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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 17/3/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1177/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentate e difese dall'avv. F. Candalice;
Parte_1
Ricorrenti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti R. Travi e G.B.M. Marino;
Resistente
OGGETTO: servizio mensa
*******
Con ricorso depositato il 2/2/2022, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendenti dell e di prestare servizio Controparte_2 presso l'Ospedale Pediatrico “GI XXIII”, con la qualifica di Dirigente Medico, assunta in data 1/11/2014 e di prestare servizio con orario di lavoro articolato in 3 turni giornalieri, deduceva che, nel periodo dettagliato nei conteggi, non aveva avuto la possibilità di usufruire del servizio mensa aziendale né interno né esterno, organizzato o convenzionato a cura dell' onvenuta e che era stato anche negato il godimento in CP_3
modalità sostitutiva.
Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire accertare il proprio diritto alla fruizione del servizio mensa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione del servizio mensa, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro prestato, senza aver potuto fruire del servizio mensa, come emergente dai fogli presenza prodotti e dai conteggi allegati, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione delle rispettive scadenze sino all'effettiva soddisfazione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria
[...]
delle spese di lite. In particolare, allegava l'insussistenza di un diritto alla mensa ed al buono pasto sostitutivo alla luce della contrattazione collettiva richiamata e della legislazione regionale sopravvenuta, trattandosi di mera facoltà subordinata a stringenti vincoli di bilancio e condizioni quali, soprattutto, la compatibilità con le risorse finanziarie e, in mancanza di allegazione e prova di un diverso titolo, come un accordo in sede decentrata, su cui fondare il diritto alla mensa ritenuto pregiudicato;
eccepiva la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza ed il difetto di giurisdizione dell'autorità ordinaria adita per essere munito di giurisdizione il TAR, venendo in gioco scelte discrezionali della P.A. sul servizio mensa dove il dipendente è titolare di un mero interesse e non di diritto;
nel merito, affermava l'infondatezza della domanda per inesistenza di un'obbligazione a carico dell'amministrazione di organizzare il servizio mensa e domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
All'udienza odierna, la causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e va disatteso.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 2595/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2058/2022 R.G., da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto condivisibili: “1.In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
In conformità con quanto già osservato da questa Sezione Lavoro (cfr. sentenza resa nel procedimento n. 9075/2014), deve osservarsi che “l'eccezione trascura palesemente il fatto che nell'ambito del pubblico impiego c.d. <> (o
<>) la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. avviene con l'impiego di poteri e capacità del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2,
Pag. 2 di 10 d.lgs. n. 165 del 2001). La legge pertanto devolve al g.o. tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (fatti salvi, naturalmente, i settori non <>) consentendo al giudice ordinario di conoscere incidentalmente – e, se del caso, di disapplicare – anche gli atti amministrativi presupposti (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). Restano alla giurisdizione del g.a. solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di non
<> (art. 63, comma 4, cit.). Nel caso di specie non v'è dubbio che la controversia in esame riguardi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. e, in particolare, i diritti ed i correlativi obblighi che da esso scaturiscono. L'attore, infatti, si duole del fatto che il suo diritto alla mensa, sancito prima dall'art. 33 d.P.R. n. 270 del
1987 e poi dall'art. 29 c.c.n.l. Sanità Pubblica del 20.9.2001, sarebbe stato leso perché la convenzione intercorsa tra ed Università non gli avrebbe – a suo giudizio CP_1
– garantito la possibilità di fruire del servizio attraverso modalità alternative. (…) Ne consegue che, sulla scorta delle disposizioni normative sopra rammentate, la cognizione di essa non può che spettare al giudice ordinario”.
2. Sempre in via pregiudiziale, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004).
Alla stregua dei su riportati principi, il ricorso introduttivo del giudizio deve reputarsi sufficientemente determinato. La parte ricorrente, infatti, ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Pag. 3 di 10 3. Venendo al merito, occorre premettere che si rinvengono precedenti di segno sfavorevole ai ricorrenti resi in fattispecie analoghe alla presente dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni, rilevanti pure nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le altre, cfr. sentenza n. 1320/2017 Corte di Appello di Bari, Sez.
