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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14522/2022
N. RG 14522/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10345/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , in proprio e quale titolare e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della omonima ditta individuale, p. iva , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Paternò (CT), alla via Emanuele Bellia n. 170, presso lo studio dell'avv. Carlo Bucolo, (c.f.:
), che lo rappresenta e difende. C.F._2
Opponente contro
, c.f. , quale titolare della ditta individuale “ CP_1 C.F._3 [...]
”, p. iva , rappresentato e difeso, in maniera Controparte_2 P.IVA_2 congiunta e disgiunta, dagli avv.ti Antonino Aloisio (c.f. ) e Pietro Aloisio (c.f. C.F._4
) entrambi del Foro di Barcellona P.G., elettivamente domiciliati in Aci Castello C.F._5 (CT), via Antonello Da Messina n.1, presso lo studio dell'avv. Veriano Malvasi. Opposto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 30.9.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2022, , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, spiegava formale opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 27.086,47, notificato al medesimo in data 22.10.2022.
Tale precetto traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 463/2021 (procedimento R.G.n. 250/2022) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., e reso esecutivo con provvedimento del 18.9.2022, a mezzo del quale era stato ingiunto a , quale titolare dell'omonima ditta, di pagare a Parte_1 [...]
quale titolare della ditta individuale ”, CP_1 Controparte_2
“…la somma di €13.706,00, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di €145,50 per spese vive ed €400,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa…”.
Nell'atto di citazione, l'opponente eccepiva l'errata applicazione, alla sorte capitale intimata, dei tassi di interesse previsti dal D.Lgs. 231/2002, difatti, considerato che le norme contenute nel Decreto
pagina 1 di 4 fossero applicabili ai rapporti commerciali tra imprenditori, puntualizzava di non essere mai stato un imprenditore bensì un coltivatore diretto.
Concludeva, dunque, chiedendo: “1) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'atto di precetto opposto;
2) nel merito, dire e dichiarare errata la somma intimata con l'atto di precetto opposto alla luce del necessario riconteggio dei tassi legali tempo per tempo accertati;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio parte opposta la quale evidenziava che, nella fattispecie, gli interessi moratori risultassero pienamente applicabili fra le parti, dovendosi intendere per impresa “ogni attività economica organizzata, ivi rientrandovi anche un libero professionista ma anche un qualsiasi semplice lavoratore autonomo e/o coltivatore diretto”.
Ciò posto, concludeva chiedendo al giudice di: “1) rigettare, la chiesta sospensione della esecutività del precetto opposto, nell'assenza dei minimi presupposti per la relativa applicazione dell'invocata misura;
2) nel merito rigettare, con ogni statuizione, la promossa opposizione poiché destituita dei necessari presupposti in fatto ed in diritto, stante l'assenza di alcun vizio dell'impugnato precetto, ed in considerazione della corretta applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2022; 3) accertare in ogni caso la correttezza e congruità degli importi intimati nell'atto di precetto rispetto al connesso titolo esecutivo;
4) in via del tutto subordinata qualora dovesse essere accertata nel corso del giudizio l'eccessività della somma portata nel precetto, ritenere comunque l'intimazione valida sia per le spese liquidate nel titolo esecutivo che per la sorte capitale effettivamente dovuta, come da determinazione giudiziale a seguito di quanto riscontrato. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza del 13.2.2023, venivano concessi alle parti termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviata l'udienza al 20.11.2023.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., parte opponente produceva la richiesta di iscrizione come
“coltivatore diretto” indirizzata all' INPS, datata 16.12.2019, ed il prospetto riepilogativo dei contributi INPS “dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali” relativi al periodo di gennaio-aprile 2022, ribadendo l'inapplicabilità delle norme di cui al D. Lgs. 231/2002 al rapporto azionato.
Successivamente, con le memorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., parte opposta, rilevando la qualità di imprenditore dell'opponente, produceva gli estratti delle consultazioni dei registri telematici relativi all'iscrizione della ditta all'albo ed alla camera di commercio.
Di poi, all'esito dell'udienza del 20.11.2023 si rinviava per la precisazione delle conclusioni al
30.9.2024 ed, infine, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- Parte opponente eccepisce l'errata quantificazione della somma ingiunta con il precetto, per l'inapplicabilità del calcolo degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs n.231/2022.
Tuttavia, con il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 18.9.2022, era stato ingiunta a , quale titolare della ditta omonima (nonché in solido Parte_1 a…)…la somma di €13.706,00, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di €145,50 per spese vive ed €400,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa…” e nel ricorso pagina 2 di 4 richiamato si faceva riferimento all'applicazione del d.lgs.n.231/2002 per la quantificazione degli interessi di mora:
Inoltre, parte opponente contesta l'applicazione della normativa indicata nel d.lgs n. 231/2002 basando la propria difesa sull'assunto che, svolgendo lo stesso l'attività di coltivatore diretto, non potesse essere considerato un imprenditore.
Orbene, le disposizioni contenute nel decreto richiamato si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, cioè quei contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
Tale decreto, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal
D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla disciplina del Codice civile prevedendo un interesse di mora particolarmente elevato, che scatta senza necessità di costituzione in mora del debitore.
Si definisce coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame”.
Dunque, la principale differenza tra la figura dell'imprenditore agricolo e quella del coltivatore diretto risiede nel fatto che il coltivatore diretto svolge il lavoro direttamente o con l'aiuto della propria famiglia, mentre l'imprenditore agricolo può avvalersi di manodopera esterna.
Posto ciò, il coltivatore diretto va considerato come un imprenditore agricolo che gestisce l'impresa con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale ovvero prevalentemente con il proprio lavoro o dei suoi familiari, e, pertanto, nel caso di specie, la transazione deve considerarsi avvenuta tra imprenditori, con applicazione del decreto lgs. n. 231/2002 per la quantificazione degli interessi di mora e conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
N. RG 14522/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10345/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , in proprio e quale titolare e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della omonima ditta individuale, p. iva , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Paternò (CT), alla via Emanuele Bellia n. 170, presso lo studio dell'avv. Carlo Bucolo, (c.f.:
), che lo rappresenta e difende. C.F._2
Opponente contro
, c.f. , quale titolare della ditta individuale “ CP_1 C.F._3 [...]
”, p. iva , rappresentato e difeso, in maniera Controparte_2 P.IVA_2 congiunta e disgiunta, dagli avv.ti Antonino Aloisio (c.f. ) e Pietro Aloisio (c.f. C.F._4
) entrambi del Foro di Barcellona P.G., elettivamente domiciliati in Aci Castello C.F._5 (CT), via Antonello Da Messina n.1, presso lo studio dell'avv. Veriano Malvasi. Opposto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 30.9.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2022, , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, spiegava formale opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 27.086,47, notificato al medesimo in data 22.10.2022.
Tale precetto traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 463/2021 (procedimento R.G.n. 250/2022) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., e reso esecutivo con provvedimento del 18.9.2022, a mezzo del quale era stato ingiunto a , quale titolare dell'omonima ditta, di pagare a Parte_1 [...]
quale titolare della ditta individuale ”, CP_1 Controparte_2
“…la somma di €13.706,00, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di €145,50 per spese vive ed €400,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa…”.
Nell'atto di citazione, l'opponente eccepiva l'errata applicazione, alla sorte capitale intimata, dei tassi di interesse previsti dal D.Lgs. 231/2002, difatti, considerato che le norme contenute nel Decreto
pagina 1 di 4 fossero applicabili ai rapporti commerciali tra imprenditori, puntualizzava di non essere mai stato un imprenditore bensì un coltivatore diretto.
