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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 703/2023
All'udienza del 18/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente da remoto l'avv TOGNI TOMMASO . Per parte resistente è presente in aula di udienza l' avv NANNIZZI SILVIA
.
Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione mista dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.54 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2023 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'avv. Togni Tommaso
- Ricorrente -
contro
CP_1
Rappr. dall'avv. Nannizzi Silvia
- Resistente -
OGGETTO: “infortunio sul lavoro”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.07.2023 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro: “In primo luogo: - accertare e dichiarare che l'infortunio sofferto dal Sig. in data 18 agosto 2022 ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari a 14 (quattordici) punti percentuali o comunque nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2020; - accertare e dichiarare che il grado complessivo di menomazioni in capo al Sig. è superiore alla soglia prevista per il riconoscimento Pt_1 della rendita mensile vitalizia e, per l'effetto, condannare in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al CP_1
Sig. il dovuto indennizzo come previsto dalla Legge per la menomazione psicofisica sofferta a far Parte_1 data dal dicembre 2022, oltre alla quota riconosciuta a titolo di danno da cenestesi lavorativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudicante accerti un grado di menomazione inferiore al 16 punti percentuali, cifra al di sotto della quale non viene riconosciuto il diritto alla rendita vitalizia: - condannare in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. la somma ritenuta di giustizia e come previsto dalla Legge per la Parte_1 menomazione psicofisica sofferta a titolo di indennizzo, dedotto quanto già versato dall . Con vittoria di spese e CP_2
1 compensi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì in via istruttoria ammissione di CTU e prova per testi.
Il ricorrente, in particolare, rappresentava di essere lavoratore dipendente dal 02.02.2022 della ditta
COGEIT srl con la mansione di autista e conducente di mezzi pesanti.
Rappresentava altresì che in data 18.08.2022 era vittima di un infortunio sul lavoro infatti durante le operazioni per la consegna di materiali presso un cantiere a Marina di Massa, cadeva a terra riportando una ferita alla testa.
Ne conseguiva un primo accesso al pronto soccorso nella medesima giornata dell'infortunio dove non venivano rilevati fratture o danni bisognosi di cure e veniva dimesso con una prescrizione di 10 gg di riposo;
permanendo forti dolori nella parte superiore del corpo in data 20.08.2022 accedeva nuovamente al pronto soccorso e non evidenziandosi particolari lesioni gli venivano prescritti 7 gg di riposo. Nonostante ciò, accusando forti dolori al petto e alla spalla destra, doveva accedere per una terza volta al pronto soccorso in data 22.08.2022 dove “veniva immediatamente ricoverato e dopo due due giorni di ulteriori accertamenti dimesso con la diagnosi di “due fratture costali con minima contusione polmonare e frattura della scapola sinistra” e prognosi di 40 giorni;
”.
Sottolinea che durante la degenza si era sottoposto ad accertamenti diagnostici privati dai quali emergeva l'entità effettiva dei postumi riportati.
A seguito dell'infortunio veniva aperta la pratica n.517888299 e la malattia veniva chiusa in data CP_1
12.12.2022 con una menomazione dell'integrità del 7% e complessivamente del 10% con una somma liquidata pari ad euro 12.857,7710. Infatti, l' in data 14.12.2022 “comunicava che la menomazione accertata CP_2 era “esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sn., spalla sin., esisti algo-disfunzionali in frattura” con un grado di inabilità accertata del 7%, che si sommava ad un grado già presente per il valore complessivo di 10 punti percentuali”.
Rilevava che vi era ripresa dell'attività lavorativa nonostante il persistere di dolori.
Lamentava, dunque, che non ritenendo congruo il suddetto grado di inabilità riconosciutogli, dopo essersi sottoposto a visita medico legale effettuata dal dott. (secondo il quale “Tenuto conto della Persona_1 concorrenza e della coesistenza delle menomazioni, l'invalidità permanente globale è valutabile pari al 14% (quattordici per cento)”), presentava opposizione in data 09/02/2023 avverso il provvedimento di cui sopra.
Essendo decorsi oltre 120 gg senza risposta adiva, pertanto, questo Tribunale per vedersi tutelati i propri diritti. Con il ricorso in oggetto rilevava sia un errato computo del grado complessivo di invalidità anche per quanto riguarda il riconoscimento del pregresso, sia la necessità di ottenere un riconoscimento di una percentuale di personalizzazione del danno, chiedendo quanto sopra indicato.
Si costituiva l' che contestando in fatto e in diritto le domande di cui al ricorso, rilevava innanzitutto CP_1
CP_
“che non corrisponde a vero che l' abbia ridotto dal 4% al 3% il punteggio per l'infortunio occorso in data 22 aprile 2 2004 alla spalla destra (caso 503811046). I postumi sono tuttora valutati nella misura del 4% ( si veda doc 2 e doc 7). Si ricorda che nel momento della riunificazione con altri punteggi non viene effettuata la somma aritmetica, bensì si applicano i criteri stabiliti dal T.U. 1124/65 come ad esempio la formula Gabrielli.”
Dopodiché si opponeva al riconoscimento di “quota a titolo di danno da cenestesi lavorativa creando commistione tra la valutazione civilistica e la valutazione previdenziale del danno. L' si oppone a tale irrituale richiesta e chiede che il CP_2 danno si valutato sulla base delle tabelle di cui al d.legsl 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2020”
Nel merito, richiamandosi alla relazione della dottoressa , faceva presente che a seguito di Per_2 un'attenta valutazione del caso l' aveva ritenuto di non accogliere l'opposizione. CP_2
Faceva altresì presente che nel “frattempo, in data 22 agosto 23, è stata costituita una rendita della misura del 16% a seguito della denuncia di un altro evento ( caso 51960361 riconosciuto con 7 punti).”
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Stante la non contestazione delle mansioni svolte, si è ritenuta superflua l'escussione dei testi.
Si è proceduto, quindi, a disporre una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del grado di inabilità.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da sentenza contestuale
°°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato nei limiti della parte motiva.
Preliminarmente in merito alla richiesta di parte ricorrente di riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa che non risulta ad ogni modo provato non rientra nella valutazione previdenziale del danno che va liquidato sulla base delle tabelle di cui al d.legsl 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2020. CP_ All'esito di infortunio sul lavoro, l' riconosceva all'odierno ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7%, che si sommava ad un grado già presente per il valore complessivo di 10 punti percentuali, pertanto essendo pacifica la natura professionale dell'infortunio ed essendo in contestazione esclusivamente la percentuale di danno riconosciuta si procedeva ad esperire, come richiesto dalle parti, ctu medico legale.
Il CTU dott. così concludeva: “All'esame anamnestico - clinico da me condotto in data 09.05.25 è Persona_3 risultato tra l'altro: “Esame obiettivo: …….Alla pressione a livello della regione antero-laterale dell'emitorace sx il p. riferisce algia……Soggetto destrimane. Perimetri delle braccia (punto di repere capitello radiale) misurano: a cm 10 circa a dx: 32 cm circa a sx: 31 cm circa a cm 15 circa a dx: 33 cm circa a sx: 32 cm circa Perimetri degli avambracci (punto di repere apofisi stiloide dell'ulna) misurano: a cm 10 circa a dx: 24 cm circa a sx: 23 cm circa a cm 18 circa a dx: 31 cm circa a sx: 30 cm circa Spalla sx: i movimenti appaiono limitati di 1/3 circa e vengono riferiti dolorosi…”
3 Tutto considerato, tenendo conto del D. Lgs 23.02.2000 n.38 e delle tabelle (D.M. 12.7.00 vedi con criterio analogico:
Voce.217. Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale Fino 3%
Voce 219. Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate, per ogni costa Fino 1%. Voce.223 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole d. 25% n.d. 20%; Voce.224 Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3%) é da ritenere che il sig. in conseguenza Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 18.08.22, riconosciuto dall' , per : Esiti di frattura della scapola sinistra a CP_1 livello della base dell'acromion e a livello della fossa sovraspinata con rima di frattura sino al margine superiore della glena;
esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sin presenta, e con ogni verosimiglianza presentava all'epoca della visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica del 12.12.22, un danno biologico in misura del 13% (tredici per cento).
Inoltre, procedendo all'unificazione del danno biologico con quello riconosciuto dall per il caso n.503811046 del CP_1
22.04.04 (Esiti di trauma distrattivo spalla dx, con interessamento del t. sovraspinato e lieve limitazione funzionale Grado
4%) è da ritenere che il p., all'epoca della visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica del 12.12.22, presentava complessivamente un danno biologico in misura del 16% (sedici per cento).
Nella comunicazione Sede di Viareggio in data 21.09.23 si legge: CP_1
Parte_1
.P: 519960361 Pt_2
Gestione: 120
Caso del: 31.03.2023
………è stata costituita a suo favore una rendita a decorrere dal 31.03.23
Menomazione
La menomazione accertata per il caso attuale è:
Neoplasie maligne che si giovano di trattamento chirurgico locale
Grado: 007%
Infortunio: 517888299 del 18.08.22 Grado 007%
: esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sin;
: esiti algodisfunzionali in frattura Pt_3 CP_3
Infortunio: 503811046 del 22.04.2004 Grado 004%
DX: esiti di trauma distrattivo con interessamento del t. sovraspinato e lieve limitazione funzionale CP_3
Il grado della menomazione dell'integrità psico-fisica assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 38/2000 è pari a: 016%
Infine, tenendo conto, del danno biologico riconosciuto dall' per : Neoplasie maligne che si giovano di trattamento CP_1 chirurgico locale (7%) e spalla dx: esiti di trauma distrattivo con interessamento del t.sovraspinato e lieve limitazione funzionale (4%) e procedendo all'unificazione con il 13% riconosciuto per : Esiti di frattura della scapola sinistra a livello
4 della base dell'acromion e a livello della fossa sovraspinata con rima di frattura sino al margine superiore della glena;
esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sin è da ritenere che il p. presenta e presentava all'epoca della costituzione della rendita del 31.03.23, un danno biologico complessivo in misura del 22% (ventidue per cento).
Il C.T.U. ha provveduto ad inviare la relazione alle parti per eventuali osservazioni. Successivamente le parti non mi hanno inviato osservazioni”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_2
grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo
5 in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 22 % dalla data della costituzione della rendita del 31.3.23, di talché l' deve essere condannato al pagamento del CP_1 relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 seguono la soccombenza e quelle di CTU, CP_ liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 22 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 703/2023
All'udienza del 18/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente da remoto l'avv TOGNI TOMMASO . Per parte resistente è presente in aula di udienza l' avv NANNIZZI SILVIA
.
Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione mista dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.54 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2023 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'avv. Togni Tommaso
- Ricorrente -
contro
CP_1
Rappr. dall'avv. Nannizzi Silvia
- Resistente -
OGGETTO: “infortunio sul lavoro”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.07.2023 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro: “In primo luogo: - accertare e dichiarare che l'infortunio sofferto dal Sig. in data 18 agosto 2022 ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari a 14 (quattordici) punti percentuali o comunque nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2020; - accertare e dichiarare che il grado complessivo di menomazioni in capo al Sig. è superiore alla soglia prevista per il riconoscimento Pt_1 della rendita mensile vitalizia e, per l'effetto, condannare in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al CP_1
Sig. il dovuto indennizzo come previsto dalla Legge per la menomazione psicofisica sofferta a far Parte_1 data dal dicembre 2022, oltre alla quota riconosciuta a titolo di danno da cenestesi lavorativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudicante accerti un grado di menomazione inferiore al 16 punti percentuali, cifra al di sotto della quale non viene riconosciuto il diritto alla rendita vitalizia: - condannare in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. la somma ritenuta di giustizia e come previsto dalla Legge per la Parte_1 menomazione psicofisica sofferta a titolo di indennizzo, dedotto quanto già versato dall . Con vittoria di spese e CP_2
1 compensi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì in via istruttoria ammissione di CTU e prova per testi.
Il ricorrente, in particolare, rappresentava di essere lavoratore dipendente dal 02.02.2022 della ditta
COGEIT srl con la mansione di autista e conducente di mezzi pesanti.
Rappresentava altresì che in data 18.08.2022 era vittima di un infortunio sul lavoro infatti durante le operazioni per la consegna di materiali presso un cantiere a Marina di Massa, cadeva a terra riportando una ferita alla testa.
Ne conseguiva un primo accesso al pronto soccorso nella medesima giornata dell'infortunio dove non venivano rilevati fratture o danni bisognosi di cure e veniva dimesso con una prescrizione di 10 gg di riposo;
permanendo forti dolori nella parte superiore del corpo in data 20.08.2022 accedeva nuovamente al pronto soccorso e non evidenziandosi particolari lesioni gli venivano prescritti 7 gg di riposo. Nonostante ciò, accusando forti dolori al petto e alla spalla destra, doveva accedere per una terza volta al pronto soccorso in data 22.08.2022 dove “veniva immediatamente ricoverato e dopo due due giorni di ulteriori accertamenti dimesso con la diagnosi di “due fratture costali con minima contusione polmonare e frattura della scapola sinistra” e prognosi di 40 giorni;
”.
Sottolinea che durante la degenza si era sottoposto ad accertamenti diagnostici privati dai quali emergeva l'entità effettiva dei postumi riportati.
A seguito dell'infortunio veniva aperta la pratica n.517888299 e la malattia veniva chiusa in data CP_1
12.12.2022 con una menomazione dell'integrità del 7% e complessivamente del 10% con una somma liquidata pari ad euro 12.857,7710. Infatti, l' in data 14.12.2022 “comunicava che la menomazione accertata CP_2 era “esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sn., spalla sin., esisti algo-disfunzionali in frattura” con un grado di inabilità accertata del 7%, che si sommava ad un grado già presente per il valore complessivo di 10 punti percentuali”.
Rilevava che vi era ripresa dell'attività lavorativa nonostante il persistere di dolori.
Lamentava, dunque, che non ritenendo congruo il suddetto grado di inabilità riconosciutogli, dopo essersi sottoposto a visita medico legale effettuata dal dott. (secondo il quale “Tenuto conto della Persona_1 concorrenza e della coesistenza delle menomazioni, l'invalidità permanente globale è valutabile pari al 14% (quattordici per cento)”), presentava opposizione in data 09/02/2023 avverso il provvedimento di cui sopra.
Essendo decorsi oltre 120 gg senza risposta adiva, pertanto, questo Tribunale per vedersi tutelati i propri diritti. Con il ricorso in oggetto rilevava sia un errato computo del grado complessivo di invalidità anche per quanto riguarda il riconoscimento del pregresso, sia la necessità di ottenere un riconoscimento di una percentuale di personalizzazione del danno, chiedendo quanto sopra indicato.
Si costituiva l' che contestando in fatto e in diritto le domande di cui al ricorso, rilevava innanzitutto CP_1
CP_
“che non corrisponde a vero che l' abbia ridotto dal 4% al 3% il punteggio per l'infortunio occorso in data 22 aprile 2 2004 alla spalla destra (caso 503811046). I postumi sono tuttora valutati nella misura del 4% ( si veda doc 2 e doc 7). Si ricorda che nel momento della riunificazione con altri punteggi non viene effettuata la somma aritmetica, bensì si applicano i criteri stabiliti dal T.U. 1124/65 come ad esempio la formula Gabrielli.”
Dopodiché si opponeva al riconoscimento di “quota a titolo di danno da cenestesi lavorativa creando commistione tra la valutazione civilistica e la valutazione previdenziale del danno. L' si oppone a tale irrituale richiesta e chiede che il CP_2 danno si valutato sulla base delle tabelle di cui al d.legsl 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2020”
Nel merito, richiamandosi alla relazione della dottoressa , faceva presente che a seguito di Per_2 un'attenta valutazione del caso l' aveva ritenuto di non accogliere l'opposizione. CP_2
Faceva altresì presente che nel “frattempo, in data 22 agosto 23, è stata costituita una rendita della misura del 16% a seguito della denuncia di un altro evento ( caso 51960361 riconosciuto con 7 punti).”
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Stante la non contestazione delle mansioni svolte, si è ritenuta superflua l'escussione dei testi.
Si è proceduto, quindi, a disporre una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del grado di inabilità.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da sentenza contestuale
°°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato nei limiti della parte motiva.
Preliminarmente in merito alla richiesta di parte ricorrente di riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa che non risulta ad ogni modo provato non rientra nella valutazione previdenziale del danno che va liquidato sulla base delle tabelle di cui al d.legsl 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2020. CP_ All'esito di infortunio sul lavoro, l' riconosceva all'odierno ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7%, che si sommava ad un grado già presente per il valore complessivo di 10 punti percentuali, pertanto essendo pacifica la natura professionale dell'infortunio ed essendo in contestazione esclusivamente la percentuale di danno riconosciuta si procedeva ad esperire, come richiesto dalle parti, ctu medico legale.