Lavoro, in senso conforme sentenza n. 276/2018, Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Per il personale dipendente non in possesso della qualifica dirigenziale, alla stregua dell'odierna parte ricorrente, trova applicazione l'art. 29, pure rubricato “mensa”, del
CCNL di comparto del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999, che disponeva:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di €.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del d.p.r. 270/1987 e 68, comma 2, del d.p.r. n. 384 del
1990”.
Come ha affermato la Cassazione con le sentenze 2.10.2012, n. 16736, e 8.11.2013, n.
25192, la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto
a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del
2001, identica, per quanto qui rileva, al testo dell'art. 24 CCNL del 2004 (e successive modificazioni) riferito ai dirigenti – vale a dire con la clausola “Le aziende, in
Pag. 4 di 10 relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive” – le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68
d.p.r. n. 384 del 1990.
Cass. 16736/12 ha precisato: < comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata …>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è <> l'<
CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, nè alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>.
Non sfugge che tale pronuncia di legittimità ha rigettato l'impugnazione della
[...]
ma la decisione della Corte regolatrice è maturata per il diverso motivo Pt_2 dell'esistenza in ambito salentino di un accordo integrativo aziendale, che all'art. 35 configurava il diritto dei lavoratori alla mensa, con la conseguenza che, a contrario, per quel che rileva nella presente fattispecie, senza un'ulteriore legittima e valida pattuizione di secondo livello, le citate disposizioni della contrattazione collettiva nazionale non possono produrre il risultato ermeneutico auspicato dai lavoratori della sanità della provincia di CP_1
Erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato
Pag. 5 di 10 che l'art. 33 d.p.r. 270/87, al primo comma, con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, mentre l'art. 68 d.p.r. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti – si ribadisce – un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva
l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Di qui il cambio di indirizzo, rispetto alle risalenti controversie in materia di mensa governate dall'abrogata legislazione nazionale, della giurisprudenza di legittimità, come dianzi si è segnalato.
Né nella presente fattispecie risulta, né, tantomeno, è stato allegato che il diritto alla mensa sia stato sancito a livello di contrattazione decentrata.
In proposito, vale la pena di evidenziare come parte resistente ha specificamente obiettato come la pretesa attorea non possa validamente (ed esclusivamente) fondarsi sull'invocato art. 29 del CCNL del 20.09.2001 del Comparto Sanità, avendo eccepito testualmente che “non è stato prodotto o richiamato alcun atto che sancisca il diritto alla mensa a livello di contrattazione decentrata” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
Conclusivamente, manca dimostrazione nel presente giudizio di un riconoscimento giuridicamente tutelabile del preteso diritto alla mensa o a modalità di fruizione
Pag. 6 di 10 alternative alla stessa vigenti in costanza di rapporto, né, tantomeno, parte ricorrente ha ritualmente allegato la sussistenza di ulteriori fonti negoziali, oltre all'art. 29 del
CCNL Comparto Sanità. Di conseguenza, alcun inadempimento è configurabile in capo all'azienda convenuta.
Sul piano giuridico, la circostanza che, fino a marzo 2020, un servizio mensa sia stato offerto ai dipendenti dell'Azienda convenuta, non può equivalere ad un vincolo efficace anche per il futuro, in assenza di un atto istitutivo demandato alle determinazioni aziendali o delle parti sociali.
Risulta determinante, in proposito, anche osservare che il Regolamento volto a disciplinare in via sperimentale le “modalità di erogazione di buoni pasto sostitutivi della mensa aziendale” e le modalità “di esercizio alternativo del diritto alla mensa, o l'esercizio alternativo del diritto alla mensa”, oltre ad avere una efficacia subordinata alla verifica del Collegio Sindacale in materia di controlli sulla spesa (artt. 40 e 40 bis
D.Lgs. 165/2001) e ad aver stabilito un tetto massimo di 11 volte al mese (per usufruire del buono pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale), risale, temporalmente, quanto all'epoca della sua adozione, ad agosto 2022.
Dunque, si tratta di una fonte giuridica, senz'altro pertinente rispetto al tema della fruizione della mensa e del conseguimento dei buoni pasto, ma irrilevante rispetto alle pretese oggetto di giudizio, che si collocano – infatti – tutte nell'arco temporale precedente, ossia ricompreso tra marzo 2020 e novembre 2021.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione”.
Vi è di più.
L'art. 4, comma 1 CCNL Comparto Servizio Sanitario Nazionale Biennio Economico
2008-2009 prevede: “ L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20-.9.2001, è così modificato: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione
Pag. 7 di 10 delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Nella disciplina convenzionale sopra richiamata viene evidenziato che l'istituzione del servizio mensa deve essere necessariamente correlata all'assetto organizzativo di ogni amministrazione e deve essere compatibile con le risorse disponibili, elementi che appaiono dirimenti ai fini della decisione della presente controversia.
Ed invero, risulta pacifico, sulla scorta delle allegazioni di entrambe le parti, che il P.O.
GI XXIII sia stato accorpato all' resistente solo a decorrere dall'1/1/2005 CP_1
e che l'accordo aziendale richiamato dalla ricorrente a fondamento della fondatezza del diritto invocato nel presente giudizio risale al 29/3/2001, epoca in cui l'assetto organizzativo dell'azienda era differente e di certo non contemplava il P.O. GI
XXIII, trasferito presso l'azienda resistente, come detto, solo a decorrere dal 1°gennaio
2005.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse vincolante per l'azienda resistente l'accordo del 29/3/2001, va pur sempre rilevato che esso venne stipulato alla stregua dell'assetto organizzativo dell'epoca, allorquando non era nemmeno astrattamente ipotizzabile un accorpamento del P.O. GI XXIII.
In questo giudizio, vi sono fondati dubbi in ordine alla stessa istituzione del servizio mensa esterna quale modalità alternativa utilizzata dalla resistente per i dipendenti del
P.O. GI XXIII, come la ricorrente che, al fine di provare l'inadempimento datoriale, ha messo in evidenza l'oggettiva impraticabilità del servizio sostitutivo dell'esercizio del diritto alla mensa organizzato a decorrere dall'1/6/2001 presso la struttura di via Garrone, in ragione della notevole distanza che la separa dalla sede di servizio.
Ne discende che per il P.O. GI XXIII non era stata istituita la mensa di servizio interna, né poteva ragionevolmente ritenersi che l'azienda resistente fosse obbligata ad istituire detto servizio così come a garantire la modalità sostitutiva dello stesso, in virtù di quanto previsto dalla disciplina collettiva sopra citata che abilita l'amministrazione sanitaria all'organizzazione e alla gestione dei servizi mensa in considerazione del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le proprie risorse disponibili.
Pag. 8 di 10 Ditalchè, alcun diritto all'istituzione/fruizione dello stesso servizio può configurarsi in capo ai dipendenti, così come alcun correlativo obbligo a carico dell'amministrazione sanitaria di organizzare e gestire il servizio mensa.
Tanto premesso, posto che l'accordo aziendale del 29/3/2001 è intervenuto in un'epoca nella quale l'assetto organizzativo dell' resistente non contemplava il P.O. CP_1
GI XXIII e tenuto conto che, sulla scorta delle allegazioni delle parti, non vi è stata l'istituzione della mensa interna di servizio né del servizio alternativo tramite i cc.dd. buoni pasto per i dipendenti del citato P.O., non può essere invocata la vincolatività dell'accordo aziendale del 29/3/2001, destinato a regolamentare l'esercizio del diritto alla sola fruizione di un servizio, quello della mensa, che presuppone la sua istituzione. A corroborare tale prospettazione, valga il penultimo capoverso dell'accordo del 29/3/2001 in cui si legge: “Qualora l'azienda non fosse nelle condizioni di garantire
l'istituzione della mensa a decorrere dal 1° maggio 2001, provvederà all'esercizio del diritto con modalità sostitutive”, a riprova della mancata istituzione del servizio mensa di servizio in virtù del citato accordo che vale a regolamentare il solo diritto alla fruizione del servizio mensa nell'ipotesi di sua istituzione.
Inoltre, tenuto conto della chiara portata della disciplina convenzionale collettiva nazionale sul servizio mensa successiva alla stipula dell'accordo aziendale del
29/3/2001 nonché dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, il succitato accordo non potrebbe interpretarsi come costitutivo del diritto assoluto alla mensa di servizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa, atteso che esso, in tal modo, si porrebbe in contrasto con la disciplina collettiva nazionale che impone una verifica preliminare di compatibilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi mensa con le risorse finanziarie effettivamente disponibili (art. 29 CCNL integrativo del
CCNL del personale Comparto Sanità del 7/4/1999 e art. 4, comma 1 CCNL Comparto del Servizio Sanitario Nazionale Biennio Economico 2008-2009).
Concludendo, in assenza di prova in ordine ad una scelta autonoma dell'amministrazione sanitaria di istituire il servizio di mensa, non può configurarsi alcun diritto in capo alla ricorrente alla istituzione/fruizione del servizio mensa alla stregua della disciplina collettiva nazionale e legislativa richiamata e conseguentemente infondata deve ritenersi la domanda risarcitoria correlata al predetto diritto. Inoltre, deve
Pag. 9 di 10 escludersi, in capo alla ricorrente, qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, anche ove, astrattamente si ritenesse vincolante l'accordo aziendale del 29/3/2001, atteso che la stessa non ha né allegato né tanto meno provato i presunti pregiudizi economici effettivamente patiti a causa dell'inadempimento datoriale (cfr. Cass. n. 24632/2015).
Alla stregua delle considerazioni che precedono che hanno trovato, peraltro, l'avallo della Corte d'Appello di Bari (cfr. sentenze nn.1777/2024 e 7/2025), il ricorso va respinto.
Restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito formulate dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'integrale compensazione delle stesse è giustificata dalla peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1177/2022 R.G. promossa da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 17/3/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1177/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentate e difese dall'avv. F. Candalice;
Parte_1
Ricorrenti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti R. Travi e G.B.M. Marino;
Resistente
OGGETTO: servizio mensa
*******
Con ricorso depositato il 2/2/2022, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendenti dell e di prestare servizio Controparte_2 presso l'Ospedale Pediatrico “GI XXIII”, con la qualifica di Dirigente Medico, assunta in data 1/11/2014 e di prestare servizio con orario di lavoro articolato in 3 turni giornalieri, deduceva che, nel periodo dettagliato nei conteggi, non aveva avuto la possibilità di usufruire del servizio mensa aziendale né interno né esterno, organizzato o convenzionato a cura dell' onvenuta e che era stato anche negato il godimento in CP_3
modalità sostitutiva.
Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire accertare il proprio diritto alla fruizione del servizio mensa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione del servizio mensa, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro prestato, senza aver potuto fruire del servizio mensa, come emergente dai fogli presenza prodotti e dai conteggi allegati, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione delle rispettive scadenze sino all'effettiva soddisfazione, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria
[...]
delle spese di lite. In particolare, allegava l'insussistenza di un diritto alla mensa ed al buono pasto sostitutivo alla luce della contrattazione collettiva richiamata e della legislazione regionale sopravvenuta, trattandosi di mera facoltà subordinata a stringenti vincoli di bilancio e condizioni quali, soprattutto, la compatibilità con le risorse finanziarie e, in mancanza di allegazione e prova di un diverso titolo, come un accordo in sede decentrata, su cui fondare il diritto alla mensa ritenuto pregiudicato;
eccepiva la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza ed il difetto di giurisdizione dell'autorità ordinaria adita per essere munito di giurisdizione il TAR, venendo in gioco scelte discrezionali della P.A. sul servizio mensa dove il dipendente è titolare di un mero interesse e non di diritto;
nel merito, affermava l'infondatezza della domanda per inesistenza di un'obbligazione a carico dell'amministrazione di organizzare il servizio mensa e domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
All'udienza odierna, la causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e va disatteso.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 2595/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2058/2022 R.G., da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto condivisibili: “1.In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
In conformità con quanto già osservato da questa Sezione Lavoro (cfr. sentenza resa nel procedimento n. 9075/2014), deve osservarsi che “l'eccezione trascura palesemente il fatto che nell'ambito del pubblico impiego c.d. <> (o
<>) la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. avviene con l'impiego di poteri e capacità del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2,
Pag. 2 di 10 d.lgs. n. 165 del 2001). La legge pertanto devolve al g.o. tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (fatti salvi, naturalmente, i settori non <>) consentendo al giudice ordinario di conoscere incidentalmente – e, se del caso, di disapplicare – anche gli atti amministrativi presupposti (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). Restano alla giurisdizione del g.a. solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di non
<> (art. 63, comma 4, cit.). Nel caso di specie non v'è dubbio che la controversia in esame riguardi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. e, in particolare, i diritti ed i correlativi obblighi che da esso scaturiscono. L'attore, infatti, si duole del fatto che il suo diritto alla mensa, sancito prima dall'art. 33 d.P.R. n. 270 del
1987 e poi dall'art. 29 c.c.n.l. Sanità Pubblica del 20.9.2001, sarebbe stato leso perché la convenzione intercorsa tra ed Università non gli avrebbe – a suo giudizio CP_1
– garantito la possibilità di fruire del servizio attraverso modalità alternative. (…) Ne consegue che, sulla scorta delle disposizioni normative sopra rammentate, la cognizione di essa non può che spettare al giudice ordinario”.
