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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 384 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
, con gli avv.ti Giuseppe Candeloro e Saro Mazza, che lo Parte_1 ifendono in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo in primo grado, presso il cui studio, sito in Serra San Bruno, al C.so Umberto I° 123, è elettivamente domiciliato appellante E
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 ppre mpore, P.IVA_2 domiciliato in Catanzaro, Via Milano 18, unitamente agli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco ed Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) Persona_1 appellato Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Accertamento negativo di indebito CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…alla ecc. ma Corte adita - ogni contraria eccezione, e difesa disattesa – in parziale riforma della impugnata sentenza in capo al rigetto della domanda di restituzione – si compiaccia di: 1)- Fissare l'udienza di discussione ed i termini per la notifica;
2)- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di euro 3.607,63, illegittimamente trattenuta dall' sede di Vibo Valentia, e mai restituita;
3)- Condannare, pertanto, CP_1
l' alla restituzione di tale somma con gli interessi legali e rivalutazione CP_1 aria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
4)- Condannare l' in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di e e competenze da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato spese e non riscosso onorari…>>;
1 Per l'appellato: <<…Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
compensare spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio…>>.
FATTO E DIRITTO
§1
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
Vibo Valentia, Giudice del lavoro, ha chiesto che l' fosse condannato a CP_1 restituirgli la somma di euro 3.607,63. All'uopo ha dedotto: di avere prestato attività lavorativa negli anni 2006, 2007,2008 presso l'azienda agricola “L'ULIVO, Società Cooperativa” di
[...]
; che l' – sede di Vibo Valentia – aveva erogato in suo f Per_2 CP_1 suddetta somma a titolo di disoccupazione agricola per gli anni di riferimento;
che l' l'aveva cancellato dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
che CP_1
l'ent veva chiesto la restituzione della predetta indennità distribuendo la somma corrispondente in 31 rate di euro 115 mensili, che aveva prelevato dalla sua pensione n.14044656, , a partire dal mese di luglio/2014 sino al Per_3 mese di gennaio 2017; che pugnato il provvedimento di cancellazione presso il Tribunale di Palmi, territorialmente competente;
che il processo (R.G.n.2555/2011) si è concluso con sentenza n.690/2017 che ha accertato la regolarità del rapporto di lavoro dichiarando il suo diritto ad essere iscritto negli elenchi nominati dei lavoratori agricoli per gli anni 2006-2007-2008 ed un numero di 151 giornate per ciascun anno, con ordine all' di provvedere ai CP_1 relativi adempimenti. Essendo fondata la propria richiesta di restituzione di quanto indebitamente trattenutogli dall' ha convenuto in giudizio l'ente, chiedendone la CP_1 restituzione. Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato “che la prestazione oggetto di recupero CP_1
è stata ripristinata e conseguentemente si procederà all'abbandono dell'indebito e alla restituzione delle somme trattenute”.
§2 Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l' CP_1 al pagamento delle spese di lite, perché “
5. L convenuto, all'atto CP_1 propria costituzione, ha convincentemente concluso per la cessazione della materia del contendere, in forza dell'intervenuta restituzione delle somme trattenute al ricorrente.
6. Per le ragioni espresse testé, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l'avvenuto soddisfacimento della pretesa controversa”.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , il quale rileva che il Parte_1 giudicante ha errato nel ritenere che l' to la prova dell'effettiva CP_1 restituzione delle somme trattenute, essendosi limitato a preannunciare tale restituzione, in realtà mai avvenuta. Si costituisce l' “rilevando che le somme oggetto del giudizio sono state CP_1 restituite alla ricorrente con dispositivo di pagamento del 19.03.2024 e valuta del 17.04.2024”.
§4
2 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§5 L'appello si presta ad essere accolto per quanto di ragione. Orbene, rileva il Collegio che la sentenza impugnata è stata resa il 20.2.2024, sicché ha ragione l'appellante a sostenere che il pagamento delle somme indebitamente trattenute (indebito divenuto tale a seguito del riconoscimento del diritto all'iscrizione quale presupposto per percepire l'indennità di disoccupazione a suo tempo pagata) non era stato provato dall in primo CP_1 grado. Ora, dal documento prodotto dall'ente previdenziale in allegato alla memoria costitutiva nel presente grado risulta che è stato disposto il pagamento di euro 3.607,63 in favore di a mezzo bonifico su contro corrente, con Parte_1 data valuta 17.4.2024 Pertanto, il pagamento è materialmente avvenuto dopo il deposito del ricorso in appello. In sostanza, la cessazione della materia del contendere si è verificata nel presente grado, per cui la sentenza che l'ha dichiarata, va confermata sia pure con diversa motivazione, anche in punto di spese di lite, essendo pacifico tra le parti il diritto del sig. a vedersi restituito l'importo richiesto. Pt_1
All'appellante spetta sì le spese del presente grado, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, avendo l'ente provveduto alla materiale restituzione dell'importo illegittimamente trattenuto solo dopo la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso in data 8 aprile 2024, avverso la sentenza del Trib
[...] entia, giudice del lavoro, n. 96/2024, resa in data 20 febbraio 2024, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
2. conferma nel resto;
3. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del grado di lite nei confronti dell'appellante che liquida in euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti, con distrazione ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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