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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG VG N. 2073/2025
N. R.G. VG 2073/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Seconda Sezione Civile e crisi d'impresa
Il Giudice Designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 26 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Esaminato il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato telematicamente il 19.2.2025 da: con sede legale in 20141 - Milano, Via Giovanni Spadolini n. 7, iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MI 2603224, codice fiscale
( – doc. 1), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante dott. P.IVA_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto (all. A), dagli avv.ti Marco Marinoni
(C.F. – PEC: , Alessandro Barbuti C.F._3 Email_1
(codice fiscale – indirizzo PEC e C.F._4 Email_2
Andrea De Filippi (C.F. – PEC: tutti C.F._5 Email_3
del Foro di Milano, con Studio in 20123 - Milano, Via Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
con sede legale in 20141 - Milano, Via Giovanni Spadolini n. 7, iscritta al Controparte_3
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MI 1430553, codice fiscale
( – doc. 2), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_2 CP_3 dott. (C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_4 C.F._6
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto (all. B), dagli avv.ti
Marco Marinoni (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_1
Alessandro Barbuti (codice fiscale – indirizzo PEC C.F._4
e Andrea De Filippi (C.F. Email_2 C.F._5
– PEC: tutti del Foro di Milano, con Studio in 20123 - Email_3
Milano, Via Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore:
Email_1
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG VG N. 2073/2025
con sede legale in 20141 - Milano, Via Giovanni Spadolini n. 7, iscritta al Registro Parte_1
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MI 1609062, codice fiscale
( – doc. 3), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante dott. P.IVA_3 Pt_1
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_4 C.F._6
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto (all. C), dagli avv.ti
Marco Marinoni (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_1
Alessandro Barbuti (codice fiscale – indirizzo PEC C.F._4
e Andrea De Filippi (C.F. – PEC: Email_2 C.F._5
tutti del Foro di Milano, con Studio in 20123 - Milano, Via Email_3
Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore:
Email_4
dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:
“Tutto ciò premesso, e come sopra rappresentate, Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
difese e domiciliate,
CHIEDONO che codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII, voglia: autorizzare e prescrivere, ai sensi degli artt. 18 comma 3 CCII, e 151 c.p.c., che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia eseguita, entro il fissando termine, con le modalità indicate al Paragrafo 5 che precede, ovvero con le diverse modalità ritenute adeguate alla luce del contesto di eccezionalità sopra rappresentato;
confermare l'applicazione erga omnes delle misure protettive del patrimonio delle società
[...]
e stabilendone la durata in giorni centoventi.” CP_1 Controparte_3 Parte_1
PREMESSO
a) Che parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 18 CCII pubblicata presso la Camera di
Commercio in data 17.2.2025, a seguito dell'accettazione dell'esperto avv. RICCARDO
AIMERITO in data 14.2.2025, ed in data 18.2.2025 – nel rispetto del termine del giorno successivo ex art. 19 co. 1 CCII - ha depositato via PCT il presente ricorso per conferma delle misure protettive, così leggendosi l'iscrizione nella visura storica camerale aggiornata:
Che parte ricorrente unitamente al ricorso:
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1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2021-2022 che risultano approvati e depositati al registro imprese nonché il progetto di bilancio al 31.12.2023 con la nota integrativa, nonché una situazione economico-patrimoniale/contabile/finanziaria, in modalità bilancio provvisorio, con il confronto degli esercizi 2023-2024, per le tre società ricorrenti (docc. 29-
30-31 allegati alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025);
2) ha depositato l'elenco dei creditori anche accompagnato dai relativi indirizzi PEC, con indicazione separata dei primi dieci per ammontare, per ognuna delle ricorrenti (docc. 32-33-
34 allegati alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025);
3) ha depositato uno specifico progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 CCII con il piano di tesoreria, finanziario e dei flussi di cassa per i successivi sei mesi (Doc. 11) e contenente le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 ccii, nonché un aggiornamento/integrazione del piano e della “manovra finanziaria” al 5.3.2025 (Doc. 45 allegato alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025);
4) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna delle ricorrenti in data 18.2.2025 di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata: “DICHIARO, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. e), CCII, che la Società, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, può essere risanata in esito alla procedura di composizione negoziata della crisi avviata in data 10 febbraio 2025 attraverso la presentazione dell'istanza ex art. 12 e ss.
