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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 852 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via R. Leoncavallo n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Severi del Foro di Grosseto, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Grosseto alla Via Oberdan n. 72, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto,
Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: Voglia il Giudice del Lavoro:
" 1. In via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 228/2024 del 23/07/2024, r.g. n. 648/2024, notificato in data 08 agosto 2024 provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro 25.226,30, in quanto infondato alla luce dell'esistenza di un piano di rientro dilazionato già in essere e regolarmente rispettato dalla debitrice. 2. In via subordinata, sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in ragione del grave pregiudizio che potrebbe derivarne per la posizione lavorativa e personale della sig.ra Parte_1
[...]
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in via CP_1 preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione siccome tardiva per i motivi esposti in atti:
In subordine, nel merito, rigettare il ricorso per infondatezza delle domande formulate.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIR ITTO
1. Con ricorso depositato il 27 settembre 2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 228/2024 (RG 648/2024), emesso da questo Tribunale il 23.7.2024 su istanza dell' , rassegnando le conclusioni sopra trascritte. CP_1
2. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in Controparte_2
opposizione per tardività, instando comunque nel merito per il rigetto del ricorso.
3. All'odierna udienza la causa – svoltasi nelle forme della trattazione scritta richieste dalle parti - è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. L'opposizione è inammissibile siccome tardivamente instaurata.
La notifica del provvedimento monitorio si è infatti pacificamente perfezionata il giorno 8 agosto
2024. Pertanto da tale data è iniziato a decorrere il termine di 40 giorni fissato dall'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione;
termine che è venuto a scadere dal momento che l'opposizione è stata depositata il giorno 27 settembre 2024.
Parte opponente non contesta tali dati, limitandosi a sostenere che alla procedura in esame si applicherebbe la sospensione feriale dei termini.
Ebbene, è pacifico il contrario. La Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha affermato infatti il principio per cui “la sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - che, prevista dall'art. 3 della legge n.
742 del 1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per
l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante l'inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell'opposizione, del forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa” (Cass. sez. un. 156/1999).
Si veda anche Cass. n. 17073/2007 secondo cui la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza-ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi.
Il precedente richiamato da parte ricorrente a verbale del 12.2.2025 riguarda il ben diverso tema dell'opposizione a ordinanza ingiuntiva per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva (in tempi più recenti si segnala, oltre quella del 2000 indicata dal ricorrente anche Sez. un. 2145/2021, che è ritornata sull'argomento invero controverso, fissando il principio per cui nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del
1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale).
Il ricorso è quindi tardivo e pertanto va dichiarato inammissibile.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del valore della causa appartenente al terzo scaglione.
Agli avvocati dell' non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi CP_1
sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla previdenza avvocati (Cfr. Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Marzo CP_3
2023, n. 6346).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 228/2024 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese della Parte_1
presente lite, che liquida in complessivi € 2.697 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie come per legge.
Grosseto, 18 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso