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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 26/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 449/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 449/2023 R.G., promossa da:
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DI IULLO MARIO, con domicilio eletto in Via
Arco della Posta 3 66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CONCIO FRANCESCO, e dell'Avv. PESENTI MARCO
( ), con domicilio eletto in VIA VITTORIA C.F._2
COLONNA 4 20149 MILANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina 1 di 17 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
Controparte_2
2) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 TUB per carenza di prova scritta del credito azionato;
NEL MERITO:
3) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni datate 11.6.2010 e
20.3.2012 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo a carico dei
Sigg.ri e;
Parte_2 Parte_1
4) accertare e dichiarare l'insussistenza, l'infondatezza e l'inesigibilità del credito azionato da controparte, ovvero in via subordinata ridurne sensibilmente l'ammontare;
5) accertare e dichiarare la nullità del finanziamento chirografario ai sensi dell'art. 117 TUB 1° comma;
6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
7) accertare e dichiarare, ex art. 1815 comma 2 c.c., art. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB, la nullità delle clausole determinative degli interessi e degli altri oneri accessori imputati al mutuo chirografario;
8) accertare e dichiarare ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle clausole anatocistiche;
9) in ogni caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma richiesta dagli opponenti alla società opposta Controparte_1
pagina 2 di 17 10) condannare la Società al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22%, con attribuzione al procuratore antistatario
Si insiste per l'espunzione dal fascicolo:
- della dichiarazione di cessione di cui al Doc. 4 delle produzioni di controparte;
- dell'"Atto Notaio " (doc. 8 di controparte). Per_1
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque, in solido tra loro,
[...]
e Parte_1 Pt_1 Parte_1
, al pagamento, in favore della convenuta Parte_2
opposta, della somma di Euro 43.772,47, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero dalla diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione”.
pagina 3 di 17 Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di legge e spese vive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
E' resa opposizione al decreto n.289/2023 RG - 100/23 D.I. emesso il 21/03/2023 dal Tribunale di Lanciano con cui su ricorso di
è ingiunto a – CP_1 Parte_1 Parte_1
(fideiussore e socio illimitatamente responsabile) – Parte_2
(fideiussore) il pagamento di €43.772,47 oltre interessi e spese, di cui
- Euro 12.706,93, quale saldo debitore, comprensivo di interessi al
14/10/2022, del contratto di conto corrente n.82275, intestato alla
, acceso in data Parte_1
20/03/2012 presso la filiale di Chieti della
[...]
oltre interessi al tasso convenzionale dal Controparte_3
15/10/2022 al saldo;
Euro 31.065,54, quale residuo importo, comprensivo di interessi al 14/10/2022, derivante dal finanziamento chirografario n. 8063894 di originari Euro 60.000,00, concesso alla e garantito dai Parte_1
signori e , in data Parte_1 Parte_2
26/08/2014 dalla filiale di Chieti della oltre interessi Controparte_4
al tasso convenzionale dal 15/10/2022 al saldo;
Gli attori hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno sostenuto la carenza di legittimazione attiva di , non CP_1 provata mediante l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
la nullità dei contratti di fidejussione del 11/06/2010 e
20/03/2012, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal Parte_2
unitamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento e documento di sintesi, la nullità delle clausole sub 2, (reviviscenza) 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 C.C.), 8
pagina 4 di 17 (sopravvenienza) secondo il provvedimento 55/2005 della Banca
d'Italia; la conseguente decadenza dalla fideiussione in difetto di escussione nel termine di legge;
la nullità del decreto per difetto di prova scritta del credito azionato, in quanto il saldaconto allegato al ricordo monitorio non risponde al requisito dell'art. 50 TUB;
l'illiquidità del credito ingiunto;
l'omessa menzione della garanzia del 30% del credito da parte del COFIDI;
l'indebita richiesta di commissioni ed interessi convenzionali.
