Art. 1. 1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. E' abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 9 marzo 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PECORARO SCANIO, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
2. E' abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 9 marzo 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PECORARO SCANIO, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO