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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1279/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CANAL GIORGIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza del 29.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. Parte_1
in BRASILE il 17/12/1984) e (n. in ARGENTINA il Parte_2
28/01/1984), matrimonio contratto il 26/03/2011 e iscritto al n. 2, Parte I, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SUSEGANA alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in San Pietro di Feletto (TV), Via Po n.2/D verrà assegnata al sig. ; Parte_2
3) la sig.ra lascerà la casa coniugale entro l'01/06/2025 per andarsene a vivere in Parte_3
un appartamento in locazione;
4) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ai genitori;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1
amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ai sensi dell'art. 337 ter comma III
2 c.c., fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
5) verrà collocata in modalità paritetica tra i genitori a settimane alternate fra loro, che decorreranno dal venerdì Per_1
sera sino al venerdì successivo: i genitori si suddivideranno equamente i compiti di prelievo e di riporto della minore presso ciascuno di essi, nel senso che un genitore andrà il venerdì a prelevare la minore presso la residenza del genitore ove essa è collocata, tra le ore 17 e le ore 19, 0e l'altro, il venerdì successivo andrà a riportarla presso la residenza del genitore subentrante, sempre tra le ore 17 e le ore 19. Il genitore che non possa rispettare il giorno e/o l'orario di prelievo/riporto della minore ovvero la settimana di sua spettanza per impreviste ragioni lavorative, personali o altro, si obbliga a comunicare all'altro genitore tempestivamente e con congruo anticipo l'impossibilità di rispettare gli obblighi da lui assunti di cui al presente punto 5) e le relative ragioni;
in tal caso, i genitori concorderanno la soluzione migliore per la minore e, nel caso di mancato rispetto della settimana di spettanza del genitore, essa verrà recuperata nel più breve tempo possibile nella settimana successiva o in altra prossima;
6) verrà presa alcuni giorni al termine dell'orario dell'asilo nido dai nonni paterni, i quali la condurranno a loro Per_1
discrezione, in piena autonomia, o presso la loro abitazione o presso l'abitazione di quello fra i genitori che nella settimana avrà il collocamento della minore;
essi rimarranno con fino a quando l'uno o l'altro dei genitori verranno a Per_1
prelevare la piccola o presso la loro abitazione ovvero rientreranno presso le loro residenze, al termine della loro giornata lavorativa;
7) trascorrerà con i genitori una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno la settimana Per_1
dalla Vigilia di Natale sino a Capodanno e la settimana da Capodanno all'Epifania; le vacanze pasquali la figlia minore le trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
le parti concordano che i ponti scolastici saranno suddivisi in parti uguali fra i genitori secondo il calendario scolastico;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due/tre settimane (anche non consecutive) con l'uno e l'altro genitore;
8) i genitori provvederanno direttamente ed integralmente a soddisfare tutte le esigenze ed i bisogni ordinari e comuni di allorquando la figlia starà con l'uno o l'altro di loro nel periodo di collocamento di loro spettanza, senza prevedere Per_1
3 alcun contributo economico di mantenimento ordinario per la figlia l'uno in favore dell'altro;
9) Le spese straordinarie per la figlia minore verranno sopportate nella misura di 2/5 da parte della madre e nella misura di 3/5 da parte del padre e verranno determinate ed individuate secondo il Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il tribunale di Treviso che si allega (doc. 27);
10) le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia di €.131,10 verrà percepito integralmente dalla Per_1
sig.ra Parte_3
11) i viaggi all'estero di con l'uno o l'altro dei genitori andranno tutti previamente comunicati all'altro con congruo Per_1
anticipo e concertati fra i genitori, i quali dovranno dare il loro espresso assenso al riguardo;
12) nell'ambito di un'integrale e definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali coniugali, i coniugi e convengono quanto segue: Parte_3 Parte_2
a) la sig.ra dichiara di cedere a titolo gratuito al sig. , Parte_3 Parte_2
che ad eguale titolo accetta, la proprietà della quota pari ad un ½ dei seguenti beni immobili, consistenti in una porzione di villetta a schiera disposta su tre piani (seminterrato, terra e primo) con lastrico solare esclusivo di mq.31 al piano terra, corte esclusiva di pertinenza di mq.87 posta sia sul fronte che sul retro, nonché locali ad uso deposito-ripostiglio ed annesso garage al piano seminterrato, il tutto sito in Comune di San Pietro di Feletto (TV), Via Po n.2/D e così descritto al Catasto
Fabbricati:
Comune di San Pietro di Feletto - Sezione B - Foglio 8
- mapp.n.786 sub.12, Via Po, P.S1-T-1, Cat.A/2 - Cl.2 – vani 8,5 – r.c. euro 790,18;
- mapp.n.786 sub.13 (corte esclusiva del sub.12 di mq.87);
- mapp.n.786 sub.14 (lastrico solare esclusivo del sub.12 di mq.31);
- mapp.n.786 sub.21 - Via Po, P.S1, Cat.C/6 - Cl. 1, mq. 26 - r.c. euro 63,11;
Confini:
- l'abitazione sub.12 al piano terra unitamente alla corte esclusiva sub.13 ed il lastrico solare sub.14, in un sol corpo confina con abitazione sub.9, corte esclusiva sub.10 e lastrico solare esclusivo sub.11, con strada, nonché con abitazione sub. 15, corte esclusiva sub.16 e lastrico solare esclusivo sub.17, mentre al primo piano confina con muri perimetrali su tre lati e con
4 abitazione sub. 9, salvo altri o variati;
- l'abitazione sub. 12 al piano seminterrato, unitamente al garage sub.21, in un sol corpo confina con garage sub.20, abitazione sub.9, terrapieno, garage sub.22 e spazio di manovra come sub.2, salvo altri o variati.
Parti comuni:
- le unità immobiliari oggetto di cessione partecipano alla quota proporzionale di comproprietà sulle parti ed impianti comuni ed indivisibili del complesso edilizio cui appartengono ai sensi degli artt.1117 e ss.c.c., sull'area coperta e scoperta di pertinenza del fabbricato stesso, identificata al Foglio 20 del Catasto Terreni del Comune di San Pietro di Feletto con gli originari M.N.ri 741 di mq.952, 742 di mq.16, 746 di mq.1047 e 749 di mq.48, successivamente unificati nell'unico
M.N.741 di pari superficie, a sua vola variato con il M.N.786, nonché, per la quota di 146,14/1000 riferita al solo sub.21, sul M.N.786: sub.
1 - Via Po, P.T., area scoperta di mq.62, b.c.n.c. ai subb.dal 18 al 22; sub.
2 - Via Po, P.S1, spazio di manovra, b.c.n.c. ai subb. Dal 18 al 22.
Il tutto come meglio precisato nella tabella millesimale allegata al sub.A) all'atto in data 02/05/1994 al n.48895 di rep. del Notaio già di Conegliano (TV), ivi registrato il 17/05/1994 al n.748 Serie 1^V. Persona_2
b) ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1-bis L.27/02/1985 n.52, la sig.ra Parte_3
, parte cedente, dichiara, ed il sig. , parte cessionaria, prende atto, che i dati catastali
[...] Parte_2
riportati nel presente atto e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto di quanto ceduto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
si allega visura catastale (doc. 26);
c) la sig.ra , parte cedente, dichiara che la quota pari a ½ delle unità immobiliari Parte_3
sopra descritte, oggetto della presente cessione, viene ceduta a corpo e non a misura e trasferita a titolo gratuito al sig.
[...]
, parte cessionaria, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli annessi, connessi, usi, e Parte_2
diritti, azioni, ragioni, dipendenze e pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti, apparenti e non, eventualmente esistenti, anche se non risultanti dai pubblici registri o dai titoli di provenienza, ed in particolare, quelle venutesi a creare in virtù della suddivisione dell'intero fabbricato così come previsto dalla legge e dall'eventuale regolamento di condominio, con tutte le parti comuni del complesso residenziale, cui appartengono le unità immobiliari oggetto della presente cessione. Si
5 richiamano, inoltre, tutti i patti, norme, vincoli, obblighi e limitazioni di cui alla Convenzione Edilizia per l'attuazione del piano di lottizzazione stipulata con il Comune di San Pietro di Feletto (TV) con scrittura privata autenticata nelle firme in data 24/04/1992 al n.41917 di rep. del Notaio già di Conegliano (TV), ivi registrata il Persona_2
13/05/1992 al n.54 Serie 2, trascritta presso l'allora Conservatoria dei RR.II di Treviso in data 23/05/1992 ai n.ri
15247/11723;
d) a fronte della cessione suindicata il sig. si obbliga: Parte_2
i) a rimborsare alla sig.ra le rate del mutuo con relative al contratto in Parte_3 Controparte_1
premessa indicato (cfr. doc. 05) versate dalla moglie, ad oggi ammontanti ad €.26.438,75, e versande sino alla data della fissanda udienza di comparizione delle parti, dopo la conferma delle condizioni di separazione, e ciò a mezzo consegna di assegno circolare intestato alla sig.ra pari all'importo complessivo versato;
Parte_3
ii) ad assumere in via integrale ed esclusiva, ai sensi dell'art. 1273 primo comma c.c., le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato in premessa indicato, con espressa liberazione, ai sensi dell'art.1273 secondo comma c.c., della sig.ra da parte dell'istituto bancario di tutte le obbligazioni derivanti dall'anzidetto Parte_3
contratto di mutuo;
e) la sig.ra dichiara che la quota pari ad ½ delle unità immobiliari oggetto della presente Parte_3
cessione è a lei pervenuta in virtù dell'atto di compravendita del 25/09/2019 del Notaio di Conegliano Persona_3
(TV), n. rep. 341.064 e n. racc. 29.172, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 27/09/2019 al n. 9107
Serie 1T;
f) la sig.ra garantisce che la quota pari a ½ delle unità immobiliari oggetto della Parte_3
presente cessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libera da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli in genere, da vincoli, pesi ed oneri, anche di natura fiscale, livelli, nonché da privilegi anche fiscali, ad eccezione dell'ipoteca legale derivante dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dai ricorrenti con avanti il Notaio Controparte_2
di Conegliano (TV) in data 25/09/2019 n. rep. 341.065 e n. racc. 29.173, registrato presso l'Agenzia Persona_3
delle Entrate di Treviso in data 27/09/2019 al n. 9108 Serie 1T, gravante sull'immobile, accessioni, miglioramenti e pertinenze oggetto della presente cessione;
6 g) la sig.ra parte cedente, dichiara e garantisce, ai sensi della L.n.47 del 1985 e del Parte_3
D.L. n.24 del 1995, che le unità immobiliari oggetto della presente cessione sono state costruite in base alla Concessione per l'esecuzione di opere edili e di trasformazione urbanistica n.3885/93 rilasciata dal Comune di San Pietro di Feletto in data 10/02/1993 e successive varianti n.4123/V, n.4153/V e n.4172/A dell'11/02/1994; che il fabbricato suddetto
è stato dichiarato abitabile giusta Certificato n.3885 rilasciato dal Comune di San Pietro di Feletto in data 04/02/1994; che a tutt'oggi non sono state eseguite ulteriori opere tali da richiedere licenze edilizie, concessioni ad edificare, concessioni in sanatoria o permessi a costruire, nè è stato necessario esperire ulteriori pratiche edilizie;
h) la sig.ra dichiara, che l'unità immobiliare identificata con il mapp.n.786 Parte_3
sub.12-13-14, oggetto della presente cessione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici di cui al D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., è dotata di attestazione di prestazione energetica degli edifici, che parte cedente ha già consegnato a parte cessionaria e che si allega, altresì, a tale atto (doc. 27); relativamente all'unità immobiliare identificata con il mapp.n.786 sub.21, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'art.3 comma 3, lett.e) del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., la parte cedente dichiara,
e la parte cessionaria conferma, che non ricorrono i presupposti per il rispetto degli obblighi di dotazione, poiché l'unità immobiliare suddetta non è destinata ad essere occupata in via continuativa e permanente da persone, come tale rientrante nelle classificazioni di cui all'art.3 D.P.R.n.412 del 26/08/1993;
i) la sig.ra garantisce, per la sua quota pari a ½, la conformità degli impianti installati Parte_3
all'interno delle unità immobiliari oggetto della presente cessione alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro installazione e che con riguardo agli stessi sono state rilasciate le dichiarazioni di conformità. Dichiara, altresì, che tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti è già in possesso di parte cessionaria;
l) i ricorrenti, edotti circa le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiarano e garantiscono, ai sensi degli artt. 47 e 48 del predetto D.P.R., di non essersi avvalsi dell'attività di mediatori immobiliari;
m) le Parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione di separazione. I coniugi autorizzano sin d'ora la trascrizione del presente ricorso, del verbale della fissanda udienza di
7 comparizione delle parti e dell'emananda sentenza di separazione ed essi concordano e si impegnano sin d'ora che, qualora dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del presente trasferimento immobiliare, effettueranno la presente cessione con atto notarile;
n) la sig.ra rinuncia fin d'ora espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale nascente Parte_3
dal presente trasferimento di quota di beni immobili alla parte acquirente, con esonero del Conservatore di qualsiasi responsabilità a riguardo;
o) le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistica-edilizia dell'immobile oggetto di cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
13) i coniugi dichiarano di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo;
14) le spese e competenze legali sono compensate integralmente tra le Parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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