La convenuta si è costituita ed ha chiesto rigetto della domanda e conferma del decreto opposto, richiamando la sussistenza , nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. di elementi idonei ad individuare il rapporto azionato tra quelli oggetto di cessione, negozio per la cui validità non sussiste il requisito della forma scritta;
ha contestato la strumentalità del disconoscimento mai preceduto da alcuna contestazione, in subordine avanzando istanza di verifica;
ha ribadito la validità delle due fideiussioni, ed ha contestato che le stesse non rientrano tra le fideiussioni omnibus in quanto contratte successivamente al provvedimento della Banca D'Italia del 2005, e che parte opponente non ha provato che l'applicazini di clausole di analogo tenore sia stata effettuata in uniforme applicazione del modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale;
la validità della documentazione allegata al monitorio ai fini della prova de credito.
La causa è stata istruita con ricorso alle CTU contabile e
Grafologica, All'esito il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 06/02/2025
DIRITTO
Sulla legittimazione del ricorrente in monitorio
I. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo pagina 5 di 17 tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in Gazzetta Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca. In tale caso è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.
II. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass.
n.17944/2023; conf. Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024;
Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento pagina 6 di 17 della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023;
Cass. n. 17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà
pagina 7 di 17 essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
III. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto,
03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così
"diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
IV. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la CP_1
documentazione formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della CP_1
[...]
pagina 8 di 17 Prova scritta del credito azionato
V. La parte ricorrente in monitorio ha prodotto copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, copia del contratto di conto corrente;
certificazioni ex art. 50 TUB riferite sia al contratto di finanziamento che al contratto di conto corrente, ex lege idonee all'ingiuzione; copia dei contratti di fideiussione;
copia delle lettere di messe in mora;
ha poi integrato la produzione allegando la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e l'atto notarile del
27/04/2017. Quest'ultima produzione e l'atteggiamento delle parti al riguardo meritano evidenza perché il documento consta di 155 pagine, di cui 153 sono costituite dall'elenco dei crediti ceduti che la parte opposta allega limitandosi alla generica deduzione che contiene i rapporti oggetto di cessione, senza fornire alcuna indicazione su come individuarli, e parte opponente contesta che li contenga e su questo presupposto ne chiede lo stralcio, pur vertendo la questione – ove fondata - sulla rilevanza e non sull'ammissibilità della produzione;
di fatto nessuno contribuisce alla agevole consultazione e comprensione del documento.
Comunque si rileva che alla pag. 114 nella colonna di sinistra la sigla NCRCH individua evidentemente la cedente
[...]
menzionata tra le cedenti nel corpo Controparte_5 dell'atto notarile, nella colonna di destra alle righe 24 e 25 si leggono i nn.82275 e 8063894, che corrispondono alle cifre finali del numero identificativo dei rapporti indicati negli allegati ex art.50 TUB, rispettivamente ex
060503004165004000001000082275 per il finanziamento ed - ex 060503004165004000302008063894 per il mutuo, e questo
è sufficiente a chiarire che i rapporti in contesa rientrano tra pagina 9 di 17 quelli ceduti. Anche l'immediata sequenza d'indicazione di questi due rapporti nel lunghissimo elenco comporta la valutazione che per quanto il soggetto intestatario non sia nominativamente indicato, essi siano riferibili senza ragionevole dubbio al medesimo soggetto.
Quindi l'eccezione è infondata
Sul disconoscimento della sottoscrizione
VI. La CTU è stata esaustiva ed ha attribuito al disconoscente le sottoscrizioni apposte. Non sussistono ragioni per dubitare dell'attendibilità del risultato, in assenza di specifiche contestazioni circa la modalità d'esperimento dell'indagine cui il
C.T.U. non abbia adeguamente replicato, e che – comunque - siano riscontrabili.
La riferibilità all'attore delle sottoscrizioni da questi Parte_2
disconosciute è quindi acclarata.
Sulla legittima quantificazione delle somme ingiunte
VII. La C.T.U. contabile ha confermato la piena legittimità dell'operato della Banca, in particolare rilevando che ISC e
TAEG sono stati applicati nella misura indicata in contratto e che la determinazione del rimborso mediante piano di ammortamento alla francese non ha comportato effetti anatocistici;
ha inoltre evidenziato il costante rispetto del tasso soglia d'interesse, non rinvenendo alcun elemento da cui se ne possa rilevare il superamento.
