Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 7808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7808 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Belvedere n. 117, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Paolo Buffardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) alla via dei Sanniti n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Petrarolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1
in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) in via principale, accertare i danni subiti dalla sig.ra , a seguito del Parte_1
sinistro del 25.09.2022, così come in narrativa meglio descritti, nonché, la piena operatività della polizza n. 210117893 stipulata in data 22.12.2021; 2) per l'effetto, condannare la società
(C.F. – P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. premesso ogni provvedimento e determinazione, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 10.514,20
Pag. 1 di 9
3) in via gradata o alternativa, condannare la medesima convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto nella diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà più equa e di ragione;
4) condannare, in ogni caso, la società (C.F. – Controparte_2 P.IVA_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e P.IVA_2
competenze di giudizio, oltre oneri e rimborso spese generali nella misura di legge, con maggiorazione ex art. 4 d.m. 55/2014 comma 1-bis, nonché, al pagamento dei compensi relativi alla fase di mediazione ex art. 20 d.m. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha tra l'altro allegato: - di essere comproprietaria di alcuni beni immobili siti nel comune di Lusciano (CE) alla via De Sanctis n. 36, ossia, un appartamento, un box auto e un posto auto scoperto;
- che in data 25.09.2022, alle ore 8.00 circa, a causa di una eccezionale e torrenziale pioggia, unitamente a forti raffiche di vento, si è verificata la rottura e la conseguente apertura forzata di uno degli infissi dell'immobile (quello dello studio), con la conseguenza che parte dell'appartamento è stato invaso da abbondante acqua piovana;
- che il giorno seguente, nonostante le cautele adottate in occasione del fatto per asciugare l'acqua penetrata nell'appartamento, sono risultate deteriorate ampie aree del pavimento in parquet del corridoio e della camera da letto padronale, alcune delle porte interne in legno dell'appartamento, nonché alcuni mobili in legno posti in camera da letto;
- che richiesto l'indennizzo dovuto in forza della polizza denominata “Protezione Casa” n.
210117893, con decorrenza 22.12.2021 e scadenza 22.12.2022, la convenuta non ha adempiuto al contratto.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 16.11.2023, contestando gli assunti di controparte, eccependo l'inoperatività della polizza ai sensi della Sezione punto 1.1.4 delle Condizioni di
Assicurazione, l'allagamento non essendo intervenuto per effetto della rottura degli infissi dell'immobile dovuta all'evento atmosferico lamentato. Quindi la convenuta ha così concluso:
“1. In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
2. Sempre in via preliminare dichiarare l'inapplicabilità della Polizza Controparte_1 assicurativa richiamata da parte attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda nei confronti della
Pag. 2 di 9 comparente società di assicurazione;
Nel Merito:
3. rigettare la domanda attorea così come formulata perché infondata e non provata in fatto ed in diritto con relativo provvedimento anche in ordine al governo delle spese di giudizio;
4. nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, voglia liquidare il danno subito dall'attore nei limiti del vero e del giusto, con applicazione della franchigia prevista in polizza.
5. Con vittoria le spese e competenze di lite.”.
La causa è stata quindi istruita mediante l'escussione di due testimoni e l'espletamento di Ctu.
Esaurita l'istruttoria, ritenuta matura per la decisione, il Giudice ha quindi rinviato per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., sostituendo l'udienza mediante l'assegnazione di un termine per note scritte. Le parti hanno provveduto al deposito dei propri scritti conclusionali e delle note di trattazione scritta.
Con provvedimento del 22.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, siccome in alcun modo argomentata, tenuto inoltre conto della polizza assicurativa depositata da parte attrice e comprovante il rapporto negoziale che lega le parti, sulla quale la stessa compagnia assicurativa ha preso posizione.
2.1 Nel merio, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'attrice ha agito sulla base di un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Pag. 3 di 9 spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cass. civile, sez. III, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30656).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021).
Tale assunto trova conferma, del resto, anche nella pronuncia n. 1558/2018, ove la Cassazione offre delle ulteriori precisazioni. In particolare, la Suprema Corte ricorda che il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è «un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare».
