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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
dott. Andrea Marani Giudice
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 280/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GALEAZZI Parte_1 C.F._1
GABRIELE;
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SABATINI SAVERIO;
RECLAMATA
OGGETTO: “reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Ancona, Sezione Impresa, in data 24/12/2024 con la quale è stata accolta la domanda di sequestro
conservativo proposta ex art. 671 c.p.c. dalla Liquidazione Giudiziale della società in Controparte_1
corso di causa (giudizio iscritto al n. RG 5995/2024)”
letti ed esaminati gli atti nonché le contrapposte deduzioni ed eccezioni,
all'esito del contraddittorio delle parti;
scaduti in data 13/03/2025 i termini concessi alle parti per il deposito di note scritte,
a scioglimento della riserva assunta al verbale d'udienza del 13/02/2025,
emette la seguente
ORDINANZA
Il reclamo è fondato, nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Va rigettata perché nuova la domanda avanzata dalla difesa della reclamata per la prima volta in questa seconda fase e volta ad ottenere il sequestro conservativo di tutti i beni del Parte_1
Va dichiarato inammissibile il reclamo incidentale avanzato sempre dalla difesa della reclamata.
Pagina 1 Si è giunti a tale conclusione sulle ragioni che si vanno ad illustrare.
Con ricorso depositato in corso di causa la difesa della Liquidazione Giudiziale Controparte_1
aveva chiesto al Tribunale “di UTrizzare il sequestro del 100% delle quote della società NY TO
Group s.r.l. del valore nominale di E. 10.000,00 di proprietà di con ogni conseguente Parte_1
statuizione” (cfr. ricorso originario).
Il Giudice con l'ordinanza del 24/12/2024 ha accolto la domanda cautelare avanzata ex Parte_2
art. 671 c.p.c. ritenendo sussistente sia il fumus che il periculum e ha UTrizzato “ il sequestro
conservativo ex art. 671 c.p.c. sino alla concorrenza di € 107.463,93, a favore della
[...]
di tutti i beni mobili e immobili, nonché delle somme e/o titoli e poste attive Controparte_1
depositate in conti correnti, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, depositi di custodia e
amministrazione titoli, cassette di sicurezza, libretti bancari e comunque su ogni dossier titoli, partecipazioni
azionarie, quote societarie e cose dovute o debende per qualsiasi titolo o ragione di proprietà di
[...]
(cfr. ordinanza in atti). Parte_1
Con ricorso depositato in data 09/01/2025 il sig. ha proposto avverso la citata Parte_1
ordinanza tempestivo reclamo rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via principale, revocare
l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Ancona in data 24.12.2024 e pubblicata in data 27.12.2024 nel
procedimento n. 5995 – 1/2024 R.G rigettando la domanda cautelare. In via subordinata, modificare
l'ordinanza cautelare, limitandola esclusivamente alle quote societarie oggetto della domanda cautelare. In
ogni caso, dichiarare nulla la parte dell'ordinanza relativa al sequestro di conti correnti e beni mobili, per
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Vinte le spese”.
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa del -a fondamento del reclamo- ha Parte_1
proposto i seguenti motivi:
- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultra petitum) per l'estensione del sequestro a beni diversi dalle quote societarie oggetto del ricorso e quindi della domanda cautelare;
- l'insussistenza del fumus boni iuris in quanto il non aveva mai rivestito né Parte_1
formalmente, né di fatto il ruolo di amministratore e del periculum in mora, in assenza di atti dispositivi attuali o rischi concreti di depauperamento;
- l'erroneità della quantificazione equitativa del danno patrimoniale presunto, in assenza di prova rigorosa (cfr. reclamo cautelare a cui si rimanda integralmente).
Pagina 2 Con memoria depositata in data 12/02/2025 si costituiva in giudizio la società
[...]
rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia Codesto On.le Controparte_1
Tribunale, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- Rigettare integralmente il reclamo avversario, in quanto infondato, inammissibile e non provato e
confermare, nel merito, l'Ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in data 27.12.2024;
- Nel merito, anche in via riconvenzionale, ove ammissibile, UTrizzare il sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. sino alla concorrenza di € 730.055 (corrispondente alla differenza tra attivo e passivo, criterio ritenuto
applicabile stante la mancata consegna di numerosa documentazione contabile e l'inattendibilità di quella
consegnata) o in subordine, sino alla somma di € 234.737 (corrispondente alla differenza tra il patrimonio
netto alla data di apertura della liquidazione giudiziale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è
verificata la causa di scioglimento, detratti ai sensi dell'art. 2486 comma 3 primo periodo c.c. i costi sostenuti
e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al
compimento della liquidazione) o in ulteriore subordine, nella somma pari a € 107.463,93 (corrispondente
alla somma dei pagamenti effettuati senza una legittima motivazione o comunque alla somma dei danni
cagionati con ciascuno degli atti di gestione non conformi alle finalità di conservazione del patrimonio e ai
pagamenti preferenziali effettuati a favore di una banca) a favore della Controparte_1
del 100% delle quote della Società NY TO S.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00
[...]
nonché del 100% delle quote della Società NY TO Group S.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00
di proprietà del Sig. nonché di tutti i beni mobili e immobili, nonché delle somme e/o Parte_1
titoli e poste attive depositate in conti correnti, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, depositi
di custodia e amministrazione titoli, cassette di sicurezza, libretti bancari e comunque su ogni dossier titoli,
partecipazioni azionarie, quote societarie e cose dovute o debende per qualsiasi titolo o ragione di proprietà di
[alla luce di quanto ex adverso precisato in ricorso circa il valore delle partecipazioni Parte_1
(“Le quote societarie sequestrate appartengono a società con patrimonio netto negativo e non hanno alcun
valore economico concreto”)];
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata violazione del principio
di cui all'art. 112 c.p.c., confermare nel merito l'Ordinanza del 27.12 u.s., limitando il sequestro al 100%
delle quote della Società NY TO S.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00 nonché al 100% delle
quote della Società NY TO Group S.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00 di proprietà del Sig.
Parte_1
In ogni caso con condanna del Sig. al pagamento delle spese e dei compensi della fase Parte_1
cautelare, oltre IVA e CPA come per legge”.
Pagina 3 Alla udienza collegiale del 13/02/2025 il Tribunale “concede a parte reclamante termine fino al
27/02/2025 per il deposito di note in controdeduzione alla comparsa avversaria e a parte reclamata termine
fino al 13/03/2025 per il deposito di note in replica;
all'esito riserva la decisione” (cfr. verbale di udienza).
In data 28/02/2025 (e quindi tardivamente come eccepito dalla difesa della reclamata) la difesa del reclamante ha depositato le proprie note scritte (con conseguente inutilizzabilità della stessa); in data 12/03/2025 vi ha provveduto la difesa della reclamata.
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame del merito questo Tribunale ritiene che sia fondato (e come tale vada accolto) esclusivamente il primo motivo del reclamo.
Sono invece destituiti di fondamento – e come tali vanno rigettati- i restanti motivi.
Come già anticipato con il primo motivo la difesa del reclamante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che con l'ordinanza impugnata il Giudice ha esteso il sequestro a conti correnti e beni mobili, pur essendo il ricorso cautelare limitato alle quote societarie detenute dal reclamante.
Ha dedotto quindi che tale decisione ecceda i limiti della domanda formulata dalla Curatela e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciarsi nei limiti di quanto richiesto.
L'assunto è fondato.
Come è noto il sequestro conservativo è una misura cautelare volta a preservare la garanzia patrimoniale del creditore.
La ratio del sequestro conservativo consiste, per il creditore, nell'evitare di perdere la garanzia del proprio credito, essendo a ciò preordinato il patrimonio del debitore ed avendo il creditore stesso interesse alla conservazione ed alla integrità del patrimonio dell'esecutando.
La misura cautelare in questione è un mezzo preventivo destinato ad impedire che vengano posti in essere atti di disposizione del patrimonio dell'esecutando che siano grado di pregiudicare la garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c.
Scopo del sequestro conservativo è quello di garantire l'immodificabilità della garanzia patrimoniale per tutta la durata del processo di merito, rispetto al quale l'azione cautelare deve rapportarsi.
Infatti, se il creditore ha il fondato timore che il debitore possa spogliarsi dei suoi beni chiede tale misura, anticipando gli effetti del pignoramento.
Per tale ragione non è necessario che il richiedente indichi i beni da sottoporre a sequestro che sono quelli espressamente indicati nell'art. 671 c.p.c.
Pagina 4 Tuttavia se la parte indicata espressamente i beni su cui si vuole disposto il sequestro la misura deve essere limitata a quelli oggetto della domanda.
Ciò si ricava da quanto già affermato dalla S.C. sebbene con riferimento all'ammontare del credito.
In particolare la S.C. ha precisato che “ l'art. 671 cod. proc. civ. non prescrive neppure che il
provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare del
credito per il quale la misura cautelare viene UTrizzata (anche se un eccesso nella attuazione del sequestro
medesimo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di
riduzione, in applicazione del disposto di cui all'art. 496 cod. proc. civ.), ma, ove il provvedimento cautelare
contenga tale indicazione, l'attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro il limite indicatovi”
(cfr. in motivazione Cass. 1997 n. 7218.)
La su indicata limitazione con riferimento alla indicazione dei beni da sottoporre a sequestro assume particolare importanza alla luce della normativa specifica legata agli effetti propri del sequestro conservativo.
Ci si riferisce -in primo luogo- al disposto dell'art. 678 c.p.c. (a sua volta richiamato dall'art. 669
duodecies, cod. proc. civ.,) e dell'art. 686 c.p.c. che disciplinano la conversione del sequestro in pignoramento (senza evidenziare che sono diverse le modalità di attuazione del sequestro conservativo in base alla natura dei beni pignorati;
quanto alle quote di s.r.l. vedasi fra le tante
Cass. 2014 n. 13903).
