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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Polidori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14027/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
eletti Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MENSI SILVIA
Parte Attrice contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
IMON liato in VIA SENESE 22 50124 FIRENZE presso il difensore avv. MARRONCINI SIMONE
Parte Convenuta
(C.F. ) rappresentato e CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. TACCETTI DANIELE elettivamente domiciliato in VIA SAN GALLO 76 50129 FIRENZE presso il difensore avv. TACCETTI DANIELE
Parte Intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Parte_1
richiedeva lo scioglimento della comunione sul bene posto in Impruneta,
pagina 1 di 8 via Cassia nr. 286 e la sua divisione con attribuzione a ciascuno dei partecipanti la comunione la quota di spettanza pari ad ½.
A fondamento della domanda ha dimostrato l'intervenuto scioglimento della comunione coniugale verificatosi a seguito dell'omologazione della separazione personale tra i coniugi e confermato con la sentenza nr.
1292/18 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civile del matrimonio. Già negli accordi di separazione, i signori e Pt_1 CP_1
manifestavano la volontà concorde di sciogliere la comunione sull'immobile adibito ad abitazione coniugale. Più precisamente il signor esprimeva l'intenzione di acquistare la quota di proprietà indivisa CP_1
della e di accollarsi ogni obbligazione residua con la banca Pt_1
mutuante. Veniva, quindi, pattuito che parte convenuta avrebbe avuto il godimento esclusivo del bene comune per un anno purchè entro tale termine fosse possibile stipulare l'atto di trasferimento.
Parte attrice ha fatto presente che nonostante gli accordi in sede di separazione non era stato possibile rescindere la comproprietà perché il signor non aveva mai acquistato la quota della parte attrice, non CP_1
aveva consentito la vendita dell'immobile ed aveva continuato a goderne in via esclusiva, privando completamente l'attrice della sua disponibilità.
Sempre secondo parte attrice, nonostante le ripetute richieste, il convenuto si è sempre sottratto ad ogni attività propedeutica alla divisione, rifiutandosi anche di partecipare al procedimento di mediazione introdotto dalla parte attrice.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, che il convenuto venisse condannato a rimborsarle la somma di € 1.885,30 oltre interessi nella misura dovuta quale quota parte degli interessi maturati sul mutuo fondiario acceso sul bene nel periodo novembre 2013/novembre 2014 in conseguenza del pagina 2 di 8 suo inadempimento agli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi.
Infine, ha chiesto anche la condanna del a corrisponderle la somma CP_1
di € 250,00 mensili oltre interessi nella misura dovuta, a titolo di ristoro per la privazione del suo diritto di godimento pro quota del bene comune dal mese di dicembre 2024 alla data della divisione.
Con atto depositato in data 21 luglio 2022 la Controparte_4
interveniva nel giudizio di divisione per il recupero delle somme
[...]
che, alla data della vendita e relativa distribuzione, saranno dovute in forza del mutuo fondiario nr. 741547213.61 ai rogiti del Notaio Dott.
di Campi Bisenzio stipulato in data 10 giugno 2010, Persona_1
registrato a Firenze in data 16 giugno 2010 al nr. 10667 serie 1T.
In forza di detto atto e a garanzia del suddetto credito veniva iscritta a favore di e contro e Controparte_5 Controparte_1 [...]
presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Firenze, Pt_1
ipoteca volontaria a garanzia del suddetto mutuo fondiario.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia del convenuto, veniva eseguita l'istruttoria all'esito della quale il giudice disponeva CTU al fine di verificare le modalità più opportune per lo scioglimento della comunione.
Con provvedimento del 24 febbraio 2020, veniva disposta la vendita del bene e nominato quale professionista delegato il Notaio . Persona_2
Soltanto nelle more della vendita delegata si costituiva in giudizio il signor CP_1
In data 20/21 giugno 2022 le parti formulavano istanza di sospensione del processo deducendo che erano in corso trattative volte a verificare una possibile vendita dell'immobile sul libero mercato. Il giudice, dopo un anno disponeva la ripresa delle operazioni di vendita e il bene veniva pagina 3 di 8 infine aggiudicato per l'importo di € 61.200,00 in data 17 ottobre 2023 ed in data 4 marzo 2024 veniva pronunciato decreto di trasferimento.
Parte attrice e la precisavano le somme Controparte_4
loro dovute in vista dell'udienza del 7 maggio 2024 fissata per la discussione del progetto di divisione.
