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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1110/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9441/2023, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Parte_9 Controparte_1 Torcicollo ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Rizzo ed elettivamente CP_2 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Via del Tempio di CP_2 Giove, n. 21; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2022 , , Parte_10 Parte_11
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , , Parte_5 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_6
, , , , , Parte_7 Parte_15 Parte_16 Parte_8 Parte_17
, , , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...] , , , , , Parte_22 Parte_9 Parte_23 Parte_24 Controparte_1
, , , e Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 Pt_29
, adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir:
[...]
“ 1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del punteggio per il fattore esperienza professionale nonché alla rideterminazione del punteggio totale e, per l'effetto, a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020, per le seguenti ricorrenti: Parte_2
, esperienza professionale punti 30, punteggio totale 88/100;
[...] T_
, esperienza professionale punti 16,50, punteggio totale 83,50/100;
[...] Pt_15
, esperienza professionale punti 30, punteggio totale 88/100;
[...] Pt_8
, esperienza professionale punti 25,5, punteggio totale 83,5/100; in subordine,
[...] accertare un diverso punteggio per il fattore esperienza professionale rispetto a quello attribuito e comunque superiore allo stesso;
per l'effetto, condannare
[...]
a liquidare le differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante CP_2 come appresso indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali, per le ricorrenti
(C6), (C3), (C4), Parte_2 Parte_5 Parte_15
(C4). 2) Indipendentemente dall'accoglimento della domanda Parte_8 sub 1 per le 4 ricorrenti ivi indicate, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'accordo del 25.11.2020 in quanto contrastante con la disciplina legislativa e contrattuale di rango superiore, compreso il CCDI del 18.10.2019, il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C3), Parte_10 Parte_1
(C3), Firmato Da: Emesso Da: Parte_2 Parte_30
ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4303b4864d912f42a780c784ad1ef003 Sentenza n. 9441/2023 pubbl. il 25/10/2023 RG n. 32109/2022 Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC per CA di Parte_30 firma qualificata Serial#: (C6), CodiceFiscale_1 T_
(C3), (C2), (C4), (C4),
[...] Parte_14 Parte_6 Parte_15
(C4), (C3), (C3), Parte_8 Parte_18 Parte_20
(C4), (C3), (D3), Parte_21 Parte_24 Parte_11 Pt_12
(D3), (D4), (D3),
[...] Parte_13 Parte_7 Parte_16
(D3), (D3), (D2), (D3), Parte_17 Parte_19 Parte_25
(D2), (D3); per l'effetto, condannare Parte_26 Parte_27 [...]
a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze retributive fra il CP_2 livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C4), (D3), Parte_28 Parte_3 Parte_4
(D2), (D2), (D2), (D2), Parte_31 Parte_9 Parte_23
(D2), (D2); per l'effetto, condannare Controparte_1 Parte_29 [...]
a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze retributive fra il CP_2 livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali.”. , costituitasi in giudizio con propria memoria, concludeva per il CP_2 rigetto del ricorso. Il Tribunale riteneva “incensurabile l'attribuzione della PEO al 50 % dei vincitori, come disposto da all'esito della prova selettiva, corrispondente alla CP_2 misura indicata nel citato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ed altresì approvata dalle OOSS nel corso della videoconferenza del 25.11.2020 (documentata da entrambe le parti). D'altro canto la mancata indicazione, nel Bando di concorso in questione, della quota dei dipendenti destinatari delle PEO (come evidenziato dai ricorrenti), non esime dal rispetto delle regole CP_2 poste dalle norme di legge ed altresì dalla contrattazione collettiva, ivi compresa l'inevitabile limitazione della quota (infatti il bando di concorso stesso prevede che
“La presente procedura selettiva avviene, altresì, “nel rispetto delle disposizioni normative di legge di riferimento…”)”. In ordine a , Parte_2 T_
, , e , che lamentavano “inoltre di avere
[...] Parte_15 Parte_8 ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante in base al fattore “esperienza professionale”, sicché non sono rientrate nella quota del 50 %.”, precisava che “In effetti la mancata o erronea indicazione di titoli nella domanda di partecipazione ad una prova selettiva (ciò che isulta dal ricorso stesso), preclude Parte_2 T_ al riguardo ogni ulteriore valutazione dell'Ente Pubblico di riferimento, non essendo configurabile per la p.a. un obbligo di soccorso istruttorio l'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990.” e che “Quanto a e , correttamente ha Pt_15 Pt_8 CP_2 attribuito il rispettivo punteggio sulla base dei dati in suo possesso e d'altro canto, (tenuto conto delle contestazioni di parte resistente), le medesime neppure in questa sede hanno comprovato gli elementi di fatto necessari per riconoscere il maggiore punteggio invocato”. Pertanto, rigettava il ricorso e compensava le spese.
Con ricorso depositato il 26.4.2024 , , Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , hanno proposto appello Parte_8 Parte_9 Controparte_1 avverso la decisione del Tribunale. Si è costituita opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Con l'atto di appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e censurano la decisione del Tribunale
[...] Parte_9 Controparte_1 perché:
“1) viola “l'autonomia contrattuale” e la “competenza normativa esclusiva” che sia la legge sia il CCNL rimettono alla “negoziazione decentrata”, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la
“promozione di livello”; 2) fornisce una “errata interpretazione” sia del “CCNL” sia del “CCDI”, laddove li interpreta nel senso che essi, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la “promozione di livello”, sono entrambi già soggetti alla “indicazione della quota massima 50%” contenuta nella legge stessa, anziché interpretarli nel senso che, il CCNL non determina una quota “prestabilita” in quanto, anziché essere questa già prevista dalla legge, lascia appunto “al CCDI” di determinarla;
3) viola la “par condicio” e il “legittimo affidamento” dei partecipanti alla selezione, laddove consente al “bando” di non indicare la suddetta “percentuale”, permettendo che essa venga determinata in un “momento successivo”.
Deducono gli appellanti: “In subiecta materia, si ripete, spetta al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (che in quanto tale precede la selezione) disciplinare presupposti, requisiti e criteri selettivi della PEO, non al Bando di selezione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo. Orbene, il CCDI del 18.10.2019, nelle uniche clausole che qui rilevano, dispone: art. 10 (“Principi generali e procedura”), comma 1: “La partecipazione alla procedura di progressione economica orizzontale nella categoria è consentita al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con alla data di scadenza CP_2 dell'avviso di selezione. Il passaggio alla posizione economica superiore è riservato ad una quota percentuale del personale, individuato con apposita procedura selettiva, nel limite delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo”; comma 5: “Per accedere alla progressione economica, è necessario raggiungere il punteggio previsto dal successivo art. 12, comma 4…”; art 12 (“Criteri selettivi”), comma 4: “Ai fini del conseguimento della posizione economica superiore, è richiesto il raggiungimento del punteggio finale minimo di 60/100”. La suddetta disciplina del contratto collettivo decentrato integrativo, si ribadisce, non indica alcuna
“restrizione ulteriore”, al fine di determinare la “quota limitata” dei dipendenti che ottengono la progressione economica orizzontale, oltre quella già derivante, innanzi tutto, dal “limite delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo” e, successivamente, ai fini della “individuazione” del personale rientrante nel suddetto “limite economico”, dall'applicazione dei criteri selettivi e dall'attribuzione di un punteggio non inferiore a “60/100”. Nessuna indicazione di una “percentuale massima prestabilita” è, quindi, ivi presente. Né l'Avviso di selezione avrebbe mai potuto indicare o precostituire una suddetta ulteriore “percentuale”, non avendo l'Avviso alcuna competenza discrezionale a fissare dei criteri ulteriori, oltre quelli già fissati dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, unica fonte normativa, dopo la legge e il CCNL, legittimata a disciplinare, in tutti gli aspetti, requisiti e presupposti, l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali. Del resto, si ribadisce, l'Avviso di selezione nulla ha disposto in merito, dovendo il “comma 10” del succitato art. 4 essere letto semplicemente nel senso che, per conoscere il numero esatto dei dipendenti che ottengono la progressione, bisognava necessariamente attendere l'esito della selezione, perché solo allora sarebbe stato possibile individuare chi sono e quanti sono coloro che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100. Gli odierni appellanti, pertanto, sulla base delle suddette clausole, hanno riposto legittimo affidamento sul fatto che, se avessero superato 60/100, avrebbero ottenuto la progressione economica, così come era già avvenuto nella PEO dell'anno 2017 (v. doc. 19 e 20) e in quella dell'anno 2019 (doc. n. 27): quest'ultima, si noti bene, è stata effettuata proprio sulla base della medesima disciplina del CCDI 18.10.2019 sulla cui base si è svolta anche la PEO 2020 per cui è causa. Se si è svolta sulla base di detta disciplina, e tutti i dipendenti che avevano conseguito l'idoneità con 60/100 avevano, nell'anno 2019, ottenuto la PEO, è discriminatorio ritenere che, per la PEO 2020, le cose dovessero andare diversamente, perché entrambe le PEO sono il frutto della “medesima disciplina … è evidente come la determinazione di un “criterio” così importante come quello della individuazione della “quota limitata” di dipendenti a cui consentire, a parità di idoneità raggiunta, l'accesso alla
“promozione di livello”, rientrando nei “criteri per la definizione” della procedura da effettuare, non poteva che essere collocata nella disciplina di cui al “CCDI triennale”, o comunque in una “disciplina decentrata normativa” preesistente alla selezione, e non in un “accordo successivo” alla selezione (del resto lo stesso accordo annuale sulla “ripartizione delle risorse” da assegnare alle diverse finalità già indicate nella contrattazione triennale dovrebbe essere precedente la selezione) … l'accordo (anzi il “compromesso”) successivamente raggiunto fra e CP_2 le organizzazioni sindacali locali, in data 25.11.2020 (doc. 10), cioè quasi a conclusione dell'iter concorsuale che è sfociato nell'approvazione delle graduatorie provvisorie in data 16.12.2020, si appalesa “illegittimo””;
“B) Con riferimento, invece, al rigetto della domanda, oggi riproposta dalle odierne appellanti , e , le quali non Parte_2 Parte_5 Parte_8 si sono viste accogliere la pretesa volta alla “rideterminazione del punteggio” per il fattore “esperienza professionale” (rideterminazione che le avrebbe collocate nella quota del “50%” che ha ottenuto la promozione), la sentenza è illegittima perché: quanto alle appellanti e : 1) fa ricadere sul Parte_2 Parte_5
“partecipante” la mancata indicazione, in sede di “autocertificazione”, di “dati” che sono tuttavia “già in possesso dell'amministrazione”; 2) non tiene conto della clausola del bando secondo cui l'attribuzione del punteggio per il fattore
“Esperienza professionale” è il risultato del “confronto” generalizzato fra i dati
“indicati dal partecipante” e quelli “già in possesso dell'amministrazione”; quanto alla appellante : 3) ha omesso di considerare la “valenza Parte_8 probatoria” delle “allegazioni” effettuate dalla ricorrente, contenute nel “doc. 5-8” , mentre nulla era stato provato “a discarico” dalla resistente”. Sostiene l'appellante che ”ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990, “1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare…”. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1608 del 14 aprile 2008,
“La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogniqualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71 (L-R) D.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione infatti non costituisce certezze pubbliche, ma solo attenua, e precariamente, all'interno del singolo procedimento, l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi: la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa anzi doverosa dal principio generale di buona amministrazione. Del fatto che questo patrimonio, comunque formato, resti dominante sulle allegazioni private è indice, prima ancora del dovere di controllo, la regola espressa nell'art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990, secondo cui, quando l'amministrazione già è in possesso di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, li acquisisce d'ufficio al procedimento che sta trattando, senza che ciò debba esserle domandato dall'interessato… E così, a fronte della mancata indicazione, da parte dell'appellante , del Parte_2 periodo lavorato a tempo indeterminato per fra il 2002 e il 2017, non CP_2 poteva ciò non essere “smentito” dal fatto che la ricorrente, per il suddetto periodo, aveva già ottenuto le precedenti progressioni economiche, fino ad essere C5 (nella PEO 2017). A fronte della mancata indicazione, da parte dell'appellante T_
, di tutto il periodo lavorato per , non poteva non esserne
[...] CP_2 evidenziata “l'incongruenza” per il fatto che, già in quanto partecipante alla selezione, doveva per forza aver lavorato per almeno “2 anni” al servizio dell'Ente. Ancora, a fronte della mancata indicazione di “alcuni periodi lavorati con contratto a tempo determinato”, non poteva non esserne evidenziata l'incongruenza per il fatto che, il totale dei giorni lavorati risultanti all'amministrazione risultava “superiore” al totale dei giorni “indicati dal partecipante”.”.
In conformità al principio della ragione più liquida (cfr. per tutte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019) giova osservare quanto segue sulla contestata valutazione della legittimità dell'operato di nel fissare al 50% la quota CP_2 di coloro ai quali riconoscere la progressione orizzontale nell'ambito di coloro che avevano raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100, viceversa considerata in termini positivi dal giudice di primo grado. Infatti, è noto che la progressione orizzontale può essere riconosciuta solo all'esito di una procedura selettiva che, tenuto conto di tutti gli elementi indicati dalla contrattazione collettiva, individui i soggetti destinatari del relativo incremento. Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27932/2020, ha specificato nella parte motivazionale che “nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori;
il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
le indicate disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici economici premianti (secondo un sistema da attivarsi con la stipulazione del contratto I O R. Gen. N. 1960/2015 collettivo integrativo) e, dall'altro, fissando il limite delle disponibilità del Fondo ] La progressione economica orizzontale, pertanto, è uno strumento organizzativo cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e persegue l'obiettivo del miglioramento e dell'efficienza dell'azione amministrativa e dei servizi. Il meccanismo PEO è stato previsto quale sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore con il vantaggio, per il lavoratore meritevole, di una carriera economica con incrementi di posizione retributiva, senza cambiamento di mansioni, mediante la valorizzazione delle capacità professionali del dipendente, con natura premiale e scevra da automatismi. Detti principi erano già contenuti anche nell'abrogato art. 67 comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, nel quale ci si riferiva a criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, per dar luogo alle progressioni economiche Il nuovo regime retributivo è fra l'altro caratterizzato dall'abolizione di automatismi (l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, in particolare, prevede che l'attribuzione del trattamento economico accessorio deve necessariamente corrispondere a prestazioni effettivamente rese) e dai meccanismi premiali di incentivazione della produttività. … Le progressioni cd. orizzontali …dovranno valorizzare il merito professionale La materia è stata poi rivisitata dalla c.d. Riforma Brunetta, D. Lgs n. 150 del 2009, che, nel ridisegnare la ripartizione di competenze tra legge e contratto collettivo, è intervenuta con decisione nella materia del reclutamento e della carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo che tali norme costituiscono principi generali non derogabili in sede di contrattazione collettiva e destinati ad essere immediatamente recepiti negli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche. Il D.Lgs ha disciplinato, tra l'altro, le progressioni economiche (art. 23) da assegnare con la stessa logica della retribuzione di risultato e, quindi, secondo principi di selettività e sulla base di competenze culturali e professionali e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione. Le conseguenze scaturite dall'applicazione di questa “nuova” normativa sono riassumibili in tre aspetti:
-le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati e nei limiti delle risorse disponibili.
- i CCNL sono vincolati al rispetto dei principi di selettività. - vanno attribuite ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
L'art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto, poi, il comma 1 bis all'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, che, per i dipendenti pubblici (con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati), prevede progressioni all'interno dell'area di appartenenza secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. I differenziali retributivi sono riconosciuti in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici quali l'anzianità di servizio, da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori (v. Corte di Cassazione, ordinanza 27932/2020 cit.). La contrattazione collettiva applica tali principi con identificazione dei criteri di valutazione e di selezione secondo un meccanismo da attivarsi con un contratto integrativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, i controlli in materia di contrattazione integrativa sono volti a verificare la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Nel 2010 è intervenuta la Corte dei Conti nella sua “Relazione anno 2010 sul costo del lavoro pubblico” descrivendo come il sistema di classificazione del personale, proponga, da un lato, una nuova distribuzione dei profili, idonea ad assicurare la flessibilità e la coerenza delle risorse umane con le esigenze organizzative e, dall'altro, una valorizzazione del personale attraverso sistemi di incentivazione orientati ai risultati e al riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa. Numerosi sono stati negli anni gli interventi della Corte di cassazione, della Corte Contr dei conti, del e della , nonché dell e del Controparte_4 CP_5
Dipartimento Funzione Pubblica, che hanno sempre espresso e ribadito come il principio della selettività sia principio fondante e che la disponibilità dei fondi rappresenta soltanto un limite esterno, una sorta di cornice all'interno della quale operare con selettività.
e Corte dei conti hanno individuato le ragioni per le quali nel lavoro CP_5 pubblico l'anzianità non può fondare, in modo sostanziale, un incremento del trattamento economico. La progressione orizzontale, come previsto dai contratti e dal D.lgs 150/2009, è di natura competitiva. L'esperienza professionale, se valutata in base alla formazione ricevuta, ai risultati conseguiti e alle valutazioni ottenute, oltre che agli incarichi rivestiti, costituisce un patrimonio della persona del lavoratore, che non si modifica quindi nel suo passaggio da un ente all'altro. Il meccanismo che attribuisce, di fatto, un punteggio prevalente all'anzianità, è considerato quale causa di danno erariale dalla magistratura contabile. Le progressioni economiche, sia quelle verticali, che quelle orizzontali, mirano a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti. La loro natura è premiale e scevra da automatismi correlati all'anzianità di fatto…(delibera Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo del 18 maggio 2018).
“Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare”(V. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quadriennio normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007, art. 11). Tra gli elementi che precedono l'applicazione dell'istituto, l'ARAN nell'orientamento n. 270 ha inserito anche la preventiva conoscenza, da parte del personale dell'ente, della decisione dell'amministrazione di voler attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento, in modo da consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione. L si è pronunciata con orientamento CFL96, nel quale “l'esperienza CP_5 maturata negli ambiti professionali di riferimento” si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato. L'esperienza (orientamenti ARAN 1013 e 1155) non si identifica mai con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l'insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, devono essere sempre verificate attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione. Secondo i giudici di legittimità (ordinanza Civile Ord. Sez. L Num. 27932 Anno 2020 cit.), l'istituto della progressione economica orizzontale costituisce lo strumento, previsto dalla contrattazione collettiva, per premiare in modo selettivo, all'interno di ciascuna categoria, i lavoratori più meritevoli, al ricorrere di determinati criteri. Tali criteri non possono però consistere nella mera anzianità di servizio. Si conferma, pertanto, come l'anzianità non costituisca un sinonimo dell'esperienza e, conseguentemente, che i criteri per la definizione della nozione di esperienza debbano prevedere necessariamente un giudizio ed una valutazione. Qualora il metodo utilizzato per l'erogazione delle progressioni economiche corrispondesse prevalentemente con l'anzianità di servizio, si finirebbe per snaturare la ratio sottesa all'istituto stesso. La crescita non è un fatto quantitativo (gli anni) ma qualitativo, nel senso di accrescimento di competenze non determinato dall'acquisizione di titoli, ma dal lavoro svolto. Si tratta, cioè, di misurare se e quanto le competenze si siano accresciute o consolidate o rafforzate, per effetto dell'attività svolta, per esempio nei tre anni precedenti, di cogliere, quindi, il percorso professionale concretamente compiuto nell'assolvimento dei compiti affidati al partecipante alla selezione. E' necessario, quindi, mettere a confronto le attività svolte dalla categoria di appartenenza, i profili indicati per essa, con i progressi compiuti o consolidati nell'attuazione dei profili nell'arco del triennio. Questo esame molto analitico e, per così dire, penetrante, comporta che la valutazione di tale percorso di crescita sia molto legato allo specifico profilo professionale del valutato. La progressione economica ex art. 52, comma 1-bis del D.lgs n. 165/2001, è prevista dal fatto che “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”. Orbene, nel caso di specie, nell'avviso di gara “INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO) NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA, RISERVATA AI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE CON CONTRATTODI LAVOROA TEMPOINDETERMINATO. ADOZIONE DEL RELATIVOAVVISODI SELEZIONE”, Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO del 30.7.2020 fu stabilito quanto segue: CP_6
“ CONSIDERATO CHE il combinato disposto dell'art. 23 del D.Lgs 150/2009 e dell'art. 18 del CCNL consente, nei limiti delle risorse disponibili, il conseguimento della progressione economica nella categoria ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi, da determinarsi tenuto conto anche degli effetti delle norme contrattuali che individuano una tempistica minima, affinché l'esperienza professionale possa essere considerata utile per lo sviluppo delle competenze professionali;
in conformità a quanto sopraesposto, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di , sottoscritto in data 18 ottobre 2019, previa CP_2 deliberazione della Giunta Capitolina n. 236 del 15 ottobre 2019, al Titolo III, detta le disposizioni di dettaglio della procedura riservata al personale che, alla data dell'indizione, è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i presupposti ed i criteri selettivi della procedura, tra i quali l'aver maturato due anni di permanenza nella posizione economica in godimento ed aver conseguito il punteggio minimo per l'idoneità pari a 60/100; nell'ambito del summenzionato Titolo III del CCDI, l'art. 10 (Principi generali e procedure) dispone che la procedura finalizzata alla progressione economica orizzontale nella categoria sia avviata con la pubblicazione di un apposito Avviso di selezione;
in attuazione delle disposizioni contrattuali decentrate, pertanto, occorre procedere all'indizione della procedura di Progressione Economica Orizzontale nella categoria per l'anno 2020, con l'adozione dell'Avviso di selezione, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
al fine di assicurare la massima diffusione delle regole e delle procedure di accesso e gestione del processo selettivo, l'Avviso deve essere pubblicato sul Portale istituzionale, con valore di notifica, nell'apposita sezione “Portale dipendenti” collocata nell'area riservata;
visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.; visto l'art. 34 dello Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07.03.2013; visto l'art. 4,comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; visto l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall'art. 62 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009; visto il CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni locali;
visto il CCDI sottoscritto il 18 ottobre 2019; rif: 202000045717 Repertorio: GB /1269/2020 del 30/07/2020. Attestato che non sono emerse segnalazioni sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. per i motivi riportati in premessa, DETERMINA di indire la procedura selettiva per il riconoscimento delle Progressioni Economiche Orizzontali nella categoria di cui all'art. 16 del CCNL funzioni Locali del 18 ottobre 2019; di adottare il relativo Avviso di selezione, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione, con valore di notifica, sul Portale istituzionale, nella sezione “Portale dipendenti”. Invero, con accordo in data 25.11.2020 tra l'ente datoriale e le Oo.SS fu statuito quanto segue
Vero è che detto accordo è successivo al detto sopra richiamato avviso di gara così come al termine di presentazione della domanda che doveva essere inoltrata entro il termine perentorio delle ore 12,00 di lunedì 14 settembre 2020 (v. avviso art. 2 comma 7). Del pari, la percentuale del 50% non trova esplicito riferimento nel CCDI del 2019. Tuttavia, una quota percentuale era prevista dall'art. 23 D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui le
“Progressioni economiche 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...))
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. Pertanto, nella citata normativa si fa riferimento ad una quota limitata di dipendenti, Al riguardo, si fa propria ex art, 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 412.2025 di questa Corte, secondo cui:
“6.10 Lo stesso CCDI del 2019 non nega, ma anzi riconosce espressamente, che il passaggio alla posizione economica superiore è esclusivamente “riservato ad una quota percentuale del personale” (art. 10 comma 1 secondo periodo), ma omette, a differenza degli anni precedenti, di indicarla specificamente, sicché qualora volesse ritenersi equiparata la mancata esplicitazione alla volontà di escludere la quantificazione sussisterebbe un contrasto con la disciplina legale e collettiva nazionale, che di contro impongono la necessaria limitazione del passaggio all'interno della categoria al solo personale più meritevole tra i potenziali beneficiari.
6.11 A una tale omissione ovvero a una tale incompletezza ha posto rimedio l'accordo del 25/11/2020 sottoscritto dalle stesse parti del contratto decentrato, con evidente funzione integrativa di quest'ultimo, tant'è che significativamente sono state contestualmente disciplinate anche le PEO del 2021, sulle quali l'accordo del 2019 nulla aveva previsto. Contrariamente a quanto assume il gravame, non si tratta di un “semplice accordo”, bensì di un intervento correttivo-integrativo del CCDI del 2019 nella parte in cui regola le PEO e significativamente le OOSS, pur esplicitando il dissenso dalle note richiamate dall'Amministrazione, hanno tutte convenuto nella sottoscrizione della limitazione al 50% dei potenziali beneficiari, ben consapevoli delle criticità sul punto della generica pattuizione del 2019, che si poneva in evidente contrasto anche con gli accordi degli anni precedenti, che, come ricordato dagli stessi appellanti, fissavano tutti una limitata quota di accesso alla progressione economica in conformità che le fonte superiori.
6.12 Come già evidenziato, alla contrattazione integrativa sono delegati esclusivamente i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e non certo il potere di estendere indifferenziatamente il trattamento normativo ed economico in oggetto oltre le previsioni legali e collettive.
6.13. La quantificazione della “quota limitata” di cui all'art. 23 d.lgs 150/2009 e di cui all'art. 16 del CCNL 2016-2018 può essere concordata a livello decentrato nel rispetto della ratio dell'istituto in commento, ma non è possibile riconoscere alla contrattazione integrativa di ignorare il dettato normativo e decidere di non fissarla, come invece pretende il gravame.
6.14. Nel descritto contesto perdono di rilievo le altre argomentazioni degli appellanti tese a contestare la violazione del bando ovvero la lesione dei princìpi di “par condicio” e di “legittimo affidamento”.
6.15 Come già sopra ricordato lo stesso avviso di avvio della procedura selettiva prevedeva espressamente che “L'effettivo numero di candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto degli artt. 23 del D.Lgs 150/2009, 16 del CCNL funzioni Locali 2016-2018 e 11 CCDI 2019 ” (art CP_2
4 comma 10) e tale riserva era ribadita e ulteriormente esplicitata nella circolare prot GB20200055331 del 3/8/2020. 6.16 La richiamata previsione si comprende alla luce delle vicende già sopra ricostruite e più esattamente della circostanza che, all'epoca di emissione del bando, era in attesa della risposta allo CP_2 specifico quesito sollevato sul punto al Dipartimento della Funzione Pubblica, risposta intervenuta nel settembre 2020, ancor prima della nomina della commissione di valutazione deputata alla redazione delle graduatorie (nomina che dalla delibera di approvazione delle graduatorie risulta effettuata il 17/11/2020), alla quale è seguito, prima della conclusione dei lavori della commissione e della redazione delle graduatorie (16/12/2020), l'accordo sindacale del 25/11/2020. 6.17 Quindi, nessuna lesione dei princìpi invocati perché era ben chiaro, sin dall'emissione del bando, che le PEO 2020 sarebbero state riconosciute non a tutti i concorrenti potenzialmente beneficiari, in possesso del requisito minimo di anzianità e del punteggio minimo di idoneità, bensì solo a un limitato numero di essi, che, per accordo delle stesse parti sociali che avevano stipulato il CCDI è stato successivamente, ma prima dell'approvazione delle graduatorie, fissato nella quota del 50%.
6.18 Quanto esposto è sufficiente a disattendere il primo motivo di gravame, rimanendo assorbita ogni altra osservazione sulle argomentazioni svolte dagli appellanti, meramente ripetitive e in contrasto con i princìpi sopra richiamati”. Con riguardo, infine, alle posizioni delle odierne appellanti Parte_2
, e , giova osservare che quanto dedotto
[...] Parte_5 Parte_8 dalle stesse circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 18 della legge 241/1990,
Invero, al riguardo già unitamente al ricorso di primo grado Parte_2
, e , producevano la domanda di
[...] Parte_5 Parte_8 partecipazione al bando non allegando alcuna documentazione in merito, pur autocertificando i titoli posseduti.
Come già evidenziato, Il Tribunale, al riguardo. ha così deciso “4.
[...]
, , , e , lamentano inoltre Parte_2 Parte_5 Parte_15 Parte_8 di avere ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante in base al fattore
“esperienza professionale”, sicché non sono rientrate nella quota del 50 %. Al riguardo
eccepisce che il punteggio è stato attribuito, quanto a e CP_2 Parte_2 sulla base dell'esperienza professionale indicata nella domanda e per T_ Pt_15
e sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico del personale. In effetti Pt_8 la mancata o erronea indicazione di titoli nella domanda di partecipazione ad una prova selettiva (ciò che e risulta dal ricorso stesso), preclude al Parte_2 T_ riguardo ogni ulteriore valutazione dell'Ente Pubblico di riferimento, non essendo configurabile per la p.a. un obbligo di soccorso istruttorio l'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990. Infatti il Consiglio di Stato ha affermato: “In particolare, si è messo in risalto che "l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione…La portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. C.d.S., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”. (Cons. di Stato sent. n. 10241 del 21.11.2022). Quanto a e , correttamente ha attribuito il rispettivo Pt_15 Pt_8 CP_2 punteggio sulla base dei dati in suo possesso e d'altro canto, (tenuto conto delle contestazioni di parte resistente), le medesime neppure in questa sede hanno comprovato gli elementi di fatto necessari per riconoscere il maggiore punteggio invocato”. Invero, come già evidenziato,gli appellanti hanno precisato che “B) Con riferimento, invece, al rigetto della domanda, oggi riproposta dalle odierne appellanti
[...]
