Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
ITALIANA REPYBBL
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE ELIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1028/24 promosso da
(08.01.1971 - Passo Fundo - Brasil) (CPF: C.F. 1 Parte 1
(16.05.1992 - Passo Fundo - Brasil) (CPF: C.F. 2 ); CP 1
(18.03.1995 - Passo Fundo - Brasil) (CPF: ); C.F. 3 Controparte_2
(SPOSATA KOEHLER) (08.02.1987 - Estancia Velha - Controparte_3
Brasil)(CPF: C.F. 4 ), in proprio e- unitamente al GN Controparte_4
- nella qualità di esercente la podestà genitoriale del minore Persona 1 (13.10.2019 - Florianopolis - Brasil) (CPF: C.F. 5
Controparte_5 (SPOSATA TREVISAN) (08.02.1987 - Estancia Velha - C.F. 6 ), in proprio e unitamente al GN CP 6Brasil) (CPF:
- nella qualità di esercente la podestà genitoriale del minore
[...]
(07.04.2008 - Bento Gonçalves - Brasil) (CPF: C.F. 7 ERsona 2
[...);
(09.07.1995 - Novo Hamburgo - Brasil) (CPF: C.F. 8 Controparte_7
[ ... ); tutti rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO CAROSI, (Cod. Fisc.:
C.F. 9
Ricorrenti
contro
Controparte_8 in persona del Ministro pro tempore,
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.03.2025 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. GN Per 3
[...] nato il [...] a [...].
Il Controparte_8 si è costituito rilevando nel merito di non contestare il riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Il CP_8 contesta preliminarmente la carenza di interesse ad agire ed inoltre chiede il rigetto della domanda subordinata.
All'udienza del 21.01.2025 il Giudice, rilevato il tardivo deposito della documentazione, rinviava il procedimento all'udienza con trattazione 11.04.2025.
All'udienza del 11.04.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
"Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al Controparte_8 e, per esso, all'Ufficiale
dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Fontanafredda (UD), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello
Stato civile del matrimonio dei ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine
ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione".
Parte resistente
"chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in relazione alla carenza d'interesse ad agire per essere ancora pendente, alla data di proposizione del ricorso il procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della cittadinanza innanzi all'autorità consolare competente, chiedendo all'ill.mo
Tribunale adito di effettuare ogni valutazione in ordine alla possibilità di disporre una sospensione
"impropria" del giudizio per la pendenza di questione di costituzionalità in giudizio analogo
Comunque, previa declaratoria di insussistenza di alcun inadempimento da parte del CP 8 convenuto, rimettendosi all'Ecc.mo Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente Parte 2 In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, comunque rigettando la domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente CP 8 gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile, essendo comunque inammissibile ed improponibile ogni altra ulteriore richiesta attorea".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, per quanto riguarda la questione sollevata dal CP 8 relativamente alla procedibilità si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile incondizionatamente immediatamente e innanzi al giudice ordinario,
indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Il
Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR
123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova della condizione nota di paralisi dei Parte_3 E' infatti notorio che i
Consolati Italiani in Brasile hanno tempi di avvio e conclusione del procedimento del tutto imprevedibili e, in ogni caso, eccessivamente lunghi rispetto all'interesse della parte al riconoscimento del suo diritto. Vi è pertanto assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in palese violazione dell'art. 2 della Legge 241 del 07.08.1990 che statuisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Inoltre, l'art. 3 DPR 362/1994 prevede espressamente che l'Amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza entro il termine di 730 giorni.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
-
8692/2018) afferma che "gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo".
Non si ritiene inoltre di procedere alla sospensione del procedimento per la pendenza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna. Si rileva che nel caso de quo ed in casi analoghi, non si ravvisano i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., la decisione di sospendere il procedimento è discrezionale, dettata più da esigenza di “mera opportunità" di attendere la decisione della Corte Costituzionale. ER quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano "il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. ERsona 3 (docc. da 1 a 21).
Non risultano, invece, atti dei rinuncia del richiedenti, né dell'avo (doc. 13), il CP 8 al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere "ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità".
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva";
ER quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_8 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP 8 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto. Ritenendo che il CP_8 non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il afferma che:CP 8
trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della 1. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale, ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al CP 8 dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
il CP 8 ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il CP 8 sostiene che l'eventuale provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del CP 8 .
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta. In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto [...] CP 8 e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere "alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti" non costituisce una condanna di facere in senso tecnico ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il [...]
CP 8 , quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal Controparte_8 il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr.
Cass. Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass. Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal Controparte_8 ER quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del CP 8 e, segnatamente,
l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché
l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal CP 8 , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. ER quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_8 quale organo periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP 8 abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è
CP 8 ma, al attribuita al CP 8 non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal contrario, trova la sua logica nel fatto che il Controparte 8 sia controparte interessata.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il [...] dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessariCP 8 adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civileControparte_8
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 19.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini