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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 324/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Sila n. 2, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Pozzallo, via Umbria n. 11/A e (C.F. ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
Ragusa il 2.01.1998, residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Guglielmo Rustico;
APPELLANTI E APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
P.IVA in persona del rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Pozzallo, via Roma n. 199, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Caccamo;
pagina 1 di 8 APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.03.2018, la chiedeva e otteneva dal Tribunale di Ragusa Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di e - Parte_2 Parte_1 Parte_3
n.q. di eredi della madre deceduta in data 11.3.2017 - per il pagamento della Persona_1 somma di € 8.860,41 quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti nel complesso condominiale sito in Pozzallo, Via Raffaele Scala n. 7, giusta contratto di appalto del 18.10.2016 sottoscritto dalla Per_1
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2018 gli ingiunti, come sopra identificati, proponevano tempestiva opposizione, cui resisteva la ritualmente costituitasi Controparte_1 in giudizio.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1241/2023, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, così statuendo:
“rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1043/2018 del Tribunale di Ragusa del
10.05.2018, che dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%”.
Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto appello Parte_2 Parte_1 Parte_3
(con atto di citazione del 27 febbraio 2024), affidato a quattro motivi di gravame.
La si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del proposto appello Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto.
Ha proposto altresì appello incidentale chiedendo che fosse accertata la nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto oggetto d'esame.
All'udienza del 16 giugno 2025, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esigenze di logicità impongono di esaminare con priorità l'eccezione della - Controparte_1
pagina 2 di 8 rigettata in prime cure - fondata sul difetto della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria e sulla sua conseguente nullità.
Il Collegio rileva in via preliminare che tale eccezione va qualificata come appello incidentale poiché è stata articolata nella comparsa di costituzione in appello, depositata tempestivamente, ed è finalizzata a ottenere la riforma in parte qua della sentenza di primo grado (v. Cass. Civ. 24456/2020).
L'appellante incidentale ha chiesto di accertare la nullità – per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. – della clausola compromissoria contenuta all'art. 9 del contratto di appalto oggetto di causa, sostenendo che la stessa, in quanto clausola vessatoria, avrebbe richiesto apposita sottoscrizione, nella specie mancante.
Il motivo è infondato, oltre che generico e quindi inammissibile.
È inammissibile perché non conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante incidentale non ha articolato alcuna puntuale censura rispetto all'accertamento compiuto dal primo giudice. Quest'ultimo, nel rigettare l'analoga eccezione di nullità già sollevata in primo grado dalla ha accertato come il contratto di appalto in questione non fosse configurabile Controparte_1 come contratto per adesione ex art. 1342 c.c., in quanto frutto di una trattativa individuale tra le parti.
Ne consegue, come implicitamente desumibile dalla motivazione del primo giudice, che la clausola in oggetto non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
Tale decisione assunta dal giudice di primo grado è assolutamente condivisibile, sicché il motivo è anche infondato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia della clausola compromissoria – in quanto clausola vessatoria – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto solo qualora sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno dei contraenti (art. 1341, co. 1, c.c.), ovvero conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342, co. 2,
c.c.) (Cass. civ. n. 13735/2023), ipotesi del tutto estranea al caso in esame, per come accertato dal primo giudice e non contestato dall'appellante incidentale.
Ne consegue che la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di appalto in esame deve ritenersi valida ed efficace.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali eccepiscono l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 del contratto di appalto prodotto in atti.
pagina 3 di 8 Le parti lamentano che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato la suddetta clausola, limitandone l'operatività alle sole controversie di natura tecnica con esclusione, quindi, di quella in esame.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, occorre chiarire che la questione sollevata — concernente l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale ovvero al giudice ordinario — attiene alla competenza e non alla giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 24153/2013).
Nel merito, l'eccezione proposta dagli appellanti risulta fondata.
Dall'interpretazione letterale della clausola in esame emerge, infatti, la generica volontà delle parti di deferire ad un collegio arbitrale la risoluzione di eventuali controversie, come si evince dalla formulazione dell'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti, secondo cui “Eventuali controversie saranno risolte ricorrendo all'arbitrato, dove il foro competente sarà il Tribunale di Ragusa”.
Le ulteriori previsioni contenute nel medesimo articolo, relative alla composizione del collegio arbitrale (“La commissione arbitrale sarà composta da un tecnico di fiducia dell'impresa esecutrice, un altro di fiducia del committente e un altro designato dall'Ordine degli Architetti o degli Ingegneri di
Ragusa”) e alle modalità di definizione di eventuali nuovi lavori (“Eventuali altri lavori non descritti nel presente contratto saranno concordati di volta in volta mediante preventivi firmati ambo le parti per accettazione”), non introducono alcuna limitazione all'ambito oggettivo della clausola compromissoria.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non è possibile desumere da tali clausole alcuna volontà delle parti, neppure implicita, di limitarne l'applicazione alle sole controversie di natura tecnica. Ciò sia in ragione dell'ampiezza della formula letterale utilizzata, suscettibile di ricomprendere la totalità delle controversie derivanti dal contratto di appalto, sia per l'assenza di indicazioni espresse in tal senso.
