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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7446 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
DONDI DANIELA
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato GHITTONI CECILIA
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate dalla parte opponente il 06/06/2024 e dalla parte opposta il 05/06/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Il di Modena ha ottenuto da questo Tribunale il decreto provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n. 2721/2021 del 13/10/2021, contenente ingiunzione alla condomina di Parte_1
pagare la somma di euro 6.162,57, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
1 2. L'ingiunta ha proposto tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del decreto, tacciato di nullità, al pari della sottostante delibera assembleare del 09/02/2021.
3. Il si è costituito eccependo l'infondatezza dell'opposizione, dunque da rigettare, con CP_1 condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Con ordinanza del 22/03/2022 è stata respinta la domanda della di sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione del decreto opposto.
5. E' stata quindi svolta, con esito negativo, la mediazione.
6. La controversia, poiché di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita e i contendenti, precisate le conclusioni, hanno depositato le difese finali nei termini loro concessi.
7. Ciò premesso, l'opposizione risulta, in concreto, fondata sui seguenti due motivi:
a) la delibera del 09/02/2021 – pacificamente mai impugnata prima del radicarsi del presente contenzioso in data 03/12/2021 – sarebbe “affetta da radicale nullità siccome nel calcolo del riparto delle spese NON sono stati presi in considerazione provvedimenti giudiziari su cui è sceso il giudicato” (pagina 2 dell'atto di opposizione), dal che conseguirebbe la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ottenuto sulla base di tale delibera, e dunque da revocare;
b) l'amministratore condominiale sarebbe carente di legittimazione a rappresentare il Condominio tanto nella presente controversia, quanto nella fase monitoria che l'ha preceduta, poiché il rinnovo della sua nomina, contenuto al punto n. 5 della delibera assembleare del 09/02/2021, sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c., per mancata analitica indicazione del compenso a egli spettante per l'attività svolta.
8. Riguardo al primo aspetto, si osserva come le Sezioni Unite della S.C., premesso, a livello generale,
l'evidente favor legislativo per la categoria dell'annullabilità, abbiano chiarito che “sono … meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2” (Cass., S.U., 14.4.2021, n. 9839).
Ebbene ciò risulta, prima facie, proprio quanto lamenta che si duole di conteggi Parte_1
errati sulla base di pregressi provvedimenti tra le parti passati in giudicato, vale a dire assumendo violata la legge, oltre che il regolamento condominiale.
La doglianza risulta, pertanto, priva di pregio.
9. Né, miglior sorte, merita il secondo motivo di impugnazione, considerato che, anche in caso di eventuale invalidità della delibera di nomina (e tanto più, come in questo caso, di quella di mero
2 rinnovo di incarico), l'amministratore “continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del alla continuità CP_1 dell'amministrazione” (Cass. 19/03/2019, n. 7699).
Si tratta, di conseguenza, di questione irrilevante ai fini della decisione.
10. L'opposizione viene, in conclusione, respinta e condannata, ai sensi dell'art. 91, Parte_1
primo comma, c.p.c., a rifondere le spese di lite al convenuto. CP_1
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.800,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro
5.200,00 a euro 26.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
11. Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna della parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'art. 96, primo comma, c.p.c. richiede infatti la prova di uno specifico ulteriore (rispetto al costo del
Difensore, già ristorato dalla condanna di cui al punto che precede) danno che non è stata fornita, e di cui, a monte, manca anche invero precisa allegazione.
L'art. 96, terzo comma, c.p.c., invece, nello stabilire una sanzione di natura non intrinsecamente difforme dal danno punitivo, richiede, per quanto qui più rileva, uno sviamento pretestuoso dello strumento processuale dalla sua funzione, ravvisabile nel caso di specie, in cui si riscontra mera, e fisiologica, opinabilità del diritto fatto, infondatamente, valere.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge l'opposizione di Parte_1
- condanna l'opponente a rifondere le spese di lite al opposto, liquidate in euro 4.800,00 CP_1
per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
- respinge la richiesta della parte opposta di condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Modena, 04/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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