e 25 CCII innanzi alla competente Camera di Commercio, con nomina dell'esperto in persona dell'avv. Riccardo Aimerito.”;
5) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo
13, commi 6, 7 e 8 in data 14.2.2025, RICCARDO AIMERITO;
6) ha depositato in atti una dichiarazione sulla esistenza di procedure esecutive e cautelari, ed una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale, indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d) CCII (essendovi un'esplicita dichiarazione con intento auto-certificativo); infatti, con l'istanza di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18, co. 2, CCI deve essere inserita nella piattaforma telematica una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della
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crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3; secondo l'aggiornamento delle dichiarazioni ex art. 18 co. 2 ccii (vedi documenti 35-36-37-38-39-40 allegati alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025: non vi sono procedure esecutive pendenti ma due istanze di apertura della L.G. a carico di e LA CP_1
TRIBUNA, la cui udienza è stata rinviata a maggio-giugno 2025, ad iniziativa dei ricorrenti e;
Parte_2 Parte_3
CONSIDERATO
• che nel parere motivato favorevole alla conferma delle misure protettive da parte dell'esperto avv. RICCARDO AIMERITO – depositato in data 16.3.2025 – si legge, per le motivazioni ivi esposte cui si rimanda, che “SI ESPRIME parere favorevole alla applicazione erga omnes delle misure protettive del patrimonio delle società e CP_1 CP_3 Pt_1
[... come richieste a pagg. 17 del Ricorso ex art. 19 CCII - il RICORSO Controparte_5
[...
- per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro delle
Imprese dell'istanza di concessione delle misure protettive.”;
• che a verbale di udienza l'esperto si è riportato al motivato parere e alle conclusioni positive sulla conferma generalizzata delle misure protettive, nella massima estensione temporale:
“…conferma quanto espresso nel motivato parere e nelle conclusioni della relazione sulla conferma delle misure protettive nella massima estensione temporale possibile, conferma la necessità delle integrazioni richieste e delle verifiche contabili AUP che verranno definite quanto alla portata dell'incarico oggi pomeriggio con LONGOBUCCO di EY, conferma la necessità di un cronoprogramma più mirato;
il piano industriale concepito va portato avanti nella sua unitarietà ed occorre che sia adottato dalla controllante e da tutte le controllate, dalle singole società e dal gruppo, con approvazione congiunta nella sua globalità e complessità, essendo peraltro prevista una fusione ex art. 2501 ter cc tra ed;
Pt_1 CP_6
• che nel termine di 7 (sette) giorni assegnato dal giudice – con decreto del 28.2.2025 - è stato compiuto l'esito delle notifiche ai creditori come da ricevute di consegna via PEC, in data
7.3.2025, nonché all'esperto in data 7.3.2025, come da deposito telematico di nota esplicativa della parte ricorrente in data 25.3.2025, con cui è stata data prova, delle ricevute di avvenuta consegna via PEC ai creditori bancari ed istituzionali (enti fiscali e previdenziali), ai primi dieci creditori per ammontare significativo delle ricorrenti come da elenco aggiornato all'attualità, ai creditori specificamente interessati perché muniti di titolo idoneo ad essere posto in esecuzione o che hanno depositato ricorso per l'apertura della L.G.;
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• che sono state sentite le parti e i creditori all'udienza in data 26.3.2025, è stato letto e discusso in udienza il motivato parere favorevole dell'esperto, sono state lette ed esaminate le memorie di costituzione dei creditori anche opponenti;
RILEVATO
• che con deposito telematico già citato, l'esperto ha enunciato il proprio motivato parere favorevole sulla richiesta di conferma dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio, formulando argomentate e condivisibili conclusioni sulla loro funzionalità ed indispensabilità allo svolgimento e buon esito delle trattative;
• che all'udienza fissata, tenutasi in data 26.3.2025, alla presenza dell'esperto e dei difensori di parte ricorrente, le parti già costituite si sono riportate alle memorie già depositate, ribadendo le precisazioni in ivi contenute;
il giudice, quindi, si è riservato, senza che vi siano state a verbale particolari opposizioni o contestazioni rispetto alle richieste protettive di parte ricorrente, posto che tutti i creditori costituiti ed i presenti non si sono dichiarati contrari ad intraprendere trattative, hanno aderito alla richiesta di conferma di misure protettive e/o si sono rimesse alla valutazione del giudicante, eccetto CP_7
e
[...] Controparte_8
che si sono opposti come da verbale/memoria depositata alla
[...]
conferma delle misure protettive;
• che la parte ricorrente nella memoria depositata in data 26.3.2025 ha dato atto dell'avanzamento del piano di risanamento dell'intero gruppo, delle trattative, della disponibilità degli istituti di credito, dall'intervento di a sostegno del CP_9 CP_10
riportandosi a tale scritto difensivo come da verbale, rilevando tra l'altro che
[...] [...]
ha fornito crescenti conferme sull'avanzamento dei processi valutativi e CP_11
deliberativi interni aventi ad oggetto gli interventi sopra descritti;
tale avanzamento è stato confermato anche nel corso delle riunioni plenarie con le altre creditrici finanziarie di , alla presenza dell'Esperto. Le stesse creditrici finanziarie, allo stato, hanno CP_6
condotto il confronto in termini costruttivi e non sono emersi fattori radicalmente ostativi all'ipotesi di manovra”; CP_1
• che, in relazione a quanto esposto nella memoria di costituzione di , va precisato che le misure protettive attengono al divieto di esecuzione e di procedere in via cautelare sulla base di debiti previdenziali e tributari pregressi mentre nel caso – di cui alla richiamata pronuncia del Tribunale di Catania in data 14 giugno 2022, in Diritto della Crisi – si trattava di una fattispecie del tutto diversa, essendo stata in quella sede richiesta la “sospensione dei
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pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti
CP_1 dell'Agenzia delle Entrate e dell' ”, dedotta erroneamente come misura protettiva, che tale non è, proprio perché non è volta a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori, ma è volta alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili (nella specie, discendenti da obbligazioni ex lege); la misura così postulata potrebbe, quindi, al più venire in considerazione come misura cautelare, ma tale domanda non è stata in concreto svolta dalla ricorrente e su di essa non occorre pronunciarsi;
che il piano sottostante di continuità sulla base del quale si svilupperanno le trattative verosimilmente prevederà il regolare adempimento delle obbligazioni correnti anche di carattere previdenziale generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale, come da piano di cassa e di tesoreria per i successivi sei mesi, senza alcuna sospensione dei pagamenti futuri, ferma la classica operatività del divieto di azioni esecutive e cautelari sui debiti pregressi oggetto di definizione concorsuale;
RITENUTO CHE
Sulla richiesta di conferma delle misure protettive.
L'esperto ha reso parere favorevole e le sue affermazioni consentirebbero di superare i motivi di opposizione delle parti costituite contrarie alla conferma delle misure, ragioni di contrarietà in specie peraltro assenti eccetto due casi sopra menzionati;
egli ha fornito un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, avendo esaminato la documentazione allegata all'istanza e caricata sulla piattaforma.
Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le “condizioni di squilibrio economico- patrimoniale-finanziario” costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e quindi per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), la sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall'esperto con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi) nonchè l'assenza di opposizioni specifiche e insuperabili (salvo quanto si dirà), non vi sono pertanto ragioni ostative alla conferma delle misure richieste.
Sul punto occorre ricordare peraltro che l'art. 12 comma 1 CCII prevede l'accesso alla C.N.C. per l'imprenditore che si trovi in crisi o insolvenza, ovvero “nelle condizioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” ed in tale definizione di stato di “crisi”, rientra la situazione concreta in cui versano le tre ricorrenti.
È evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall'esperto non possono 6 TRIBUNALE DI MILANO
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ritenersi “definitive”, tuttavia, allo stato degli atti, le risultanze economico finanziarie che emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti contabili depositati inducono a ritenere che le cause della crisi intervenuta corrispondano a quelle ravvisate dall'esperto.
Nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa – dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata
(vedi l'art. 16 comma 6 CCII) - non può negarsi oggi la conferma generalizzata ed erga omnes delle misure protettive.
Le misure protettive possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando
(ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora).
Ritiene pertanto chi scrive che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell'esperto, in assenza della (seria, non preconcetta e motivata) contrarietà di alcuno dei creditori in astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che solo due creditori hanno espresso una posizione di inammissibilità rispetto alla conferma delle misure protettive;
evidente è pertanto la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative paritarie con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata con il piano di risanamento prospettato nelle sue linee essenziali, ferma la necessità di approfondire le verifiche evidenziate nel parere dall'esperto e per la ricorrente di formulare una proposta finanziaria esatta di soddisfazione dei creditori in ambito di trattative.
Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudicante non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell'esperto.
Non vi è alcuna ragione allo stato per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguibile, considerato l'atteggiamento di apertura o comunque non connotato da chiusura preconcetta, adottato dai creditori: ciò che ora occorre è che le trattative vengano proseguite,
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essendo state già utilmente avviate, alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori e le indicazioni dell'esperto stesso;
esperto al quale (e non al Tribunale) fa capo la responsabilità di determinare l'archiviazione dell'istanza ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento.
Non possono escludersi dallo spettro applicativo di conferma delle misure protettive alcuni creditori, non avendo la società ricorrente, motivatamente, deciso di avvalersi del potere
“selettivo” di limitazione a determinati creditori o categoria di essi.
Quanto alla memoria di costituzione di Controparte_8
Contr per conto del Fondo denominato “Fundamenta” ( ), le ragioni ivi
[...]
esposte si palesano prive di pregio.
