data 6.10.2014, il debito risulta annotato non più come “mensilità in scadenza”, ma come “capitale antic. contenzioso, credito compromesso ...”) e che, però, aveva agito giudizialmente per il suo recupero solo in data 17.4.2020 con il deposito del ricorso per decreto Pt_ ingiuntivo, il termine ex art. 1957 CC doveva considerarsi inutilmente decorso con la decadenza di dall'azione nei confronti del garante, . Controparte_3
Conclusivamente, il primo giudice ha quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 21.237,90, con interessi e spese ed ha anche condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite che ha liquidate.
L'appello
Con atto di citazione notificato il 9.12.2022, , per essa la mandataria Parte_1 [...]
, ha impugnato la sentenza n. 323/2022 del Tribunale di Asti, affidando ad un unico motivo CP_1
le sue doglianze e precisamente ha contestato che la clausola con la quale le parti avevano derogato alla disciplina di cui all'art. 1957 CC, potesse ritenersi vessatoria secondo la disciplina consumeristica.
3 Parte appellante allega infatti che non rientra fra le clausole che, ai sensi dell'art. 33 -2° comma - del
Codice del Consumo, prevedono, a carico del consumatore, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, quelle cioè che si riferiscono ad eccezioni “... direttamente invocabili dal consumatore e per le quali una clausola di un contratto può prevedere il divieto di sollevarle...”.
L'appellante richiama anche principi giurisprudenziali che confermano la fondatezza della sua critica
(Cass. 18.4.2007 n. 9245, 17.6.2009 n. 14092, 26.7.2019 n. 20306 oltre ad una pronuncia della Corte
d'Appello di Torino del 24.11.2021 n. 1285) ed in ogni caso esclude che la clausola in contestazione non sia stata oggetto anche di una non necessaria trattativa individuale con il consumatore sul presupposto che “... nel caso di specie sia stata sufficientemente richiamata l'attenzione del fideiussore firmatario sul contratto (rectius, lettera di fideiussione) e, dunque, che l'approvazione delle singole clausole sia stata oggetto di una “trattativa” ...” anche per la relativa semplicità della lettera di fidejussione che si compone di sole tre clausole, due delle quali espressamente approvate con specifica sottoscrizione.
Conclude chiedendo che il sia condannato al pagamento della somma portata dal decreto CP_3
ingiuntivo opposto maggiorata di interessi e spese.
Motivi della decisione
L'unico motivo di censura alla sentenza del Tribunale di Asti è rivolto alla valutazione della clausola contenuta nella lettera di fidejussione del 18.1.2008, valutazione alla quale è conseguita la decisione di ritenere detta disposizione vessatoria, ai sensi dell'art. 33 codice del consumo.
La clausola testualmente recita: “3) Vi dispenso dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” e, allega l'appellante, la questione è stata oggetto di approfondimenti della giurisprudenza di merito ed anche di legittimità che ne hanno escluso finanche il carattere vessatorio ai sensi delle norme codicistiche, peraltro nel caso in esame, si specifica, anche rispettate con la espressa sottoscrizione da parte del garante.
La Corte non condivide tale conclusione sul presupposto che nella disciplina delle condizioni generali di contratto e, fra esse, delle clausole onerose, in tutte le ipotesi di contratti unilateralmente predisposti da un contraente per l'utilizzazione in una serie indefinita di rapporti, su moduli o formulari, alle norme codicistiche di cui agli artt. 1341 e 1342 CC, si affiancano le disposizioni del Codice del Consumo (v.
Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005 (e già agli artt. 1469 bis c.c. e seguenti), funzionalmente volta a tutelare il consumatore, individua, come possibile fonte di abuso, in
4 termini di libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, la unilaterale predisposizione ed imposizione delle condizioni contrattuali da parte del professionista. Tale pratica si risolve nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto
“… con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente
è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (art. 1341 c.c., comma 2, art. 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante
l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802). Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (Cass., 15/10/2019, n. 25914) …”. (Cassazione sez. 3^, 28.9.2023 n. 27558).
La Suprema Corte (ordinanza n. 27558/2023, cit.), è chiara nel ritenere che “… nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957
c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca…” e che, pertanto, “… una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802;
Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). Una siffatta clausola si appalesa
5 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206),
(v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass.,
26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).
Nel caso in esame, è pacifico che alcuna trattativa vi sia stata ed è allegazione dell'appellante quella per la quale nella fase della conclusione dell'accordo ci si è limitati alla sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342
CC delle clausole 2 e 3, appunto comportanti le limitazioni alla libertà contrattuale per le quali, a tutela del consumatore, è prevista una ben più pregnante tutela che non risulta esser stata attuata.
La sentenza del Tribunale di Asti n. 323/2022, deve essere conclusivamente confermata.
Nulla sulle spese del grado stante la contumacia della parte appellata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già ) in persona del legale rappresentanza e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. Controparte_1
323/2022 pubblicata il 12.5.2022 nei confronti di , Controparte_3
- rigetta l'appello;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002;
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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