Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1961, n. 67
Articolo 2
Versione
24 marzo 1961
Art. 1.
Al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri e' corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla indennita' di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.
Qualora l'indennita' di missione di cui al precedente comma sia fissata in valuta estera ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860 , si procede alla conversione in lire italiane dell'indennita' stessa applicando il cambio ufficiale del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.
L'assegno previsto dal presente articolo spetta dal giorno di arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di partenza dal porto stesso.
Entrata in vigore il 24 marzo 1961
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