Contr Innanzitutto, mette conto osservare che non è uno dei crediti maggiori per ammontare ma la creditrice vanta un decreto ingiuntivo definitivo per una somma davvero modesta di €
21.000 circa oltre spese ed interessi;
deve quindi prevalere l'esigenza di risanamento aziendale vantaggiosa per tutto il ceto creditorio sulla mera attesa di un periodo limitato di tempo senza poter procedere all'esecuzione in relazione al debito nascente dal rapporto locatizio per un solo creditore, peraltro di dimensioni e forza economico/finanziaria rilevante;
ben può essere legittimo poi che l'esperto e la società non abbiano ancora coinvolto tale società nelle trattative, in base a un principio di gradualità, selettività e progressione, trovandosi la CNC in uno stadio iniziale;
infine, va precisato che la sospensione/moratoria attuale e limitata del pagamento dei debiti pregressi scaduti non è una forma di abuso o di distorsione ma è l'effetto tipico delle misure protettive, per poter trattare in modo sereno e paritario con tutti i creditori, in attesa di poter e dover formulare una esatta proposta di soddisfazione economica a tutti i creditori in base ai flussi.
Come correttamente dedotto da parte ricorrente in replica (vedi memoria del 26.3.2025),
Contr vanno richiamati anche per i fondamentali doveri solidaristici di correttezza e buona fede nella partecipazione alle trattative e di leale collaborazione, che incombono anche sul creditore ai sensi dell'art. 4 CCII;
in ogni caso, non è stata necessariamente prospettata un'ipotesi di stralcio dei fornitori, essendo la predisposizione della manovra finanziaria ancora in corso, mentre la sospensione del rimborso del debito pregresso è stata menzionata quale misura solamente interinale, funzionale al piano di tesoreria a sei mesi, non sarà certo una linea guida portante della definitiva manovra/piano; peraltro, così ragionando sarebbe impossibile quale sbocco della composizione anche la c.d. “convenzione di moratoria”
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interinale, legittima così come l'eventuale “saldo e stralcio” in base all'accordo eventualmente raggiunto con il singolo creditore.
Stesse considerazioni valgano per le deduzioni difensive di , Controparte_7
non rilevando in senso ostativo - al fine di concedere la protezione, nel congruo bilanciamento di interessi - l'inadempimento del debito pregresso e l'aver disatteso piani di rientro.
Quanto alla tesi di , è sufficiente rilevare come da memoria delle Controparte_13
ricorrenti che la protezione del patrimonio è opponibile a tale creditrice, indipendentemente dal fatto che le iniziative giudiziali dalla stessa assunte con riferimento al contratto di locazione sarebbero anteriori alla richiesta di applicazione delle misure protettive;
infatti, le misure protettive tipiche coprono tipicamente, anche i titoli giudiziali di formazione anteriore, non essendo consentita alcuna distinzione in tal senso ai sensi degli artt. 18 e 19, CCII, rilevando invece per individuare l'alveo applicativo il fatto genetico anteriore e pregresso del credito rispetto all'iscrizione della conferma delle misure protettive.
Nel bilanciamento di contrapposti interessi l'esigenza superiore del risanamento aziendale prevale sull'interesse egoistico all'esecuzione individuale o cautelari da parte dei creditori anche opponenti;
dovendo le trattative svolgersi rapidamente ed entro i 120 giorni, non appare sussistente l'imposizione di un sacrificio irragionevole, sproporzionato o sine die.
Alla luce di tali elementi, e in assenza di contestazione alcuna da parte dei creditori più importanti per ammontare, il tribunale può e deve confermare le misure protettive come meglio dettagliate in dispositivo nei confronti di tutti i creditori della società ricorrente per la durata richiesta di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'istanza.
Infatti, la complessità del passivo e della ristrutturazione aziendale, le dimensioni rilevanti, la moltitudine dei creditori coinvolti, la presenza dei creditori istituzionali quali l'agente di CP_1 riscossione, l' e soprattutto di molteplici istituti bancari con tempi deliberativi e decisionali più lunghi (che inducono a pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l'esperto), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine massimo di centoventi (120) giorni.
Quanto, infine alla tempistica, osservato che l'art. 19, comma 4 C.C.I. stabilisce un range di durata “non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni”, e tenuto conto dell'elevato numero dei creditori coinvolti nella trattativa e della complessità della stessa, si ritiene ragionevole stabilire la durata delle misure nel termine di 120 (centoventi) giorni, rammentando che, a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporne
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l'abbreviazione su istanza di parte o segnalazione dell'esperto qualora non si mostrino idonee a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Si precisa infine che lavoratori dipendenti della società o con altra tipologia di rapporto che sono creditori, senza necessità di precisazioni in dispositivo per le singole posizioni, destinatari delle notifiche, non sono attinti dalle misure protettive per espressa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 18 comma 1 CCII.
P.Q.M.
CONFERMA le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori sociali delle tre società ricorrenti in epigrafe, Controparte_1 Controparte_14 Parte_1
FISSA per tali misure protettive concesse il termine di durata di 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (17 febbraio 2025);
DA' ATTO che a far data dalla predetta pubblicazione dell'istanza i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
AVVERTE che, ai sensi dell'art. 18 comma 5 CCII, creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 CCII;
AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto nominato, a cura della Cancelleria, dando atto che la presente ordinanza deve essere pubblicata sempre a cura della cancelleria entro il giorno successivo al registro delle imprese.
Milano, 6.4.2025
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
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Il Giudice Designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 26 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Esaminato il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato telematicamente il 19.2.2025 da: con sede legale in 20141 - Milano, Via Giovanni Spadolini n. 7, iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MI 2603224, codice fiscale
( – doc. 1), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante dott. P.IVA_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto (all. A), dagli avv.ti Marco Marinoni
(C.F. – PEC: , Alessandro Barbuti C.F._3 Email_1
(codice fiscale – indirizzo PEC e C.F._4 Email_2
Andrea De Filippi (C.F. – PEC: tutti C.F._5 Email_3
del Foro di Milano, con Studio in 20123 - Milano, Via Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore: Email_1
con sede legale in 20141 - Milano, Via Giovanni Spadolini n. 7, iscritta al Controparte_3
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MI 1430553, codice fiscale
( – doc. 2), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_2 CP_3 dott. (C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_4 C.F._6
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto (all. B), dagli avv.ti
Marco Marinoni (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_1
Alessandro Barbuti (codice fiscale – indirizzo PEC C.F._4
e Andrea De Filippi (C.F. Email_2 C.F._5
– PEC: tutti del Foro di Milano, con Studio in 20123 - Email_3
Milano, Via Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore:
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delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA MI 1609062, codice fiscale
( – doc. 3), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante dott. P.IVA_3 Pt_1
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_4 C.F._6
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto (all. C), dagli avv.ti
Marco Marinoni (C.F. – PEC: , C.F._3 Email_1
Alessandro Barbuti (codice fiscale – indirizzo PEC C.F._4
e Andrea De Filippi (C.F. – PEC: Email_2 C.F._5
tutti del Foro di Milano, con Studio in 20123 - Milano, Via Email_3
Amedei n. 9, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore:
Email_4
dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:
“Tutto ciò premesso, e come sopra rappresentate, Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
difese e domiciliate,
CHIEDONO che codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII, voglia: autorizzare e prescrivere, ai sensi degli artt. 18 comma 3 CCII, e 151 c.p.c., che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia eseguita, entro il fissando termine, con le modalità indicate al Paragrafo 5 che precede, ovvero con le diverse modalità ritenute adeguate alla luce del contesto di eccezionalità sopra rappresentato;
confermare l'applicazione erga omnes delle misure protettive del patrimonio delle società
[...]
e stabilendone la durata in giorni centoventi.” CP_1 Controparte_3 Parte_1
PREMESSO
a) Che parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 18 CCII pubblicata presso la Camera di
Commercio in data 17.2.2025, a seguito dell'accettazione dell'esperto avv. RICCARDO
AIMERITO in data 14.2.2025, ed in data 18.2.2025 – nel rispetto del termine del giorno successivo ex art. 19 co. 1 CCII - ha depositato via PCT il presente ricorso per conferma delle misure protettive, così leggendosi l'iscrizione nella visura storica camerale aggiornata:
Che parte ricorrente unitamente al ricorso:
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1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2021-2022 che risultano approvati e depositati al registro imprese nonché il progetto di bilancio al 31.12.2023 con la nota integrativa, nonché una situazione economico-patrimoniale/contabile/finanziaria, in modalità bilancio provvisorio, con il confronto degli esercizi 2023-2024, per le tre società ricorrenti (docc. 29-
30-31 allegati alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025);
2) ha depositato l'elenco dei creditori anche accompagnato dai relativi indirizzi PEC, con indicazione separata dei primi dieci per ammontare, per ognuna delle ricorrenti (docc. 32-33-
34 allegati alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025);
3) ha depositato uno specifico progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 CCII con il piano di tesoreria, finanziario e dei flussi di cassa per i successivi sei mesi (Doc. 11) e contenente le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 ccii, nonché un aggiornamento/integrazione del piano e della “manovra finanziaria” al 5.3.2025 (Doc. 45 allegato alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025);
4) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna delle ricorrenti in data 18.2.2025 di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata: “DICHIARO, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. e), CCII, che la Società, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, può essere risanata in esito alla procedura di composizione negoziata della crisi avviata in data 10 febbraio 2025 attraverso la presentazione dell'istanza ex art. 12 e ss.
e 25 CCII innanzi alla competente Camera di Commercio, con nomina dell'esperto in persona dell'avv. Riccardo Aimerito.”;
5) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo
13, commi 6, 7 e 8 in data 14.2.2025, RICCARDO AIMERITO;
6) ha depositato in atti una dichiarazione sulla esistenza di procedure esecutive e cautelari, ed una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale, indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d) CCII (essendovi un'esplicita dichiarazione con intento auto-certificativo); infatti, con l'istanza di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18, co. 2, CCI deve essere inserita nella piattaforma telematica una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della
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crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3; secondo l'aggiornamento delle dichiarazioni ex art. 18 co. 2 ccii (vedi documenti 35-36-37-38-39-40 allegati alla nota di deposito telematico di parte ricorrente in data 26.3.2025: non vi sono procedure esecutive pendenti ma due istanze di apertura della L.G. a carico di e LA CP_1
TRIBUNA, la cui udienza è stata rinviata a maggio-giugno 2025, ad iniziativa dei ricorrenti e;
Parte_2 Parte_3
CONSIDERATO
• che nel parere motivato favorevole alla conferma delle misure protettive da parte dell'esperto avv. RICCARDO AIMERITO – depositato in data 16.3.2025 – si legge, per le motivazioni ivi esposte cui si rimanda, che “SI ESPRIME parere favorevole alla applicazione erga omnes delle misure protettive del patrimonio delle società e CP_1 CP_3 Pt_1
[... come richieste a pagg. 17 del Ricorso ex art. 19 CCII - il RICORSO Controparte_5
[...
- per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro delle
Imprese dell'istanza di concessione delle misure protettive.”;
• che a verbale di udienza l'esperto si è riportato al motivato parere e alle conclusioni positive sulla conferma generalizzata delle misure protettive, nella massima estensione temporale:
“…conferma quanto espresso nel motivato parere e nelle conclusioni della relazione sulla conferma delle misure protettive nella massima estensione temporale possibile, conferma la necessità delle integrazioni richieste e delle verifiche contabili AUP che verranno definite quanto alla portata dell'incarico oggi pomeriggio con LONGOBUCCO di EY, conferma la necessità di un cronoprogramma più mirato;
il piano industriale concepito va portato avanti nella sua unitarietà ed occorre che sia adottato dalla controllante e da tutte le controllate, dalle singole società e dal gruppo, con approvazione congiunta nella sua globalità e complessità, essendo peraltro prevista una fusione ex art. 2501 ter cc tra ed;
Pt_1 CP_6
• che nel termine di 7 (sette) giorni assegnato dal giudice – con decreto del 28.2.2025 - è stato compiuto l'esito delle notifiche ai creditori come da ricevute di consegna via PEC, in data
7.3.2025, nonché all'esperto in data 7.3.2025, come da deposito telematico di nota esplicativa della parte ricorrente in data 25.3.2025, con cui è stata data prova, delle ricevute di avvenuta consegna via PEC ai creditori bancari ed istituzionali (enti fiscali e previdenziali), ai primi dieci creditori per ammontare significativo delle ricorrenti come da elenco aggiornato all'attualità, ai creditori specificamente interessati perché muniti di titolo idoneo ad essere posto in esecuzione o che hanno depositato ricorso per l'apertura della L.G.;
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• che sono state sentite le parti e i creditori all'udienza in data 26.3.2025, è stato letto e discusso in udienza il motivato parere favorevole dell'esperto, sono state lette ed esaminate le memorie di costituzione dei creditori anche opponenti;
RILEVATO
• che con deposito telematico già citato, l'esperto ha enunciato il proprio motivato parere favorevole sulla richiesta di conferma dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio, formulando argomentate e condivisibili conclusioni sulla loro funzionalità ed indispensabilità allo svolgimento e buon esito delle trattative;
• che all'udienza fissata, tenutasi in data 26.3.2025, alla presenza dell'esperto e dei difensori di parte ricorrente, le parti già costituite si sono riportate alle memorie già depositate, ribadendo le precisazioni in ivi contenute;
il giudice, quindi, si è riservato, senza che vi siano state a verbale particolari opposizioni o contestazioni rispetto alle richieste protettive di parte ricorrente, posto che tutti i creditori costituiti ed i presenti non si sono dichiarati contrari ad intraprendere trattative, hanno aderito alla richiesta di conferma di misure protettive e/o si sono rimesse alla valutazione del giudicante, eccetto CP_7
e
[...] Controparte_8
che si sono opposti come da verbale/memoria depositata alla
[...]
conferma delle misure protettive;
• che la parte ricorrente nella memoria depositata in data 26.3.2025 ha dato atto dell'avanzamento del piano di risanamento dell'intero gruppo, delle trattative, della disponibilità degli istituti di credito, dall'intervento di a sostegno del CP_9 CP_10
riportandosi a tale scritto difensivo come da verbale, rilevando tra l'altro che
[...] [...]
