CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere relatore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°22 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CRACOVIO Parte_1
VALENTINA
-Appellante- CONTRO CP_1
-Appellato contumace- E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. LONGHITANO GIUSEPPINA
-Appellata- All'udienza di discussione del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.06.2019 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
499/2019, emesso dal Tribunale di Palermo il 04.04.2019 e notificato il 31.05.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell' CP_1 della somma di € 19.207,72 a titolo di contributi Gestione ex Controparte_3
- relativi al periodo dal mese di luglio 2012 al mese di novembre 2014;
[...] eccepiva, gradatamente, l'intervenuta prescrizione ex art. 3 della l. n. 355/1995 dei
“crediti maturati sino al 31 maggio 2014”, ovverosia maturati, a ritroso, oltre il
1 quinquennio precedente la notifica del decreto opposto, nonché “l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per ingiunzione” per l'asserita duplicazione della richiesta, sostenendo che le somme ingiunte sarebbero già state oggetto di alcuni avvisi di addebito (n. 59620140005030840000, n. 59620150005044264000, n. 59620160003645914000 e n. 59620170005369326000) notificati dall'ente riscossore, non opposti e, dunque, divenuti ormai incontestabili;
soggiungeva che con istanza del 30.04.2019, aveva chiesto e ottenuto la definizione agevolata dei carichi pendenti dal gennaio 2000 al dicembre 2017, ivi compresi quelli portati dagli avvisi di addebito di cui sopra, concernenti i contributi DM per gli anni 2012, 2013 e 2014 mentre, con specifico riferimento ai contributi dovuti per il mese di gennaio 2014, ne sosteneva l'avvenuto pagamento;
contestava, infine, la legittimità della richiesta a titolo di sanzioni, sia nell'an, in quanto somme già ingiunte a mezzo dei summenzionati avvisi di addebito non opposti, che nel quantum. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, CP_1 rilevando, in particolare, che gli avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata non riguardavano la medesima pretesa contributiva azionata in monitorio (contributi ex , bensì l'omessa contribuzione relativa alla Gestione CP_3
Aziende con lavoratori dipendenti;
tant'è vero che nei summenzionati avvisi di addebito era stato indicato un codice matricola diverso da quello relativo all'omesso versamento dei contributi Gestione ex CP_3
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo, Controparte_2 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla pretesa creditoria ed aderendo, nel merito, alle difese dell' CP_1
Con sentenza n. 2543/2022, emessa in data 11.07.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione; rilevato che “Oggetto dell'opposizione sono dei crediti vantati dall' CP_1 rappresentati negli avvisi di addebito nn. 59620140000503084, 59620150005044264, 59620160003645914 e 59620170005369326, già notificati all'opponente, come conferma lo stesso, e non opposti”, disattendeva l'eccezione di prescrizione attribuendo effetti interruttivi all'istanza di definizione agevolata (concernente, tra gli altri, anche i predetti carichi) presentata dal in data 30.04.2019, in quanto integrante Parte_1 un “riconoscimento del debito” ai sensi dell'art. 2944 c.c. e comunque comportante rinuncia alla prescrizione già maturata. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in cancelleria il 9.01.2023, chiedendone la riforma. Deduce, anzitutto, che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire alla domanda di definizione agevolata, dallo stesso presentata il 30.04.2019, l'effetto di “rinuncia alla prescrizione”, difettando la stessa di una specifica indicazione in tal senso;
si duole,
2 inoltre, dell'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di illegittima duplicazione del titolo esecutivo (ritenuta dal Tribunale assorbita dalla richiesta di rateizzazione), che, invece, ove, accolta, avrebbe dovuto determinare la pronuncia di improponibilità dell'azione monitoria (per violazione del principio del ne bis in idem, ovvero per difetto di interesse dell'Istituto o, ancora, per abuso del diritto); aggiunge che alternativamente - essendo i predetti avvisi di addebito già ammessi a definizione agevolata – il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'inesigibilità del credito contributivo;
lamenta, infine, l'omessa pronuncia in riferimento al “mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' ” con riguardo all'asserita diversità CP_1 della causale dei contributi ingiunti in monitorio rispetto a quella, invece, dei contributi intimati con i citati avvisi di addebito. Si è costituita in giudizio l' con memoria del Controparte_4
30.12.2024, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, confermarsi la sentenza di primo grado. L' non si è costituito benché ritualmente evocato in giudizio. CP_1
All'udienza di discussione del 20 marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, pur ritualmente CP_1 evocato in giudizio, non si è costituito. Occorre, preliminarmente, osservare che l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado (sulla quale essa fonda l'intero impianto decisionale), secondo cui, conformemente a quanto dedotto dal i crediti ingiunti con Parte_1 il decreto opposto coinciderebbero con quelli portati dagli avvisi di addebito nn. 59620140000503084, 59620150005044264, 59620160003645914 e 59620170005369326 (assunto contestato dall' con la memoria di primo CP_1 grado), non è stata impugnata in via incidentale;
sicché tale accertamento va ritenuto ormai coperto dal giudicato. Da tale premessa, divenuta incontestabile, non discendono tuttavia le conseguenze volute dall'appellante. Anzitutto, da tale circostanza non discende l'improcedibilità del ricorso monitorio per violazione del ne bis in idem: l'accesso alla procedura della riscossione tramite ruolo non comporta, infatti, alcun accertamento della fondatezza delle pretese creditorie, che può aversi esclusivamente in sede giurisdizionale, qui attivata, per l'appunto, mediante ricorso monitorio;
la paventata duplicazione, inoltre, dei titoli esecutivi (i primi di natura stragiudiziale ed il secondo, invece, giurisdizionale) è circostanza che può semmai essere eccepita in sede esecutiva al
3 fine di paralizzare l'esecuzione eventualmente intrapresa una seconda volta, in virtù di un diverso titolo, per il medesimo credito. Né l'intervenuto accesso alla procedura di definizione agevolata ex. D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, di cui all'istanza del 30.04.2019 (doc. 7), che aveva riguardato anche gli avvisi di addebito indicati nella sentenza impugnata, determina l'inesigibilità di siffatti carichi iscritti a ruolo, difettando nella specie l'allegazione (ancor prima che la prova) dell'intervenuto pagamento di quanto previsto nel relativo piano di rateazione e, dunque, dell'estinzione dei crediti in discorso;
a norma, infatti, dell'art. 3 comma 14 del citato decreto legge “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”. Venendo, infine, all'eccezione di prescrizione che l'appellante reitera in questo grado quale motivo di appello, la stessa è infondata, benché per motivi diversi da quelli indicati dal giudice di prime cure. Se, infatti, come sostiene l'appellante - e come è stato ritenuto dal primo giudice con statuizione non impugnata – i crediti ingiunti in monitorio sono gli stessi di cui agli avvisi di addebito sopra indicati, che il ammette essergli stati Parte_1 regolarmente notificati e che dichiara di non aver impugnato (con conseguente incontestabilità di fatti estintivi eventualmente prodottisi anteriormente alla loro formazione), allora occorre evidenziare che il più risalente di essi risulta essere stato notificato in data 11.12.2014, come risulta dall'intimazione di pagamento n. 29620189006274745000 emessa dall' il Controparte_2
21.12.2018, prodotta dallo stesso appellante (doc. 3) (gli altri avvisi sono stati formati successivamente, con la conseguenza che la loro notifica è certamente posteriore). Ne consegue che alla data di notifica del decreto ingiuntivo, effettuata il 31.05.2019, la prescrizione non si era ancora maturata. A tale stregua, appare superfluo indagare in merito agli effetti attribuibili all'istanza di definizione agevolata del 30.04.2019 la quale, peraltro, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, anch'essa quale atto interruttivo della prescrizione (v. Cass. n. 5234/2025 e Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338, dalla prima richiamate).
4 Quanto, infine, all'eccezione di intervenuto pagamento dei contributi relativi al gennaio 2014, di cui l'appellante ha fornito prova mediante produzione del relativo modulo F24, nessuno dei documenti in atti conferma l'assunto secondo cui tra i crediti per cui si procede sarebbero compresi anche quelli oggetto del predetto pagamento;
pertanto, tale circostanza non incide sulla fondatezza della complessiva pretesa creditoria dell' CP_1
Sulla scorta delle superiori osservazioni, la sentenza gravata va confermata, seppure con diversa motivazione. Stante la terzietà della posizione assunta dall' , Controparte_2 evocata in giudizio a meri fini di litis denuntiatio (v. Cass. n.16425/19; n. 8491/2023; n. 19985/2024), e tenuto conto della contumacia dell' nulla va disposto sulle CP_1 spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell' qui dichiarata, conferma nei sensi di cui in motivazione la CP_1 sentenza n. 2543/2022 resa l'11.07.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 20 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
5