, e , le quali non si sono viste accogliere Parte_2 Parte_5 Parte_8 la pretesa volta alla “rideterminazione del punteggio” per il fattore “esperienza professionale” (rideterminazione che le avrebbe collocate nella quota del “50%” che ha ottenuto la promozione), la sentenza è illegittima perché: quanto alle appellanti
e : 1) fa ricadere sul “partecipante” la Parte_2 Parte_5 mancata indicazione, in sede di “autocertificazione”, di “dati” che sono tuttavia “già in possesso dell'amministrazione; quanto alla appellante : 3) ha Parte_8 omesso di considerare la “valenza probatoria” delle “allegazioni” effettuate dalla ricorrente, contenute nel “doc. 5-8” , mentre nulla era stato provato “a discarico” dalla resistente”. Al riguardo, parte appellata ha pure controdedotto che : “i sopra richiamati appellanti hanno impugnato la graduatoria P.E.O. 2020 chiedendo l'accertamento del loro diritto all'attribuzione di un maggiore punteggio individuale relativamente al fattore esperienza professionale e, per l'effetto, il conseguimento della P.E.O. 2020 con decorrenza 1.07.2020 e la condanna di al pagamento delle differenze CP_2 retributive fra il livello posseduto e il livello spettante dall'1.07.2020 fino al 31.12.2020 … Nella P.E.O. 2020, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i previsti tre fattori, sono stati utilizzati esclusivamente i titoli autocertificati dai candidati nel modello di domanda predisposto dall'Amministrazione ed acquisiti entro il termine indicato all'art. 2, comma 7, dell'Avviso di selezione ovvero entro le ore 12:00 del 14.09.2020 … Al fine di evitare errori e/o omissioni nella compilazione della domanda, con Circolare GB/74322 del 2.09.2020 il Dipartimento Risorse Umane ribadiva l'obbligo dei candidati di rendere l'autocertificazione richiesta nella domanda dichiarando tutta l'esperienza professionale maturata e precisava espressamente che, in assenza di una o più delle dichiarazioni previste dal format “Candidatura”, i dipendenti avrebbero visto precluso l'esito positivo dell'istanza in quanto il punteggio finale avrebbe inevitabilmente risentito della valutazione del fattore “esperienza professionale” … Secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'avviso di selezione: “1. La Commissione Esaminatrice, nominata .. secondo i medesimi criteri e modalità previsti per le Commissioni preposte alle procedure di selezione ed acquisizione del personale, ha il compito di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'Ente, ovvero acquisiti da altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Commissione rilevi incongruenze, tra le autocertificazioni dei candidati e le risultanze in possesso dell'Amministrazione, ove necessario, può chiedere integrazioni o chiarimenti, ovvero disporre ulteriori controlli.
2. Spetta alla Commissione, al termine delle verifiche, formare una graduatoria per ciascuna categoria professionale sulla base degli elaborati informatici recanti il punteggio conseguito dai dipendenti nella procedura informatizzata di selezione” … la ricorrente (n. 22.05.1964), Istruttore Amministrativo C5, ha Parte_2 presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. GB/2020/81126 (All. 19 deposito di primo grado). La dipendente ha auto dichiarato nella domanda di aver maturato n. 1721 giorni di lavoro presso . Sulla suddetta autodichiarazione le è stato attribuito il CP_2 coerente punteggio di 7,50 per il fattore esperienza professionale. La dipendente ha, successivamente, presentato istanza di riesame (prot. n. GB/2020/114136 – All. 20 deposito di primo grado) senza specificare il possesso di ulteriori titoli ai fini della rideterminazione del punteggio relativo al fattore esperienza professionale, limitandosi a rivendicare il conseguimento della PEO per il solo fatto di aver conseguito l'idoneità. Solo nell'odierna sede giudiziale la ricorrente ha rappresentato di essere in possesso di ulteriori periodi lavorativi a tempo indeterminato ed a tempo determinato mai dichiarati nella domanda di partecipazione e, neppure, in sede di riesame. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'appello che ci occupa, nelle procedure selettive, quale quella oggetto del contendere, a garanzia della par condicio tra i concorrenti, vige un principio di autoresponsabilità, in forza del quale non sono ammesse integrazioni postume rispetto ai titoli autodichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Secondo costante Giurisprudenza affinchè, nelle selezioni concorsuali, sia attivabile il cd. soccorso istruttorio è necessario che l'interessato, nell'adempimento del dovere di leale collaborazione con la P.A., abbia dimostrato, nella compilazione della domanda, una idonea diligenza. Diversamente opinando, infatti, la P.A. sarebbe costretta, a fronte di comportamenti superficiali da parte dei candidati, a rincorrere gli stessi, gravando in maniera inaccettabile il procedimento, allungandone oltremodo i termini e violando il principio di autoresponsabilità posto a presidio della regola concorsuale della par condicio … La ricorrente (n. 21.06.1968), Istruttore Amministrativo C2, ha Parte_5 presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. GB/2020/59219 (All. 22 deposito di primo grado). Nella domanda di partecipazione la dipendente ha omesso di compilare il campo A del modulo non dichiarando alcuna esperienza professionale presso . CP_2
Con successive e reiterate istanze di riesame la dipendente ha sostenuto che il sistema informatico non aveva recepito l'inserimento dei dati nel modulo. Peraltro, contraddittoriamente, l'interessata: nell'istanza prot. n. GB/2020/113389 (All. 23 deposito I grado), dichiarava di aver correttamente autocertificato nella originaria domanda, n. 4044 giorni di servizio: mentre nella successiva istanza prot.. (All. 24 deposito di primo grado) dichiarava di aver autocertificato CP_7 nella medesima domanda n. 4942 giorni di servizio: In fase di istruttoria, la Commissione esaminatrice, con verbale n. 5 allegato K (All. 26 deposito di primo grado), ha rigettato le suddette istanze in quanto rientranti nella di quelle “promosse dai dipendenti che hanno contestato il punteggio attribuito per il fattore esperienza professionale in quanto i punteggi attribuiti sono risultati corretti, ovvero costituiscono a tutti gli effetti integrazioni alle domande già inviate, prodotte oltre la scadenza del termine fissato dalla procedura selettiva. Nella sentenza 2801/2023 (All. 30 deposito di primo grado) il TAR Lazio, oltre ad affermare l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione del cd. soccorso istruttorio, ha significativamente aggiunto: “Nè coglie nel segno, in senso contrario, l'indimostrato assunto di un possibile malfunzionamento informatico del portale dell'Amministrazione resistente. Tale circostanza non è provata dalla ricorrente né attraverso documentazione estrapolata dalla procedura seguita in corso di selezione, né successivamente mediante acquisizione di giustificazioni presso i tecnici gestori del sistema. Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato.” Non avendo diritto al soccorso istruttorio, per le ragioni sopra meglio specificate, non può che confermarsi la legittimità del punteggio pari a 0 per il fattore esperienza professionale per un totale di punti 67. Nella sentenza appellata il Tribunale di Roma ha, dunque, correttamente affermato che: “In effetti la mancata o erronea indicazione di titoli nella domanda di partecipazione ad una prova selettiva (ciò che .. Parte_32 dalricorso stesso), preclude al riguardo ogni ulteriore valutazione dell'Ente Pubblico di riferimento, non essendo configurabile per la p.a. un obbligo di soccorso istruttorio l'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990.” … La ricorrente (n. 24.05.1968) Parte_8
Insegnante Scuola dell'Infanzia C3, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. GB/2020/79955 (All. 29 deposito di primo grado). La dipendente ha dichiarato nella domanda di partecipazione di aver maturato 4421 giorni di contratto presso
[...]
nella categoria attuale e 2083 giorni di contratto presso in CP_2 CP_2 altra categoria, a fronte di 5256 giorni di contratto maturati presso CP_2 nella categoria in godimento presenti sul Sistema Informativo del Personale di
[...]
. La Commissione Esaminatrice, in sede di istruttoria delle candidature, ha CP_2 ritenuto di attribuire ai dipendenti che avevano dichiarato un numero di giorni di servizio presso l'Amministrazione superiore a quello presente sul , il punteggio CP_8 per il fattore dell'esperienza professionale presso sulla base dei dati CP_2 presenti sul Sistema Informativo del Personale. Conseguentemente, alla candidata è stato attribuito, nella graduatoria di dicembre 2020, un punteggio per il fattore esperienza professionale pari a 21 ed un punteggio totale pari a 79. La dipendente non ha presentato alcuna domanda di riesame. Non avendo, conseguentemente, diritto al soccorso istruttorio, per le ragioni sopra meglio specificate, non può che confermarsi la legittimità del punteggio pari a 21 per il fattore esperienza professionale ed a 79 quale risultato complessivo. Firmato Da: ALESSANDRO RIZZO Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 12a61c 30 Nella sentenza appellata il Tribunale di Roma ha, dunque, correttamente concluso che: “Quanto a , correttamente Pt_8
ha attribuito il punteggio sulla base dei dati in suo possesso e d'altro CP_2 canto, (tenuto conto delle contestazioni di parte resistente), neppure in questa sede ha comprovato gli elementi di fatto necessari per riconoscere il maggiore punteggio invocato”.
Invero, Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15901 del 21 agosto 2024, ha delineato i limiti dell'utilizzo del soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, chiarendo che tale strumento non può essere attivato per supplire alla mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile da parte di un candidato. Consentire a un partecipante di presentare o dichiarare un titolo o requisito non indicato entro i termini previsti, infatti, violerebbe il principio della par condicio, favorendo indebitamente un concorrente rispetto agli altri. Il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 della L. 241/1990, ha lo scopo di regolarizzare o integrare documentazioni carenti, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa, è attivabile solo quando il candidato abbia presentato i titoli da valutare con la necessaria diligenza e vi siano margini di incertezza facilmente superabili. Tale attivazione risponde a un'esigenza di trasparenza e correttezza nell'azione amministrativa e mira a evitare che errori formali compromettano la partecipazione dei candidati più meritevoli. Il soccorso istruttorio, pur applicabile nelle procedure concorsuali, non può essere usato per modificare i requisiti di partecipazione o per sanare errori sostanziali commessi dal candidato, in quanto ciò potrebbe compromettere l'imparzialità della selezione e la parità di trattamento tra i partecipanti (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Questa sentenza conferma che il principio di par condicio rimane centrale nei concorsi pubblici, limitando il soccorso istruttorio ai soli casi in cui non si verifichi un vantaggio indebito per un candidato, e salvaguardando l'integrità e la trasparenza delle procedure di selezione (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257).
Nel caso di specie non risulta contestato specificamente quanto controdedotto dall'amministrazione appellata circa le posizioni di Parte_2
, e .
[...] Parte_5 Parte_8
Pertanto, deve escludersi che la PA abbia violato il principio del soccorso istruttorio. Ne consegue il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473.00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- da atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1110/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9441/2023, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Parte_9 Controparte_1 Torcicollo ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Rizzo ed elettivamente CP_2 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Via del Tempio di CP_2 Giove, n. 21; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2022 , , Parte_10 Parte_11
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , , Parte_5 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_6
, , , , , Parte_7 Parte_15 Parte_16 Parte_8 Parte_17
, , , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...] , , , , , Parte_22 Parte_9 Parte_23 Parte_24 Controparte_1
, , , e Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 Pt_29
, adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir:
[...]
