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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 19/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3637/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5356/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110239461803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120012080018000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna gli atti ivi contestati (cartelle di pagamento n. 07120110239461803000; 0712012012080018000, n. 07120220026335217000 e n. 07120240020711107000, presupposte dal parimenti impugnato preavviso di fermo amministrativo n. 071202400040401000, notificata il giorno 21/11/2024), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici - decadenza nonché prescrizione del diritto - carenza di motivazione).
Si costituivano in giudizio l'AdER concudendo, stante la regolare notifica delle cartelle, per il rigetto della domanda;
e la Regione Campania allegando la regolare notifica degli avvisi di accertamento e chiedendo del pari il rigetto della domanda. Non si costituiva, benchè intimato, il Comune di Napoli.
Con l'impugnata sentenza nr. 5356 depositata il 25.3.2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Napoli, Sez. 2, il giudice di prime cure, compensando le spese del grado per la reciproca soccombenza, rigettava parzialmente il ricorso con riguardo alla cartella 07120240020711107000 in quanto ritenuta regolarmente notificata;
lo accoglieva relativamente alle cartelle 7120110239461803000 e
07120120012080018000 in quanto riteneva provata la loro notifica ma prescritto il credito in quanto non fornita la piena prova a riscontro della interruzione della prescrizione;
accoglieva il ricorso anche con riguardo alla cartella 07120220026335217000 in quanto riteneva non fornita la prova della sua notifica. Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'AdER, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Non si è costituito la parte contribuente appellata, benchè ritualmente intimata (ricevuta accettazione pec al difensore costituito Email_4").
Parimenti non si costituivano gli altri enti appellati.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato va accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, in accoglimento della relativa censura in rito, va dichiarato il (parziale) difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla cartella 07120220026335217000 (nella parte in cui contiene anche crediti di natura non tributaria, quali sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2017), in quanto afferente appunto a violazioni al codice della strada e come tale rimessa, quoad jurisdictionem, al giudice ordinario, con possibilità ex lege di rituale traslatio judicii.
Con riguardo alle cartelle 7120110239461803000 e 07120120012080018000, nonché ai restanti crediti tributari di cui alla menzionata cartella 07120220026335217000 – oltre alle relate di notifica degli atti interruttivi (le intimazioni di pagamento 07120159038925720000, 07120179038795175000,
07120189013223592000 e 07120199027807700000 notificate rispettivamente in data 23.10.2015,
22.01.2018, 04.04.2019 e 23.12.2019), già prodotte in primo grado e di per sé riconducibili alle pretese de quibus – l'appellante ha in questa sede prodotto, a conferma di tale riconducibilità, anche le intimazioni medesime, confermandosi che le stesse operano effettivamente il dedotto e non contestato (con conseguente non necessità di prova) riferimento alle cartelle interessate, ai fini della verificata ritualità della sequenza procedimentale e della conseguente della interruzione della prescrizione.
In diparte la già argomentata sufficienza della prova fornita in primo grado, comunque trattasi di documenti scrutinabili ex rt. 58 D. Lgs 546/1992, pur nella nuova formulazione vigente ratione temporis, non venendo in rilievo (con le relate già prodotte in primo) in senso stretto la prova della notifica (comma 3 che preclude in ogni caso tale deposito, con scelta ritenuta non costituzionalmente illegittima, pur nella sua portata derogatoria, comunque imponente un approccio ermeneutico di stretta interpretazione, ma dovendosi applicare, quale regola generale come tale di applicazione estensiva, il primo comma che vieta il deposito di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga, come nella specie, indispensabili ai fini della decisione della causa.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, va riformata nella parte impugnata la sentenza di primo grado, essendo in toto non suscettibile di accoglimento il ricorso iniziale perché infondato con riferimento alle cartelle 07120220026335217000 (per i crediti tributari), 07120110239461803000 e
07120120012080018000 (oltre che la cartella 07120240020711107000, come già sancito in primo grado e coperto da giudicato per mancata impugnazione), unitamente al presupponente preavviso n.