Per quanto concerne gli effetti del sequestro conservativo occorre fare riferimento altresì a quanto disposto dall'art. 2906 c.c., nella parte in cui è detto che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore
sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole
stabilite per il pignoramento”.
Ciò comporta che il sequestro produce un vincolo analogo a quello prodotto dal pignoramento,
ovvero il debitore può disporre del bene come meglio crede, anche se gli atti che quest'ultimo compie sono inopponibili al creditore procedente in quanto inefficaci;
il sequestro, infatti,
rappresenta una sorta di pignoramento anticipato, ciò che trova conferma sia nelle forme in cui si esegue che nella previsione della sua successiva conversione ex art. 686 c.p.c. sopra richiamato.
Occorre osservare che il vincolo imposto dal sequestro non deve intendersi limitato solo all'atto di alienazione, ma ricomprende anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento o di garanzia, le transazioni, gli atti costitutivi di diritti personali di godimento.
Va altresì evidenziato che in relazione al sequestro conservativo, il periculum in mora è ravvisabile nell'esigenza di preservare i beni sequestrandi dal rischio che, nelle more del procedimento, possa
Pagina 5 essere pregiudicato il loro valore o possano essere dispersi a mezzo di atti di distrazione o disposizione.
Pertanto la limitazione da parte del richiedente della misura del sequestro conservativo solamente ad alcuni dei beni del debitore implica anche che il predetto abbia ritenuto la sussistenza del periculum limitatamente ad essi (nel caso in esame la difesa della Liquidazione Giudiziale
richiedente sia nel ricorso originario che in questa sede ha affermato che il non è Parte_1
proprietario di altri beni, come poi affermato anche nella stessa ordinanza cautelare, con ciò
evidenziando di avere interesse a sottoporre a sequestro esclusivamente le quote delle su indicate società di cui il ra proprietario ovvero quali unici beni del suo patrimonio destinati Parte_1
a fungere da garanzia ex art. 2740 c.c. del credito risarcitorio vantato nei suoi confronti).
Quindi per la misura cautelare del sequestro conservativo (ma più in generale ciò vale per tutte le misure cautelari) non può non vigere il principio espresso dall'art. 112 c.p.c. anche con riferimento all'oggetto così come individuato dalla parte richiedente.
Nel senso che il Giudice non può concedere il sequestro su beni ulteriori a quelli posti a fondamento della domanda cautelare.
La importanza che assume il “petitum cautelare” nel ricorso per sequestro conservativo, porta necessariamente a ritenere che il Giudice debba limitare la misura ai soli beni posti a fondamento della domanda.
In particolare questo Tribunale ritiene che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, debba trovare accoglimento anche nell'ambito cautelare.
Una tale convinzione poggia sul fondamento per cui, quella cautelare, rimane una domanda giudiziale, vera e propria, talchè essa resta così, in via tendenziale, anche sottoposta al vigore di quel principio.
Infatti la disposizione contemplata ex art. 112 c.p.c., costituisce previsione, la cui portata sia generale e, pertanto, altresì applicabile ad ognuno dei procedimenti resi in materia civile (non può
mancarsi anche di ammettere che il giudice resti fornito di una certa discrezione nell'individuazione di quelle cautele che risultino le più adeguate, in ragione del caso oggetto di esame con riferimento ai provvedimenti d'urgenza atipici ex art. 700 c.p.c.).
Nell'ambito della domanda di sequestro conservativo -laddove la parte indichi espressamente i beni da sottoporre a sequestro o l'importo entro il quale procedervi- il Giudice è tenuto a pronunciarsi nei limiti di quanto richiesto non potendo procedere alla adozione della misura su beni non indicati o per importi maggiori di quelli richiesti.
Pagina 6 Il Giudice cioè resta vincolato alla domanda cautelare proprio in virtù del principio generale espresso dall'art. 112 c.p.c. (che esprime il divieto imposto al giudice di incorrere in ultrapetizione
(concessione alla parte più di quanto essa stessa non abbia, in realtà, domandato), ovvero in extrapetizione (accordare alla parte cosa differente da quella, invece, da essa domandata). Si
rammenta che la norma di cui al 1o co., ex art. 669-sexies c.p.c. fa espresso rinvio al provvedimento richiesto da quella parte interessata con la relativa domanda cautelare.
Il rispetto delle regole espresse dal citato art. 112 c.p.c. con riferimento alla misura del sequestro conservativo assume particolare valore avuto riguardo alle sostanziali diverse conseguenze che il debitore (che subisce la misura) potrebbe subire in violazione del diritto di difesa.
Il principio del chiesto per il pronunciato, come anche quello della domanda e del contraddittorio a questa collegato, spiegano senza dubbio efficacia anche nell'ambito del procedimento cautelare,
oltreche´ in quello di cognizione ordinaria.
Sul punto, anzi, si è posto in evidenza come, l'impianto disciplinare apprestato dalle norme in tema di procedimento cautelare uniforme, rechi valorizzazione del principio del contraddittorio e di difesa di quella parte che è fatta destinataria della relativa domanda, assumendo ad una posizione di riguardo lo stesso principio del contraddittorio, al quale è dunque collegato l'altro, del chiesto per il pronunciato.
Pertanto alla luce dei principi appena sopra esposti il motivo addotto dalla reclamante deve essere accolto in quanto il Giudice di Prime Cure in violazione dell'art. 112 c.p.c. ha disposto il sequestro anche su beni non oggetto della domanda cautelare avanzata con riferimento esclusivo alle quote della società NY TO Group s.r.l. e alle quote della Società NY TO S.r.l.s., di proprietà i proprietà del sig. Parte_1
Va rigettata -perché inammissibile- la domanda nuova avanzata per la prima volta in questa sede dalla difesa della Liquidazione Giudiziale volta ad ottenere – in virtù dell'invocato effetto devolutivo del reclamo- la concessione del sequestro conservativo a tutti i beni dell'odierno reclamante (per la quale ha ottenuto una nuova UTrizzazione del G.D.) così come disposto con l'ordinanza oggetto del presente giudizio.
La domanda (definita come “riconvenzionale” ) è inammissibile perché domanda nuova in quanto volta ad ampliare il petitum (ovvero l'oggetto della misura cautelare richiesta) con conseguente violazione non solo dell'art. 112 c.p.c. (per le ragioni anzidette) ma anche del diritto di difesa del reclamato che si vedrebbe a sua volta privato della possibilità di proporre reclamo ex art. 669
Pagina 7 terdecies c.p.c. (si rammenta che la norma definisce espressamente “non impugnabile” l'ordinanza resa all'esito del procedimento di reclamo).
Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo ma nel senso che è teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato il divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell'originaria domanda cautelare, dall'altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice,
ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo.
Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati.
Ma ciò sempre nell'ambito della originaria domanda cautelare non potendo ampliarne il petitum.
Questo Tribunale ha sempre ritenuto che l'effetto devolutivo del reclamo è limitato alla domanda cautelare proposta in primo grado, con l'esclusione della proposizione di domande nuove tese ad ampliarne il contenuto che -altrimenti- porterebbero ad una violazione del diritto di difesa e del doppio grado di tutela riconosciuto dall'art. 669 terdecies c.p.c.
Tanto più nel caso di domanda di sequestro conservativo ove la modifica del petitum determinerebbe un sostanziale stravolgimento degli effetti previsti dalla concessione della misura,
come già sopra evidenziato.
Sono parimenti inammissibili le altre domande (volte ad ampliare l'ammontare del credito)
avanzate dalla difesa della reclamata in quanto -sostanziandosi in un reclamo incidentale- sono state proposte oltre il decorso il termine per l'UTnoma proposizione del reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c. (la costituzione è avvenuto con memoria depositata in data 12/02/2025 mentre l'ordinanza reclamata è del 24/12/2024 ed è stata comunicata il 27/12/2025).
Il Tribunale – a tal riguardo- conferma il proprio orientamento nel ritenere ammissibile solo il reclamo cautelare (anche incidentale) presentato nel termine perentorio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c..
Ciò in forza di due ragioni: la prima consiste nel fatto che il legislatore non ha espressamente previsto la possibilità di promuovere reclamo incidentale entro un diverso termine;
la seconda riguarda l'impossibilità di applicare in via analogica le disposizioni di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c.,
in quanto si tratta di norme previste per il procedimento di impugnazione nei giudizi a cognizione
Pagina 8 piena suscettibili di sfociare in provvedimenti che possono acquisire UTrità di cosa giudicata (a differenza di quanto avviene nei procedimenti cautelari).
Quindi l'ordinanza cautelare va revocata nella parte in cui ha disposto il sequestro conservativo
“di tutti i beni mobili e immobili, nonché delle somme e/o titoli e poste attive depositate in conti correnti, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, depositi di custodia e amministrazione titoli, cassette di sicurezza, libretti bancari e comunque su ogni dossier titoli,
partecipazioni azionarie, quote societarie e cose dovute o debende per qualsiasi titolo o ragione di proprietà di dovendo essere il sequestro confermato esclusivamente con Parte_1
riferimento “al 100% delle quote della Società NY TO S.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00
nonché al 100% delle quote della Società NY TO Group S.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00 di
proprietà del Sig. , come originariamente richiesto e per l'importo di E. in € Parte_1
107.463,93, come ritenuto dal Primo Giudice.
Infatti tutti gli altri motivi di reclamo proposti sono infondati e vanno rigettati.
Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
E' noto che- secondo la costante giurisprudenza di legittimità- sussiste il requisito del “fumus boni
iuris”in presenza di elementi che consentano di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione ( cfr. Cass. N. 8729/97).
Al riguardo il Giudice deve accertare- con un'indagine sommaria che può anche limitarsi all'esame della documentazione esibita dalla parte istante- la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare ( cfr. Cass. n. 2672/83; Cass. N. 864/94).
Ai fini della concessione del sequestro conservativo – si è ulteriormente precisato- non è necessario che il credito risarcitorio che si intende far valere nel giudizio di merito sia esattamente determinato nel suo ammontare, ma è sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore che chiede la misura cautelare, che deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.
Più in particolare si è precisato che la cognizione del “fumus boni iuris” deve essere circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali;
è sufficiente, quindi, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento di convalida, che il giudice dia sommaria ragione
Pagina 9 degli elementi essenziali su cui trovi fondamento la ritenuta probabilità dell'esistenza del diritto
(Cass. n. 5444/1991, 2523/1987; Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 25 settembre – 11
dicembre 2014, n. 51660).
L'onere della prova della sussistenza di entrambi i requisiti del sequestro conservativo è stata fornita dalla difesa della Liquidazione Giudiziale, come correttamente ritenuto dal Giudice di
Prima istanza.
Nel caso di specie, in primo luogo va confermato il giudizio di probabile esistenza in capo alla società reclamata del credito risarcitorio così come determinato dal Giudice di prime Cure nei confronti dell'odierno reclamante rispetto al quale sono stati assunti elementi indiziari in ordine alla carica di amministratore di fatto della società Controparte_1
Nell'ordinanza (vedasi in particolare pagg. 4 e 5) infatti si dà atto specificatamente dei fatti dai quali – sebbene all'esito di una delibazione sommaria- desumere che bbia svolto la Parte_1
carica di amministratore di fatto della predetta società.
A tal riguardo appare utile ricordare i solidi principi affermati dalla Corte regolatrice, che, nel definirne la relativa nozione, ha più volte chiarito come in proposito occorra aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società,
quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 8479
del 28/11/2016, Rv. 269101.5ez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Rv. 256534, Cass. sentenza n.
27163/2018).
Sul punto la S.C. ha precisato che i concetti di significatività e continuità di cui all'art. 2639 cc, non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Rv. 256534).
Secondo i Giudici si configurano i presupposti per l'applicabilità dell'amministratore di fatto,
ogniqualvolta in cui vi sia la partecipazione attiva alla gestione sociale dell'amministratore.
Solo l'individuazione di specifiche e non occasionali attività di gestione e su precise condotte aventi rilevanza esterna possono individuare la figura dell'amministratore di fatto e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli è il soggetto gestore della società.
Pagina 10 L'estensione della qualifica soggettiva individuata nell'art. 2639 c.c. presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e la “significatività e continuità” non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l'esercizio di una apprezzabile attività gestoria,
svolta in modo non episodico o occasionale.
Insomma, secondo gli ermellini, la prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza in capo all'imputato della qualità di amministratore di fatto,
accertamento che, deve tenere conto di una serie di indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di
UTnomi e ampi poteri, fosse sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale.
Orbene nel caso di specie il Giudice di Prime Cure ha correttamente dato conto dell'esercizio in via di fatto dei poteri tipici dell'amministratore da parte dell'attuale reclamante, in armonia con i già
menzionati criteri ermeneutici elaborati dalla Corte sul tema oggetto della critica da parte della difesa.
Invece l'affermazione di parte reclamante secondo cui “il sig. si è limitato a fornire Parte_1
supporto consulenziale al sig. , amministratore unico formale della ItalUT 2 S.r.l., senza mai Per_1
assumere decisioni gestionali o strategiche” contrasta, all'evidenza, con quanto affermato dai testimoni già ascoltati dal Curatore e con le ulteriori evidenze riscontate dal Giudice di Prime Cure (alle quali si aggiunge oggi la circostanza che, come risulta da carteggio Pec che ha allegato parte reclamata: doc. 32, con numerazione progressiva, il Sig. aveva commissionato al Parte_1
Geom. un'attività di stima e valutazione del capannone che la società reclamata Per_2
conduceva in leasing, così chiarendo ancora una volta la natura della sua attività, ovverosia non già consulenziale ma gestoria-amministrativa), rimanendo dichiarazione del tutto fine a sé stessa e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
L'eccezione di inattendibilità dei lavoratori sentiti dal Curatore sollevata dalla difesa della reclamante è generica (nella parte in cui fa riferimento ad asseriti intenti di vendetta) e comunque non dimostrata.
Pagina 11 Al contrario le dichiarazioni rese dall'ex dipendente e dall'ex socia al Curatore– sebbene nella sommarietà propria della presente decisione e in assenza di elementi certi e concreti idonei a minarne la credibilità e attendibilità- sono tutte chiare e precise.
Sul punto basti ricordare che le parole della ex dipendente (nonché figlia Testimone_1
dell'ex socia): “ERA IL COMPAGNONI A GESTIRE L' Era lui a prendere ogni CP_1
decisione e a dare disposizioni a tutti i dipendenti o telefonicamente o passando in azienda, tanto è vero che
proprio lui ci comunicò di rimanere in ferie sia io che dall'oggi al domani e subito dopo mi licenziò Pt_3
[…]. Sapevo che era l'amministratore ufficiale ma lui non decideva nulla. Passava in azienda Per_1
quando lo chiamavamo, su indicazione di per firmare documenti. Firmava senza dire nulla o chiedere Pt_1
nulla […]. Non è stato nemmeno invitato da alle riunioni con la FI (anche perché non so proprio Pt_1
cosa avrebbe potuto dire”). Per_1
Vanno ricordate anche le dichiarazioni della ex socia della società che ha Persona_3
confermato di aver svolto la trattativa esclusivamente con il signor poi confessando Parte_1
che “ ci disse che non poteva “intestarsi” un'altra attività” e che “ci disse di stare tranquilli perché Pt_1
avrebbe seguito tutto lui )”. Pt_1
(amministratore di diritto), nato nel 1999 e che alla data di apertura della liquidazione Per_1
giudiziale aveva 24 anni, era dipendente della NN UT GR s.r.l. (società che svolge attività di carrozzeria, con socio unico e amministratore unico e con sede in edificio Parte_1
adiacente alla società in liquidazione;
circostanze non contestate).
La ex socia ha dichiarato che anche dopo l'assunzione della qualifica di Per_3 Per_1
amministratore ha continuato a lavorare come dipendente di NN TO GR (circostanza non contestata).
Infine il Giudice di Prime Cure ha anche evidenziato:
- l'apposizione di cartelli e annunci sui social, all'indomani della liquidazione giudiziale, che pubblicizzavano la nuova gestione recante la dicitura “Nuova gestione- NY UT- UT
nuove-usato”, “Nuovo centro NY UT ItalUT” (doc. nn. 8, 9, 10, 11 allegati all'atto di citazione).
- I numerosi pagamenti a favore e di NN UT, società costituita nel 2017 che svolge attività
di commercio al dettaglio di veicoli, di cui è socio unico e amministratore unico
[...]
privi di giustificazione in quanto l'amministratore non ha saputo produrre Parte_1
eventuali contratti di collaborazione, consulenza, locazione.
Pagina 12 - Lo stesso legale di fiducia della società, avv. Bartolelli (della cui attendibilità e credibilità
allo stato in assenza di elementi a supporto, non è dato dubitare), in una sua pec indirizzata al curatore ha menzionato l'esistenza di un “amministratore occulto” (doc. n. 16 allegato all'atto di citazione).
- Durante le operazioni di inventariazione, infine, è emerso che tutti i beni di ItalUT 2 sono stati spostati dall'immobile adibito ad officina e concessionaria di UT ad un capannone a
Camerano nella disponibilità della Controparte_2
- Il legale rappresentante della società, che ha agevolato le operazioni di inventariazione, ha riferito che lo smontaggio, il trasporto e la custodia dei beni di ItalUT 2 gli sono stati commissionati da e da a spese di NY TO Group, Parte_4 Parte_1
nonché che gli stessi soggetti gli avrebbero chiesto di indicare in fattura una diversa causale per non far emergere tale circostanza (cfr. doc. 17 - mail e doc. 18 – fattura).
Trattasi, quindi, di indizi sufficienti a far ritenere – in questa sede cautelare- che il Parte_1
svolgesse la carica di amministratore di fatto della società Controparte_1
Quindi va condivisa la decisione del Primo Giudice il quale ha accertato e ritenuto – sulla base delle su esposte circostanze- che “Dall'attività di indagine svolta dal curatore è emerso che
[...]
ha ricoperto la figura di amministratore di fatto, in quanto, in mancanza di una formale Parte_1
investitura assembleare, ha gestito la società fin dall'atto di cessione del dicembre 2021, in maniera
continuativa, non episodica o occasionale, con UTnomia decisionale, interna ed esterna, con funzioni
operative e di rappresentanza”.
Va parimenti rigettata, perché infondata, la contestazione di parte reclamante relativa agli atti dispositivi accertati dal Giudice di Prime Cure.
Sul punto la difesa del reclamante ha dedotto che:
- gli atti dispositivi attribuiti al sig. inclusi il rimborso agli ex soci (€ Parte_1
288.000,00), sono stati compiuti esclusivamente dall'amministratore formale, il sig.
[...]
, in adempimento di obbligazioni pregresse;
Pt_4
- i rimborsi ricevuti sono in ogni caso inferiori agli importi “versati” dal sig. Parte_1
per tramite della NY TO, pari ad euro 64.000,00 (doc. n. 3).
Entrambi gli assunti non sono fondati.
Con riferimento al primo è sufficiente ribadire che non è stato preso in considerazione del Giudice
di Prime Cure.
Pagina 13 Con riferimento ai secondi è opportuno rammentare che il Giudice di Prime Cure ha accertato che era stata raggiunta la prova dei seguenti specifici danni:
- pagamenti, per la somma complessiva di € 55.100, effettuati tra il mese di febbraio e quello di luglio 2022, a favore di soggetti terzi, per lo più a favore di società di cui è socio e Parte_1
amministratore unico (la ItalUT srls fino al 20.6.2022 e la NY UT s.r.l.), non giustificati in alcun modo in base alle scritture contabili e alla documentazione in possesso del curatore né in occasione della costituzione in giudizio (si rammenta che non è stata consegnata al curatore la documentazione contabile precedente all'1.1.2022; la documentazione contabile successiva a tale data è incompleta non essendo stato prodotto il libro giornale e il libro degli inventari e inattendibile).
In riferimento a detti pagamenti, il Giudice ha precisato che “il resistente non ha fornito alcuna
giustificazione, se non limitandosi ad allegare che è stato un mero consulente” (il doc. n. 3 ivi prodotto in primo luogo non reca alcun elemento che ne consenta di accertare l'autenticità. In secondo luogo è
stato richiamato in maniera del tutto generica senza alcuna specifica indicazione delle somme – fra quelle ivi riportate- fosse riferibile ai pagamenti in questione).
Non vi è neppure delibera societaria con cui sia stato determinato il compenso all'amministratore.
Pertanto anche il pagamento di € 2.000 a favore di a titolo di “compenso amministratore” Per_1
risulta ingiustificato;
- pagamento preferenziale di € 51.863 effettuato tra i mesi di agosto e settembre 2022 a favore della
, creditore chirografario, per debito non scaduto, in presenza di Controparte_3
debiti ammessi al passivo privilegiati per € 387.929,76, in violazione della par condicio creditorum in un momento in cui già il patrimonio sociale risultava insufficiente al soddisfacimento dei debiti contratti dalla società.
I suddetti addebiti non risultano specificatamente contestati ed emergono dalla documentazione versata in atti.
Di conseguenza, deve essere confermata anche l'esistenza e la quantificazione del danno in €
107.463,93 effettuata dal Giudice di primo quale sommatoria dei danni direttamente Pt_5
conseguenti agli specifici inadempimenti allegati e provati.
Va quindi respinta anche la doglianza relativa alla asserita inesistenza del danno e alla sua quantificazione (ivi non avvenuta in via equitativa diversamente da quanto sostenuto dal reclamante ma è frutto della sommatoria degli inadempimenti accertati).
Va parimenti rigettato il motivo addotto con riferimento al periculum.
Pagina 14 Sul punto la difesa di parte reclamante ha sostenuto che nel caso in esame manchi un rischio attuale e concreto in quanto gli atti contestati risalgono a periodi antecedenti alla procedura di liquidazione giudiziale e non dimostrano un rischio attuale di depauperamento patrimoniale.
In particolare, ha rilevato che:
- l'alienazione dell'immobile di Castelfidardo era avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in circostanze economiche personali e non con intento fraudolento;
- prive di fondamento erano le preoccupazioni avversarie circa la volontà del sig.
i cedere le quote sociali ad oggi detenute;
Parte_1
- Il valore nominale delle quote (€ 2.000,00 e € 10.000,00) non rifletteva la realtà patrimoniale delle società, che sono gravemente indebitate.
- La loro cessione, o eventuale pignoramento, non garantirebbe alcuna utilità ai creditori.
Tutti gli assunti sono infondati e indimostrati (vedasi asserito valore nullo delle quote sequestrate).
Al riguardo giova rammentare in diritto che:
- in materia di sequestro conservativo, il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento,
ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio e non è necessario che tali elementi siano simultaneamente presenti ( cfr. ex
multis Cass. N. 2081/2002; Cass. n. 13400/2001; Cass. n. 2139/98).
- con riguardo al profilo del periculum in mora, va ricordato che, nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno chiarito che, per l'attivazione del provvedimento di sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza del patrimonio del debitore, non essendo necessaria la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (cfr. Cass., Sez. Unite,
25 settembre 2014, n. 51660; anche di recente, il principio per cui "ai fini della sussistenza del periculum in mora è sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore non occorrendo la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale" è stato ribadito dalla S.C. ;
cfr. Cass. Penale, Sez. II, 4 dicembre 2019, n. 51576 reperibile in CED Cass Pen. 2020);
- Le Sezioni civili della Suprema Corte hanno sempre ritenuto che l'espressione "perdere la garanzia" vada intesa nel senso che, nel convalidare il sequestro conservativo, il giudice di
Pagina 15 merito può fare riferimento a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio;
con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento. È sufficiente richiamare al proposito Sez. 3 civ., n. 2081 del 31/2/2002, Rv. 552250, e, nello stesso senso, Sez. 3 civ., n.
2139 del 26/2/1998, Rv. 513090, la quale, premesso che, nel confermare il provvedimento di sequestro conservativo il giudice del merito può fare riferimento alternativamente o a criteri oggettivi (rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione alla entità del credito), o a comportamenti del debitore (il quale il quale lasci fondatamente ritenere atti di depauperamento del patrimonio), non essendo necessario che tali elementi siano simultaneamente compresenti, conclude che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per la convalida del sequestro la mancanza nel patrimonio del debitore di altri beni oltre l'immobile venduto (analogamente, ex plurimis, Sez. 3 civ., n. 3563 del
16/04/1996, Rv. 497062; Sez. 3 civ., n. 6460 del 17/07/1996, Rv. 498604).
- Quindi, per la configurabilità del periculum in mora, basta la "attuale" insufficienza del patrimonio del debitore ad adempiere le obbligazioni, senza che sia necessario il compimento (reale o seriamente paventato) di attività che portino ad un futuro depauperamento dello stesso.
- In particolare, per la concessione del sequestro conservativo, nella valutazione del rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, occorre tener conto che e' insufficiente la sussistenza dell'idoneita' del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso ( cfr. Cass. n. 13400/2001).
- Inoltre nella valutazione quantitativa della consistenza del patrimonio e della sua composizione occorre aver riguardo anche alla attività economica in cui eventualmente lo stesso si innesti;
occorre cioè aver riguardo alla situazione generale economica del debitore;
- Quanto all'elemento soggettivo, può assumere rilievo anche il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, quando detto comportamento riveli il proposito di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni ( cfr. Cass. N. 2081/2002; Cass.
3563/96).
Pagina 16 - In ogni caso, il mero rifiuto di adempiere o di risolvere in via bonaria la controversia,
potendosi ricollegare a molteplici ragioni, tra cui l'opinione soggettiva, pur se non fondata,
di non essere obbligato, non è di per sé solo indice di una situazione di pericolo e non giustifica quindi la concessione del sequestro ( cfr. Cass.n. 5691/84; Cass. N. 3235/82).
- La relativa indagine, da svolgersi con riguardo alle particolarità di ogni singolo caso concreto, si sottrae al Sindacato di legittimità, se immune da vizi logici o da errori di diritto.
Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, sussiste anche il periculum in mora come ben evidenziato nella ordinanza reclamata.
Il timore di perdere la garanzia (ex art. 2740 c.c.) del proprio credito si basa su elementi oggettivi,
rappresentati dalla (in)capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito.
Alla pag. 17 dell'ordinanza si legge testualmente: “Nel caso di specie, non possiede Parte_1
alcun bene mobile né immobile, avendo alienato, per atto a rogito di notaio l'unico immobile di sua Per_4
proprietà sito i Castelfidardo (AN), foglio 5, particella 421, subb. 5, 7, 18, all'avv. Giovanni Loiodice appena
due mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale (doc. 20, visura compravendita).
L'unico bene di proprietà di (doc. 21, visura quote partecipazione) è rappresentato Parte_1
quindi: - dal 100% delle quote della NY TO s.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00; - dal 100%
delle quote della NY TO Group s.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00 (circostanza ribadita dalla
reclamata anche in questa sede).
Spogliandosi delle partecipazioni, il resistente priverebbe di ogni garanzia la società ricorrente, con la
conseguenza che la stessa non potrebbe in alcun modo soddisfare successivamente il proprio credito, una
volta accertato e quantificato all'esito del giudizio di merito”
L'assunto – condiviso perché conforme ai principi appena sopra esposti- va quindi ribadito e resiste alle infondate doglianze di parte reclamante.
Pertanto -nel caso in esame- sussiste anche il periculum in mora.
Quindi ed in conclusione, previa parziale riforma dell'ordinanza ivi reclamata, il sequestro conservativo va UTrizzato ex art. 671 c.p.c. esclusivamente sulle quote della NY TO s.r.l.s., e sulle quote della NY TO Group s.r.l. di proprietà di , fino alla concorrenza Parte_1
di E. € 107.463,93.
Spese al merito.
P.Q.M
visti gli artt. 669 terdecies, 669 sexies, octies e 671 c.p.c.,
ACCOGLIE
Pagina 17 il reclamo nei limiti e per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
in parziale riforma dell'ordinanza reclamata,
AUTORIZZA
la società a sottoporre a sequestro conservativo, per Controparte_1
le causali descritte nella parte motiva del presente provvedimento, esclusivamente le quote della
NY TO s.r.l.s. e le quote della NY TO Group s.r.l. di proprietà di , Parte_1
fino alla concorrenza di € 107.463,93
RIGETTA
ogni altra domanda e/o eccezione per le causali di cui in motivazione.
