Articolo 14 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 giugno 1978
Art. 14.
Al personale appartenente alla carriera direttiva e ai sottufficiali e guardie del ruolo organico del Corpo forestale valdostano puo' essere riconosciuta, con apposito decreto del presidente della giunta regionale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica e' autorizzato a portare le armi comuni del tipo che verra' stabilito, d'intesa con l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978
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