Peraltro, la motivazione adottata dal primo giudice non è condivisibile neppure nella parte in cui, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai inattuale, ha ritenuto che in presenza di una clausola compromissoria di dubbia interpretazione debba preferirsi una lettura restrittiva della stessa.
Tale orientamento, infatti, è stato superato a seguito dell'introduzione dell'art. 808-quater c.p.c., ad opera del D.lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, che pagina 4 di 8 espressamente stabilisce: “Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
Il legislatore ha così introdotto un chiaro criterio ermeneutico improntato al principio del favor arbitrati, secondo cui, in caso di incertezza interpretativa, prevale la lettura estensiva della clausola compromissoria.
A conferma di quanto sopra, recente e consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ.
n. 13531/2011; Cass. civ. n. 3523/2020; Cass. 3004/2025) ha ribadito che detta norma, ribaltando l'orientamento precedentemente prevalente, ha sancito un nuovo criterio metodologico nell'interpretazione delle clausole compromissorie (e delle convenzioni d'arbitrato in generale) ispirato al favor arbitrati, imponendo al giudice di ritenere comprese, nel perimetro della clausola, tutte le controversie che derivano dal contratto, salvo espressa volontà delle parti.
Da quanto precede discende che, nel caso di specie, non avendo le parti espresso alcuna volontà diretta a circoscrivere l'ambito applicativo della clausola compromissoria, la stessa deve ritenersi riferita a qualsiasi controversia derivante dal contratto, compresa quella oggetto del presente giudizio.
Pertanto, deve concludersi per il difetto di competenza del Tribunale adito, con conseguente necessità di rimettere la causa in esame dinnanzi al collegio arbitrale, nella composizione prevista dalle parti nel contratto (v. art. 9 del contratto di appalto agli atti).
L'incompetenza del Tribunale adito comporta la nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 1043/2018 del 10.5.2018).
Ed invero, “l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri” (Cass. SS.UU., n.
22433/2018).
L'accoglimento della suddetta eccezione ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate in via gradata dagli appellanti.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 5 di 8 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo seguendo i vigenti parametri Controparte_1 introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto allo scaglione (€ 5.200,01/€ 26.000,00) di riferimento nella specie, in considerazione dell'oggetto della domanda, e facendo applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente espletata e alla natura in rito della pronuncia resa.
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 2.540,00 per il primo grado (di cui
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione e €
851,00 per la fase decisionale) e in € 2.906,00 per il presente grado di giudizio (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione e € 956,00 per la fase decisionale).
Le spese liquidate per il presente grado, limitatamente alla frazione di € 1.630,00 per le fasi di studio, trattazione e decisione, devono essere poste a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ciò in considerazione del fatto che due dei tre appellanti risultati vittoriosi
( e ) sono stati ammessi provvisoriamente al patrocinio a spese dello Parte_3 Parte_1
Stato, con distinte delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania nella seduta del
20 maggio 2025. Tali delibere producono effetti a decorrere dalla data di presentazione delle rispettive istanze, ossia il 13 maggio 2025, come previsto dall'art. 109 del Testo Unico sulle spese di giustizia e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ord. n. 3050/2021). Non v'è luogo alla riduzione della metà prevista dagli artt. 82 e 130 del già menzionato D.P.R., in materia di spese di giustizia, alla luce dell'indirizzo di Cass. sez. II, sentenza 11/09/2018, n. 22017.
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a Controparte_1 quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 324/2024 R.G., così provvede:
pagina 6 di 8 in accoglimento dell'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della avverso la sentenza n. 1241/2023 del 21/08/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2801/2018 r.g.), dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, n. 1043/2018 del 10.5.2018 del Tribunale di Ragusa per difetto di competenza del giudice ordinario e dichiara la competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio sostenute da , e , che liquida: a) quanto al primo Parte_1 Parte_2 Parte_3 grado, in complessivi € 2.685,50, di cui € 145,50 per spese vive e € 2.540,00 per compenso unico di avvocato (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 3.288,50, di cui € 382,50 per spese vive e € 2.906,00 per compenso unico di avvocato (€
1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
dispone che il pagamento pro quota delle spese processuali del giudizio di secondo grado, limitatamente all'importo di € 1.630,00 per compensi professionali, venga eseguito in favore dello
Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì.
pagina 7 di 8 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 324/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Sila n. 2, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Pozzallo, via Umbria n. 11/A e (C.F. ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_3
Ragusa il 2.01.1998, residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Guglielmo Rustico;
APPELLANTI E APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
P.IVA in persona del rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Pozzallo, via Roma n. 199, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Caccamo;
pagina 1 di 8 APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.03.2018, la chiedeva e otteneva dal Tribunale di Ragusa Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di e - Parte_2 Parte_1 Parte_3
n.q. di eredi della madre deceduta in data 11.3.2017 - per il pagamento della Persona_1 somma di € 8.860,41 quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti nel complesso condominiale sito in Pozzallo, Via Raffaele Scala n. 7, giusta contratto di appalto del 18.10.2016 sottoscritto dalla Per_1
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2018 gli ingiunti, come sopra identificati, proponevano tempestiva opposizione, cui resisteva la ritualmente costituitasi Controparte_1 in giudizio.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1241/2023, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, così statuendo:
“rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1043/2018 del Tribunale di Ragusa del
10.05.2018, che dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%”.
Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto appello Parte_2 Parte_1 Parte_3
(con atto di citazione del 27 febbraio 2024), affidato a quattro motivi di gravame.
La si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del proposto appello Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto.
Ha proposto altresì appello incidentale chiedendo che fosse accertata la nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto oggetto d'esame.
All'udienza del 16 giugno 2025, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esigenze di logicità impongono di esaminare con priorità l'eccezione della - Controparte_1
pagina 2 di 8 rigettata in prime cure - fondata sul difetto della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria e sulla sua conseguente nullità.
Il Collegio rileva in via preliminare che tale eccezione va qualificata come appello incidentale poiché è stata articolata nella comparsa di costituzione in appello, depositata tempestivamente, ed è finalizzata a ottenere la riforma in parte qua della sentenza di primo grado (v. Cass. Civ. 24456/2020).
L'appellante incidentale ha chiesto di accertare la nullità – per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. – della clausola compromissoria contenuta all'art. 9 del contratto di appalto oggetto di causa, sostenendo che la stessa, in quanto clausola vessatoria, avrebbe richiesto apposita sottoscrizione, nella specie mancante.
Il motivo è infondato, oltre che generico e quindi inammissibile.
È inammissibile perché non conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante incidentale non ha articolato alcuna puntuale censura rispetto all'accertamento compiuto dal primo giudice. Quest'ultimo, nel rigettare l'analoga eccezione di nullità già sollevata in primo grado dalla ha accertato come il contratto di appalto in questione non fosse configurabile Controparte_1 come contratto per adesione ex art. 1342 c.c., in quanto frutto di una trattativa individuale tra le parti.
Ne consegue, come implicitamente desumibile dalla motivazione del primo giudice, che la clausola in oggetto non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
Tale decisione assunta dal giudice di primo grado è assolutamente condivisibile, sicché il motivo è anche infondato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia della clausola compromissoria – in quanto clausola vessatoria – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto solo qualora sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno dei contraenti (art. 1341, co. 1, c.c.), ovvero conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342, co. 2,
c.c.) (Cass. civ. n. 13735/2023), ipotesi del tutto estranea al caso in esame, per come accertato dal primo giudice e non contestato dall'appellante incidentale.
Ne consegue che la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di appalto in esame deve ritenersi valida ed efficace.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali eccepiscono l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 del contratto di appalto prodotto in atti.
pagina 3 di 8 Le parti lamentano che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato la suddetta clausola, limitandone l'operatività alle sole controversie di natura tecnica con esclusione, quindi, di quella in esame.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, occorre chiarire che la questione sollevata — concernente l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale ovvero al giudice ordinario — attiene alla competenza e non alla giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 24153/2013).
Nel merito, l'eccezione proposta dagli appellanti risulta fondata.
Dall'interpretazione letterale della clausola in esame emerge, infatti, la generica volontà delle parti di deferire ad un collegio arbitrale la risoluzione di eventuali controversie, come si evince dalla formulazione dell'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti, secondo cui “Eventuali controversie saranno risolte ricorrendo all'arbitrato, dove il foro competente sarà il Tribunale di Ragusa”.
Le ulteriori previsioni contenute nel medesimo articolo, relative alla composizione del collegio arbitrale (“La commissione arbitrale sarà composta da un tecnico di fiducia dell'impresa esecutrice, un altro di fiducia del committente e un altro designato dall'Ordine degli Architetti o degli Ingegneri di
Ragusa”) e alle modalità di definizione di eventuali nuovi lavori (“Eventuali altri lavori non descritti nel presente contratto saranno concordati di volta in volta mediante preventivi firmati ambo le parti per accettazione”), non introducono alcuna limitazione all'ambito oggettivo della clausola compromissoria.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non è possibile desumere da tali clausole alcuna volontà delle parti, neppure implicita, di limitarne l'applicazione alle sole controversie di natura tecnica. Ciò sia in ragione dell'ampiezza della formula letterale utilizzata, suscettibile di ricomprendere la totalità delle controversie derivanti dal contratto di appalto, sia per l'assenza di indicazioni espresse in tal senso.
Peraltro, la motivazione adottata dal primo giudice non è condivisibile neppure nella parte in cui, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai inattuale, ha ritenuto che in presenza di una clausola compromissoria di dubbia interpretazione debba preferirsi una lettura restrittiva della stessa.
Tale orientamento, infatti, è stato superato a seguito dell'introduzione dell'art. 808-quater c.p.c., ad opera del D.lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, che pagina 4 di 8 espressamente stabilisce: “Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
Il legislatore ha così introdotto un chiaro criterio ermeneutico improntato al principio del favor arbitrati, secondo cui, in caso di incertezza interpretativa, prevale la lettura estensiva della clausola compromissoria.
A conferma di quanto sopra, recente e consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ.
n. 13531/2011; Cass. civ. n. 3523/2020; Cass. 3004/2025) ha ribadito che detta norma, ribaltando l'orientamento precedentemente prevalente, ha sancito un nuovo criterio metodologico nell'interpretazione delle clausole compromissorie (e delle convenzioni d'arbitrato in generale) ispirato al favor arbitrati, imponendo al giudice di ritenere comprese, nel perimetro della clausola, tutte le controversie che derivano dal contratto, salvo espressa volontà delle parti.
Da quanto precede discende che, nel caso di specie, non avendo le parti espresso alcuna volontà diretta a circoscrivere l'ambito applicativo della clausola compromissoria, la stessa deve ritenersi riferita a qualsiasi controversia derivante dal contratto, compresa quella oggetto del presente giudizio.
Pertanto, deve concludersi per il difetto di competenza del Tribunale adito, con conseguente necessità di rimettere la causa in esame dinnanzi al collegio arbitrale, nella composizione prevista dalle parti nel contratto (v. art. 9 del contratto di appalto agli atti).
L'incompetenza del Tribunale adito comporta la nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 1043/2018 del 10.5.2018).
Ed invero, “l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri” (Cass. SS.UU., n.
22433/2018).
L'accoglimento della suddetta eccezione ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate in via gradata dagli appellanti.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 5 di 8 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo seguendo i vigenti parametri Controparte_1 introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto allo scaglione (€ 5.200,01/€ 26.000,00) di riferimento nella specie, in considerazione dell'oggetto della domanda, e facendo applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente espletata e alla natura in rito della pronuncia resa.
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 2.540,00 per il primo grado (di cui
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione e €
851,00 per la fase decisionale) e in € 2.906,00 per il presente grado di giudizio (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione e € 956,00 per la fase decisionale).
Le spese liquidate per il presente grado, limitatamente alla frazione di € 1.630,00 per le fasi di studio, trattazione e decisione, devono essere poste a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ciò in considerazione del fatto che due dei tre appellanti risultati vittoriosi
( e ) sono stati ammessi provvisoriamente al patrocinio a spese dello Parte_3 Parte_1
Stato, con distinte delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania nella seduta del
20 maggio 2025. Tali delibere producono effetti a decorrere dalla data di presentazione delle rispettive istanze, ossia il 13 maggio 2025, come previsto dall'art. 109 del Testo Unico sulle spese di giustizia e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ord. n. 3050/2021). Non v'è luogo alla riduzione della metà prevista dagli artt. 82 e 130 del già menzionato D.P.R., in materia di spese di giustizia, alla luce dell'indirizzo di Cass. sez. II, sentenza 11/09/2018, n. 22017.
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a Controparte_1 quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 324/2024 R.G., così provvede:
pagina 6 di 8 in accoglimento dell'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della avverso la sentenza n. 1241/2023 del 21/08/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2801/2018 r.g.), dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, n. 1043/2018 del 10.5.2018 del Tribunale di Ragusa per difetto di competenza del giudice ordinario e dichiara la competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio sostenute da , e , che liquida: a) quanto al primo Parte_1 Parte_2 Parte_3 grado, in complessivi € 2.685,50, di cui € 145,50 per spese vive e € 2.540,00 per compenso unico di avvocato (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 3.288,50, di cui € 382,50 per spese vive e € 2.906,00 per compenso unico di avvocato (€
1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
dispone che il pagamento pro quota delle spese processuali del giudizio di secondo grado, limitatamente all'importo di € 1.630,00 per compensi professionali, venga eseguito in favore dello
Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì.
pagina 7 di 8 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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