Spese al merito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/04/2025
Si comunichi
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
Pagina 18
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
dott. Andrea Marani Giudice
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 280/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GALEAZZI Parte_1 C.F._1
GABRIELE;
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SABATINI SAVERIO;
RECLAMATA
OGGETTO: “reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Ancona, Sezione Impresa, in data 24/12/2024 con la quale è stata accolta la domanda di sequestro
conservativo proposta ex art. 671 c.p.c. dalla Liquidazione Giudiziale della società in Controparte_1
corso di causa (giudizio iscritto al n. RG 5995/2024)”
letti ed esaminati gli atti nonché le contrapposte deduzioni ed eccezioni,
all'esito del contraddittorio delle parti;
scaduti in data 13/03/2025 i termini concessi alle parti per il deposito di note scritte,
a scioglimento della riserva assunta al verbale d'udienza del 13/02/2025,
emette la seguente
ORDINANZA
Il reclamo è fondato, nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Va rigettata perché nuova la domanda avanzata dalla difesa della reclamata per la prima volta in questa seconda fase e volta ad ottenere il sequestro conservativo di tutti i beni del Parte_1
Va dichiarato inammissibile il reclamo incidentale avanzato sempre dalla difesa della reclamata.
Pagina 1 Si è giunti a tale conclusione sulle ragioni che si vanno ad illustrare.
Con ricorso depositato in corso di causa la difesa della Liquidazione Giudiziale Controparte_1
aveva chiesto al Tribunale “di UTrizzare il sequestro del 100% delle quote della società NY TO
Group s.r.l. del valore nominale di E. 10.000,00 di proprietà di con ogni conseguente Parte_1
statuizione” (cfr. ricorso originario).
Il Giudice con l'ordinanza del 24/12/2024 ha accolto la domanda cautelare avanzata ex Parte_2
art. 671 c.p.c. ritenendo sussistente sia il fumus che il periculum e ha UTrizzato “ il sequestro
conservativo ex art. 671 c.p.c. sino alla concorrenza di € 107.463,93, a favore della
[...]
di tutti i beni mobili e immobili, nonché delle somme e/o titoli e poste attive Controparte_1
depositate in conti correnti, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, depositi di custodia e
amministrazione titoli, cassette di sicurezza, libretti bancari e comunque su ogni dossier titoli, partecipazioni
azionarie, quote societarie e cose dovute o debende per qualsiasi titolo o ragione di proprietà di
[...]
(cfr. ordinanza in atti). Parte_1
Con ricorso depositato in data 09/01/2025 il sig. ha proposto avverso la citata Parte_1
ordinanza tempestivo reclamo rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via principale, revocare
l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Ancona in data 24.12.2024 e pubblicata in data 27.12.2024 nel
procedimento n. 5995 – 1/2024 R.G rigettando la domanda cautelare. In via subordinata, modificare
l'ordinanza cautelare, limitandola esclusivamente alle quote societarie oggetto della domanda cautelare. In
ogni caso, dichiarare nulla la parte dell'ordinanza relativa al sequestro di conti correnti e beni mobili, per
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Vinte le spese”.
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa del -a fondamento del reclamo- ha Parte_1
proposto i seguenti motivi:
- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultra petitum) per l'estensione del sequestro a beni diversi dalle quote societarie oggetto del ricorso e quindi della domanda cautelare;
- l'insussistenza del fumus boni iuris in quanto il non aveva mai rivestito né Parte_1
formalmente, né di fatto il ruolo di amministratore e del periculum in mora, in assenza di atti dispositivi attuali o rischi concreti di depauperamento;
- l'erroneità della quantificazione equitativa del danno patrimoniale presunto, in assenza di prova rigorosa (cfr. reclamo cautelare a cui si rimanda integralmente).
Pagina 2 Con memoria depositata in data 12/02/2025 si costituiva in giudizio la società
[...]
rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia Codesto On.le Controparte_1
Tribunale, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- Rigettare integralmente il reclamo avversario, in quanto infondato, inammissibile e non provato e
confermare, nel merito, l'Ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in data 27.12.2024;
- Nel merito, anche in via riconvenzionale, ove ammissibile, UTrizzare il sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. sino alla concorrenza di € 730.055 (corrispondente alla differenza tra attivo e passivo, criterio ritenuto
applicabile stante la mancata consegna di numerosa documentazione contabile e l'inattendibilità di quella
consegnata) o in subordine, sino alla somma di € 234.737 (corrispondente alla differenza tra il patrimonio
netto alla data di apertura della liquidazione giudiziale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è
verificata la causa di scioglimento, detratti ai sensi dell'art. 2486 comma 3 primo periodo c.c. i costi sostenuti
e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al
compimento della liquidazione) o in ulteriore subordine, nella somma pari a € 107.463,93 (corrispondente
alla somma dei pagamenti effettuati senza una legittima motivazione o comunque alla somma dei danni
cagionati con ciascuno degli atti di gestione non conformi alle finalità di conservazione del patrimonio e ai
pagamenti preferenziali effettuati a favore di una banca) a favore della Controparte_1
del 100% delle quote della Società NY TO S.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00
[...]
nonché del 100% delle quote della Società NY TO Group S.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00
di proprietà del Sig. nonché di tutti i beni mobili e immobili, nonché delle somme e/o Parte_1
titoli e poste attive depositate in conti correnti, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, depositi
di custodia e amministrazione titoli, cassette di sicurezza, libretti bancari e comunque su ogni dossier titoli,
partecipazioni azionarie, quote societarie e cose dovute o debende per qualsiasi titolo o ragione di proprietà di
[alla luce di quanto ex adverso precisato in ricorso circa il valore delle partecipazioni Parte_1
(“Le quote societarie sequestrate appartengono a società con patrimonio netto negativo e non hanno alcun
valore economico concreto”)];
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata violazione del principio
di cui all'art. 112 c.p.c., confermare nel merito l'Ordinanza del 27.12 u.s., limitando il sequestro al 100%
delle quote della Società NY TO S.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00 nonché al 100% delle
quote della Società NY TO Group S.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00 di proprietà del Sig.
Parte_1
In ogni caso con condanna del Sig. al pagamento delle spese e dei compensi della fase Parte_1
cautelare, oltre IVA e CPA come per legge”.
Pagina 3 Alla udienza collegiale del 13/02/2025 il Tribunale “concede a parte reclamante termine fino al
27/02/2025 per il deposito di note in controdeduzione alla comparsa avversaria e a parte reclamata termine
fino al 13/03/2025 per il deposito di note in replica;
all'esito riserva la decisione” (cfr. verbale di udienza).
In data 28/02/2025 (e quindi tardivamente come eccepito dalla difesa della reclamata) la difesa del reclamante ha depositato le proprie note scritte (con conseguente inutilizzabilità della stessa); in data 12/03/2025 vi ha provveduto la difesa della reclamata.
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame del merito questo Tribunale ritiene che sia fondato (e come tale vada accolto) esclusivamente il primo motivo del reclamo.
Sono invece destituiti di fondamento – e come tali vanno rigettati- i restanti motivi.
Come già anticipato con il primo motivo la difesa del reclamante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che con l'ordinanza impugnata il Giudice ha esteso il sequestro a conti correnti e beni mobili, pur essendo il ricorso cautelare limitato alle quote societarie detenute dal reclamante.
Ha dedotto quindi che tale decisione ecceda i limiti della domanda formulata dalla Curatela e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciarsi nei limiti di quanto richiesto.
L'assunto è fondato.
Come è noto il sequestro conservativo è una misura cautelare volta a preservare la garanzia patrimoniale del creditore.
La ratio del sequestro conservativo consiste, per il creditore, nell'evitare di perdere la garanzia del proprio credito, essendo a ciò preordinato il patrimonio del debitore ed avendo il creditore stesso interesse alla conservazione ed alla integrità del patrimonio dell'esecutando.
La misura cautelare in questione è un mezzo preventivo destinato ad impedire che vengano posti in essere atti di disposizione del patrimonio dell'esecutando che siano grado di pregiudicare la garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c.
Scopo del sequestro conservativo è quello di garantire l'immodificabilità della garanzia patrimoniale per tutta la durata del processo di merito, rispetto al quale l'azione cautelare deve rapportarsi.
Infatti, se il creditore ha il fondato timore che il debitore possa spogliarsi dei suoi beni chiede tale misura, anticipando gli effetti del pignoramento.
Per tale ragione non è necessario che il richiedente indichi i beni da sottoporre a sequestro che sono quelli espressamente indicati nell'art. 671 c.p.c.
Pagina 4 Tuttavia se la parte indicata espressamente i beni su cui si vuole disposto il sequestro la misura deve essere limitata a quelli oggetto della domanda.
Ciò si ricava da quanto già affermato dalla S.C. sebbene con riferimento all'ammontare del credito.
In particolare la S.C. ha precisato che “ l'art. 671 cod. proc. civ. non prescrive neppure che il
provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare del
credito per il quale la misura cautelare viene UTrizzata (anche se un eccesso nella attuazione del sequestro
medesimo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di
riduzione, in applicazione del disposto di cui all'art. 496 cod. proc. civ.), ma, ove il provvedimento cautelare
contenga tale indicazione, l'attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro il limite indicatovi”
(cfr. in motivazione Cass. 1997 n. 7218.)
La su indicata limitazione con riferimento alla indicazione dei beni da sottoporre a sequestro assume particolare importanza alla luce della normativa specifica legata agli effetti propri del sequestro conservativo.
Ci si riferisce -in primo luogo- al disposto dell'art. 678 c.p.c. (a sua volta richiamato dall'art. 669
duodecies, cod. proc. civ.,) e dell'art. 686 c.p.c. che disciplinano la conversione del sequestro in pignoramento (senza evidenziare che sono diverse le modalità di attuazione del sequestro conservativo in base alla natura dei beni pignorati;
quanto alle quote di s.r.l. vedasi fra le tante
Cass. 2014 n. 13903).
