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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6202/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. STEFANO ROSSI
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GUIDO FIGA'
- convenuto -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 4/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., la ha chiesto la Parte_2
condanna di al rilascio dell'immobile – allo stesso concesso in Controparte_1
comodato – sito in Bergamo, piazzale San Paolo n. 35 (di seguito anche solo l'“Immobile”).
Il convenuto si è costituito dando atto di avere avviato avanti al Tribunale per i
Minorenni di Brescia la procedura ex art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998
pagina 1 di 5 relativa alla richiesta di autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale del proprio figlio minore e chiedendo in via preliminare la sospensione del presente procedimento sino all'esito della predetta procedura, nonché in ogni caso il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4/6/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa.
* * *
1. Giova premettere che, in generale, spetta a chi fa valere in giudizio un proprio diritto provarne i fatti costitutivi. In materia di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore della prestazione è tenuto a provare il titolo dell'obbligazione e allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento o una diversa causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto alla prestazione dedotta (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Declinando tale criterio con riguardo all'azione per il rilascio, la Suprema Corte ha altresì chiarito che il proprietario del bene deve dare la “dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (cfr., da ultimo, Cass. n. 25084/2022).
2. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente risulta fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'Immobile, situato al piano primo della casa parrocchiale e adibito a dimora di emergenza in caso di situazioni che necessitino una sistemazione transitoria;
- di avere ospitato nell'Immobile il convenuto e il suo nucleo familiare in via d'urgenza a far data dal 15/3/2024 e, successivamente, di avere sottoposto al pagina 2 di 5 convenuto un contratto di comodato relativo all'Immobile con termine di durata sino al 31/8/2024;
- che, nonostante la scadenza, il convenuto continua a occupare l'Immobile e non intende rilasciarlo.
La ricorrente ha inoltre documentato l'esito negativo del procedimento di mediazione esperito (v. verbale sub doc. 4 ric.) e all'udienza del 4/6/2025 ha dato atto dell'immutato stato di fatto.
3. Ciò posto, devesi rilevare che il convenuto costituito non ha specificamente contestato le predette circostanze fattuali dedotte da parte ricorrente – che devono pertanto ritenersi pacifiche e provate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115
c.p.c. – ma anzi ha vieppiù riconosciuto l'intervenuta scadenza del contratto di comodato stipulato tra le parti (espressamente indicando che, “una volta scaduto il contratto di comodato”, i Servizi Sociali sono intervenuti anche per aiutarlo nella ricerca di soluzioni abitative alternative e che “l'odierno resistente è ben conscio che non può trattenersi nell'immobile senza la concessione della Parrocchia ricorrente”: v. pagg. 2 e 3 memoria di costituzione e risposta).
Infatti, sebbene non sia stata prodotta documentazione relativa al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come noto, ai fini della valida stipulazione di un comodato non è richiesta dalla legge la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (v., ex multis, Cass. n. 8548/2008, che richiama sul punto il costante orientamento della Suprema Corte: “L'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni”).
Inoltre, nel caso di specie le circostanze le allegate dalla ricorrente circa la stipulazione di un contratto di comodato tra le odierne parti in causa e la sua durata risultano ulteriormente suffragate dalle risultanze della relazione pagina 3 di 5 dell'operatore territoriale della sulle azioni rivolte al nucleo familiare del CP_2
convenuto, versata in atti sub doc. 3 da parte ricorrente (liberamente apprezzabile quale prova atipica proveniente da un terzo), nella quale viene espressamente dato atto che il contratto venne sottoscritto al termine di una riunione tenutasi il
19/7/2024, alla quale parteciparono l'operatore della il parroco della CP_2
ricorrente, alcune volontarie, una mediatrice di lingua albanese e delle operatrici del Servizio sociale comunale: v. pag. 2).
Nel caso di specie risulta dunque applicabile il disposto dell'art. 1809 c.c., a mente del quale il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, nel caso che occupa pacificamente scaduto.
4. Il convenuto, invero, si è limitato a eccepire, in sintesi, (i) di essersi attivato
– senza esito – con i Servizi Sociali per reperire soluzioni abitative alternative, (ii) di avere radicato la procedura indicata in premessa ex art. 31 del D.Lgs. n.
286/1998, avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia, per l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale del proprio figlio minore (v. docc. 1 e 2 res.),
(iii) di essere in attesa, in relazione alla predetta procedura, dell'accesso presso l'abitazione degli operanti della Questura/dei Carabinieri e delle visite dei Servizi
Sociali e (iv) che “probabilmente per un'incomprensione con gli assistenti sociali, egli successivamente ha inteso che veniva estesa ancora per breve lasso di tempo la sua permanenza nell'appartamento”.
Le predette doglianze, tuttavia, non colgono nel segno, poiché non sono idonee a fondare il diritto del convenuto a permanere nell'occupazione dell'Immobile – sine titulo e invito domino – oltre il termine di restituzione pattuito del 31/8/2024.
Per le anzidette ragioni, dunque, le eccezioni del convenuto devono essere respinte e deve essere accolta la domanda di restituzione dell'Immobile formulata dalla ricorrente, restando appannaggio dell'eventuale successiva fase esecutiva la pagina 4 di 5 fissazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della data di esecuzione per il rilascio ex art. 608 c.p.c..
5. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria in ragione dell'attività processuale in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto a rilasciare l'immobile sito in Bergamo, piazzale San
Paolo n. 35 libero da persone e cose;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in € 2.906,00 per compensi e in € 557,67 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deposito motivazione entro trenta giorni.
Bergamo, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6202/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. STEFANO ROSSI
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GUIDO FIGA'
- convenuto -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 4/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., la ha chiesto la Parte_2
condanna di al rilascio dell'immobile – allo stesso concesso in Controparte_1
comodato – sito in Bergamo, piazzale San Paolo n. 35 (di seguito anche solo l'“Immobile”).
Il convenuto si è costituito dando atto di avere avviato avanti al Tribunale per i
Minorenni di Brescia la procedura ex art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998
pagina 1 di 5 relativa alla richiesta di autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale del proprio figlio minore e chiedendo in via preliminare la sospensione del presente procedimento sino all'esito della predetta procedura, nonché in ogni caso il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4/6/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa.
* * *
1. Giova premettere che, in generale, spetta a chi fa valere in giudizio un proprio diritto provarne i fatti costitutivi. In materia di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore della prestazione è tenuto a provare il titolo dell'obbligazione e allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento o una diversa causa estintiva, modificativa o impeditiva del diritto alla prestazione dedotta (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Declinando tale criterio con riguardo all'azione per il rilascio, la Suprema Corte ha altresì chiarito che il proprietario del bene deve dare la “dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa” (cfr., da ultimo, Cass. n. 25084/2022).
2. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente risulta fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'Immobile, situato al piano primo della casa parrocchiale e adibito a dimora di emergenza in caso di situazioni che necessitino una sistemazione transitoria;
- di avere ospitato nell'Immobile il convenuto e il suo nucleo familiare in via d'urgenza a far data dal 15/3/2024 e, successivamente, di avere sottoposto al pagina 2 di 5 convenuto un contratto di comodato relativo all'Immobile con termine di durata sino al 31/8/2024;
- che, nonostante la scadenza, il convenuto continua a occupare l'Immobile e non intende rilasciarlo.
La ricorrente ha inoltre documentato l'esito negativo del procedimento di mediazione esperito (v. verbale sub doc. 4 ric.) e all'udienza del 4/6/2025 ha dato atto dell'immutato stato di fatto.
3. Ciò posto, devesi rilevare che il convenuto costituito non ha specificamente contestato le predette circostanze fattuali dedotte da parte ricorrente – che devono pertanto ritenersi pacifiche e provate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115
c.p.c. – ma anzi ha vieppiù riconosciuto l'intervenuta scadenza del contratto di comodato stipulato tra le parti (espressamente indicando che, “una volta scaduto il contratto di comodato”, i Servizi Sociali sono intervenuti anche per aiutarlo nella ricerca di soluzioni abitative alternative e che “l'odierno resistente è ben conscio che non può trattenersi nell'immobile senza la concessione della Parrocchia ricorrente”: v. pagg. 2 e 3 memoria di costituzione e risposta).
Infatti, sebbene non sia stata prodotta documentazione relativa al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come noto, ai fini della valida stipulazione di un comodato non è richiesta dalla legge la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (v., ex multis, Cass. n. 8548/2008, che richiama sul punto il costante orientamento della Suprema Corte: “L'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni”).
Inoltre, nel caso di specie le circostanze le allegate dalla ricorrente circa la stipulazione di un contratto di comodato tra le odierne parti in causa e la sua durata risultano ulteriormente suffragate dalle risultanze della relazione pagina 3 di 5 dell'operatore territoriale della sulle azioni rivolte al nucleo familiare del CP_2
convenuto, versata in atti sub doc. 3 da parte ricorrente (liberamente apprezzabile quale prova atipica proveniente da un terzo), nella quale viene espressamente dato atto che il contratto venne sottoscritto al termine di una riunione tenutasi il
19/7/2024, alla quale parteciparono l'operatore della il parroco della CP_2
ricorrente, alcune volontarie, una mediatrice di lingua albanese e delle operatrici del Servizio sociale comunale: v. pag. 2).
Nel caso di specie risulta dunque applicabile il disposto dell'art. 1809 c.c., a mente del quale il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, nel caso che occupa pacificamente scaduto.
4. Il convenuto, invero, si è limitato a eccepire, in sintesi, (i) di essersi attivato
– senza esito – con i Servizi Sociali per reperire soluzioni abitative alternative, (ii) di avere radicato la procedura indicata in premessa ex art. 31 del D.Lgs. n.
286/1998, avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia, per l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale del proprio figlio minore (v. docc. 1 e 2 res.),
(iii) di essere in attesa, in relazione alla predetta procedura, dell'accesso presso l'abitazione degli operanti della Questura/dei Carabinieri e delle visite dei Servizi
Sociali e (iv) che “probabilmente per un'incomprensione con gli assistenti sociali, egli successivamente ha inteso che veniva estesa ancora per breve lasso di tempo la sua permanenza nell'appartamento”.
Le predette doglianze, tuttavia, non colgono nel segno, poiché non sono idonee a fondare il diritto del convenuto a permanere nell'occupazione dell'Immobile – sine titulo e invito domino – oltre il termine di restituzione pattuito del 31/8/2024.
Per le anzidette ragioni, dunque, le eccezioni del convenuto devono essere respinte e deve essere accolta la domanda di restituzione dell'Immobile formulata dalla ricorrente, restando appannaggio dell'eventuale successiva fase esecutiva la pagina 4 di 5 fissazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della data di esecuzione per il rilascio ex art. 608 c.p.c..
5. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria in ragione dell'attività processuale in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto a rilasciare l'immobile sito in Bergamo, piazzale San
Paolo n. 35 libero da persone e cose;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in € 2.906,00 per compensi e in € 557,67 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deposito motivazione entro trenta giorni.
Bergamo, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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