“ 1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del punteggio per il fattore esperienza professionale nonché alla rideterminazione del punteggio totale e, per l'effetto, a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020, per le seguenti ricorrenti: Parte_2
, esperienza professionale punti 30, punteggio totale 88/100;
[...] T_
, esperienza professionale punti 16,50, punteggio totale 83,50/100;
[...] Pt_15
, esperienza professionale punti 30, punteggio totale 88/100;
[...] Pt_8
, esperienza professionale punti 25,5, punteggio totale 83,5/100; in subordine,
[...] accertare un diverso punteggio per il fattore esperienza professionale rispetto a quello attribuito e comunque superiore allo stesso;
per l'effetto, condannare
[...]
a liquidare le differenze retributive fra il livello posseduto e il livello spettante CP_2 come appresso indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali, per le ricorrenti
(C6), (C3), (C4), Parte_2 Parte_5 Parte_15
(C4). 2) Indipendentemente dall'accoglimento della domanda Parte_8 sub 1 per le 4 ricorrenti ivi indicate, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'accordo del 25.11.2020 in quanto contrastante con la disciplina legislativa e contrattuale di rango superiore, compreso il CCDI del 18.10.2019, il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C3), Parte_10 Parte_1
(C3), Firmato Da: Emesso Da: Parte_2 Parte_30
ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4303b4864d912f42a780c784ad1ef003 Sentenza n. 9441/2023 pubbl. il 25/10/2023 RG n. 32109/2022 Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC per CA di Parte_30 firma qualificata Serial#: (C6), CodiceFiscale_1 T_
(C3), (C2), (C4), (C4),
[...] Parte_14 Parte_6 Parte_15
(C4), (C3), (C3), Parte_8 Parte_18 Parte_20
(C4), (C3), (D3), Parte_21 Parte_24 Parte_11 Pt_12
(D3), (D4), (D3),
[...] Parte_13 Parte_7 Parte_16
(D3), (D3), (D2), (D3), Parte_17 Parte_19 Parte_25
(D2), (D3); per l'effetto, condannare Parte_26 Parte_27 [...]
a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze retributive fra il CP_2 livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare il diritto a conseguire la progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.07.2020 per i ricorrenti (C4), (D3), Parte_28 Parte_3 Parte_4
(D2), (D2), (D2), (D2), Parte_31 Parte_9 Parte_23
(D2), (D2); per l'effetto, condannare Controparte_1 Parte_29 [...]
a liquidare a ciascuno dei suindicati ricorrenti le differenze retributive fra il CP_2 livello posseduto e il livello spettante, come sopra indicato, e ad accantonare i relativi contributi, relativamente al periodo dal 01.07.2020 fino all'attualità, oltre interessi legali.”. , costituitasi in giudizio con propria memoria, concludeva per il CP_2 rigetto del ricorso. Il Tribunale riteneva “incensurabile l'attribuzione della PEO al 50 % dei vincitori, come disposto da all'esito della prova selettiva, corrispondente alla CP_2 misura indicata nel citato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ed altresì approvata dalle OOSS nel corso della videoconferenza del 25.11.2020 (documentata da entrambe le parti). D'altro canto la mancata indicazione, nel Bando di concorso in questione, della quota dei dipendenti destinatari delle PEO (come evidenziato dai ricorrenti), non esime dal rispetto delle regole CP_2 poste dalle norme di legge ed altresì dalla contrattazione collettiva, ivi compresa l'inevitabile limitazione della quota (infatti il bando di concorso stesso prevede che
“La presente procedura selettiva avviene, altresì, “nel rispetto delle disposizioni normative di legge di riferimento…”)”. In ordine a , Parte_2 T_
, , e , che lamentavano “inoltre di avere
[...] Parte_15 Parte_8 ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante in base al fattore “esperienza professionale”, sicché non sono rientrate nella quota del 50 %.”, precisava che “In effetti la mancata o erronea indicazione di titoli nella domanda di partecipazione ad una prova selettiva (ciò che isulta dal ricorso stesso), preclude Parte_2 T_ al riguardo ogni ulteriore valutazione dell'Ente Pubblico di riferimento, non essendo configurabile per la p.a. un obbligo di soccorso istruttorio l'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990.” e che “Quanto a e , correttamente ha Pt_15 Pt_8 CP_2 attribuito il rispettivo punteggio sulla base dei dati in suo possesso e d'altro canto, (tenuto conto delle contestazioni di parte resistente), le medesime neppure in questa sede hanno comprovato gli elementi di fatto necessari per riconoscere il maggiore punteggio invocato”. Pertanto, rigettava il ricorso e compensava le spese.
Con ricorso depositato il 26.4.2024 , , Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , hanno proposto appello Parte_8 Parte_9 Controparte_1 avverso la decisione del Tribunale. Si è costituita opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Con l'atto di appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e censurano la decisione del Tribunale
[...] Parte_9 Controparte_1 perché:
“1) viola “l'autonomia contrattuale” e la “competenza normativa esclusiva” che sia la legge sia il CCNL rimettono alla “negoziazione decentrata”, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la
“promozione di livello”; 2) fornisce una “errata interpretazione” sia del “CCNL” sia del “CCDI”, laddove li interpreta nel senso che essi, al fine appunto di “determinare” la “quota limitata” di dipendenti a cui far conseguire la “promozione di livello”, sono entrambi già soggetti alla “indicazione della quota massima 50%” contenuta nella legge stessa, anziché interpretarli nel senso che, il CCNL non determina una quota “prestabilita” in quanto, anziché essere questa già prevista dalla legge, lascia appunto “al CCDI” di determinarla;
3) viola la “par condicio” e il “legittimo affidamento” dei partecipanti alla selezione, laddove consente al “bando” di non indicare la suddetta “percentuale”, permettendo che essa venga determinata in un “momento successivo”.
Deducono gli appellanti: “In subiecta materia, si ripete, spetta al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (che in quanto tale precede la selezione) disciplinare presupposti, requisiti e criteri selettivi della PEO, non al Bando di selezione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo. Orbene, il CCDI del 18.10.2019, nelle uniche clausole che qui rilevano, dispone: art. 10 (“Principi generali e procedura”), comma 1: “La partecipazione alla procedura di progressione economica orizzontale nella categoria è consentita al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con alla data di scadenza CP_2 dell'avviso di selezione. Il passaggio alla posizione economica superiore è riservato ad una quota percentuale del personale, individuato con apposita procedura selettiva, nel limite delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo”; comma 5: “Per accedere alla progressione economica, è necessario raggiungere il punteggio previsto dal successivo art. 12, comma 4…”; art 12 (“Criteri selettivi”), comma 4: “Ai fini del conseguimento della posizione economica superiore, è richiesto il raggiungimento del punteggio finale minimo di 60/100”. La suddetta disciplina del contratto collettivo decentrato integrativo, si ribadisce, non indica alcuna
“restrizione ulteriore”, al fine di determinare la “quota limitata” dei dipendenti che ottengono la progressione economica orizzontale, oltre quella già derivante, innanzi tutto, dal “limite delle risorse stanziate nel fondo a tale scopo” e, successivamente, ai fini della “individuazione” del personale rientrante nel suddetto “limite economico”, dall'applicazione dei criteri selettivi e dall'attribuzione di un punteggio non inferiore a “60/100”. Nessuna indicazione di una “percentuale massima prestabilita” è, quindi, ivi presente. Né l'Avviso di selezione avrebbe mai potuto indicare o precostituire una suddetta ulteriore “percentuale”, non avendo l'Avviso alcuna competenza discrezionale a fissare dei criteri ulteriori, oltre quelli già fissati dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, unica fonte normativa, dopo la legge e il CCNL, legittimata a disciplinare, in tutti gli aspetti, requisiti e presupposti, l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali. Del resto, si ribadisce, l'Avviso di selezione nulla ha disposto in merito, dovendo il “comma 10” del succitato art. 4 essere letto semplicemente nel senso che, per conoscere il numero esatto dei dipendenti che ottengono la progressione, bisognava necessariamente attendere l'esito della selezione, perché solo allora sarebbe stato possibile individuare chi sono e quanti sono coloro che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100. Gli odierni appellanti, pertanto, sulla base delle suddette clausole, hanno riposto legittimo affidamento sul fatto che, se avessero superato 60/100, avrebbero ottenuto la progressione economica, così come era già avvenuto nella PEO dell'anno 2017 (v. doc. 19 e 20) e in quella dell'anno 2019 (doc. n. 27): quest'ultima, si noti bene, è stata effettuata proprio sulla base della medesima disciplina del CCDI 18.10.2019 sulla cui base si è svolta anche la PEO 2020 per cui è causa. Se si è svolta sulla base di detta disciplina, e tutti i dipendenti che avevano conseguito l'idoneità con 60/100 avevano, nell'anno 2019, ottenuto la PEO, è discriminatorio ritenere che, per la PEO 2020, le cose dovessero andare diversamente, perché entrambe le PEO sono il frutto della “medesima disciplina … è evidente come la determinazione di un “criterio” così importante come quello della individuazione della “quota limitata” di dipendenti a cui consentire, a parità di idoneità raggiunta, l'accesso alla
“promozione di livello”, rientrando nei “criteri per la definizione” della procedura da effettuare, non poteva che essere collocata nella disciplina di cui al “CCDI triennale”, o comunque in una “disciplina decentrata normativa” preesistente alla selezione, e non in un “accordo successivo” alla selezione (del resto lo stesso accordo annuale sulla “ripartizione delle risorse” da assegnare alle diverse finalità già indicate nella contrattazione triennale dovrebbe essere precedente la selezione) … l'accordo (anzi il “compromesso”) successivamente raggiunto fra e CP_2 le organizzazioni sindacali locali, in data 25.11.2020 (doc. 10), cioè quasi a conclusione dell'iter concorsuale che è sfociato nell'approvazione delle graduatorie provvisorie in data 16.12.2020, si appalesa “illegittimo””;
“B) Con riferimento, invece, al rigetto della domanda, oggi riproposta dalle odierne appellanti , e , le quali non Parte_2 Parte_5 Parte_8 si sono viste accogliere la pretesa volta alla “rideterminazione del punteggio” per il fattore “esperienza professionale” (rideterminazione che le avrebbe collocate nella quota del “50%” che ha ottenuto la promozione), la sentenza è illegittima perché: quanto alle appellanti e : 1) fa ricadere sul Parte_2 Parte_5
“partecipante” la mancata indicazione, in sede di “autocertificazione”, di “dati” che sono tuttavia “già in possesso dell'amministrazione”; 2) non tiene conto della clausola del bando secondo cui l'attribuzione del punteggio per il fattore
“Esperienza professionale” è il risultato del “confronto” generalizzato fra i dati
“indicati dal partecipante” e quelli “già in possesso dell'amministrazione”; quanto alla appellante : 3) ha omesso di considerare la “valenza Parte_8 probatoria” delle “allegazioni” effettuate dalla ricorrente, contenute nel “doc. 5-8” , mentre nulla era stato provato “a discarico” dalla resistente”. Sostiene l'appellante che ”ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990, “1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare…”. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1608 del 14 aprile 2008,
“La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogniqualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71 (L-R) D.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione infatti non costituisce certezze pubbliche, ma solo attenua, e precariamente, all'interno del singolo procedimento, l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi: la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa anzi doverosa dal principio generale di buona amministrazione. Del fatto che questo patrimonio, comunque formato, resti dominante sulle allegazioni private è indice, prima ancora del dovere di controllo, la regola espressa nell'art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990, secondo cui, quando l'amministrazione già è in possesso di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, li acquisisce d'ufficio al procedimento che sta trattando, senza che ciò debba esserle domandato dall'interessato… E così, a fronte della mancata indicazione, da parte dell'appellante , del Parte_2 periodo lavorato a tempo indeterminato per fra il 2002 e il 2017, non CP_2 poteva ciò non essere “smentito” dal fatto che la ricorrente, per il suddetto periodo, aveva già ottenuto le precedenti progressioni economiche, fino ad essere C5 (nella PEO 2017). A fronte della mancata indicazione, da parte dell'appellante T_
, di tutto il periodo lavorato per , non poteva non esserne
[...] CP_2 evidenziata “l'incongruenza” per il fatto che, già in quanto partecipante alla selezione, doveva per forza aver lavorato per almeno “2 anni” al servizio dell'Ente. Ancora, a fronte della mancata indicazione di “alcuni periodi lavorati con contratto a tempo determinato”, non poteva non esserne evidenziata l'incongruenza per il fatto che, il totale dei giorni lavorati risultanti all'amministrazione risultava “superiore” al totale dei giorni “indicati dal partecipante”.”.
In conformità al principio della ragione più liquida (cfr. per tutte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019) giova osservare quanto segue sulla contestata valutazione della legittimità dell'operato di nel fissare al 50% la quota CP_2 di coloro ai quali riconoscere la progressione orizzontale nell'ambito di coloro che avevano raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100, viceversa considerata in termini positivi dal giudice di primo grado. Infatti, è noto che la progressione orizzontale può essere riconosciuta solo all'esito di una procedura selettiva che, tenuto conto di tutti gli elementi indicati dalla contrattazione collettiva, individui i soggetti destinatari del relativo incremento. Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27932/2020, ha specificato nella parte motivazionale che “nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori;
il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
le indicate disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici economici premianti (secondo un sistema da attivarsi con la stipulazione del contratto I O R. Gen. N. 1960/2015 collettivo integrativo) e, dall'altro, fissando il limite delle disponibilità del Fondo ] La progressione economica orizzontale, pertanto, è uno strumento organizzativo cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e persegue l'obiettivo del miglioramento e dell'efficienza dell'azione amministrativa e dei servizi. Il meccanismo PEO è stato previsto quale sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore con il vantaggio, per il lavoratore meritevole, di una carriera economica con incrementi di posizione retributiva, senza cambiamento di mansioni, mediante la valorizzazione delle capacità professionali del dipendente, con natura premiale e scevra da automatismi. Detti principi erano già contenuti anche nell'abrogato art. 67 comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, nel quale ci si riferiva a criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, per dar luogo alle progressioni economiche Il nuovo regime retributivo è fra l'altro caratterizzato dall'abolizione di automatismi (l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, in particolare, prevede che l'attribuzione del trattamento economico accessorio deve necessariamente corrispondere a prestazioni effettivamente rese) e dai meccanismi premiali di incentivazione della produttività. … Le progressioni cd. orizzontali …dovranno valorizzare il merito professionale La materia è stata poi rivisitata dalla c.d. Riforma Brunetta, D. Lgs n. 150 del 2009, che, nel ridisegnare la ripartizione di competenze tra legge e contratto collettivo, è intervenuta con decisione nella materia del reclutamento e della carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo che tali norme costituiscono principi generali non derogabili in sede di contrattazione collettiva e destinati ad essere immediatamente recepiti negli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche. Il D.Lgs ha disciplinato, tra l'altro, le progressioni economiche (art. 23) da assegnare con la stessa logica della retribuzione di risultato e, quindi, secondo principi di selettività e sulla base di competenze culturali e professionali e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione. Le conseguenze scaturite dall'applicazione di questa “nuova” normativa sono riassumibili in tre aspetti:
-le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati e nei limiti delle risorse disponibili.
- i CCNL sono vincolati al rispetto dei principi di selettività. - vanno attribuite ad una quota limitata di dipendenti e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
L'art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto, poi, il comma 1 bis all'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, che, per i dipendenti pubblici (con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati), prevede progressioni all'interno dell'area di appartenenza secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. I differenziali retributivi sono riconosciuti in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici quali l'anzianità di servizio, da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori (v. Corte di Cassazione, ordinanza 27932/2020 cit.). La contrattazione collettiva applica tali principi con identificazione dei criteri di valutazione e di selezione secondo un meccanismo da attivarsi con un contratto integrativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, i controlli in materia di contrattazione integrativa sono volti a verificare la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Nel 2010 è intervenuta la Corte dei Conti nella sua “Relazione anno 2010 sul costo del lavoro pubblico” descrivendo come il sistema di classificazione del personale, proponga, da un lato, una nuova distribuzione dei profili, idonea ad assicurare la flessibilità e la coerenza delle risorse umane con le esigenze organizzative e, dall'altro, una valorizzazione del personale attraverso sistemi di incentivazione orientati ai risultati e al riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa. Numerosi sono stati negli anni gli interventi della Corte di cassazione, della Corte Contr dei conti, del e della , nonché dell e del Controparte_4 CP_5
Dipartimento Funzione Pubblica, che hanno sempre espresso e ribadito come il principio della selettività sia principio fondante e che la disponibilità dei fondi rappresenta soltanto un limite esterno, una sorta di cornice all'interno della quale operare con selettività.
e Corte dei conti hanno individuato le ragioni per le quali nel lavoro CP_5 pubblico l'anzianità non può fondare, in modo sostanziale, un incremento del trattamento economico. La progressione orizzontale, come previsto dai contratti e dal D.lgs 150/2009, è di natura competitiva. L'esperienza professionale, se valutata in base alla formazione ricevuta, ai risultati conseguiti e alle valutazioni ottenute, oltre che agli incarichi rivestiti, costituisce un patrimonio della persona del lavoratore, che non si modifica quindi nel suo passaggio da un ente all'altro. Il meccanismo che attribuisce, di fatto, un punteggio prevalente all'anzianità, è considerato quale causa di danno erariale dalla magistratura contabile. Le progressioni economiche, sia quelle verticali, che quelle orizzontali, mirano a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti. La loro natura è premiale e scevra da automatismi correlati all'anzianità di fatto…(delibera Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo del 18 maggio 2018).
“Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare”(V. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quadriennio normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007, art. 11). Tra gli elementi che precedono l'applicazione dell'istituto, l'ARAN nell'orientamento n. 270 ha inserito anche la preventiva conoscenza, da parte del personale dell'ente, della decisione dell'amministrazione di voler attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento, in modo da consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione. L si è pronunciata con orientamento CFL96, nel quale “l'esperienza CP_5 maturata negli ambiti professionali di riferimento” si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato. L'esperienza (orientamenti ARAN 1013 e 1155) non si identifica mai con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l'insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, devono essere sempre verificate attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione. Secondo i giudici di legittimità (ordinanza Civile Ord. Sez. L Num. 27932 Anno 2020 cit.), l'istituto della progressione economica orizzontale costituisce lo strumento, previsto dalla contrattazione collettiva, per premiare in modo selettivo, all'interno di ciascuna categoria, i lavoratori più meritevoli, al ricorrere di determinati criteri. Tali criteri non possono però consistere nella mera anzianità di servizio. Si conferma, pertanto, come l'anzianità non costituisca un sinonimo dell'esperienza e, conseguentemente, che i criteri per la definizione della nozione di esperienza debbano prevedere necessariamente un giudizio ed una valutazione. Qualora il metodo utilizzato per l'erogazione delle progressioni economiche corrispondesse prevalentemente con l'anzianità di servizio, si finirebbe per snaturare la ratio sottesa all'istituto stesso. La crescita non è un fatto quantitativo (gli anni) ma qualitativo, nel senso di accrescimento di competenze non determinato dall'acquisizione di titoli, ma dal lavoro svolto. Si tratta, cioè, di misurare se e quanto le competenze si siano accresciute o consolidate o rafforzate, per effetto dell'attività svolta, per esempio nei tre anni precedenti, di cogliere, quindi, il percorso professionale concretamente compiuto nell'assolvimento dei compiti affidati al partecipante alla selezione. E' necessario, quindi, mettere a confronto le attività svolte dalla categoria di appartenenza, i profili indicati per essa, con i progressi compiuti o consolidati nell'attuazione dei profili nell'arco del triennio. Questo esame molto analitico e, per così dire, penetrante, comporta che la valutazione di tale percorso di crescita sia molto legato allo specifico profilo professionale del valutato. La progressione economica ex art. 52, comma 1-bis del D.lgs n. 165/2001, è prevista dal fatto che “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”. Orbene, nel caso di specie, nell'avviso di gara “INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (PEO) NELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA, RISERVATA AI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE CON CONTRATTODI LAVOROA TEMPOINDETERMINATO. ADOZIONE DEL RELATIVOAVVISODI SELEZIONE”, Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO del 30.7.2020 fu stabilito quanto segue: CP_6
“ CONSIDERATO CHE il combinato disposto dell'art. 23 del D.Lgs 150/2009 e dell'art. 18 del CCNL consente, nei limiti delle risorse disponibili, il conseguimento della progressione economica nella categoria ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi, da determinarsi tenuto conto anche degli effetti delle norme contrattuali che individuano una tempistica minima, affinché l'esperienza professionale possa essere considerata utile per lo sviluppo delle competenze professionali;
in conformità a quanto sopraesposto, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente di , sottoscritto in data 18 ottobre 2019, previa CP_2 deliberazione della Giunta Capitolina n. 236 del 15 ottobre 2019, al Titolo III, detta le disposizioni di dettaglio della procedura riservata al personale che, alla data dell'indizione, è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i presupposti ed i criteri selettivi della procedura, tra i quali l'aver maturato due anni di permanenza nella posizione economica in godimento ed aver conseguito il punteggio minimo per l'idoneità pari a 60/100; nell'ambito del summenzionato Titolo III del CCDI, l'art. 10 (Principi generali e procedure) dispone che la procedura finalizzata alla progressione economica orizzontale nella categoria sia avviata con la pubblicazione di un apposito Avviso di selezione;
in attuazione delle disposizioni contrattuali decentrate, pertanto, occorre procedere all'indizione della procedura di Progressione Economica Orizzontale nella categoria per l'anno 2020, con l'adozione dell'Avviso di selezione, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
al fine di assicurare la massima diffusione delle regole e delle procedure di accesso e gestione del processo selettivo, l'Avviso deve essere pubblicato sul Portale istituzionale, con valore di notifica, nell'apposita sezione “Portale dipendenti” collocata nell'area riservata;
visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.; visto l'art. 34 dello Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07.03.2013; visto l'art. 4,comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; visto l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall'art. 62 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009; visto il CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni locali;
visto il CCDI sottoscritto il 18 ottobre 2019; rif: 202000045717 Repertorio: GB /1269/2020 del 30/07/2020. Attestato che non sono emerse segnalazioni sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. per i motivi riportati in premessa, DETERMINA di indire la procedura selettiva per il riconoscimento delle Progressioni Economiche Orizzontali nella categoria di cui all'art. 16 del CCNL funzioni Locali del 18 ottobre 2019; di adottare il relativo Avviso di selezione, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione, con valore di notifica, sul Portale istituzionale, nella sezione “Portale dipendenti”. Invero, con accordo in data 25.11.2020 tra l'ente datoriale e le Oo.SS fu statuito quanto segue
Vero è che detto accordo è successivo al detto sopra richiamato avviso di gara così come al termine di presentazione della domanda che doveva essere inoltrata entro il termine perentorio delle ore 12,00 di lunedì 14 settembre 2020 (v. avviso art. 2 comma 7). Del pari, la percentuale del 50% non trova esplicito riferimento nel CCDI del 2019. Tuttavia, una quota percentuale era prevista dall'art. 23 D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui le
“Progressioni economiche 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...))
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”. Pertanto, nella citata normativa si fa riferimento ad una quota limitata di dipendenti, Al riguardo, si fa propria ex art, 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 412.2025 di questa Corte, secondo cui:
“6.10 Lo stesso CCDI del 2019 non nega, ma anzi riconosce espressamente, che il passaggio alla posizione economica superiore è esclusivamente “riservato ad una quota percentuale del personale” (art. 10 comma 1 secondo periodo), ma omette, a differenza degli anni precedenti, di indicarla specificamente, sicché qualora volesse ritenersi equiparata la mancata esplicitazione alla volontà di escludere la quantificazione sussisterebbe un contrasto con la disciplina legale e collettiva nazionale, che di contro impongono la necessaria limitazione del passaggio all'interno della categoria al solo personale più meritevole tra i potenziali beneficiari.
6.11 A una tale omissione ovvero a una tale incompletezza ha posto rimedio l'accordo del 25/11/2020 sottoscritto dalle stesse parti del contratto decentrato, con evidente funzione integrativa di quest'ultimo, tant'è che significativamente sono state contestualmente disciplinate anche le PEO del 2021, sulle quali l'accordo del 2019 nulla aveva previsto. Contrariamente a quanto assume il gravame, non si tratta di un “semplice accordo”, bensì di un intervento correttivo-integrativo del CCDI del 2019 nella parte in cui regola le PEO e significativamente le OOSS, pur esplicitando il dissenso dalle note richiamate dall'Amministrazione, hanno tutte convenuto nella sottoscrizione della limitazione al 50% dei potenziali beneficiari, ben consapevoli delle criticità sul punto della generica pattuizione del 2019, che si poneva in evidente contrasto anche con gli accordi degli anni precedenti, che, come ricordato dagli stessi appellanti, fissavano tutti una limitata quota di accesso alla progressione economica in conformità che le fonte superiori.
6.12 Come già evidenziato, alla contrattazione integrativa sono delegati esclusivamente i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e non certo il potere di estendere indifferenziatamente il trattamento normativo ed economico in oggetto oltre le previsioni legali e collettive.
6.13. La quantificazione della “quota limitata” di cui all'art. 23 d.lgs 150/2009 e di cui all'art. 16 del CCNL 2016-2018 può essere concordata a livello decentrato nel rispetto della ratio dell'istituto in commento, ma non è possibile riconoscere alla contrattazione integrativa di ignorare il dettato normativo e decidere di non fissarla, come invece pretende il gravame.
6.14. Nel descritto contesto perdono di rilievo le altre argomentazioni degli appellanti tese a contestare la violazione del bando ovvero la lesione dei princìpi di “par condicio” e di “legittimo affidamento”.
6.15 Come già sopra ricordato lo stesso avviso di avvio della procedura selettiva prevedeva espressamente che “L'effettivo numero di candidati idonei che conseguiranno la progressione economica sarà quantificato al termine della procedura in forza del combinato disposto degli artt. 23 del D.Lgs 150/2009, 16 del CCNL funzioni Locali 2016-2018 e 11 CCDI 2019 ” (art CP_2
4 comma 10) e tale riserva era ribadita e ulteriormente esplicitata nella circolare prot GB20200055331 del 3/8/2020. 6.16 La richiamata previsione si comprende alla luce delle vicende già sopra ricostruite e più esattamente della circostanza che, all'epoca di emissione del bando, era in attesa della risposta allo CP_2 specifico quesito sollevato sul punto al Dipartimento della Funzione Pubblica, risposta intervenuta nel settembre 2020, ancor prima della nomina della commissione di valutazione deputata alla redazione delle graduatorie (nomina che dalla delibera di approvazione delle graduatorie risulta effettuata il 17/11/2020), alla quale è seguito, prima della conclusione dei lavori della commissione e della redazione delle graduatorie (16/12/2020), l'accordo sindacale del 25/11/2020. 6.17 Quindi, nessuna lesione dei princìpi invocati perché era ben chiaro, sin dall'emissione del bando, che le PEO 2020 sarebbero state riconosciute non a tutti i concorrenti potenzialmente beneficiari, in possesso del requisito minimo di anzianità e del punteggio minimo di idoneità, bensì solo a un limitato numero di essi, che, per accordo delle stesse parti sociali che avevano stipulato il CCDI è stato successivamente, ma prima dell'approvazione delle graduatorie, fissato nella quota del 50%.
6.18 Quanto esposto è sufficiente a disattendere il primo motivo di gravame, rimanendo assorbita ogni altra osservazione sulle argomentazioni svolte dagli appellanti, meramente ripetitive e in contrasto con i princìpi sopra richiamati”. Con riguardo, infine, alle posizioni delle odierne appellanti Parte_2
, e , giova osservare che quanto dedotto
[...] Parte_5 Parte_8 dalle stesse circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 18 della legge 241/1990,
Invero, al riguardo già unitamente al ricorso di primo grado Parte_2
, e , producevano la domanda di
[...] Parte_5 Parte_8 partecipazione al bando non allegando alcuna documentazione in merito, pur autocertificando i titoli posseduti.
Come già evidenziato, Il Tribunale, al riguardo. ha così deciso “4.
[...]
, , , e , lamentano inoltre Parte_2 Parte_5 Parte_15 Parte_8 di avere ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante in base al fattore
“esperienza professionale”, sicché non sono rientrate nella quota del 50 %. Al riguardo
eccepisce che il punteggio è stato attribuito, quanto a e CP_2 Parte_2 sulla base dell'esperienza professionale indicata nella domanda e per T_ Pt_15
e sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico del personale. In effetti Pt_8 la mancata o erronea indicazione di titoli nella domanda di partecipazione ad una prova selettiva (ciò che e risulta dal ricorso stesso), preclude al Parte_2 T_ riguardo ogni ulteriore valutazione dell'Ente Pubblico di riferimento, non essendo configurabile per la p.a. un obbligo di soccorso istruttorio l'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990. Infatti il Consiglio di Stato ha affermato: “In particolare, si è messo in risalto che "l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione…La portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. C.d.S., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”. (Cons. di Stato sent. n. 10241 del 21.11.2022). Quanto a e , correttamente ha attribuito il rispettivo Pt_15 Pt_8 CP_2 punteggio sulla base dei dati in suo possesso e d'altro canto, (tenuto conto delle contestazioni di parte resistente), le medesime neppure in questa sede hanno comprovato gli elementi di fatto necessari per riconoscere il maggiore punteggio invocato”. Invero, come già evidenziato,gli appellanti hanno precisato che “B) Con riferimento, invece, al rigetto della domanda, oggi riproposta dalle odierne appellanti
[...]