Parte convenuta eccepiva la cessazione della materia del contendere poiché sarebbe intervenuta una transazione tra le parti.
All'udienza del 16 maggio 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Il giudice, preso atto della vendita dell'immobile di cui è causa al prezzo di € 61.200,00, prezzo che deve essere suddiviso tra le due parti nella misura di ½, detratte tutte le spese della procedura qui di seguito elencate:
€ 1.427,40 quale compenso spettante al Notaio;
€ 329,00 quale importo per gli annotamenti di cancellazione/restrizione delle formalità pregiudizievoli di cui al decreto di trasferimento;
€ 1223,20 oltre IVA ( per un totale di € 1.492,30) come compenso per l'attività svolta dall' ; Pt_2
€ 1.600,00 oltre IVA (per un totale di € 1.952,00) come corrispettivo spettante all' per le inserzioni di pubblicità immobiliare;
Pt_2
€ 400,00 oltre IVA (per un totale di € 488,00) come rimborso spese documentate;
Pt_2
€ 2.656,91 per onorari e € 97,32 per spese documentate per CTU.
Pertanto, la somma ricavata dalla vendita detratte le suindicate spese è pari ad € 52.757,07 che deve essere suddivisa ai due condividenti nella quota di ½ ciascuno.
pagina 4 di 8 Rilevato che il residuo credito della è Controparte_4
pari ad € 123.312,55 oltre interessi per € 92,90 così come precisato con nota del 10 aprile 2024, la somma ricavata dalla vendita deve essere assegnata per intero in sede privilegiata ipotecaria al Monte dei Paschi di
Siena.
Appare meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice relativamente alla condanna del signor al pagamento della somma CP_1
di € 1.885,30 oltre interessi a titolo di rimborso della quota parte degli interessi sul mutuo fondiario oggetto di accordo in sede di separazione personale tra i coniugi nonché la domanda relativa alla condanna del convenuto a corrispondere alla la somma di € 30.500,00 a titolo Pt_1
di ristoro (€ 250,00 canone mensile per la quota di ½ di proprietà calcolata dal mese di dicembre 2014 ad oggi) per la privazione del diritto di godimento pro quota sul bene in comune.
Infatti, il presupposto della domanda di parte attrice risulta pienamente provato poiché è certo l'inadempimento del signor all'obbligo di CP_1
ripristinare il godimento comune del bene dal mese di novembre 2014 nonostante la richiesta avanzata dalla signora e recepita in sede Pt_1
di separazione. La parte attrice ha azionato una domanda di indennizzo nei confronti del comproprietario per violazione dell'art. 1102 c.c. che attribuisce a ogni comunista il diritto di servirsi della cosa comune purchè non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Secondo gli accordi assunti in sede di separazione il signor avrebbe CP_1
goduto in via esclusiva l'immobile in questione ma soltanto per un anno dalla data del decreto di omologa (sino al novembre 2014): decorso tale termine le parti avevano concordato che il bene sarebbe tornato nella disponibilità comune, circostanza che non si è verificata in quanto il pagina 5 di 8 convenuto a continuare ad abitare in tale immobile non consentendo in tal modo all'attrice di poter esercitare il suo diritto.
Quanto alla domanda di parte convenuta sulla cessazione della materia del contendere occorre osservare quanto segue.
Parte convenuta ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti, diretto a sospendere il giudizio e ricercare di realizzare la vendita del bene comune sul libero mercato avrebbe l'effetto di transigere la lite.
Dalla lettura dell'accordo emerge che i comproprietari si limitarono a concordare che avrebbero chiesto la sospensione del presente giudizio al solo fine di verificare se fosse possibile alienare il bene privatamente stabilendo, inoltre, la ripartizione dell'importo ipoteticamente ricavato in modo tale che la signora vedesse almeno in parte soddisfatte le Pt_1
domande proposte. Condizione essenziale perché si procedesse a tale ripartizione era la vendita sul libero mercato del bene, circostanza che non si è verificata.
Dalla lettura del documento si evince che nessuna transazione è stata conclusa tra le parti;
infatti, l'accordo raggiunto prevedeva soltanto la sospensione della lite al fine di perfezionare la vendita dell'appartamento e, dunque, la sostanziale transazione della causa.