VIII. D'altro canto la parte opponente nulla ha osservato sulla consulenza contabile, rilevando il ricalcolo favorevole a sé esistente in un residuo debito inferiore all'importo ingiunto;
tuttavia non sussistono i presupposti per riconoscere l'applicabilità del ricalcolo caso di specie, perché il C.T.U. lo ha pagina 10 di 17 effettuato prudenzialmente in risposta allo specifico quesito sub
E), chiarendo però che in risposta al precedente quesito D) che ne costituiva presupposto, non ha rilevato nel contratto, né nelle condizioni economiche allegate, una clausola che preveda il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere (in relazione alla cui sussistenza era invece stato dato l'incarico di procedere al ricalcolo).
IX. Sul punto di quantificazione del debito non assume rilevanza la sussistente garanzia Confidi, posto che l'opponente non ne richiama i termini specifici, in particolare che la sua sussistenza precluda l'azione in monitorio, né risulta in alcun modo che in escussione di detta garanzia la ricorrente in monitorio abbia percepito somme da scomputare dall'importo ingiunto.
Le somme quantificate ai fini dell'ingiunzione sono quindi correttamente determinate.
Sulla nullità dei contratti per violazione della normativa anticoncorrenziale e sulla nullità delle fideiussioni
X. Preliminarmente va riconosciuta la natura di fideiussione al rapporto indicato. A fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di un contratto di fideiussione, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr. anche gli approdi sul punto della Cassazione, tra cui Cass. n.15108/2013). Deve osservarsi che nel contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione pagina 11 di 17 principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dal fideiussore e odierno attore, potendosi configurare quale "sostituti" del debitore principale.
****
Va ora rilevato che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio di allegazione dello schema ABI 2003 e del provvedimento banca d'Italia 55/2005, così rendendo scrutinabile l'eccezione, allegazione necessaria come da ultimo ribadito da Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7387, Rv. 674164 – 01 secondo cui La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel.
c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.
***
XI. In atti sono documentate le fideiussioni del 11/06/2010 che costituisce garanzia specifica riferita al contratto di finanziamento, la seconda, del 20/03/2012 che costituisce garanzia generica per qualsiasi obbligazione intrattenuta con la
Banca fino all'importo massimo di € 15.000,00.
Quest'ultimo è contratto fideiussorio di tipo omnibus, consiste in quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite pagina 12 di 17 massimo determinato ai sensi dell'art.1938, c.c., come è constatabile dalla stessa intestazione, nonché da indicazioni del tipo: "Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore [ ...
] per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato". Ed ancora: "La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta
Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiariamo sin d'ora di considerarmi/ci solidalmente obbligato/i nei confronti di codesta banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948, c.c.".
XII. Rilevato quindi che si tratta di due fideiussioni distinte e separate e non rapporto unico soggetto a successiva riduzione dell'importo garantito, come sostenuto dagli attori ma contrastato dalle indicazioni dei rapporti garantiti contenute nell'epigrafe degli atti, va in primo luogo evidenziato che l'eccezione di nullità della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art.1957 CC sulla base del richiamato provvedimento della Banca d'Italia non è valida ad inficiare la fideiussione specifica del 20/03/2012, posto che Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno affermato che “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle pagina 13 di 17 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
Il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte entro il 2005 o comunque in epoca di poco posteriore, ove riconducibili ad una intesa anticoncorrenziale.
XIII. Inoltre, bisogna considerare che l'eccezione verte sulla nullità delle clausole le clausole corrispondenti ai nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
XIV. Quanto all'estensione della nullità accertata all'intero contratto, quale domanda proposta in via principale, è necessario allora riferirsi alla normativa che dispone la nullità ogni qualvolta risulti pagina 14 di 17 evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, c.c.; mancando però una prova idonea a dimostrare tale assunto e, precisamente, che l'istituto bancario non avrebbe sottoscritto tale contratto né che non possa avere un interesse, seppur in forma ridotta, al mantenimento della garanzia. Peraltro, proprio in virtù dell'espunzione delle clausole illecite, il fideiussore può considerare caducate le condizioni per lui sfavorevoli e, dunque, non può desumersi che non avrebbe concluso il contratto senza tale parte.