07180202400040401000, ed inammissibile, per parziale difetto di giurisdizione, con riguardo alla cartella
07120220026335217000 (nella parte in cui contiene anche crediti di natura non tributaria, quali sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2017). Per l'andamento processuale e la controvertibilità delle questioni ragioni sopra esposte sussistono inoltre motivi di legge per la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3637/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5356/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110239461803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120012080018000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220026335217000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna gli atti ivi contestati (cartelle di pagamento n. 07120110239461803000; 0712012012080018000, n. 07120220026335217000 e n. 07120240020711107000, presupposte dal parimenti impugnato preavviso di fermo amministrativo n. 071202400040401000, notificata il giorno 21/11/2024), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici - decadenza nonché prescrizione del diritto - carenza di motivazione).
Si costituivano in giudizio l'AdER concudendo, stante la regolare notifica delle cartelle, per il rigetto della domanda;
e la Regione Campania allegando la regolare notifica degli avvisi di accertamento e chiedendo del pari il rigetto della domanda. Non si costituiva, benchè intimato, il Comune di Napoli.
Con l'impugnata sentenza nr. 5356 depositata il 25.3.2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Napoli, Sez. 2, il giudice di prime cure, compensando le spese del grado per la reciproca soccombenza, rigettava parzialmente il ricorso con riguardo alla cartella 07120240020711107000 in quanto ritenuta regolarmente notificata;
lo accoglieva relativamente alle cartelle 7120110239461803000 e
07120120012080018000 in quanto riteneva provata la loro notifica ma prescritto il credito in quanto non fornita la piena prova a riscontro della interruzione della prescrizione;
accoglieva il ricorso anche con riguardo alla cartella 07120220026335217000 in quanto riteneva non fornita la prova della sua notifica. Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'AdER, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Non si è costituito la parte contribuente appellata, benchè ritualmente intimata (ricevuta accettazione pec al difensore costituito Email_4").
Parimenti non si costituivano gli altri enti appellati.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato va accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, in accoglimento della relativa censura in rito, va dichiarato il (parziale) difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla cartella 07120220026335217000 (nella parte in cui contiene anche crediti di natura non tributaria, quali sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2017), in quanto afferente appunto a violazioni al codice della strada e come tale rimessa, quoad jurisdictionem, al giudice ordinario, con possibilità ex lege di rituale traslatio judicii.
Con riguardo alle cartelle 7120110239461803000 e 07120120012080018000, nonché ai restanti crediti tributari di cui alla menzionata cartella 07120220026335217000 – oltre alle relate di notifica degli atti interruttivi (le intimazioni di pagamento 07120159038925720000, 07120179038795175000,
07120189013223592000 e 07120199027807700000 notificate rispettivamente in data 23.10.2015,
22.01.2018, 04.04.2019 e 23.12.2019), già prodotte in primo grado e di per sé riconducibili alle pretese de quibus – l'appellante ha in questa sede prodotto, a conferma di tale riconducibilità, anche le intimazioni medesime, confermandosi che le stesse operano effettivamente il dedotto e non contestato (con conseguente non necessità di prova) riferimento alle cartelle interessate, ai fini della verificata ritualità della sequenza procedimentale e della conseguente della interruzione della prescrizione.
In diparte la già argomentata sufficienza della prova fornita in primo grado, comunque trattasi di documenti scrutinabili ex rt. 58 D. Lgs 546/1992, pur nella nuova formulazione vigente ratione temporis, non venendo in rilievo (con le relate già prodotte in primo) in senso stretto la prova della notifica (comma 3 che preclude in ogni caso tale deposito, con scelta ritenuta non costituzionalmente illegittima, pur nella sua portata derogatoria, comunque imponente un approccio ermeneutico di stretta interpretazione, ma dovendosi applicare, quale regola generale come tale di applicazione estensiva, il primo comma che vieta il deposito di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga, come nella specie, indispensabili ai fini della decisione della causa.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, va riformata nella parte impugnata la sentenza di primo grado, essendo in toto non suscettibile di accoglimento il ricorso iniziale perché infondato con riferimento alle cartelle 07120220026335217000 (per i crediti tributari), 07120110239461803000 e
07120120012080018000 (oltre che la cartella 07120240020711107000, come già sancito in primo grado e coperto da giudicato per mancata impugnazione), unitamente al presupponente preavviso n.
07180202400040401000, ed inammissibile, per parziale difetto di giurisdizione, con riguardo alla cartella
07120220026335217000 (nella parte in cui contiene anche crediti di natura non tributaria, quali sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2017). Per l'andamento processuale e la controvertibilità delle questioni ragioni sopra esposte sussistono inoltre motivi di legge per la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado di giudizio.