Se la transazione fossa stata raggiunta e la causa, pertanto, definita, non vi sarebbe stata alcuna ragione per chiedere la sospensione del giudizio al fine di reperire un acquirente sul mercato e, solo in quel caso, abbandonare la causa. Quindi, la conclusione dell'accordo transattivo avrebbe già di per sé determinato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e invece, le parti ritennero non solo di dover presentare istanza di sospensione ma avanzarono anche successivamente richieste di rinvio in data 27 ottobre 2022 e 13 aprile
2023.
pagina 6 di 8 Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'eccezione è infondata e va respinta.
Tenuto conto del comportamento non collaborativo da parte del convenuto e sostanzialmente oppositivo, le spese di lite riguardo alla parte attrice vanno poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge mentre le spese di lite con riguardo alla parte intervenuta vanno compensate. Controparte_4
Le spese della CTU, già liquidate, sono a carico delle parti nella misura di
1/3 ciascuno.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara lo scioglimento della comunione e dispone che la somma ricavata dalla vendita, detratte le spese di cui in parte motiva (che sono a carico della procedura), pari ad € 52.757,07 venga assegnata ai due condividenti e nella quota di ½ Parte_1 Controparte_1
ciascuno e che tale somma, tenuto conto del residuo credito della
[...]
, così come precisato nella nota del 10 aprile Controparte_4
2024, viene assegnata per intero in sede privilegiata ipotecaria al
[...]
; Controparte_4
condanna parte convenuta al pagamento in favore della Controparte_1
parte attrice della somma di € 1.885,30 oltre interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di rimborso della quota parte degli interessi sul mutuo fondiario oltre al pagamento della somma di € 30.500,00 a titolo di ristoro (€ 250,00 canone mensile per la quota di ½ di proprietà calcolata dal mese di pagina 7 di 8 dicembre 2014 ad oggi) per la privazione del diritto di godimento pro quota sul bene in comune;
rigetta la domanda di parte convenuta in ordine all'eccezione di cessazione della materia del contendere;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese Controparte_1
del giudizio a favore della parte attrice che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
compensa le spese di lite della parte intervenuta Controparte_4
;
[...]
le spese della CTU, già liquidate, a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuno.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudia Polidori
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Polidori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14027/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
eletti Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MENSI SILVIA
Parte Attrice contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
IMON liato in VIA SENESE 22 50124 FIRENZE presso il difensore avv. MARRONCINI SIMONE
Parte Convenuta
(C.F. ) rappresentato e CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. TACCETTI DANIELE elettivamente domiciliato in VIA SAN GALLO 76 50129 FIRENZE presso il difensore avv. TACCETTI DANIELE
Parte Intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Parte_1
richiedeva lo scioglimento della comunione sul bene posto in Impruneta,
pagina 1 di 8 via Cassia nr. 286 e la sua divisione con attribuzione a ciascuno dei partecipanti la comunione la quota di spettanza pari ad ½.
A fondamento della domanda ha dimostrato l'intervenuto scioglimento della comunione coniugale verificatosi a seguito dell'omologazione della separazione personale tra i coniugi e confermato con la sentenza nr.
1292/18 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civile del matrimonio. Già negli accordi di separazione, i signori e Pt_1 CP_1
manifestavano la volontà concorde di sciogliere la comunione sull'immobile adibito ad abitazione coniugale. Più precisamente il signor esprimeva l'intenzione di acquistare la quota di proprietà indivisa CP_1
della e di accollarsi ogni obbligazione residua con la banca Pt_1
mutuante. Veniva, quindi, pattuito che parte convenuta avrebbe avuto il godimento esclusivo del bene comune per un anno purchè entro tale termine fosse possibile stipulare l'atto di trasferimento.
Parte attrice ha fatto presente che nonostante gli accordi in sede di separazione non era stato possibile rescindere la comproprietà perché il signor non aveva mai acquistato la quota della parte attrice, non CP_1
aveva consentito la vendita dell'immobile ed aveva continuato a goderne in via esclusiva, privando completamente l'attrice della sua disponibilità.
Sempre secondo parte attrice, nonostante le ripetute richieste, il convenuto si è sempre sottratto ad ogni attività propedeutica alla divisione, rifiutandosi anche di partecipare al procedimento di mediazione introdotto dalla parte attrice.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, che il convenuto venisse condannato a rimborsarle la somma di € 1.885,30 oltre interessi nella misura dovuta quale quota parte degli interessi maturati sul mutuo fondiario acceso sul bene nel periodo novembre 2013/novembre 2014 in conseguenza del pagina 2 di 8 suo inadempimento agli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi.
Infine, ha chiesto anche la condanna del a corrisponderle la somma CP_1
di € 250,00 mensili oltre interessi nella misura dovuta, a titolo di ristoro per la privazione del suo diritto di godimento pro quota del bene comune dal mese di dicembre 2024 alla data della divisione.
Con atto depositato in data 21 luglio 2022 la Controparte_4
interveniva nel giudizio di divisione per il recupero delle somme
[...]
che, alla data della vendita e relativa distribuzione, saranno dovute in forza del mutuo fondiario nr. 741547213.61 ai rogiti del Notaio Dott.
di Campi Bisenzio stipulato in data 10 giugno 2010, Persona_1
registrato a Firenze in data 16 giugno 2010 al nr. 10667 serie 1T.
In forza di detto atto e a garanzia del suddetto credito veniva iscritta a favore di e contro e Controparte_5 Controparte_1 [...]
presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Firenze, Pt_1
ipoteca volontaria a garanzia del suddetto mutuo fondiario.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia del convenuto, veniva eseguita l'istruttoria all'esito della quale il giudice disponeva CTU al fine di verificare le modalità più opportune per lo scioglimento della comunione.
Con provvedimento del 24 febbraio 2020, veniva disposta la vendita del bene e nominato quale professionista delegato il Notaio . Persona_2
Soltanto nelle more della vendita delegata si costituiva in giudizio il signor CP_1
In data 20/21 giugno 2022 le parti formulavano istanza di sospensione del processo deducendo che erano in corso trattative volte a verificare una possibile vendita dell'immobile sul libero mercato. Il giudice, dopo un anno disponeva la ripresa delle operazioni di vendita e il bene veniva pagina 3 di 8 infine aggiudicato per l'importo di € 61.200,00 in data 17 ottobre 2023 ed in data 4 marzo 2024 veniva pronunciato decreto di trasferimento.
Parte attrice e la precisavano le somme Controparte_4
loro dovute in vista dell'udienza del 7 maggio 2024 fissata per la discussione del progetto di divisione.
Parte convenuta eccepiva la cessazione della materia del contendere poiché sarebbe intervenuta una transazione tra le parti.
All'udienza del 16 maggio 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Il giudice, preso atto della vendita dell'immobile di cui è causa al prezzo di € 61.200,00, prezzo che deve essere suddiviso tra le due parti nella misura di ½, detratte tutte le spese della procedura qui di seguito elencate:
€ 1.427,40 quale compenso spettante al Notaio;
€ 329,00 quale importo per gli annotamenti di cancellazione/restrizione delle formalità pregiudizievoli di cui al decreto di trasferimento;
€ 1223,20 oltre IVA ( per un totale di € 1.492,30) come compenso per l'attività svolta dall' ; Pt_2
€ 1.600,00 oltre IVA (per un totale di € 1.952,00) come corrispettivo spettante all' per le inserzioni di pubblicità immobiliare;
Pt_2
€ 400,00 oltre IVA (per un totale di € 488,00) come rimborso spese documentate;
Pt_2
€ 2.656,91 per onorari e € 97,32 per spese documentate per CTU.
Pertanto, la somma ricavata dalla vendita detratte le suindicate spese è pari ad € 52.757,07 che deve essere suddivisa ai due condividenti nella quota di ½ ciascuno.
pagina 4 di 8 Rilevato che il residuo credito della è Controparte_4
pari ad € 123.312,55 oltre interessi per € 92,90 così come precisato con nota del 10 aprile 2024, la somma ricavata dalla vendita deve essere assegnata per intero in sede privilegiata ipotecaria al Monte dei Paschi di
Siena.
Appare meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice relativamente alla condanna del signor al pagamento della somma CP_1
di € 1.885,30 oltre interessi a titolo di rimborso della quota parte degli interessi sul mutuo fondiario oggetto di accordo in sede di separazione personale tra i coniugi nonché la domanda relativa alla condanna del convenuto a corrispondere alla la somma di € 30.500,00 a titolo Pt_1
di ristoro (€ 250,00 canone mensile per la quota di ½ di proprietà calcolata dal mese di dicembre 2014 ad oggi) per la privazione del diritto di godimento pro quota sul bene in comune.
Infatti, il presupposto della domanda di parte attrice risulta pienamente provato poiché è certo l'inadempimento del signor all'obbligo di CP_1
ripristinare il godimento comune del bene dal mese di novembre 2014 nonostante la richiesta avanzata dalla signora e recepita in sede Pt_1
di separazione. La parte attrice ha azionato una domanda di indennizzo nei confronti del comproprietario per violazione dell'art. 1102 c.c. che attribuisce a ogni comunista il diritto di servirsi della cosa comune purchè non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Secondo gli accordi assunti in sede di separazione il signor avrebbe CP_1
goduto in via esclusiva l'immobile in questione ma soltanto per un anno dalla data del decreto di omologa (sino al novembre 2014): decorso tale termine le parti avevano concordato che il bene sarebbe tornato nella disponibilità comune, circostanza che non si è verificata in quanto il pagina 5 di 8 convenuto a continuare ad abitare in tale immobile non consentendo in tal modo all'attrice di poter esercitare il suo diritto.
Quanto alla domanda di parte convenuta sulla cessazione della materia del contendere occorre osservare quanto segue.
Parte convenuta ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti, diretto a sospendere il giudizio e ricercare di realizzare la vendita del bene comune sul libero mercato avrebbe l'effetto di transigere la lite.
Dalla lettura dell'accordo emerge che i comproprietari si limitarono a concordare che avrebbero chiesto la sospensione del presente giudizio al solo fine di verificare se fosse possibile alienare il bene privatamente stabilendo, inoltre, la ripartizione dell'importo ipoteticamente ricavato in modo tale che la signora vedesse almeno in parte soddisfatte le Pt_1
domande proposte. Condizione essenziale perché si procedesse a tale ripartizione era la vendita sul libero mercato del bene, circostanza che non si è verificata.
Dalla lettura del documento si evince che nessuna transazione è stata conclusa tra le parti;
infatti, l'accordo raggiunto prevedeva soltanto la sospensione della lite al fine di perfezionare la vendita dell'appartamento e, dunque, la sostanziale transazione della causa.
Se la transazione fossa stata raggiunta e la causa, pertanto, definita, non vi sarebbe stata alcuna ragione per chiedere la sospensione del giudizio al fine di reperire un acquirente sul mercato e, solo in quel caso, abbandonare la causa. Quindi, la conclusione dell'accordo transattivo avrebbe già di per sé determinato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e invece, le parti ritennero non solo di dover presentare istanza di sospensione ma avanzarono anche successivamente richieste di rinvio in data 27 ottobre 2022 e 13 aprile
2023.
pagina 6 di 8 Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'eccezione è infondata e va respinta.
Tenuto conto del comportamento non collaborativo da parte del convenuto e sostanzialmente oppositivo, le spese di lite riguardo alla parte attrice vanno poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate in euro 6.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge mentre le spese di lite con riguardo alla parte intervenuta vanno compensate. Controparte_4
Le spese della CTU, già liquidate, sono a carico delle parti nella misura di
1/3 ciascuno.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara lo scioglimento della comunione e dispone che la somma ricavata dalla vendita, detratte le spese di cui in parte motiva (che sono a carico della procedura), pari ad € 52.757,07 venga assegnata ai due condividenti e nella quota di ½ Parte_1 Controparte_1
ciascuno e che tale somma, tenuto conto del residuo credito della
[...]
, così come precisato nella nota del 10 aprile Controparte_4
2024, viene assegnata per intero in sede privilegiata ipotecaria al
[...]
; Controparte_4
condanna parte convenuta al pagamento in favore della Controparte_1
parte attrice della somma di € 1.885,30 oltre interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di rimborso della quota parte degli interessi sul mutuo fondiario oltre al pagamento della somma di € 30.500,00 a titolo di ristoro (€ 250,00 canone mensile per la quota di ½ di proprietà calcolata dal mese di pagina 7 di 8 dicembre 2014 ad oggi) per la privazione del diritto di godimento pro quota sul bene in comune;
rigetta la domanda di parte convenuta in ordine all'eccezione di cessazione della materia del contendere;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese Controparte_1
del giudizio a favore della parte attrice che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
compensa le spese di lite della parte intervenuta Controparte_4
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[...]
le spese della CTU, già liquidate, a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuno.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudia Polidori
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