XV. Dunque, presupposto che la illegittimità di una singola clausola non inficia la validità dell'intero contratto, ma viene disapplicata, conservandosi per il resto gli effetti contrattuali, deve rilevarsi che il richiamo di nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvenienza non è pertinente perché non si rilevano addebiti agli ingiunti derivanti dall'applicazione di queste clausole.
XVI. Resta quindi da scrutinare la validità della rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. la giurisprudenza sancisce che In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401 -
Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01)
XVII. Con riferimento alla garanzia generica del 20/03/2012 si deve osservare che la nullità per violazione della normativa antitrust pagina 15 di 17 può essere riconosciuta solo se l'eccipiente fornisce prova dell'adozione dello schema in esecuzione di una intesa anticoncorrenziale.
XVIII. Come detto, il Provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio
2005, n.55 riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. La mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Tanto in quanto detto provvedimento non ha natura di prova privilegiata, svolge la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca d'Italia (ottobre 2002- maggio 2005),e da questo deriva che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione. (Tribunale Pescara, 06/03/2023
Trib. Reggio Emilia 04.10.2023 n. 1156.) Onere che nel caso in esame non è stato soddisfatto, con la conseguenza che la pattuizione non è inficiata e che la rinuncia al termine è valida ed opponibile.
L'opposizione va pertanto rigettata
XIX. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 800,00
Fase introduttiva 600,00
Fase istruttoria - trattazione 900,00
Fase decisionale 1400,00
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.289/23 RG - 100/23 D.I. emesso il 21/03/2023 dal Tribunale di Lanciano e lo dichiara esecutivo;
2. Condanna gli opponenti a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA;
3. Pone definitivamente a carico degli attori i compensi liquidati ai
CTU con decreti del 12/08/2024 e 17/09/2024;
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 23 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 449/2023 R.G., promossa da:
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DI IULLO MARIO, con domicilio eletto in Via
Arco della Posta 3 66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CONCIO FRANCESCO, e dell'Avv. PESENTI MARCO
( ), con domicilio eletto in VIA VITTORIA C.F._2
COLONNA 4 20149 MILANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina 1 di 17 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
Controparte_2
2) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 TUB per carenza di prova scritta del credito azionato;
NEL MERITO:
3) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni datate 11.6.2010 e
20.3.2012 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo a carico dei
Sigg.ri e;
Parte_2 Parte_1
4) accertare e dichiarare l'insussistenza, l'infondatezza e l'inesigibilità del credito azionato da controparte, ovvero in via subordinata ridurne sensibilmente l'ammontare;
5) accertare e dichiarare la nullità del finanziamento chirografario ai sensi dell'art. 117 TUB 1° comma;
6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
7) accertare e dichiarare, ex art. 1815 comma 2 c.c., art. 1224 c.c.,
117 e 118 TUB, la nullità delle clausole determinative degli interessi e degli altri oneri accessori imputati al mutuo chirografario;
8) accertare e dichiarare ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle clausole anatocistiche;
9) in ogni caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma richiesta dagli opponenti alla società opposta Controparte_1
pagina 2 di 17 10) condannare la Società al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22%, con attribuzione al procuratore antistatario
Si insiste per l'espunzione dal fascicolo:
- della dichiarazione di cessione di cui al Doc. 4 delle produzioni di controparte;
- dell'"Atto Notaio " (doc. 8 di controparte). Per_1
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque, in solido tra loro,
[...]
e Parte_1 Pt_1 Parte_1
, al pagamento, in favore della convenuta Parte_2
opposta, della somma di Euro 43.772,47, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero dalla diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione”.
pagina 3 di 17 Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di legge e spese vive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
E' resa opposizione al decreto n.289/2023 RG - 100/23 D.I. emesso il 21/03/2023 dal Tribunale di Lanciano con cui su ricorso di
è ingiunto a – CP_1 Parte_1 Parte_1
(fideiussore e socio illimitatamente responsabile) – Parte_2
(fideiussore) il pagamento di €43.772,47 oltre interessi e spese, di cui
- Euro 12.706,93, quale saldo debitore, comprensivo di interessi al
14/10/2022, del contratto di conto corrente n.82275, intestato alla
, acceso in data Parte_1
20/03/2012 presso la filiale di Chieti della
[...]
oltre interessi al tasso convenzionale dal Controparte_3
15/10/2022 al saldo;
Euro 31.065,54, quale residuo importo, comprensivo di interessi al 14/10/2022, derivante dal finanziamento chirografario n. 8063894 di originari Euro 60.000,00, concesso alla e garantito dai Parte_1
signori e , in data Parte_1 Parte_2
26/08/2014 dalla filiale di Chieti della oltre interessi Controparte_4
al tasso convenzionale dal 15/10/2022 al saldo;
Gli attori hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno sostenuto la carenza di legittimazione attiva di , non CP_1 provata mediante l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
la nullità dei contratti di fidejussione del 11/06/2010 e
20/03/2012, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal Parte_2
unitamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento e documento di sintesi, la nullità delle clausole sub 2, (reviviscenza) 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 C.C.), 8
pagina 4 di 17 (sopravvenienza) secondo il provvedimento 55/2005 della Banca
d'Italia; la conseguente decadenza dalla fideiussione in difetto di escussione nel termine di legge;
la nullità del decreto per difetto di prova scritta del credito azionato, in quanto il saldaconto allegato al ricordo monitorio non risponde al requisito dell'art. 50 TUB;
l'illiquidità del credito ingiunto;
l'omessa menzione della garanzia del 30% del credito da parte del COFIDI;
l'indebita richiesta di commissioni ed interessi convenzionali.
La convenuta si è costituita ed ha chiesto rigetto della domanda e conferma del decreto opposto, richiamando la sussistenza , nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. di elementi idonei ad individuare il rapporto azionato tra quelli oggetto di cessione, negozio per la cui validità non sussiste il requisito della forma scritta;
ha contestato la strumentalità del disconoscimento mai preceduto da alcuna contestazione, in subordine avanzando istanza di verifica;
ha ribadito la validità delle due fideiussioni, ed ha contestato che le stesse non rientrano tra le fideiussioni omnibus in quanto contratte successivamente al provvedimento della Banca D'Italia del 2005, e che parte opponente non ha provato che l'applicazini di clausole di analogo tenore sia stata effettuata in uniforme applicazione del modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale;
la validità della documentazione allegata al monitorio ai fini della prova de credito.
La causa è stata istruita con ricorso alle CTU contabile e
Grafologica, All'esito il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 06/02/2025
DIRITTO
Sulla legittimazione del ricorrente in monitorio
I. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo pagina 5 di 17 tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in Gazzetta Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca. In tale caso è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.
II. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass.
n.17944/2023; conf. Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024;
Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento pagina 6 di 17 della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023;
Cass. n. 17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà
pagina 7 di 17 essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
III. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto,
03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così
"diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
IV. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la CP_1
documentazione formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della CP_1
[...]
pagina 8 di 17 Prova scritta del credito azionato
V. La parte ricorrente in monitorio ha prodotto copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, copia del contratto di conto corrente;
certificazioni ex art. 50 TUB riferite sia al contratto di finanziamento che al contratto di conto corrente, ex lege idonee all'ingiuzione; copia dei contratti di fideiussione;
copia delle lettere di messe in mora;
ha poi integrato la produzione allegando la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e l'atto notarile del
27/04/2017. Quest'ultima produzione e l'atteggiamento delle parti al riguardo meritano evidenza perché il documento consta di 155 pagine, di cui 153 sono costituite dall'elenco dei crediti ceduti che la parte opposta allega limitandosi alla generica deduzione che contiene i rapporti oggetto di cessione, senza fornire alcuna indicazione su come individuarli, e parte opponente contesta che li contenga e su questo presupposto ne chiede lo stralcio, pur vertendo la questione – ove fondata - sulla rilevanza e non sull'ammissibilità della produzione;
di fatto nessuno contribuisce alla agevole consultazione e comprensione del documento.
Comunque si rileva che alla pag. 114 nella colonna di sinistra la sigla NCRCH individua evidentemente la cedente
[...]
menzionata tra le cedenti nel corpo Controparte_5 dell'atto notarile, nella colonna di destra alle righe 24 e 25 si leggono i nn.82275 e 8063894, che corrispondono alle cifre finali del numero identificativo dei rapporti indicati negli allegati ex art.50 TUB, rispettivamente ex
060503004165004000001000082275 per il finanziamento ed - ex 060503004165004000302008063894 per il mutuo, e questo
è sufficiente a chiarire che i rapporti in contesa rientrano tra pagina 9 di 17 quelli ceduti. Anche l'immediata sequenza d'indicazione di questi due rapporti nel lunghissimo elenco comporta la valutazione che per quanto il soggetto intestatario non sia nominativamente indicato, essi siano riferibili senza ragionevole dubbio al medesimo soggetto.
Quindi l'eccezione è infondata
Sul disconoscimento della sottoscrizione
VI. La CTU è stata esaustiva ed ha attribuito al disconoscente le sottoscrizioni apposte. Non sussistono ragioni per dubitare dell'attendibilità del risultato, in assenza di specifiche contestazioni circa la modalità d'esperimento dell'indagine cui il
C.T.U. non abbia adeguamente replicato, e che – comunque - siano riscontrabili.
La riferibilità all'attore delle sottoscrizioni da questi Parte_2
disconosciute è quindi acclarata.
Sulla legittima quantificazione delle somme ingiunte
VII. La C.T.U. contabile ha confermato la piena legittimità dell'operato della Banca, in particolare rilevando che ISC e
TAEG sono stati applicati nella misura indicata in contratto e che la determinazione del rimborso mediante piano di ammortamento alla francese non ha comportato effetti anatocistici;
ha inoltre evidenziato il costante rispetto del tasso soglia d'interesse, non rinvenendo alcun elemento da cui se ne possa rilevare il superamento.
VIII. D'altro canto la parte opponente nulla ha osservato sulla consulenza contabile, rilevando il ricalcolo favorevole a sé esistente in un residuo debito inferiore all'importo ingiunto;
tuttavia non sussistono i presupposti per riconoscere l'applicabilità del ricalcolo caso di specie, perché il C.T.U. lo ha pagina 10 di 17 effettuato prudenzialmente in risposta allo specifico quesito sub
E), chiarendo però che in risposta al precedente quesito D) che ne costituiva presupposto, non ha rilevato nel contratto, né nelle condizioni economiche allegate, una clausola che preveda il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere (in relazione alla cui sussistenza era invece stato dato l'incarico di procedere al ricalcolo).
IX. Sul punto di quantificazione del debito non assume rilevanza la sussistente garanzia Confidi, posto che l'opponente non ne richiama i termini specifici, in particolare che la sua sussistenza precluda l'azione in monitorio, né risulta in alcun modo che in escussione di detta garanzia la ricorrente in monitorio abbia percepito somme da scomputare dall'importo ingiunto.
Le somme quantificate ai fini dell'ingiunzione sono quindi correttamente determinate.
Sulla nullità dei contratti per violazione della normativa anticoncorrenziale e sulla nullità delle fideiussioni
X. Preliminarmente va riconosciuta la natura di fideiussione al rapporto indicato. A fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di un contratto di fideiussione, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr. anche gli approdi sul punto della Cassazione, tra cui Cass. n.15108/2013). Deve osservarsi che nel contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione pagina 11 di 17 principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dal fideiussore e odierno attore, potendosi configurare quale "sostituti" del debitore principale.
****
Va ora rilevato che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio di allegazione dello schema ABI 2003 e del provvedimento banca d'Italia 55/2005, così rendendo scrutinabile l'eccezione, allegazione necessaria come da ultimo ribadito da Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7387, Rv. 674164 – 01 secondo cui La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel.
c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.
***
XI. In atti sono documentate le fideiussioni del 11/06/2010 che costituisce garanzia specifica riferita al contratto di finanziamento, la seconda, del 20/03/2012 che costituisce garanzia generica per qualsiasi obbligazione intrattenuta con la
Banca fino all'importo massimo di € 15.000,00.
Quest'ultimo è contratto fideiussorio di tipo omnibus, consiste in quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite pagina 12 di 17 massimo determinato ai sensi dell'art.1938, c.c., come è constatabile dalla stessa intestazione, nonché da indicazioni del tipo: "Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore [ ...
] per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato". Ed ancora: "La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta
Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiariamo sin d'ora di considerarmi/ci solidalmente obbligato/i nei confronti di codesta banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948, c.c.".
XII. Rilevato quindi che si tratta di due fideiussioni distinte e separate e non rapporto unico soggetto a successiva riduzione dell'importo garantito, come sostenuto dagli attori ma contrastato dalle indicazioni dei rapporti garantiti contenute nell'epigrafe degli atti, va in primo luogo evidenziato che l'eccezione di nullità della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art.1957 CC sulla base del richiamato provvedimento della Banca d'Italia non è valida ad inficiare la fideiussione specifica del 20/03/2012, posto che Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno affermato che “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle pagina 13 di 17 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
Il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte entro il 2005 o comunque in epoca di poco posteriore, ove riconducibili ad una intesa anticoncorrenziale.
XIII. Inoltre, bisogna considerare che l'eccezione verte sulla nullità delle clausole le clausole corrispondenti ai nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
XIV. Quanto all'estensione della nullità accertata all'intero contratto, quale domanda proposta in via principale, è necessario allora riferirsi alla normativa che dispone la nullità ogni qualvolta risulti pagina 14 di 17 evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, c.c.; mancando però una prova idonea a dimostrare tale assunto e, precisamente, che l'istituto bancario non avrebbe sottoscritto tale contratto né che non possa avere un interesse, seppur in forma ridotta, al mantenimento della garanzia. Peraltro, proprio in virtù dell'espunzione delle clausole illecite, il fideiussore può considerare caducate le condizioni per lui sfavorevoli e, dunque, non può desumersi che non avrebbe concluso il contratto senza tale parte.
XV. Dunque, presupposto che la illegittimità di una singola clausola non inficia la validità dell'intero contratto, ma viene disapplicata, conservandosi per il resto gli effetti contrattuali, deve rilevarsi che il richiamo di nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvenienza non è pertinente perché non si rilevano addebiti agli ingiunti derivanti dall'applicazione di queste clausole.
XVI. Resta quindi da scrutinare la validità della rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c. la giurisprudenza sancisce che In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401 -
Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01)
XVII. Con riferimento alla garanzia generica del 20/03/2012 si deve osservare che la nullità per violazione della normativa antitrust pagina 15 di 17 può essere riconosciuta solo se l'eccipiente fornisce prova dell'adozione dello schema in esecuzione di una intesa anticoncorrenziale.
XVIII. Come detto, il Provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio
2005, n.55 riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. La mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Tanto in quanto detto provvedimento non ha natura di prova privilegiata, svolge la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca d'Italia (ottobre 2002- maggio 2005),e da questo deriva che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione. (Tribunale Pescara, 06/03/2023
Trib. Reggio Emilia 04.10.2023 n. 1156.) Onere che nel caso in esame non è stato soddisfatto, con la conseguenza che la pattuizione non è inficiata e che la rinuncia al termine è valida ed opponibile.
L'opposizione va pertanto rigettata
XIX. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 800,00
Fase introduttiva 600,00
Fase istruttoria - trattazione 900,00
Fase decisionale 1400,00
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.289/23 RG - 100/23 D.I. emesso il 21/03/2023 dal Tribunale di Lanciano e lo dichiara esecutivo;
2. Condanna gli opponenti a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA;
3. Pone definitivamente a carico degli attori i compensi liquidati ai
CTU con decreti del 12/08/2024 e 17/09/2024;
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 23 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 17 di 17