ha fornito crescenti conferme sull'avanzamento dei processi valutativi e CP_11
deliberativi interni aventi ad oggetto gli interventi sopra descritti;
tale avanzamento è stato confermato anche nel corso delle riunioni plenarie con le altre creditrici finanziarie di , alla presenza dell'Esperto. Le stesse creditrici finanziarie, allo stato, hanno CP_6
condotto il confronto in termini costruttivi e non sono emersi fattori radicalmente ostativi all'ipotesi di manovra”; CP_1
• che, in relazione a quanto esposto nella memoria di costituzione di , va precisato che le misure protettive attengono al divieto di esecuzione e di procedere in via cautelare sulla base di debiti previdenziali e tributari pregressi mentre nel caso – di cui alla richiamata pronuncia del Tribunale di Catania in data 14 giugno 2022, in Diritto della Crisi – si trattava di una fattispecie del tutto diversa, essendo stata in quella sede richiesta la “sospensione dei
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pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti
CP_1 dell'Agenzia delle Entrate e dell' ”, dedotta erroneamente come misura protettiva, che tale non è, proprio perché non è volta a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori, ma è volta alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili (nella specie, discendenti da obbligazioni ex lege); la misura così postulata potrebbe, quindi, al più venire in considerazione come misura cautelare, ma tale domanda non è stata in concreto svolta dalla ricorrente e su di essa non occorre pronunciarsi;
che il piano sottostante di continuità sulla base del quale si svilupperanno le trattative verosimilmente prevederà il regolare adempimento delle obbligazioni correnti anche di carattere previdenziale generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale, come da piano di cassa e di tesoreria per i successivi sei mesi, senza alcuna sospensione dei pagamenti futuri, ferma la classica operatività del divieto di azioni esecutive e cautelari sui debiti pregressi oggetto di definizione concorsuale;
RITENUTO CHE
Sulla richiesta di conferma delle misure protettive.
L'esperto ha reso parere favorevole e le sue affermazioni consentirebbero di superare i motivi di opposizione delle parti costituite contrarie alla conferma delle misure, ragioni di contrarietà in specie peraltro assenti eccetto due casi sopra menzionati;
egli ha fornito un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, avendo esaminato la documentazione allegata all'istanza e caricata sulla piattaforma.
Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le “condizioni di squilibrio economico- patrimoniale-finanziario” costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e quindi per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), la sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall'esperto con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi) nonchè l'assenza di opposizioni specifiche e insuperabili (salvo quanto si dirà), non vi sono pertanto ragioni ostative alla conferma delle misure richieste.
Sul punto occorre ricordare peraltro che l'art. 12 comma 1 CCII prevede l'accesso alla C.N.C. per l'imprenditore che si trovi in crisi o insolvenza, ovvero “nelle condizioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” ed in tale definizione di stato di “crisi”, rientra la situazione concreta in cui versano le tre ricorrenti.
È evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall'esperto non possono 6 TRIBUNALE DI MILANO
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ritenersi “definitive”, tuttavia, allo stato degli atti, le risultanze economico finanziarie che emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti contabili depositati inducono a ritenere che le cause della crisi intervenuta corrispondano a quelle ravvisate dall'esperto.
Nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa – dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata
(vedi l'art. 16 comma 6 CCII) - non può negarsi oggi la conferma generalizzata ed erga omnes delle misure protettive.
Le misure protettive possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando
(ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora).
Ritiene pertanto chi scrive che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell'esperto, in assenza della (seria, non preconcetta e motivata) contrarietà di alcuno dei creditori in astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che solo due creditori hanno espresso una posizione di inammissibilità rispetto alla conferma delle misure protettive;
evidente è pertanto la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative paritarie con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata con il piano di risanamento prospettato nelle sue linee essenziali, ferma la necessità di approfondire le verifiche evidenziate nel parere dall'esperto e per la ricorrente di formulare una proposta finanziaria esatta di soddisfazione dei creditori in ambito di trattative.
Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudicante non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell'esperto.
Non vi è alcuna ragione allo stato per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguibile, considerato l'atteggiamento di apertura o comunque non connotato da chiusura preconcetta, adottato dai creditori: ciò che ora occorre è che le trattative vengano proseguite,
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essendo state già utilmente avviate, alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori e le indicazioni dell'esperto stesso;
esperto al quale (e non al Tribunale) fa capo la responsabilità di determinare l'archiviazione dell'istanza ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento.
Non possono escludersi dallo spettro applicativo di conferma delle misure protettive alcuni creditori, non avendo la società ricorrente, motivatamente, deciso di avvalersi del potere
“selettivo” di limitazione a determinati creditori o categoria di essi.
Quanto alla memoria di costituzione di Controparte_8
Contr per conto del Fondo denominato “Fundamenta” ( ), le ragioni ivi
[...]
esposte si palesano prive di pregio.
Contr Innanzitutto, mette conto osservare che non è uno dei crediti maggiori per ammontare ma la creditrice vanta un decreto ingiuntivo definitivo per una somma davvero modesta di €
21.000 circa oltre spese ed interessi;
deve quindi prevalere l'esigenza di risanamento aziendale vantaggiosa per tutto il ceto creditorio sulla mera attesa di un periodo limitato di tempo senza poter procedere all'esecuzione in relazione al debito nascente dal rapporto locatizio per un solo creditore, peraltro di dimensioni e forza economico/finanziaria rilevante;
ben può essere legittimo poi che l'esperto e la società non abbiano ancora coinvolto tale società nelle trattative, in base a un principio di gradualità, selettività e progressione, trovandosi la CNC in uno stadio iniziale;
infine, va precisato che la sospensione/moratoria attuale e limitata del pagamento dei debiti pregressi scaduti non è una forma di abuso o di distorsione ma è l'effetto tipico delle misure protettive, per poter trattare in modo sereno e paritario con tutti i creditori, in attesa di poter e dover formulare una esatta proposta di soddisfazione economica a tutti i creditori in base ai flussi.
Come correttamente dedotto da parte ricorrente in replica (vedi memoria del 26.3.2025),
Contr vanno richiamati anche per i fondamentali doveri solidaristici di correttezza e buona fede nella partecipazione alle trattative e di leale collaborazione, che incombono anche sul creditore ai sensi dell'art. 4 CCII;
in ogni caso, non è stata necessariamente prospettata un'ipotesi di stralcio dei fornitori, essendo la predisposizione della manovra finanziaria ancora in corso, mentre la sospensione del rimborso del debito pregresso è stata menzionata quale misura solamente interinale, funzionale al piano di tesoreria a sei mesi, non sarà certo una linea guida portante della definitiva manovra/piano; peraltro, così ragionando sarebbe impossibile quale sbocco della composizione anche la c.d. “convenzione di moratoria”
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interinale, legittima così come l'eventuale “saldo e stralcio” in base all'accordo eventualmente raggiunto con il singolo creditore.
Stesse considerazioni valgano per le deduzioni difensive di , Controparte_7
non rilevando in senso ostativo - al fine di concedere la protezione, nel congruo bilanciamento di interessi - l'inadempimento del debito pregresso e l'aver disatteso piani di rientro.
Quanto alla tesi di , è sufficiente rilevare come da memoria delle Controparte_13
ricorrenti che la protezione del patrimonio è opponibile a tale creditrice, indipendentemente dal fatto che le iniziative giudiziali dalla stessa assunte con riferimento al contratto di locazione sarebbero anteriori alla richiesta di applicazione delle misure protettive;
infatti, le misure protettive tipiche coprono tipicamente, anche i titoli giudiziali di formazione anteriore, non essendo consentita alcuna distinzione in tal senso ai sensi degli artt. 18 e 19, CCII, rilevando invece per individuare l'alveo applicativo il fatto genetico anteriore e pregresso del credito rispetto all'iscrizione della conferma delle misure protettive.
Nel bilanciamento di contrapposti interessi l'esigenza superiore del risanamento aziendale prevale sull'interesse egoistico all'esecuzione individuale o cautelari da parte dei creditori anche opponenti;
dovendo le trattative svolgersi rapidamente ed entro i 120 giorni, non appare sussistente l'imposizione di un sacrificio irragionevole, sproporzionato o sine die.
Alla luce di tali elementi, e in assenza di contestazione alcuna da parte dei creditori più importanti per ammontare, il tribunale può e deve confermare le misure protettive come meglio dettagliate in dispositivo nei confronti di tutti i creditori della società ricorrente per la durata richiesta di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'istanza.
Infatti, la complessità del passivo e della ristrutturazione aziendale, le dimensioni rilevanti, la moltitudine dei creditori coinvolti, la presenza dei creditori istituzionali quali l'agente di CP_1 riscossione, l' e soprattutto di molteplici istituti bancari con tempi deliberativi e decisionali più lunghi (che inducono a pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l'esperto), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine massimo di centoventi (120) giorni.
Quanto, infine alla tempistica, osservato che l'art. 19, comma 4 C.C.I. stabilisce un range di durata “non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni”, e tenuto conto dell'elevato numero dei creditori coinvolti nella trattativa e della complessità della stessa, si ritiene ragionevole stabilire la durata delle misure nel termine di 120 (centoventi) giorni, rammentando che, a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporne
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l'abbreviazione su istanza di parte o segnalazione dell'esperto qualora non si mostrino idonee a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Si precisa infine che lavoratori dipendenti della società o con altra tipologia di rapporto che sono creditori, senza necessità di precisazioni in dispositivo per le singole posizioni, destinatari delle notifiche, non sono attinti dalle misure protettive per espressa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 18 comma 1 CCII.
P.Q.M.
CONFERMA le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori sociali delle tre società ricorrenti in epigrafe, Controparte_1 Controparte_14 Parte_1
FISSA per tali misure protettive concesse il termine di durata di 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (17 febbraio 2025);
DA' ATTO che a far data dalla predetta pubblicazione dell'istanza i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
AVVERTE che, ai sensi dell'art. 18 comma 5 CCII, creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 CCII;
AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto nominato, a cura della Cancelleria, dando atto che la presente ordinanza deve essere pubblicata sempre a cura della cancelleria entro il giorno successivo al registro delle imprese.
Milano, 6.4.2025
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
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