Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29872 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.27830/2022, depositata in data 26 luglio 2022, e vertente
TRA
, P. Iva e CF , con sede legale in Roma, RT P.IVA_1
Via G. Grezar 14, - CAP 00142, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
incorporante di e ai sensi
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del
2/12/2016, nella persona di (CF ), rappresentata e difesa dall' Parte_2 C.F._1
Avv. Maria Cavassi, (c.f. ), CodiceFiscale_2
Appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Coppola Controparte_5 C.F._3
(c.f. , e dall'Avv. Rossella Cibelli (c.f. ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliato presso lo Studio di costoro, sito in Pozzuoli (Na) al Corso Umberto I n. 123, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima,
Appellato
NONCHE'
(codice fiscale ), in persona del legale rappresentante pro tempore, OP P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Cioffi (C.F.: ), giusta procura generale C.F._6 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
In data 09/07/2022, in seguito alla opposizione proposta dal Sig. nei confronti dell' CP_5 [...]
e del avverso l'estratto ruolo con il quale aveva avuto conoscenza RT OP della cartella di pagamento n. 071 2014 0113649526 000, emessa a seguito del mancato pagamento della
Contravvenzione del Codice della Strada, elevata nell'anno 2010, dal per la somma di € OP
325,70 nonché, il medesimo verbale di violazione del CDS posto a fondamento della suddetta cartella;
il
Giudice di Pace di con sentenza n. 27830/2022 del 9 luglio 2022, dichiarava l'illegittimità CP_6 dell'iscrizione esattoriale effettuata dall in relazione ai crediti riportati ON nella cartella nr. 071.2014.0113649526.000, rilevando la mancanza della rituale e preventiva notificazione del verbale di violazione del Codice della Strada, oltre che della relativa cartella di pagamento, dichiarava la prescrizione del credito fatto valere e condannava l' al pagamento delle spese RT processuali a favore della parte opponente.
Nel medesimo provvedimento, il G.d.P. sottolineava come l'iscrizione delle cartelle sul ruolo rappresentasse il momento di inizio della procedura esecutiva, con conseguente facoltà del contribuente di esperire le impugnative di legge, anche attraverso l'impugnazione diretta ed autonoma del ruolo, citando giurisprudenza conforme a tale impostazione. Nell'interpretare la domanda attorea quale mezzo di impugnazione della procedura di escussione, il G.d.P. qualificava la stessa come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., evidenziando come, attraverso detto strumento, la parte può far valere un vizio della procedura esecutiva, ossia, appunto, il difetto di notificazione della cartella di pagamento. Il vizio ravvisato, nel caso di specie, consisteva nella mancanza, all'interno della relazione di notifica, dell'indicazione delle matrici delle cartelle notificate, o, comunque, di una copia delle cartelle stesse. La sentenza del G.d.P., infine, risolveva positivamente la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in virtù della qualificazione del ricorso come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..
Avverso la suddetta sentenza, in data 14 novembre 2022, proponeva appello l' ON
, la quale, in primo luogo, lamentava l'illegittimità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per
[...] carenza di interesse da parte della parte attrice, rilevando l'inammissibilità della stessa in mancanza di avvio della procedura esecutiva, anche in virtù della nuova normativa entrata in vigore;
l'appellante contestava, altresì, l'inammissibilità dell'azione proposta dal per far valere l'irregolarità delle notifiche, atteso CP_5 che lo strumento adeguato a tal fine non andrebbe identificato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art
617 c.p.c., bensì con il ricorso previsto dagli artt. 209 C.d.S. e 23 L. 689/81, volto alla contestazione dell'an
e del quantum della pretesa creditoria, derivando le somme iscritte sul ruolo, per l'appunto, da sanzioni inerenti a violazioni del Codice della Strada. L'appellante, nel medesimo atto, contestava la manifesta infondatezza della pronuncia impugnata nella parte in cui dichiarava la prescrizione della pretesa creditoria, eccependo la regolarità delle notifiche effettuate in quanto rituali e tempestive;
lo stesso, infine, lamentava la carenza di legittimazione passiva, essendo il vizio lamentato nel ricorso del non riferibile alla CP_5 propria attività, bensì a quella dell'ente impositore, ossia il rimasto contumace in primo OP grado e ritualmente costituitosi nel presente giudizio.
Con comparsa di costituzione del 6 giugno 2023, il aderiva all'appello dell OP RT
, chiedendo dichiararsi la mancanza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c.
[...]
Il Sig. appellato, restava invece contumace nel giudizio di appello. CP_5
Tanto premesso in fatto, occorre evidenziare che il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata, il cui valore è stato dichiarato pari ad € 325,70, si assume deciso dal G.d.P. secondo equità, secondo quanto stabilito dall'art. 113, co.2 c.p.c., con la conseguenza che l'appello avverso tale pronunzia può ammettersi per soli motivi indicati dall'art. 339, co. 3, e dunque per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.
Rispetto ai motivi di appello prospettati, assume valore preliminare ed assorbente la questione, prospettata dalle parti costituite, relativa alla sussistenza di un interesse da parte del debitore all'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento erroneamente notificata, quale condizione per l'azione in giudizio ex art. 100
c.p.c.; il suddetto capo d'impugnazione rientra, a ben vedere, tra le ipotesi di cui al citato art. 339 c.p.c., riguardando la violazione di disposizioni procedimentali, potendo dunque costituire il thema decidendum del presente giudizio d'appello.
In proposito, occorre dare atto dell'esistenza di un conflitto giurisprudenziale tra l'orientamento cui il
G.d.P. di Napoli mostra di aver aderito nella sentenza appellata, favorevole alla configurazione del suddetto interesse come sussistente per il solo fatto dell'iscrizione dei crediti al ruolo, ed altro orientamento contrapposto, che riteneva invece l'insussistenza del predetto interesse in mancanza dell'inizio dell'attività di riscossione da parte dell'ente incaricato, ed in particolare di un atto di pignoramento. Secondo la prima impostazione, l'accesso alla tutela giurisdizionale volto a far valere l'illegittimità dell'iscrizione di una somma sul ruolo avrebbe dovuto essere ammesso anche in assenza di una valida notificazione della cartella di pagamento, in ragione dell'idoneità anche di una notifica invalida a far progredire il procedimento di riscossione, con conseguente limitazione del diritto di difesa dell'esecutato e rischio, per quest'ultimo, di essere irrevocabilmente pregiudicato dalle azioni di recupero del credito. In tale senso si erano espresse, peraltro, anche le SS.UU. della Cassazione con sent. N. 21690 del 2016.
Secondo diversa prospettiva, invece, il ruolo costituirebbe un mero atto interno dell'amministrazione, rispetto al quale la semplice iscrizione di crediti da escutere non sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizio al privato cui la posizione debitoria risulta ascritta;
il medesimo, pertanto, non potrebbe essere impugnato in via autonoma, ma, perché ne possa essere sindacata la legittimità per via giurisdizionale, occorrerebbe il previo verificarsi di un atto esecutivo vero e proprio, quale la notificazione rituale della cartella di pagamento o un'iscrizione ipotecaria.
A fronte dell'esposto conflitto giurisprudenziale, il legislatore del 2021 è intervenuto, recando modifiche alle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ed individuando in maniera tassativa le ipotesi in cui può consentirsi l'impugnazione in via anticipata (e dunque in assenza di un atto direttamente pregiudizievole per il debitore) del ruolo e della cartella di pagamento la cui notificazione sia stata omessa o invalida. L'art. 12, co. 4 bis, nell'odierna formulazione, recita infatti:
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
1. a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
2. b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
3. c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
4. d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
5. e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
6. f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47.
Alla luce del recente intervento legislativo, le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia n. 26283 del
2022, sono tornate sulla questione, affrontando la questione relativa all'incidenza delle modifiche normative sulla consolidata giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, in particolare, ha riconosciuto la piena operatività della nuova disposizione anche rispetto ai giudizi pendenti, non già in virtù di una presunta retroattività della stessa, bensì in quanto esplicazione del più generale principio stabilito dall'art. 100 c.p.c., che impone la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della parte che intende presentare una domanda giudiziale.
Più di recente, d'altra parte, la Cassazione ha confermato, con una nuova pronunzia Sezioni Unite, il precedente orientamento (sent. del 07/05/2024, n.12459); secondo i giudici di legittimità, in particolare,
l'evoluzione complessiva della disciplina della riscossione tributaria consente di ritenere le nuove disposizioni dell'art. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, compatibili con il dettato costituzionale e, in particolare, con le esigenze difensive del contribuente (o comunque del debitore esecutato), consentendo l'esperibilità di rimedi in fase esecutiva più ampi rispetto al passato. Si afferma, in particolare: “In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, pertanto, deve riconoscersi l'assenza, in capo al di uno specifico interesse, tra quelli indicati al citato art. 12, co. 4 bis, ad impugnare il ruolo in via CP_5 autonoma ed indipendente rispetto al compimento di ulteriore attività di riscossione da parte dell'ente incaricato, ed accogliersi l'appello. Con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia della parte attrice;
Controparte_5
b) accoglie l'appello proposto da parte dell' avverso la sentenza del ON
Giudice di Pace di 27830/2022, del 6 luglio 2022 e dichiara l'inammissibilità dell'opposizione CP_6 proposta dal CP_5
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti costituite;
d) nulla per le parti non costituite.
Così deciso in Napoli, 21 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale