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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 285/2025 promossa da
1) Parte_1
Nata a Lamezia Terme il 13.10.1984
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]n. 58 con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Busto Arsizio il 12.05.1984
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio civile in regime di comunione dei beni in data 05.05.2012 risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Fagnano Olona Atto n. 5 parte I anno 2012
□ separati con sentenza n. 182/2025 Dall'unione sono nati: (Tradate 26.08.2012) e Parte_3 Parte_4
(Tradate il 15.02.2018)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori;
Pt_3 Parte_4
3) collocamento prevalente di ed presso la madre cui viene conseguentemente Pt_3 Parte_4 assegnata la casa coniugale sita in Fagnano Olona Frazione Fornaci n. 58 con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze. Il signor si è già trasferito altrove alla data del Pt_2
12.10.2024 ed ha avviato le pratiche del cambio di residenza;
4) Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti dei figli minori a week end alterni dal venerdì dalle ore 19.00 quando li preleverà dalla casa coniugale per poi ivi riportarli la domenica alle ore 19.00;
5) Durante la settimana il padre terrà seco i minori il martedì dalle ore 19.00, quando avrà cura di prelevarli dalla casa coniugale, per poi ivi riportarli alle ore 00:00 presso la madre;
6) Durante il periodo natalizio le parti suddivideranno il relativo periodo alternativamente dal
23 dicembre al 30 dicembre e dal 1 e 6 gennaio avendo cura di accordarsi per trascorrere con i figli i giorni di festa 24, 25 e 26 dicembre 31, 1 e 6 gennaio.
7) Festività pasquali ad anni alterni.
8) Vacanze estive: due settimane anche non consecutive con il padre nel periodo che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno od anche prima quando avranno il piano ferie. Con riferimento al corrente anno le parti, entro il mese di aprile 2025, decideranno come concordare la ripartizione delle ferie estive relative all'anno 2025;
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro dei minori con il genitore non presente il giorno del loro compleanno;
10) le parti possono stabilire diversi accordi sia con riferimento ai periodi di visita ordinari che durante le festività e ferie;
Pag. 2 di 5 11) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda i minori protagonisti, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando i figli si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei minori quando gli stessi si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei minori;
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei minori;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato ai minori (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuti stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
✓ La parti si obbligano a non coinvolgere i minori in nuove relazioni sentimentali se non previa condivisione con l'altro genitore in maniera che la situazione sia tale da non inficiare la stabilità e sfera emotiva dei minori;
12) il signor si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2
Pag. 3 di 5 minori la somma complessiva di euro 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese presso il conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_1
[...], oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le parti hanno stabilito di suddividere al 50% il costo della mensa relativo ad . La signora ha diritto a Parte_4 Parte_1 percepire l'intera somma relativa all'assegno unico;
13) L'autovettura modello Fiat Panda Tg DY192ZY, attualmente intestata alla signora
[...]
verrà trasferita entro il mese di entro il 31.12.2025 al signor con spese di Pt_1 Pt_2 passaggio a carico dello stesso. Il signor proseguirà nel pagamento della somma di Pt_2 euro 200,00 mensili a favore della signora a titolo di rimborso del Parte_1 finanziamento per l'acquisto del predetto veicolo;
14) I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio;
15) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
16) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Fagnano Olona in regime di comunione dei beni in data 05.05.2012 risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Fagnano Olona Atto n. 5 parte I anno 2012 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _______5.11.2205____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 285/2025 promossa da
1) Parte_1
Nata a Lamezia Terme il 13.10.1984
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]n. 58 con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Busto Arsizio il 12.05.1984
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio civile in regime di comunione dei beni in data 05.05.2012 risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Fagnano Olona Atto n. 5 parte I anno 2012
□ separati con sentenza n. 182/2025 Dall'unione sono nati: (Tradate 26.08.2012) e Parte_3 Parte_4
(Tradate il 15.02.2018)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori;
Pt_3 Parte_4
3) collocamento prevalente di ed presso la madre cui viene conseguentemente Pt_3 Parte_4 assegnata la casa coniugale sita in Fagnano Olona Frazione Fornaci n. 58 con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze. Il signor si è già trasferito altrove alla data del Pt_2
12.10.2024 ed ha avviato le pratiche del cambio di residenza;
4) Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti dei figli minori a week end alterni dal venerdì dalle ore 19.00 quando li preleverà dalla casa coniugale per poi ivi riportarli la domenica alle ore 19.00;
5) Durante la settimana il padre terrà seco i minori il martedì dalle ore 19.00, quando avrà cura di prelevarli dalla casa coniugale, per poi ivi riportarli alle ore 00:00 presso la madre;
6) Durante il periodo natalizio le parti suddivideranno il relativo periodo alternativamente dal
23 dicembre al 30 dicembre e dal 1 e 6 gennaio avendo cura di accordarsi per trascorrere con i figli i giorni di festa 24, 25 e 26 dicembre 31, 1 e 6 gennaio.
7) Festività pasquali ad anni alterni.
8) Vacanze estive: due settimane anche non consecutive con il padre nel periodo che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno od anche prima quando avranno il piano ferie. Con riferimento al corrente anno le parti, entro il mese di aprile 2025, decideranno come concordare la ripartizione delle ferie estive relative all'anno 2025;
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro dei minori con il genitore non presente il giorno del loro compleanno;
10) le parti possono stabilire diversi accordi sia con riferimento ai periodi di visita ordinari che durante le festività e ferie;
Pag. 2 di 5 11) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda i minori protagonisti, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando i figli si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei minori quando gli stessi si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei minori;
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei minori;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato ai minori (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuti stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
✓ La parti si obbligano a non coinvolgere i minori in nuove relazioni sentimentali se non previa condivisione con l'altro genitore in maniera che la situazione sia tale da non inficiare la stabilità e sfera emotiva dei minori;
12) il signor si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2
Pag. 3 di 5 minori la somma complessiva di euro 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese presso il conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_1
[...], oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le parti hanno stabilito di suddividere al 50% il costo della mensa relativo ad . La signora ha diritto a Parte_4 Parte_1 percepire l'intera somma relativa all'assegno unico;
13) L'autovettura modello Fiat Panda Tg DY192ZY, attualmente intestata alla signora
[...]
verrà trasferita entro il mese di entro il 31.12.2025 al signor con spese di Pt_1 Pt_2 passaggio a carico dello stesso. Il signor proseguirà nel pagamento della somma di Pt_2 euro 200,00 mensili a favore della signora a titolo di rimborso del Parte_1 finanziamento per l'acquisto del predetto veicolo;
14) I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio;
15) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
16) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Fagnano Olona in regime di comunione dei beni in data 05.05.2012 risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Fagnano Olona Atto n. 5 parte I anno 2012 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _______5.11.2205____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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