Concludeva, dunque, chiedendo: “1) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'atto di precetto opposto;
2) nel merito, dire e dichiarare errata la somma intimata con l'atto di precetto opposto alla luce del necessario riconteggio dei tassi legali tempo per tempo accertati;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio parte opposta la quale evidenziava che, nella fattispecie, gli interessi moratori risultassero pienamente applicabili fra le parti, dovendosi intendere per impresa “ogni attività economica organizzata, ivi rientrandovi anche un libero professionista ma anche un qualsiasi semplice lavoratore autonomo e/o coltivatore diretto”.
Ciò posto, concludeva chiedendo al giudice di: “1) rigettare, la chiesta sospensione della esecutività del precetto opposto, nell'assenza dei minimi presupposti per la relativa applicazione dell'invocata misura;
2) nel merito rigettare, con ogni statuizione, la promossa opposizione poiché destituita dei necessari presupposti in fatto ed in diritto, stante l'assenza di alcun vizio dell'impugnato precetto, ed in considerazione della corretta applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2022; 3) accertare in ogni caso la correttezza e congruità degli importi intimati nell'atto di precetto rispetto al connesso titolo esecutivo;
4) in via del tutto subordinata qualora dovesse essere accertata nel corso del giudizio l'eccessività della somma portata nel precetto, ritenere comunque l'intimazione valida sia per le spese liquidate nel titolo esecutivo che per la sorte capitale effettivamente dovuta, come da determinazione giudiziale a seguito di quanto riscontrato. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza del 13.2.2023, venivano concessi alle parti termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviata l'udienza al 20.11.2023.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., parte opponente produceva la richiesta di iscrizione come
“coltivatore diretto” indirizzata all' INPS, datata 16.12.2019, ed il prospetto riepilogativo dei contributi INPS “dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali” relativi al periodo di gennaio-aprile 2022, ribadendo l'inapplicabilità delle norme di cui al D. Lgs. 231/2002 al rapporto azionato.
Successivamente, con le memorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., parte opposta, rilevando la qualità di imprenditore dell'opponente, produceva gli estratti delle consultazioni dei registri telematici relativi all'iscrizione della ditta all'albo ed alla camera di commercio.
Di poi, all'esito dell'udienza del 20.11.2023 si rinviava per la precisazione delle conclusioni al
30.9.2024 ed, infine, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- Parte opponente eccepisce l'errata quantificazione della somma ingiunta con il precetto, per l'inapplicabilità del calcolo degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs n.231/2022.
Tuttavia, con il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 18.9.2022, era stato ingiunta a , quale titolare della ditta omonima (nonché in solido Parte_1 a…)…la somma di €13.706,00, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento, che liquida nella somma di €145,50 per spese vive ed €400,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa…” e nel ricorso pagina 2 di 4 richiamato si faceva riferimento all'applicazione del d.lgs.n.231/2002 per la quantificazione degli interessi di mora:
Inoltre, parte opponente contesta l'applicazione della normativa indicata nel d.lgs n. 231/2002 basando la propria difesa sull'assunto che, svolgendo lo stesso l'attività di coltivatore diretto, non potesse essere considerato un imprenditore.
Orbene, le disposizioni contenute nel decreto richiamato si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, cioè quei contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
Tale decreto, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal
D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla disciplina del Codice civile prevedendo un interesse di mora particolarmente elevato, che scatta senza necessità di costituzione in mora del debitore.
Si definisce coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame”.
Dunque, la principale differenza tra la figura dell'imprenditore agricolo e quella del coltivatore diretto risiede nel fatto che il coltivatore diretto svolge il lavoro direttamente o con l'aiuto della propria famiglia, mentre l'imprenditore agricolo può avvalersi di manodopera esterna.
Posto ciò, il coltivatore diretto va considerato come un imprenditore agricolo che gestisce l'impresa con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale ovvero prevalentemente con il proprio lavoro o dei suoi familiari, e, pertanto, nel caso di specie, la transazione deve considerarsi avvenuta tra imprenditori, con applicazione del decreto lgs. n. 231/2002 per la quantificazione degli interessi di mora e conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4