Articolo 111 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 87 quaterArticolo 89
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16 settembre 2003
Art. 111. Revoca 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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