Il CTU dott. così concludeva: “All'esame anamnestico - clinico da me condotto in data 09.05.25 è Persona_3 risultato tra l'altro: “Esame obiettivo: …….Alla pressione a livello della regione antero-laterale dell'emitorace sx il p. riferisce algia……Soggetto destrimane. Perimetri delle braccia (punto di repere capitello radiale) misurano: a cm 10 circa a dx: 32 cm circa a sx: 31 cm circa a cm 15 circa a dx: 33 cm circa a sx: 32 cm circa Perimetri degli avambracci (punto di repere apofisi stiloide dell'ulna) misurano: a cm 10 circa a dx: 24 cm circa a sx: 23 cm circa a cm 18 circa a dx: 31 cm circa a sx: 30 cm circa Spalla sx: i movimenti appaiono limitati di 1/3 circa e vengono riferiti dolorosi…”
3 Tutto considerato, tenendo conto del D. Lgs 23.02.2000 n.38 e delle tabelle (D.M. 12.7.00 vedi con criterio analogico:
Voce.217. Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale Fino 3%
Voce 219. Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate, per ogni costa Fino 1%. Voce.223 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole d. 25% n.d. 20%; Voce.224 Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3%) é da ritenere che il sig. in conseguenza Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 18.08.22, riconosciuto dall' , per : Esiti di frattura della scapola sinistra a CP_1 livello della base dell'acromion e a livello della fossa sovraspinata con rima di frattura sino al margine superiore della glena;
esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sin presenta, e con ogni verosimiglianza presentava all'epoca della visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica del 12.12.22, un danno biologico in misura del 13% (tredici per cento).
Inoltre, procedendo all'unificazione del danno biologico con quello riconosciuto dall per il caso n.503811046 del CP_1
22.04.04 (Esiti di trauma distrattivo spalla dx, con interessamento del t. sovraspinato e lieve limitazione funzionale Grado
4%) è da ritenere che il p., all'epoca della visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica del 12.12.22, presentava complessivamente un danno biologico in misura del 16% (sedici per cento).
Nella comunicazione Sede di Viareggio in data 21.09.23 si legge: CP_1
Parte_1
.P: 519960361 Pt_2
Gestione: 120
Caso del: 31.03.2023
………è stata costituita a suo favore una rendita a decorrere dal 31.03.23
Menomazione
La menomazione accertata per il caso attuale è:
Neoplasie maligne che si giovano di trattamento chirurgico locale
Grado: 007%
Infortunio: 517888299 del 18.08.22 Grado 007%
: esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sin;
: esiti algodisfunzionali in frattura Pt_3 CP_3
Infortunio: 503811046 del 22.04.2004 Grado 004%
DX: esiti di trauma distrattivo con interessamento del t. sovraspinato e lieve limitazione funzionale CP_3
Il grado della menomazione dell'integrità psico-fisica assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 38/2000 è pari a: 016%
Infine, tenendo conto, del danno biologico riconosciuto dall' per : Neoplasie maligne che si giovano di trattamento CP_1 chirurgico locale (7%) e spalla dx: esiti di trauma distrattivo con interessamento del t.sovraspinato e lieve limitazione funzionale (4%) e procedendo all'unificazione con il 13% riconosciuto per : Esiti di frattura della scapola sinistra a livello
4 della base dell'acromion e a livello della fossa sovraspinata con rima di frattura sino al margine superiore della glena;
esiti di frattura della III-IV-V-VIII e X costa sin è da ritenere che il p. presenta e presentava all'epoca della costituzione della rendita del 31.03.23, un danno biologico complessivo in misura del 22% (ventidue per cento).
Il C.T.U. ha provveduto ad inviare la relazione alle parti per eventuali osservazioni. Successivamente le parti non mi hanno inviato osservazioni”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_2
grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo
5 in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 22 % dalla data della costituzione della rendita del 31.3.23, di talché l' deve essere condannato al pagamento del CP_1 relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 seguono la soccombenza e quelle di CTU, CP_ liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 22 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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