, e , le quali non si sono viste accogliere Parte_2 Parte_5 Parte_8 la pretesa volta alla “rideterminazione del punteggio” per il fattore “esperienza professionale” (rideterminazione che le avrebbe collocate nella quota del “50%” che ha ottenuto la promozione), la sentenza è illegittima perché: quanto alle appellanti
e : 1) fa ricadere sul “partecipante” la Parte_2 Parte_5 mancata indicazione, in sede di “autocertificazione”, di “dati” che sono tuttavia “già in possesso dell'amministrazione; quanto alla appellante : 3) ha Parte_8 omesso di considerare la “valenza probatoria” delle “allegazioni” effettuate dalla ricorrente, contenute nel “doc. 5-8” , mentre nulla era stato provato “a discarico” dalla resistente”. Al riguardo, parte appellata ha pure controdedotto che : “i sopra richiamati appellanti hanno impugnato la graduatoria P.E.O. 2020 chiedendo l'accertamento del loro diritto all'attribuzione di un maggiore punteggio individuale relativamente al fattore esperienza professionale e, per l'effetto, il conseguimento della P.E.O. 2020 con decorrenza 1.07.2020 e la condanna di al pagamento delle differenze CP_2 retributive fra il livello posseduto e il livello spettante dall'1.07.2020 fino al 31.12.2020 … Nella P.E.O. 2020, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i previsti tre fattori, sono stati utilizzati esclusivamente i titoli autocertificati dai candidati nel modello di domanda predisposto dall'Amministrazione ed acquisiti entro il termine indicato all'art. 2, comma 7, dell'Avviso di selezione ovvero entro le ore 12:00 del 14.09.2020 … Al fine di evitare errori e/o omissioni nella compilazione della domanda, con Circolare GB/74322 del 2.09.2020 il Dipartimento Risorse Umane ribadiva l'obbligo dei candidati di rendere l'autocertificazione richiesta nella domanda dichiarando tutta l'esperienza professionale maturata e precisava espressamente che, in assenza di una o più delle dichiarazioni previste dal format “Candidatura”, i dipendenti avrebbero visto precluso l'esito positivo dell'istanza in quanto il punteggio finale avrebbe inevitabilmente risentito della valutazione del fattore “esperienza professionale” … Secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'avviso di selezione: “1. La Commissione Esaminatrice, nominata .. secondo i medesimi criteri e modalità previsti per le Commissioni preposte alle procedure di selezione ed acquisizione del personale, ha il compito di verificare la correttezza dei report recanti i risultati delle istruttorie, elaborati mediante il raffronto tra quanto dichiarato dai candidati e le informazioni e i dati che risiedono nel sistema informativo integrato del personale dell'Ente, ovvero acquisiti da altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Commissione rilevi incongruenze, tra le autocertificazioni dei candidati e le risultanze in possesso dell'Amministrazione, ove necessario, può chiedere integrazioni o chiarimenti, ovvero disporre ulteriori controlli.
2. Spetta alla Commissione, al termine delle verifiche, formare una graduatoria per ciascuna categoria professionale sulla base degli elaborati informatici recanti il punteggio conseguito dai dipendenti nella procedura informatizzata di selezione” … la ricorrente (n. 22.05.1964), Istruttore Amministrativo C5, ha Parte_2 presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. GB/2020/81126 (All. 19 deposito di primo grado). La dipendente ha auto dichiarato nella domanda di aver maturato n. 1721 giorni di lavoro presso . Sulla suddetta autodichiarazione le è stato attribuito il CP_2 coerente punteggio di 7,50 per il fattore esperienza professionale. La dipendente ha, successivamente, presentato istanza di riesame (prot. n. GB/2020/114136 – All. 20 deposito di primo grado) senza specificare il possesso di ulteriori titoli ai fini della rideterminazione del punteggio relativo al fattore esperienza professionale, limitandosi a rivendicare il conseguimento della PEO per il solo fatto di aver conseguito l'idoneità. Solo nell'odierna sede giudiziale la ricorrente ha rappresentato di essere in possesso di ulteriori periodi lavorativi a tempo indeterminato ed a tempo determinato mai dichiarati nella domanda di partecipazione e, neppure, in sede di riesame. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte nell'appello che ci occupa, nelle procedure selettive, quale quella oggetto del contendere, a garanzia della par condicio tra i concorrenti, vige un principio di autoresponsabilità, in forza del quale non sono ammesse integrazioni postume rispetto ai titoli autodichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Secondo costante Giurisprudenza affinchè, nelle selezioni concorsuali, sia attivabile il cd. soccorso istruttorio è necessario che l'interessato, nell'adempimento del dovere di leale collaborazione con la P.A., abbia dimostrato, nella compilazione della domanda, una idonea diligenza. Diversamente opinando, infatti, la P.A. sarebbe costretta, a fronte di comportamenti superficiali da parte dei candidati, a rincorrere gli stessi, gravando in maniera inaccettabile il procedimento, allungandone oltremodo i termini e violando il principio di autoresponsabilità posto a presidio della regola concorsuale della par condicio … La ricorrente (n. 21.06.1968), Istruttore Amministrativo C2, ha Parte_5 presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. GB/2020/59219 (All. 22 deposito di primo grado). Nella domanda di partecipazione la dipendente ha omesso di compilare il campo A del modulo non dichiarando alcuna esperienza professionale presso . CP_2
Con successive e reiterate istanze di riesame la dipendente ha sostenuto che il sistema informatico non aveva recepito l'inserimento dei dati nel modulo. Peraltro, contraddittoriamente, l'interessata: nell'istanza prot. n. GB/2020/113389 (All. 23 deposito I grado), dichiarava di aver correttamente autocertificato nella originaria domanda, n. 4044 giorni di servizio: mentre nella successiva istanza prot.. (All. 24 deposito di primo grado) dichiarava di aver autocertificato CP_7 nella medesima domanda n. 4942 giorni di servizio: In fase di istruttoria, la Commissione esaminatrice, con verbale n. 5 allegato K (All. 26 deposito di primo grado), ha rigettato le suddette istanze in quanto rientranti nella di quelle “promosse dai dipendenti che hanno contestato il punteggio attribuito per il fattore esperienza professionale in quanto i punteggi attribuiti sono risultati corretti, ovvero costituiscono a tutti gli effetti integrazioni alle domande già inviate, prodotte oltre la scadenza del termine fissato dalla procedura selettiva. Nella sentenza 2801/2023 (All. 30 deposito di primo grado) il TAR Lazio, oltre ad affermare l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione del cd. soccorso istruttorio, ha significativamente aggiunto: “Nè coglie nel segno, in senso contrario, l'indimostrato assunto di un possibile malfunzionamento informatico del portale dell'Amministrazione resistente. Tale circostanza non è provata dalla ricorrente né attraverso documentazione estrapolata dalla procedura seguita in corso di selezione, né successivamente mediante acquisizione di giustificazioni presso i tecnici gestori del sistema. Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato.” Non avendo diritto al soccorso istruttorio, per le ragioni sopra meglio specificate, non può che confermarsi la legittimità del punteggio pari a 0 per il fattore esperienza professionale per un totale di punti 67. Nella sentenza appellata il Tribunale di Roma ha, dunque, correttamente affermato che: “In effetti la mancata o erronea indicazione di titoli nella domanda di partecipazione ad una prova selettiva (ciò che .. Parte_32 dalricorso stesso), preclude al riguardo ogni ulteriore valutazione dell'Ente Pubblico di riferimento, non essendo configurabile per la p.a. un obbligo di soccorso istruttorio l'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990.” … La ricorrente (n. 24.05.1968) Parte_8
Insegnante Scuola dell'Infanzia C3, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata all'attribuzione della PEO, anno 2020, con prot. n. GB/2020/79955 (All. 29 deposito di primo grado). La dipendente ha dichiarato nella domanda di partecipazione di aver maturato 4421 giorni di contratto presso
[...]
nella categoria attuale e 2083 giorni di contratto presso in CP_2 CP_2 altra categoria, a fronte di 5256 giorni di contratto maturati presso CP_2 nella categoria in godimento presenti sul Sistema Informativo del Personale di
[...]
. La Commissione Esaminatrice, in sede di istruttoria delle candidature, ha CP_2 ritenuto di attribuire ai dipendenti che avevano dichiarato un numero di giorni di servizio presso l'Amministrazione superiore a quello presente sul , il punteggio CP_8 per il fattore dell'esperienza professionale presso sulla base dei dati CP_2 presenti sul Sistema Informativo del Personale. Conseguentemente, alla candidata è stato attribuito, nella graduatoria di dicembre 2020, un punteggio per il fattore esperienza professionale pari a 21 ed un punteggio totale pari a 79. La dipendente non ha presentato alcuna domanda di riesame. Non avendo, conseguentemente, diritto al soccorso istruttorio, per le ragioni sopra meglio specificate, non può che confermarsi la legittimità del punteggio pari a 21 per il fattore esperienza professionale ed a 79 quale risultato complessivo. Firmato Da: ALESSANDRO RIZZO Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 12a61c 30 Nella sentenza appellata il Tribunale di Roma ha, dunque, correttamente concluso che: “Quanto a , correttamente Pt_8
ha attribuito il punteggio sulla base dei dati in suo possesso e d'altro CP_2 canto, (tenuto conto delle contestazioni di parte resistente), neppure in questa sede ha comprovato gli elementi di fatto necessari per riconoscere il maggiore punteggio invocato”.
Invero, Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15901 del 21 agosto 2024, ha delineato i limiti dell'utilizzo del soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, chiarendo che tale strumento non può essere attivato per supplire alla mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile da parte di un candidato. Consentire a un partecipante di presentare o dichiarare un titolo o requisito non indicato entro i termini previsti, infatti, violerebbe il principio della par condicio, favorendo indebitamente un concorrente rispetto agli altri. Il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 della L. 241/1990, ha lo scopo di regolarizzare o integrare documentazioni carenti, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa, è attivabile solo quando il candidato abbia presentato i titoli da valutare con la necessaria diligenza e vi siano margini di incertezza facilmente superabili. Tale attivazione risponde a un'esigenza di trasparenza e correttezza nell'azione amministrativa e mira a evitare che errori formali compromettano la partecipazione dei candidati più meritevoli. Il soccorso istruttorio, pur applicabile nelle procedure concorsuali, non può essere usato per modificare i requisiti di partecipazione o per sanare errori sostanziali commessi dal candidato, in quanto ciò potrebbe compromettere l'imparzialità della selezione e la parità di trattamento tra i partecipanti (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Questa sentenza conferma che il principio di par condicio rimane centrale nei concorsi pubblici, limitando il soccorso istruttorio ai soli casi in cui non si verifichi un vantaggio indebito per un candidato, e salvaguardando l'integrità e la trasparenza delle procedure di selezione (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257).
Nel caso di specie non risulta contestato specificamente quanto controdedotto dall'amministrazione appellata circa le posizioni di Parte_2
, e .
[...] Parte_5 Parte_8
Pertanto, deve escludersi che la PA abbia violato il principio del soccorso istruttorio. Ne consegue il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473.00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- da atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano