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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/07/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1781/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EFFIGIATI KATIA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
EFFIGIATI KATIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 07/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 11.11.2004, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3907/2004 – omologata con decreto del 19.11.2004;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale sita in Pavullo nel Frignano (MO) via Ortigara n.6/2 di esclusiva proprietà del sig. , continueranno ad essere assegnati allo stesso e ne Parte_1
sosterrà in via esclusiva oneri, spese ed utenze. Ogni tipo di arredo dell'abitazione è già
stato diviso tra le parti;
pagina 2 di 5 2) I figli e , che continueranno a risiedere con la madre in TA (MO) Per_1 Per_2
in via Marzaglia n.44, sono entrambi maggiorenni e, pertanto, non vi è necessità giuridica di affidamento né di regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente.
3) verserà alla moglie una somma pari a € 300,00 (trecento) a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, come per legge. Si precisa che il contributo al mantenimento della figlia posto in capo al padre è stato quantificato, a conferma di quello già indicato in sede di separazione, tenendo conto delle attuali esigenze della figlia,
del tenore di vita della figlia goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
4) I genitori si impegnano a concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenersi e qui di seguito specificate:
Spese mediche mutuabili e non mutuabili.
Tali spese non dovranno essere concordate qualora si tratti di spese mediche, relative a visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante,
cure dentistiche ortodontiche, tickets per trattamenti sanitari erogati dall'S.S.N., per medicinali prescritti dal medico curante e per spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Dovranno, invece, essere concordate tutti gli altri trattamenti sanitari specialistici in libera professione e gli interventi chirurgici.
pagina 3 di 5 La documentazione giustificativa degli esborsi relativa alle spese mediche dovrà essere intestata alla minore affinché entrambi i genitori possano esercitare il diritto di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
Spese scolastiche
Non dovranno essere concordate le seguenti spese scolastiche: le rette e le iscrizioni presso istituti scolastici pubblici, i libri ed il materiale di corredo di inizio anno, la mensa,
le gite scolastiche senza pernottamento ed i costi di trasporto da e per gli istituti frequentati, di corsi estivi e c.d. campo giochi. Dovranno invece essere concordate le seguenti spese scolastiche: le tasse scolastiche richieste da istituti privati, le gite scolastiche con pernottamento, i corsi di recupero e le lezioni private.
Spese extrascolastiche
Dovranno sempre essere concordate le seguenti spese extrascolastiche: quelle di carattere sportivo e tutte le altre spese utili al completamento della personalità del minore (corsi di lingue, viaggi culturali, viaggi e vacanze senza i genitori).
Spese per la babysitter
Nel caso in cui i genitori e le loro famiglie non possano occuparsi dei minori e fosse quindi necessario avvalersi delle prestazioni di una babysitter, la spesa relativa a tali prestazioni sarà sostenuta al 50% tra i genitori.
Tutte le spese sopra indicate dovranno essere regolarmente documentate dal genitore che effettuerà la spesa e che ne chiederà il rimborso come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Modena.
5) Le detrazioni per figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, mentre l'assegno unico spetterà interamente a , come per legge, CP_1
quale genitore collocataria.
pagina 4 di 5 6) I coniugi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, e che sono stati, in sede di separazione, già tra loro regolati tutti i rapporti patrimoniali;
”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SERRAMAZZONI (MO) il
02/07/2000 fra nato a [...] Parte_1
il 23/08/1971 e nata a [...] il [...] alle CP_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2000 Atto n. 18 Parte II Serie B).
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1781/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EFFIGIATI KATIA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
EFFIGIATI KATIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 07/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 11.11.2004, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3907/2004 – omologata con decreto del 19.11.2004;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale sita in Pavullo nel Frignano (MO) via Ortigara n.6/2 di esclusiva proprietà del sig. , continueranno ad essere assegnati allo stesso e ne Parte_1
sosterrà in via esclusiva oneri, spese ed utenze. Ogni tipo di arredo dell'abitazione è già
stato diviso tra le parti;
pagina 2 di 5 2) I figli e , che continueranno a risiedere con la madre in TA (MO) Per_1 Per_2
in via Marzaglia n.44, sono entrambi maggiorenni e, pertanto, non vi è necessità giuridica di affidamento né di regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente.
3) verserà alla moglie una somma pari a € 300,00 (trecento) a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, come per legge. Si precisa che il contributo al mantenimento della figlia posto in capo al padre è stato quantificato, a conferma di quello già indicato in sede di separazione, tenendo conto delle attuali esigenze della figlia,
del tenore di vita della figlia goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
4) I genitori si impegnano a concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenersi e qui di seguito specificate:
Spese mediche mutuabili e non mutuabili.
Tali spese non dovranno essere concordate qualora si tratti di spese mediche, relative a visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante,
cure dentistiche ortodontiche, tickets per trattamenti sanitari erogati dall'S.S.N., per medicinali prescritti dal medico curante e per spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Dovranno, invece, essere concordate tutti gli altri trattamenti sanitari specialistici in libera professione e gli interventi chirurgici.
pagina 3 di 5 La documentazione giustificativa degli esborsi relativa alle spese mediche dovrà essere intestata alla minore affinché entrambi i genitori possano esercitare il diritto di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
Spese scolastiche
Non dovranno essere concordate le seguenti spese scolastiche: le rette e le iscrizioni presso istituti scolastici pubblici, i libri ed il materiale di corredo di inizio anno, la mensa,
le gite scolastiche senza pernottamento ed i costi di trasporto da e per gli istituti frequentati, di corsi estivi e c.d. campo giochi. Dovranno invece essere concordate le seguenti spese scolastiche: le tasse scolastiche richieste da istituti privati, le gite scolastiche con pernottamento, i corsi di recupero e le lezioni private.
Spese extrascolastiche
Dovranno sempre essere concordate le seguenti spese extrascolastiche: quelle di carattere sportivo e tutte le altre spese utili al completamento della personalità del minore (corsi di lingue, viaggi culturali, viaggi e vacanze senza i genitori).
Spese per la babysitter
Nel caso in cui i genitori e le loro famiglie non possano occuparsi dei minori e fosse quindi necessario avvalersi delle prestazioni di una babysitter, la spesa relativa a tali prestazioni sarà sostenuta al 50% tra i genitori.
Tutte le spese sopra indicate dovranno essere regolarmente documentate dal genitore che effettuerà la spesa e che ne chiederà il rimborso come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Modena.
5) Le detrazioni per figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, mentre l'assegno unico spetterà interamente a , come per legge, CP_1
quale genitore collocataria.
pagina 4 di 5 6) I coniugi non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, e che sono stati, in sede di separazione, già tra loro regolati tutti i rapporti patrimoniali;
”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SERRAMAZZONI (MO) il
02/07/2000 fra nato a [...] Parte_1
il 23/08/1971 e nata a [...] il [...] alle CP_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2000 Atto n. 18 Parte II Serie B).
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5