CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 75/2025
PROMOSSA DA
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Lorenzo Gibilisco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa, Viale Tunisi n. 53;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atta dall'avv. Alessandro Boccadifuoco ed elettivamente domiciliato presso indirizzo digitale
APPELLATO
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2300 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Siracusa ha condannato rimasta contumace in giudizio, al Parte_1
pagamento della somma di Euro 8.995,00 in favore dell'avv. Controparte_1
a titolo di compensi professionali per l'attività da quest'ultimo espletata quale difensore della in seno a tre procedimenti tributari svoltisi avanti la Suprema Pt_2
Corte di Cassazione: il Tribunale ha ritenuto provato l'espletamento del mandato difensivo ad opera dell'avv. nonché congrui gli importi Controparte_1
chiesti dal professionista a tacitazione dell'opera svolta. ha interposto appello avverso la sentenza n. 2300 del 2024 Parte_1
rilevando la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per il fatto che sebbene il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, con pedissequo decreto di fissazione udienza, le fosse stato notificato ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso la sua residenza anagrafica in Via Tagliamento n. 11, interno 7, in Palazzolo
Acreide, ciononostante il procedimento notificatorio non si era perfezionato validamente posto che la raccomandata a.r. numero 668453482322 era stata inviata all'indirizzo erroneo di Via Tagliamento n. 11, interno 7, in Siracusa;
ad avviso della la notifica del ricorso andava ritenuta radicalmente nulla con violazione Pt_1
dell'art. 354 c.p.c. e conseguente obbligo di rimessione del giudizio avanti al giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese, instando per il rigetto del gravame proposto da e sostenendo la validità della notificazione del ricorso Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della in quanto la Pt_1
pagina 2 di 6 spedizione della raccomandata n. 668453482322 era effettivamente avvenuta presso l'indirizzo di residenza di Via Tagliamento n. 11, interno 7, in Palazzolo Acreide, come risultava dalla busta riprodotta nella comparsa di costituzione e risposta:
l'appellato ha affermato che il refuso nella cartolina di ritorno Controparte_1
della raccomandata non aveva affatto inficiato la regolarità della notifica posto che la spedizione del plico era effettivamente avvenuta presso l'indirizzo della destinataria di Via Tagliamento n. 11 in Palazzolo Acreide correttamente indicato nella busta;
che, stante l'assenza del destinatario, il plico era stato depositato presso l'ufficio postale di Palazzolo Acreide per il ritiro in conformità dell'avviso lasciato nella buca delle lettere per la consegna delle raccomandate;
che l'asserita erroneità dell'indirizzo apposto nella cartolina di ricevimento non inficiava la notifica considerato che la cartolina di ricevimento assolve all'esclusivo compito di fornire al notificante la prova dell'avvenuta notifica nell'ipotesi in cui l'agente postale consegna il plico a mani del destinatario, ovvero venga successivamente ritirato;
che, nel caso al vaglio del presente giudizio, la busta contenente l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., correttamente inviato presso l'indirizzo della destinataria, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, come risulta dal timbro apposto nella busta;
che, in definitiva, considerato che la prova dell'avvenuta notifica era data dalla restituzione per compiuta giacenza del plico correttamente inviato, la ricevuta di ritorno non aveva avuto alcuna funzione nel procedimento notificatorio, con la conseguenza che il refuso ivi contenuto era da ritenere del tutto irrilevante, senza sottacere come l'appellante a prescindere da quanto riportato Parte_1
nella cartolina di ritorno, era stata nelle condizioni di ritirare il plico presso l'ufficio postale di Palazzolo ove esso era stato depositato dall'agente postale dopo che, recatosi all'indirizzo indicato nella busta, non aveva rinvenuto il destinatario.
pagina 3 di 6 Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte ha disatteso la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la non manifesta fondatezza del motivo di impugnazione;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello fatto valere da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Innanzitutto è pacifico il fatto che la notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado sia stata effettuata nei confronti di Parte_1
presso il suo indirizzo di residenza nella Via Tagliamento, n. 11, interno 7,
[...]
in Palazzolo Acreide: il refuso nella cartolina di ritorno della raccomandata, ove è stato indicato l'indirizzo di Via Tagliamento, n. 11, interno 7, in Siracusa, non ha inficiato la regolarità della notifica atteso che la spedizione del plico è avvenuta presso l'indirizzo di residenza della destinataria in Via Tagliamento n. 11 in
Palazzolo Acreide correttamente indicato nella busta, che, stante l'assenza della destinataria, il plico è stato depositato presso l'ufficio postale di Palazzolo Acreide per il ritiro in conformità dell'avviso che è stato lasciato nella buca delle lettere, e che la busta contenente l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., correttamente inviato presso l'indirizzo della destinataria, è stata restituito al mittente per compiuta giacenza, come risulta dal timbro apposto nella busta.
La Corte reputa che il refuso concernente l'indirizzo apposto nella cartolina di ricevimento, consistito nella indicazione nello spazio “Località” del Comune di
Siracusa anziché del Comune di Palazzolo Acreide, non abbia inficiato la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado considerato che la cartolina di ricevimento assolve all'esclusivo compito di fornire al notificante la pagina 4 di 6 prova dell'avvenuta notifica nell'ipotesi in cui l'agente postale consegna il plico a mani del destinatario, ovvero nel caso in cui il plico venga successivamente ritirato,
e che, nel caso al vaglio del presente giudizio, l'appellante, a prescindere da quanto riportato nella cartolina di ritorno, era nelle condizioni di ritirare il plico presso l'ufficio postale di Palazzolo presso il quale il plico era stato depositato dall'agente postale una volta che, recatosi all'indirizzo indicato nella busta, non era stato rinvenuto il destinatario dell'atto: di tutto ciò la difesa della parte odierna appellata ha dato piena contezza, avendo riprodotto nella comparsa di costituzione e risposta in appello copia fotostatica dell'esito della spedizione da cui si evince che la raccomandata n. 668453482322 era in consegna il 14.02.2024 ed, a partire dal
16.02.2024, era rimasta disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale di Palazzolo
Acreide in Largo Marinai d'Italia, salvo poi essere stata restituita al mittente per compiuta giacenza il successivo 18.03.2024.
In definitiva il ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado è stato regolarmente notificato presso la residenza anagrafica della non avendo nel Pt_1
presente giudizio né contestato l'effettuazione delle prestazioni professionali ad opera del , né l'efficacia del suo operato, né tanto meno la congruità CP_1
dei compensi da quest'ultimo richiesti, nulla osta alla conferma della sentenza gravata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a Parte_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 75/2025 R.G., così provvede:
pagina 5 di 6 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Siracusa n. 2300 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, che conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado liquidate in Euro 5.809,00 per CP_1
compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro
1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 75/2025
PROMOSSA DA
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Lorenzo Gibilisco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa, Viale Tunisi n. 53;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atta dall'avv. Alessandro Boccadifuoco ed elettivamente domiciliato presso indirizzo digitale
APPELLATO
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2300 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Siracusa ha condannato rimasta contumace in giudizio, al Parte_1
pagamento della somma di Euro 8.995,00 in favore dell'avv. Controparte_1
a titolo di compensi professionali per l'attività da quest'ultimo espletata quale difensore della in seno a tre procedimenti tributari svoltisi avanti la Suprema Pt_2
Corte di Cassazione: il Tribunale ha ritenuto provato l'espletamento del mandato difensivo ad opera dell'avv. nonché congrui gli importi Controparte_1
chiesti dal professionista a tacitazione dell'opera svolta. ha interposto appello avverso la sentenza n. 2300 del 2024 Parte_1
rilevando la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per il fatto che sebbene il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, con pedissequo decreto di fissazione udienza, le fosse stato notificato ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso la sua residenza anagrafica in Via Tagliamento n. 11, interno 7, in Palazzolo
Acreide, ciononostante il procedimento notificatorio non si era perfezionato validamente posto che la raccomandata a.r. numero 668453482322 era stata inviata all'indirizzo erroneo di Via Tagliamento n. 11, interno 7, in Siracusa;
ad avviso della la notifica del ricorso andava ritenuta radicalmente nulla con violazione Pt_1
dell'art. 354 c.p.c. e conseguente obbligo di rimessione del giudizio avanti al giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese, instando per il rigetto del gravame proposto da e sostenendo la validità della notificazione del ricorso Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della in quanto la Pt_1
pagina 2 di 6 spedizione della raccomandata n. 668453482322 era effettivamente avvenuta presso l'indirizzo di residenza di Via Tagliamento n. 11, interno 7, in Palazzolo Acreide, come risultava dalla busta riprodotta nella comparsa di costituzione e risposta:
l'appellato ha affermato che il refuso nella cartolina di ritorno Controparte_1
della raccomandata non aveva affatto inficiato la regolarità della notifica posto che la spedizione del plico era effettivamente avvenuta presso l'indirizzo della destinataria di Via Tagliamento n. 11 in Palazzolo Acreide correttamente indicato nella busta;
che, stante l'assenza del destinatario, il plico era stato depositato presso l'ufficio postale di Palazzolo Acreide per il ritiro in conformità dell'avviso lasciato nella buca delle lettere per la consegna delle raccomandate;
che l'asserita erroneità dell'indirizzo apposto nella cartolina di ricevimento non inficiava la notifica considerato che la cartolina di ricevimento assolve all'esclusivo compito di fornire al notificante la prova dell'avvenuta notifica nell'ipotesi in cui l'agente postale consegna il plico a mani del destinatario, ovvero venga successivamente ritirato;
che, nel caso al vaglio del presente giudizio, la busta contenente l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., correttamente inviato presso l'indirizzo della destinataria, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, come risulta dal timbro apposto nella busta;
che, in definitiva, considerato che la prova dell'avvenuta notifica era data dalla restituzione per compiuta giacenza del plico correttamente inviato, la ricevuta di ritorno non aveva avuto alcuna funzione nel procedimento notificatorio, con la conseguenza che il refuso ivi contenuto era da ritenere del tutto irrilevante, senza sottacere come l'appellante a prescindere da quanto riportato Parte_1
nella cartolina di ritorno, era stata nelle condizioni di ritirare il plico presso l'ufficio postale di Palazzolo ove esso era stato depositato dall'agente postale dopo che, recatosi all'indirizzo indicato nella busta, non aveva rinvenuto il destinatario.
pagina 3 di 6 Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte ha disatteso la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la non manifesta fondatezza del motivo di impugnazione;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello fatto valere da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Innanzitutto è pacifico il fatto che la notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado sia stata effettuata nei confronti di Parte_1
presso il suo indirizzo di residenza nella Via Tagliamento, n. 11, interno 7,
[...]
in Palazzolo Acreide: il refuso nella cartolina di ritorno della raccomandata, ove è stato indicato l'indirizzo di Via Tagliamento, n. 11, interno 7, in Siracusa, non ha inficiato la regolarità della notifica atteso che la spedizione del plico è avvenuta presso l'indirizzo di residenza della destinataria in Via Tagliamento n. 11 in
Palazzolo Acreide correttamente indicato nella busta, che, stante l'assenza della destinataria, il plico è stato depositato presso l'ufficio postale di Palazzolo Acreide per il ritiro in conformità dell'avviso che è stato lasciato nella buca delle lettere, e che la busta contenente l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., correttamente inviato presso l'indirizzo della destinataria, è stata restituito al mittente per compiuta giacenza, come risulta dal timbro apposto nella busta.
La Corte reputa che il refuso concernente l'indirizzo apposto nella cartolina di ricevimento, consistito nella indicazione nello spazio “Località” del Comune di
Siracusa anziché del Comune di Palazzolo Acreide, non abbia inficiato la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado considerato che la cartolina di ricevimento assolve all'esclusivo compito di fornire al notificante la pagina 4 di 6 prova dell'avvenuta notifica nell'ipotesi in cui l'agente postale consegna il plico a mani del destinatario, ovvero nel caso in cui il plico venga successivamente ritirato,
e che, nel caso al vaglio del presente giudizio, l'appellante, a prescindere da quanto riportato nella cartolina di ritorno, era nelle condizioni di ritirare il plico presso l'ufficio postale di Palazzolo presso il quale il plico era stato depositato dall'agente postale una volta che, recatosi all'indirizzo indicato nella busta, non era stato rinvenuto il destinatario dell'atto: di tutto ciò la difesa della parte odierna appellata ha dato piena contezza, avendo riprodotto nella comparsa di costituzione e risposta in appello copia fotostatica dell'esito della spedizione da cui si evince che la raccomandata n. 668453482322 era in consegna il 14.02.2024 ed, a partire dal
16.02.2024, era rimasta disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale di Palazzolo
Acreide in Largo Marinai d'Italia, salvo poi essere stata restituita al mittente per compiuta giacenza il successivo 18.03.2024.
In definitiva il ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado è stato regolarmente notificato presso la residenza anagrafica della non avendo nel Pt_1
presente giudizio né contestato l'effettuazione delle prestazioni professionali ad opera del , né l'efficacia del suo operato, né tanto meno la congruità CP_1
dei compensi da quest'ultimo richiesti, nulla osta alla conferma della sentenza gravata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a Parte_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 75/2025 R.G., così provvede:
pagina 5 di 6 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Siracusa n. 2300 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, che conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado liquidate in Euro 5.809,00 per CP_1
compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro
1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6