Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1953, n. 807
Articolo 4
Versione
15 novembre 1953
Art. 5.
I capitali della parte passiva del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' art. 41 - secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Entrata in vigore il 15 novembre 1953