Pag. 4 di 9 Sotto altro profilo, «In tema di assicurazione della responsabilità civile,
l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo
l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.» (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del 12/07/2019), sicché la tardiva costituzione in giudizio di risulta irrilevante ai fini Controparte_1
della determinazione del thema probandum.
2.2 Nel caso in esame, l'attrice ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale invocato, attraverso la produzione in giudizio della polizza assicurativa denominata “Protezione
Casa” n. 210117893, con decorrenza 22.12.2021 e scadenza 22.12.2022; d'altro canto la convenuta non ha contestato l'efficacia della stessa e dunque la copertura assicurativa al tempo del sinistro.
Ciò posto, va detto che la prova se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il pagamento dell'indennizzo, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, ricade sull'assicurato, mentre ricade sull'assicurazione provare che ricorre una delle ipotesi escluse dal contratto.
Secondo parte attrice, l'eccezionale evento atmosferico verificatosi in data 25.9.2022
(torrenziale pioggia, unitamente a forti raffiche di vento) ha determinato l'apertura forzata e la conseguente parziale rottura dell'infisso dello studio (in particolare della c.d. cremagliera: memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c.), con conseguenti danni da bagnamento all'interno dell'immobile, per cui sarebbe sussistente il nesso causale tra danno ed evento, con conseguente operatività della polizza. In particolare, il descritto evento integrerebbe la previsione contrattuale del danno da bagnamento contemplato nelle condizioni suddette.
Parte convenuta ha contestato l'assunto, richiamando la seguente clausola delle condizioni generali di polizza (allegate alla comparsa di costituzione e risposta): “
1.1.4 Eventi naturali Gli effetti provocati da: - uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all'evento atmosferico stesso”.
Alla luce di tali allegazioni, la questione dell'ambito operativo della polizza assicurativa si traduce nell'interpretazione della richiamata clausola.
Sul punto, va ricordato che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai
Pag. 5 di 9 contraenti (artt. 1362-1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità
(interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/2008; Cass. 11104/2007; in tal senso anche Cass. civ. Sez. II, 04/07/2008, n. 18509 per cui: «Nell'ambito del principio generale
d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha attribuito rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 c.c., - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., nel caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito. Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362, secondo comma, c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione»).
Secondo la giurisprudenza dominante, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di «mezzo prioritario e fondamentale» per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (cfr. ex plurimis Cass. 12082/2015; Cass. 21797/2008;
Cass. 10218/2008; Cass. 14495/2004; Cass. 11609/2002; Cass. 10106/2000; Cass. 11574/1997;
Cass. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni (cfr. Cass. 11609/2002).
In altri termini, «l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la
Pag. 6 di 9 lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023).
Orbene, nel caso in esame, dal tenore letterale della clausola emerge che vi è stata la volontà di limitare la copertura assicurativa ai soli danni avuti da bagnamento all'interno del fabbricato solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di “uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine”, escludendo invece i danni causati in mancanza di danneggiamento al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Va detto poi che alla chiarezza del dato letterale è affiancata la sua compatibilità con lo spirito della convenzione. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione contro i danni che prevede la traslazione del rischio di danni dal soggetto danneggiato all'assicuratore dietro il pagamento del premio della polizza. Si tratta, quindi, di un contratto aleatorio in cui l'equilibrio contrattuale è raggiunto attraverso la delimitazione del rischio assicurato.
Del resto, infine, non vi sono elementi contrattuali ed extra contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con la clausola in esame, per cui non può concludersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di assicurazione che coprisse tutti i danni causati all'interno del fabbricato da eventi atmosferici, ma solo quelli conseguenti alla rottura del tetto, pareti o serramenti causata direttamente dall'evento atmosferico.
Al riguardo, risulta opportuno chiarire che per rottura dei serramenti – concetto sul quale l'attrice ha costruito la propria allegazione – deve intendersi, ad una valutazione semantica della clausola contrattuale, la compromissione dell'integrità dell'oggetto, che implica danneggiamento grave della struttura e quindi inservibilità dello stesso.
2.3 Ciò premesso sull'interpretazione del contratto, passando all'esame della prova, va considerato che parte attrice non ha dato prova che l'evento dannoso sia riconducibile alla rottura dei serramenti a causa dell'evento atmosferico abbattutosi su Lusciano il 25.9.2022, in quanto la prova testimoniale assunta, valutata unitamente agli ulteriori elementi probatori desumibili dagli atti, non appare sufficiente a confermare in questi termini la causa del fatto dannoso.
Va evidenziato, infatti, che entrambi i testi escussi (verbale di udienza del 10.5.2024) hanno dichiarato di non aver assistito al fatto così come allegato dall'attore (rottura della finestra dello studio a causa del vento e penetrazione della pioggia), il teste per essere Tes_1
sopraggiunto quando l'evento atmosferico si era già verificato, il teste Testimone_2
Pag. 7 di 9 perché, pur presente in casa, dormiva. Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che effettivamente l'abitazione abbia subito danni da bagnamento;
tuttavia, non può dirsi univocamente acquisito agli atti che la pioggia sia penetrata in casa in seguito alla rottura dei serramenti.
In particolare, il teste ha riferito al riguardo: “nello studio vi era la porta aperta Tes_1
e mi fecero notare come loro mi dissero che il vento forte aveva danneggiato l'infisso che dà sul balcone” aggiungendo “notati l'infisso rotto;
il piolino che unisce le due ante si era piegato”. Diversamente, il teste , fratello dell'attrice e presente in casa al Testimone_2 momento dei fatti, ha dichiarato: “Non ricordo segni di forzatura della finestra”.
Quanto poi agli interventi di riparazione che sarebbero stati necessari, il teste ha Tes_1 riferito “la serratura è stata cambiata come ho costato giorni dopo l'allagamento; non so dire precisamente quando”, mentre il teste “non so rispondere se la serratura è Testimone_2 stata cambiata” per poi aggiungere “la porta quando entrava l'acqua non si riusciva più a chiudere perché il meccanismo di chiusura non era più funzionante”.
A ben vedere, le dichiarazioni testimoniali in esame – irrimediabilmente contraddittorie circa la sussistenza o meno di segni di forzatura e rottura della finestra oltre che circa la ricorrenza di interventi di riparazione – non consentono di giungere alla conclusione che l'infisso dello studio dell'appartamento dell'attrice si sia rotto a causa dell'evento atmosferico, nessuno dei testi avendo riferito di rotture alla struttura tali da rendere l'oggetto inservibile.
Tanto vale anche per la dichiarazione resa dal teste , che riguardo alla causa del Tes_1
danneggiamento descritto (mi fecero notare come loro mi dissero che il vento forte aveva danneggiato l'infisso che dà sul balcone […] il piolino che unisce le due ante si era piegato) rende una dichiarazione de relato actoris dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025), mentre riguardo alle riparazioni riferisce di una sostituzione della serratura non precisamente collocata nel tempo, benché dalle foto presenti in atti non risulti tale sistema di chiusura dell'infisso.
Sorreggono tale conclusione anche le dichiarazioni rese dall'attrice all'atto del sopralluogo effettuato dal tecnico fiduciario della compagnia assicurativa in data 5.10.2022 (cfr. verbale allegato alla perizia depositata dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, sottoscritto dall'attrice), dalle quali si evince che non fu segnalato alcun segno di rottura dell'infisso, diversamente riconducendo la causa dell'allagamento all'infiltrazione dell'acqua al di sotto dell'infisso.
Lo stesso dicasi per le fotografie depositate da parte convenuta in allegato alla già richiamata perizia, dalla visione diretta delle quali non si riscontra alcun segno di rottura dell'infisso.
Pag. 8 di 9 Si aggiunga, che la fattura costituente il doc. n. 8 della produzione di parte attrice, relativa alla sostituzione della cremagliera dell'infisso, risulta datata 19.4.2023 e, pertanto, conferma che alcuna rottura è stata subita dall'infisso mesi addietro in occasione dell'evento atmosferico per cui è causa (25.9.2022), considerato che lo stesso è stato utilizzato per mesi – in corrispondenza del periodo autunnale e invernale – senza necessità di interventi di riparazione, dal che consegue che la sostituzione della cremagliera non sia direttamente riconducibile al fenomeno atmosferico del settembre 2022.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'attrice;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 22.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 9 di 9