Per quanto concerne gli effetti del sequestro conservativo occorre fare riferimento altresì a quanto disposto dall'art. 2906 c.c., nella parte in cui è detto che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore
sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole
stabilite per il pignoramento”.
Ciò comporta che il sequestro produce un vincolo analogo a quello prodotto dal pignoramento,
ovvero il debitore può disporre del bene come meglio crede, anche se gli atti che quest'ultimo compie sono inopponibili al creditore procedente in quanto inefficaci;
il sequestro, infatti,
rappresenta una sorta di pignoramento anticipato, ciò che trova conferma sia nelle forme in cui si esegue che nella previsione della sua successiva conversione ex art. 686 c.p.c. sopra richiamato.
Occorre osservare che il vincolo imposto dal sequestro non deve intendersi limitato solo all'atto di alienazione, ma ricomprende anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento o di garanzia, le transazioni, gli atti costitutivi di diritti personali di godimento.
Va altresì evidenziato che in relazione al sequestro conservativo, il periculum in mora è ravvisabile nell'esigenza di preservare i beni sequestrandi dal rischio che, nelle more del procedimento, possa
Pagina 5 essere pregiudicato il loro valore o possano essere dispersi a mezzo di atti di distrazione o disposizione.
Pertanto la limitazione da parte del richiedente della misura del sequestro conservativo solamente ad alcuni dei beni del debitore implica anche che il predetto abbia ritenuto la sussistenza del periculum limitatamente ad essi (nel caso in esame la difesa della Liquidazione Giudiziale
richiedente sia nel ricorso originario che in questa sede ha affermato che il non è Parte_1
proprietario di altri beni, come poi affermato anche nella stessa ordinanza cautelare, con ciò
evidenziando di avere interesse a sottoporre a sequestro esclusivamente le quote delle su indicate società di cui il ra proprietario ovvero quali unici beni del suo patrimonio destinati Parte_1
a fungere da garanzia ex art. 2740 c.c. del credito risarcitorio vantato nei suoi confronti).
Quindi per la misura cautelare del sequestro conservativo (ma più in generale ciò vale per tutte le misure cautelari) non può non vigere il principio espresso dall'art. 112 c.p.c. anche con riferimento all'oggetto così come individuato dalla parte richiedente.
Nel senso che il Giudice non può concedere il sequestro su beni ulteriori a quelli posti a fondamento della domanda cautelare.
La importanza che assume il “petitum cautelare” nel ricorso per sequestro conservativo, porta necessariamente a ritenere che il Giudice debba limitare la misura ai soli beni posti a fondamento della domanda.
In particolare questo Tribunale ritiene che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, debba trovare accoglimento anche nell'ambito cautelare.
Una tale convinzione poggia sul fondamento per cui, quella cautelare, rimane una domanda giudiziale, vera e propria, talchè essa resta così, in via tendenziale, anche sottoposta al vigore di quel principio.
Infatti la disposizione contemplata ex art. 112 c.p.c., costituisce previsione, la cui portata sia generale e, pertanto, altresì applicabile ad ognuno dei procedimenti resi in materia civile (non può
mancarsi anche di ammettere che il giudice resti fornito di una certa discrezione nell'individuazione di quelle cautele che risultino le più adeguate, in ragione del caso oggetto di esame con riferimento ai provvedimenti d'urgenza atipici ex art. 700 c.p.c.).
Nell'ambito della domanda di sequestro conservativo -laddove la parte indichi espressamente i beni da sottoporre a sequestro o l'importo entro il quale procedervi- il Giudice è tenuto a pronunciarsi nei limiti di quanto richiesto non potendo procedere alla adozione della misura su beni non indicati o per importi maggiori di quelli richiesti.
Pagina 6 Il Giudice cioè resta vincolato alla domanda cautelare proprio in virtù del principio generale espresso dall'art. 112 c.p.c. (che esprime il divieto imposto al giudice di incorrere in ultrapetizione
(concessione alla parte più di quanto essa stessa non abbia, in realtà, domandato), ovvero in extrapetizione (accordare alla parte cosa differente da quella, invece, da essa domandata). Si
rammenta che la norma di cui al 1o co., ex art. 669-sexies c.p.c. fa espresso rinvio al provvedimento richiesto da quella parte interessata con la relativa domanda cautelare.
Il rispetto delle regole espresse dal citato art. 112 c.p.c. con riferimento alla misura del sequestro conservativo assume particolare valore avuto riguardo alle sostanziali diverse conseguenze che il debitore (che subisce la misura) potrebbe subire in violazione del diritto di difesa.
Il principio del chiesto per il pronunciato, come anche quello della domanda e del contraddittorio a questa collegato, spiegano senza dubbio efficacia anche nell'ambito del procedimento cautelare,
oltreche´ in quello di cognizione ordinaria.
Sul punto, anzi, si è posto in evidenza come, l'impianto disciplinare apprestato dalle norme in tema di procedimento cautelare uniforme, rechi valorizzazione del principio del contraddittorio e di difesa di quella parte che è fatta destinataria della relativa domanda, assumendo ad una posizione di riguardo lo stesso principio del contraddittorio, al quale è dunque collegato l'altro, del chiesto per il pronunciato.
Pertanto alla luce dei principi appena sopra esposti il motivo addotto dalla reclamante deve essere accolto in quanto il Giudice di Prime Cure in violazione dell'art. 112 c.p.c. ha disposto il sequestro anche su beni non oggetto della domanda cautelare avanzata con riferimento esclusivo alle quote della società NY TO Group s.r.l. e alle quote della Società NY TO S.r.l.s., di proprietà i proprietà del sig. Parte_1
Va rigettata -perché inammissibile- la domanda nuova avanzata per la prima volta in questa sede dalla difesa della Liquidazione Giudiziale volta ad ottenere – in virtù dell'invocato effetto devolutivo del reclamo- la concessione del sequestro conservativo a tutti i beni dell'odierno reclamante (per la quale ha ottenuto una nuova UTrizzazione del G.D.) così come disposto con l'ordinanza oggetto del presente giudizio.
La domanda (definita come “riconvenzionale” ) è inammissibile perché domanda nuova in quanto volta ad ampliare il petitum (ovvero l'oggetto della misura cautelare richiesta) con conseguente violazione non solo dell'art. 112 c.p.c. (per le ragioni anzidette) ma anche del diritto di difesa del reclamato che si vedrebbe a sua volta privato della possibilità di proporre reclamo ex art. 669
Pagina 7 terdecies c.p.c. (si rammenta che la norma definisce espressamente “non impugnabile” l'ordinanza resa all'esito del procedimento di reclamo).
Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo ma nel senso che è teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato il divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell'originaria domanda cautelare, dall'altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice,
ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo.
Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati.
Ma ciò sempre nell'ambito della originaria domanda cautelare non potendo ampliarne il petitum.
Questo Tribunale ha sempre ritenuto che l'effetto devolutivo del reclamo è limitato alla domanda cautelare proposta in primo grado, con l'esclusione della proposizione di domande nuove tese ad ampliarne il contenuto che -altrimenti- porterebbero ad una violazione del diritto di difesa e del doppio grado di tutela riconosciuto dall'art. 669 terdecies c.p.c.
Tanto più nel caso di domanda di sequestro conservativo ove la modifica del petitum determinerebbe un sostanziale stravolgimento degli effetti previsti dalla concessione della misura,
come già sopra evidenziato.
Sono parimenti inammissibili le altre domande (volte ad ampliare l'ammontare del credito)
avanzate dalla difesa della reclamata in quanto -sostanziandosi in un reclamo incidentale- sono state proposte oltre il decorso il termine per l'UTnoma proposizione del reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c. (la costituzione è avvenuto con memoria depositata in data 12/02/2025 mentre l'ordinanza reclamata è del 24/12/2024 ed è stata comunicata il 27/12/2025).
Il Tribunale – a tal riguardo- conferma il proprio orientamento nel ritenere ammissibile solo il reclamo cautelare (anche incidentale) presentato nel termine perentorio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c..
Ciò in forza di due ragioni: la prima consiste nel fatto che il legislatore non ha espressamente previsto la possibilità di promuovere reclamo incidentale entro un diverso termine;
la seconda riguarda l'impossibilità di applicare in via analogica le disposizioni di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c.,
in quanto si tratta di norme previste per il procedimento di impugnazione nei giudizi a cognizione
Pagina 8 piena suscettibili di sfociare in provvedimenti che possono acquisire UTrità di cosa giudicata (a differenza di quanto avviene nei procedimenti cautelari).
Quindi l'ordinanza cautelare va revocata nella parte in cui ha disposto il sequestro conservativo
“di tutti i beni mobili e immobili, nonché delle somme e/o titoli e poste attive depositate in conti correnti, libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, depositi di custodia e amministrazione titoli, cassette di sicurezza, libretti bancari e comunque su ogni dossier titoli,
partecipazioni azionarie, quote societarie e cose dovute o debende per qualsiasi titolo o ragione di proprietà di dovendo essere il sequestro confermato esclusivamente con Parte_1
riferimento “al 100% delle quote della Società NY TO S.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00
nonché al 100% delle quote della Società NY TO Group S.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00 di
proprietà del Sig. , come originariamente richiesto e per l'importo di E. in € Parte_1
107.463,93, come ritenuto dal Primo Giudice.
Infatti tutti gli altri motivi di reclamo proposti sono infondati e vanno rigettati.
Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
E' noto che- secondo la costante giurisprudenza di legittimità- sussiste il requisito del “fumus boni
iuris”in presenza di elementi che consentano di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione ( cfr. Cass. N. 8729/97).
Al riguardo il Giudice deve accertare- con un'indagine sommaria che può anche limitarsi all'esame della documentazione esibita dalla parte istante- la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare ( cfr. Cass. n. 2672/83; Cass. N. 864/94).
Ai fini della concessione del sequestro conservativo – si è ulteriormente precisato- non è necessario che il credito risarcitorio che si intende far valere nel giudizio di merito sia esattamente determinato nel suo ammontare, ma è sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore che chiede la misura cautelare, che deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.
Più in particolare si è precisato che la cognizione del “fumus boni iuris” deve essere circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali;
è sufficiente, quindi, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento di convalida, che il giudice dia sommaria ragione
Pagina 9 degli elementi essenziali su cui trovi fondamento la ritenuta probabilità dell'esistenza del diritto
(Cass. n. 5444/1991, 2523/1987; Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 25 settembre – 11
dicembre 2014, n. 51660).
L'onere della prova della sussistenza di entrambi i requisiti del sequestro conservativo è stata fornita dalla difesa della Liquidazione Giudiziale, come correttamente ritenuto dal Giudice di
Prima istanza.
Nel caso di specie, in primo luogo va confermato il giudizio di probabile esistenza in capo alla società reclamata del credito risarcitorio così come determinato dal Giudice di prime Cure nei confronti dell'odierno reclamante rispetto al quale sono stati assunti elementi indiziari in ordine alla carica di amministratore di fatto della società Controparte_1
Nell'ordinanza (vedasi in particolare pagg. 4 e 5) infatti si dà atto specificatamente dei fatti dai quali – sebbene all'esito di una delibazione sommaria- desumere che bbia svolto la Parte_1
carica di amministratore di fatto della predetta società.
A tal riguardo appare utile ricordare i solidi principi affermati dalla Corte regolatrice, che, nel definirne la relativa nozione, ha più volte chiarito come in proposito occorra aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società,
quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 8479
del 28/11/2016, Rv. 269101.5ez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Rv. 256534, Cass. sentenza n.
27163/2018).
Sul punto la S.C. ha precisato che i concetti di significatività e continuità di cui all'art. 2639 cc, non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Rv. 256534).
Secondo i Giudici si configurano i presupposti per l'applicabilità dell'amministratore di fatto,
ogniqualvolta in cui vi sia la partecipazione attiva alla gestione sociale dell'amministratore.
Solo l'individuazione di specifiche e non occasionali attività di gestione e su precise condotte aventi rilevanza esterna possono individuare la figura dell'amministratore di fatto e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli è il soggetto gestore della società.
Pagina 10 L'estensione della qualifica soggettiva individuata nell'art. 2639 c.c. presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e la “significatività e continuità” non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l'esercizio di una apprezzabile attività gestoria,
svolta in modo non episodico o occasionale.
Insomma, secondo gli ermellini, la prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza in capo all'imputato della qualità di amministratore di fatto,
accertamento che, deve tenere conto di una serie di indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di
UTnomi e ampi poteri, fosse sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale.
Orbene nel caso di specie il Giudice di Prime Cure ha correttamente dato conto dell'esercizio in via di fatto dei poteri tipici dell'amministratore da parte dell'attuale reclamante, in armonia con i già
menzionati criteri ermeneutici elaborati dalla Corte sul tema oggetto della critica da parte della difesa.
Invece l'affermazione di parte reclamante secondo cui “il sig. si è limitato a fornire Parte_1
supporto consulenziale al sig. , amministratore unico formale della ItalUT 2 S.r.l., senza mai Per_1
assumere decisioni gestionali o strategiche” contrasta, all'evidenza, con quanto affermato dai testimoni già ascoltati dal Curatore e con le ulteriori evidenze riscontate dal Giudice di Prime Cure (alle quali si aggiunge oggi la circostanza che, come risulta da carteggio Pec che ha allegato parte reclamata: doc. 32, con numerazione progressiva, il Sig. aveva commissionato al Parte_1
Geom. un'attività di stima e valutazione del capannone che la società reclamata Per_2
conduceva in leasing, così chiarendo ancora una volta la natura della sua attività, ovverosia non già consulenziale ma gestoria-amministrativa), rimanendo dichiarazione del tutto fine a sé stessa e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
L'eccezione di inattendibilità dei lavoratori sentiti dal Curatore sollevata dalla difesa della reclamante è generica (nella parte in cui fa riferimento ad asseriti intenti di vendetta) e comunque non dimostrata.
Pagina 11 Al contrario le dichiarazioni rese dall'ex dipendente e dall'ex socia al Curatore– sebbene nella sommarietà propria della presente decisione e in assenza di elementi certi e concreti idonei a minarne la credibilità e attendibilità- sono tutte chiare e precise.
Sul punto basti ricordare che le parole della ex dipendente (nonché figlia Testimone_1
dell'ex socia): “ERA IL COMPAGNONI A GESTIRE L' Era lui a prendere ogni CP_1
decisione e a dare disposizioni a tutti i dipendenti o telefonicamente o passando in azienda, tanto è vero che
proprio lui ci comunicò di rimanere in ferie sia io che dall'oggi al domani e subito dopo mi licenziò Pt_3
[…]. Sapevo che era l'amministratore ufficiale ma lui non decideva nulla. Passava in azienda Per_1
quando lo chiamavamo, su indicazione di per firmare documenti. Firmava senza dire nulla o chiedere Pt_1
nulla […]. Non è stato nemmeno invitato da alle riunioni con la FI (anche perché non so proprio Pt_1
cosa avrebbe potuto dire”). Per_1
Vanno ricordate anche le dichiarazioni della ex socia della società che ha Persona_3
confermato di aver svolto la trattativa esclusivamente con il signor poi confessando Parte_1
che “ ci disse che non poteva “intestarsi” un'altra attività” e che “ci disse di stare tranquilli perché Pt_1
avrebbe seguito tutto lui )”. Pt_1
(amministratore di diritto), nato nel 1999 e che alla data di apertura della liquidazione Per_1
giudiziale aveva 24 anni, era dipendente della NN UT GR s.r.l. (società che svolge attività di carrozzeria, con socio unico e amministratore unico e con sede in edificio Parte_1
adiacente alla società in liquidazione;
circostanze non contestate).
La ex socia ha dichiarato che anche dopo l'assunzione della qualifica di Per_3 Per_1
amministratore ha continuato a lavorare come dipendente di NN TO GR (circostanza non contestata).
Infine il Giudice di Prime Cure ha anche evidenziato:
- l'apposizione di cartelli e annunci sui social, all'indomani della liquidazione giudiziale, che pubblicizzavano la nuova gestione recante la dicitura “Nuova gestione- NY UT- UT
nuove-usato”, “Nuovo centro NY UT ItalUT” (doc. nn. 8, 9, 10, 11 allegati all'atto di citazione).
- I numerosi pagamenti a favore e di NN UT, società costituita nel 2017 che svolge attività
di commercio al dettaglio di veicoli, di cui è socio unico e amministratore unico
[...]
privi di giustificazione in quanto l'amministratore non ha saputo produrre Parte_1
eventuali contratti di collaborazione, consulenza, locazione.
Pagina 12 - Lo stesso legale di fiducia della società, avv. Bartolelli (della cui attendibilità e credibilità
allo stato in assenza di elementi a supporto, non è dato dubitare), in una sua pec indirizzata al curatore ha menzionato l'esistenza di un “amministratore occulto” (doc. n. 16 allegato all'atto di citazione).
- Durante le operazioni di inventariazione, infine, è emerso che tutti i beni di ItalUT 2 sono stati spostati dall'immobile adibito ad officina e concessionaria di UT ad un capannone a
Camerano nella disponibilità della Controparte_2
- Il legale rappresentante della società, che ha agevolato le operazioni di inventariazione, ha riferito che lo smontaggio, il trasporto e la custodia dei beni di ItalUT 2 gli sono stati commissionati da e da a spese di NY TO Group, Parte_4 Parte_1
nonché che gli stessi soggetti gli avrebbero chiesto di indicare in fattura una diversa causale per non far emergere tale circostanza (cfr. doc. 17 - mail e doc. 18 – fattura).
Trattasi, quindi, di indizi sufficienti a far ritenere – in questa sede cautelare- che il Parte_1
svolgesse la carica di amministratore di fatto della società Controparte_1
Quindi va condivisa la decisione del Primo Giudice il quale ha accertato e ritenuto – sulla base delle su esposte circostanze- che “Dall'attività di indagine svolta dal curatore è emerso che
[...]
ha ricoperto la figura di amministratore di fatto, in quanto, in mancanza di una formale Parte_1
investitura assembleare, ha gestito la società fin dall'atto di cessione del dicembre 2021, in maniera
continuativa, non episodica o occasionale, con UTnomia decisionale, interna ed esterna, con funzioni
operative e di rappresentanza”.
Va parimenti rigettata, perché infondata, la contestazione di parte reclamante relativa agli atti dispositivi accertati dal Giudice di Prime Cure.
Sul punto la difesa del reclamante ha dedotto che:
- gli atti dispositivi attribuiti al sig. inclusi il rimborso agli ex soci (€ Parte_1
288.000,00), sono stati compiuti esclusivamente dall'amministratore formale, il sig.
[...]
, in adempimento di obbligazioni pregresse;
Pt_4
- i rimborsi ricevuti sono in ogni caso inferiori agli importi “versati” dal sig. Parte_1
per tramite della NY TO, pari ad euro 64.000,00 (doc. n. 3).
Entrambi gli assunti non sono fondati.
Con riferimento al primo è sufficiente ribadire che non è stato preso in considerazione del Giudice
di Prime Cure.
Pagina 13 Con riferimento ai secondi è opportuno rammentare che il Giudice di Prime Cure ha accertato che era stata raggiunta la prova dei seguenti specifici danni:
- pagamenti, per la somma complessiva di € 55.100, effettuati tra il mese di febbraio e quello di luglio 2022, a favore di soggetti terzi, per lo più a favore di società di cui è socio e Parte_1
amministratore unico (la ItalUT srls fino al 20.6.2022 e la NY UT s.r.l.), non giustificati in alcun modo in base alle scritture contabili e alla documentazione in possesso del curatore né in occasione della costituzione in giudizio (si rammenta che non è stata consegnata al curatore la documentazione contabile precedente all'1.1.2022; la documentazione contabile successiva a tale data è incompleta non essendo stato prodotto il libro giornale e il libro degli inventari e inattendibile).
In riferimento a detti pagamenti, il Giudice ha precisato che “il resistente non ha fornito alcuna
giustificazione, se non limitandosi ad allegare che è stato un mero consulente” (il doc. n. 3 ivi prodotto in primo luogo non reca alcun elemento che ne consenta di accertare l'autenticità. In secondo luogo è
stato richiamato in maniera del tutto generica senza alcuna specifica indicazione delle somme – fra quelle ivi riportate- fosse riferibile ai pagamenti in questione).
Non vi è neppure delibera societaria con cui sia stato determinato il compenso all'amministratore.
Pertanto anche il pagamento di € 2.000 a favore di a titolo di “compenso amministratore” Per_1
risulta ingiustificato;
- pagamento preferenziale di € 51.863 effettuato tra i mesi di agosto e settembre 2022 a favore della
, creditore chirografario, per debito non scaduto, in presenza di Controparte_3
debiti ammessi al passivo privilegiati per € 387.929,76, in violazione della par condicio creditorum in un momento in cui già il patrimonio sociale risultava insufficiente al soddisfacimento dei debiti contratti dalla società.
I suddetti addebiti non risultano specificatamente contestati ed emergono dalla documentazione versata in atti.
Di conseguenza, deve essere confermata anche l'esistenza e la quantificazione del danno in €
107.463,93 effettuata dal Giudice di primo quale sommatoria dei danni direttamente Pt_5
conseguenti agli specifici inadempimenti allegati e provati.
Va quindi respinta anche la doglianza relativa alla asserita inesistenza del danno e alla sua quantificazione (ivi non avvenuta in via equitativa diversamente da quanto sostenuto dal reclamante ma è frutto della sommatoria degli inadempimenti accertati).
Va parimenti rigettato il motivo addotto con riferimento al periculum.
Pagina 14 Sul punto la difesa di parte reclamante ha sostenuto che nel caso in esame manchi un rischio attuale e concreto in quanto gli atti contestati risalgono a periodi antecedenti alla procedura di liquidazione giudiziale e non dimostrano un rischio attuale di depauperamento patrimoniale.
In particolare, ha rilevato che:
- l'alienazione dell'immobile di Castelfidardo era avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in circostanze economiche personali e non con intento fraudolento;
- prive di fondamento erano le preoccupazioni avversarie circa la volontà del sig.
i cedere le quote sociali ad oggi detenute;
Parte_1
- Il valore nominale delle quote (€ 2.000,00 e € 10.000,00) non rifletteva la realtà patrimoniale delle società, che sono gravemente indebitate.
- La loro cessione, o eventuale pignoramento, non garantirebbe alcuna utilità ai creditori.
Tutti gli assunti sono infondati e indimostrati (vedasi asserito valore nullo delle quote sequestrate).
Al riguardo giova rammentare in diritto che:
- in materia di sequestro conservativo, il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento,
ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio e non è necessario che tali elementi siano simultaneamente presenti ( cfr. ex
multis Cass. N. 2081/2002; Cass. n. 13400/2001; Cass. n. 2139/98).
- con riguardo al profilo del periculum in mora, va ricordato che, nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno chiarito che, per l'attivazione del provvedimento di sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza del patrimonio del debitore, non essendo necessaria la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (cfr. Cass., Sez. Unite,
25 settembre 2014, n. 51660; anche di recente, il principio per cui "ai fini della sussistenza del periculum in mora è sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore non occorrendo la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale" è stato ribadito dalla S.C. ;
cfr. Cass. Penale, Sez. II, 4 dicembre 2019, n. 51576 reperibile in CED Cass Pen. 2020);
- Le Sezioni civili della Suprema Corte hanno sempre ritenuto che l'espressione "perdere la garanzia" vada intesa nel senso che, nel convalidare il sequestro conservativo, il giudice di
Pagina 15 merito può fare riferimento a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio;
con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento. È sufficiente richiamare al proposito Sez. 3 civ., n. 2081 del 31/2/2002, Rv. 552250, e, nello stesso senso, Sez. 3 civ., n.
2139 del 26/2/1998, Rv. 513090, la quale, premesso che, nel confermare il provvedimento di sequestro conservativo il giudice del merito può fare riferimento alternativamente o a criteri oggettivi (rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione alla entità del credito), o a comportamenti del debitore (il quale il quale lasci fondatamente ritenere atti di depauperamento del patrimonio), non essendo necessario che tali elementi siano simultaneamente compresenti, conclude che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per la convalida del sequestro la mancanza nel patrimonio del debitore di altri beni oltre l'immobile venduto (analogamente, ex plurimis, Sez. 3 civ., n. 3563 del
16/04/1996, Rv. 497062; Sez. 3 civ., n. 6460 del 17/07/1996, Rv. 498604).
- Quindi, per la configurabilità del periculum in mora, basta la "attuale" insufficienza del patrimonio del debitore ad adempiere le obbligazioni, senza che sia necessario il compimento (reale o seriamente paventato) di attività che portino ad un futuro depauperamento dello stesso.
- In particolare, per la concessione del sequestro conservativo, nella valutazione del rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, occorre tener conto che e' insufficiente la sussistenza dell'idoneita' del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso ( cfr. Cass. n. 13400/2001).
- Inoltre nella valutazione quantitativa della consistenza del patrimonio e della sua composizione occorre aver riguardo anche alla attività economica in cui eventualmente lo stesso si innesti;
occorre cioè aver riguardo alla situazione generale economica del debitore;
- Quanto all'elemento soggettivo, può assumere rilievo anche il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, quando detto comportamento riveli il proposito di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni ( cfr. Cass. N. 2081/2002; Cass.
3563/96).
Pagina 16 - In ogni caso, il mero rifiuto di adempiere o di risolvere in via bonaria la controversia,
potendosi ricollegare a molteplici ragioni, tra cui l'opinione soggettiva, pur se non fondata,
di non essere obbligato, non è di per sé solo indice di una situazione di pericolo e non giustifica quindi la concessione del sequestro ( cfr. Cass.n. 5691/84; Cass. N. 3235/82).
- La relativa indagine, da svolgersi con riguardo alle particolarità di ogni singolo caso concreto, si sottrae al Sindacato di legittimità, se immune da vizi logici o da errori di diritto.
Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, sussiste anche il periculum in mora come ben evidenziato nella ordinanza reclamata.
Il timore di perdere la garanzia (ex art. 2740 c.c.) del proprio credito si basa su elementi oggettivi,
rappresentati dalla (in)capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito.
Alla pag. 17 dell'ordinanza si legge testualmente: “Nel caso di specie, non possiede Parte_1
alcun bene mobile né immobile, avendo alienato, per atto a rogito di notaio l'unico immobile di sua Per_4
proprietà sito i Castelfidardo (AN), foglio 5, particella 421, subb. 5, 7, 18, all'avv. Giovanni Loiodice appena
due mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale (doc. 20, visura compravendita).
L'unico bene di proprietà di (doc. 21, visura quote partecipazione) è rappresentato Parte_1
quindi: - dal 100% delle quote della NY TO s.r.l.s., del valore nominale di euro 2.000,00; - dal 100%
delle quote della NY TO Group s.r.l., del valore nominale di euro 10.000,00 (circostanza ribadita dalla
reclamata anche in questa sede).
Spogliandosi delle partecipazioni, il resistente priverebbe di ogni garanzia la società ricorrente, con la
conseguenza che la stessa non potrebbe in alcun modo soddisfare successivamente il proprio credito, una
volta accertato e quantificato all'esito del giudizio di merito”
L'assunto – condiviso perché conforme ai principi appena sopra esposti- va quindi ribadito e resiste alle infondate doglianze di parte reclamante.
Pertanto -nel caso in esame- sussiste anche il periculum in mora.
Quindi ed in conclusione, previa parziale riforma dell'ordinanza ivi reclamata, il sequestro conservativo va UTrizzato ex art. 671 c.p.c. esclusivamente sulle quote della NY TO s.r.l.s., e sulle quote della NY TO Group s.r.l. di proprietà di , fino alla concorrenza Parte_1
di E. € 107.463,93.
Spese al merito.
P.Q.M
visti gli artt. 669 terdecies, 669 sexies, octies e 671 c.p.c.,
ACCOGLIE
Pagina 17 il reclamo nei limiti e per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
in parziale riforma dell'ordinanza reclamata,
AUTORIZZA
la società a sottoporre a sequestro conservativo, per Controparte_1
le causali descritte nella parte motiva del presente provvedimento, esclusivamente le quote della
NY TO s.r.l.s. e le quote della NY TO Group s.r.l. di proprietà di , Parte_1
fino alla concorrenza di € 107.463,93
RIGETTA
ogni altra domanda e/o eccezione per le causali di cui in motivazione.
Spese al merito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/04/2025
Si comunichi
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
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