Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Ordinanza presidenziale 12 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23511 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23511/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12520/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12520 del 2024, proposto da
LE HA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania LU LI OL, Universita' degli Studi G D'NZ TI, Universita' degli Studi Catania, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi OL Federico Ii, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IS IL D’AM, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2024/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi della Basilicata Potenza e di Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi della Campania LU LI OL e di Universita' degli Studi G D'NZ TI e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' della Calabria e di Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi dell'Insubria Varese e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi OL Federico Ii e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' Politecnica delle Marche Ancona e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi di Salerno Fisciano e di Universita' del Salento Lecce e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' degli Studi Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in data 11 novembre 2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso firmato dalla parte personalmente;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e del deposito da parte delle amministrazioni resistenti di relazione amministrativa analoga a quella depositata nell’ambito del filone di ricorsi in materia di accesso al numero chiuso per il corso di laurea di medicina, con limitato impegno difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ZI |
IL SEGRETARIO