2. Sempre in via pregiudiziale, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004).
Alla stregua dei su riportati principi, il ricorso introduttivo del giudizio deve reputarsi sufficientemente determinato. La parte ricorrente, infatti, ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Pag. 3 di 10 3. Venendo al merito, occorre premettere che si rinvengono precedenti di segno sfavorevole ai ricorrenti resi in fattispecie analoghe alla presente dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni, rilevanti pure nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le altre, cfr. sentenza n. 1320/2017 Corte di Appello di Bari, Sez.
Lavoro, in senso conforme sentenza n. 276/2018, Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Per il personale dipendente non in possesso della qualifica dirigenziale, alla stregua dell'odierna parte ricorrente, trova applicazione l'art. 29, pure rubricato “mensa”, del
CCNL di comparto del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999, che disponeva:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di €.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del d.p.r. 270/1987 e 68, comma 2, del d.p.r. n. 384 del
1990”.
Come ha affermato la Cassazione con le sentenze 2.10.2012, n. 16736, e 8.11.2013, n.
25192, la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto
a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del
2001, identica, per quanto qui rileva, al testo dell'art. 24 CCNL del 2004 (e successive modificazioni) riferito ai dirigenti – vale a dire con la clausola “Le aziende, in
Pag. 4 di 10 relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive” – le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68
d.p.r. n. 384 del 1990.
Cass. 16736/12 ha precisato: < comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata …>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è <> l'<
CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, nè alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>.
Non sfugge che tale pronuncia di legittimità ha rigettato l'impugnazione della
[...]
ma la decisione della Corte regolatrice è maturata per il diverso motivo Pt_2 dell'esistenza in ambito salentino di un accordo integrativo aziendale, che all'art. 35 configurava il diritto dei lavoratori alla mensa, con la conseguenza che, a contrario, per quel che rileva nella presente fattispecie, senza un'ulteriore legittima e valida pattuizione di secondo livello, le citate disposizioni della contrattazione collettiva nazionale non possono produrre il risultato ermeneutico auspicato dai lavoratori della sanità della provincia di CP_1
Erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato
Pag. 5 di 10 che l'art. 33 d.p.r. 270/87, al primo comma, con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, mentre l'art. 68 d.p.r. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti – si ribadisce – un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva
l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Di qui il cambio di indirizzo, rispetto alle risalenti controversie in materia di mensa governate dall'abrogata legislazione nazionale, della giurisprudenza di legittimità, come dianzi si è segnalato.
Né nella presente fattispecie risulta, né, tantomeno, è stato allegato che il diritto alla mensa sia stato sancito a livello di contrattazione decentrata.
In proposito, vale la pena di evidenziare come parte resistente ha specificamente obiettato come la pretesa attorea non possa validamente (ed esclusivamente) fondarsi sull'invocato art. 29 del CCNL del 20.09.2001 del Comparto Sanità, avendo eccepito testualmente che “non è stato prodotto o richiamato alcun atto che sancisca il diritto alla mensa a livello di contrattazione decentrata” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
Conclusivamente, manca dimostrazione nel presente giudizio di un riconoscimento giuridicamente tutelabile del preteso diritto alla mensa o a modalità di fruizione
Pag. 6 di 10 alternative alla stessa vigenti in costanza di rapporto, né, tantomeno, parte ricorrente ha ritualmente allegato la sussistenza di ulteriori fonti negoziali, oltre all'art. 29 del
CCNL Comparto Sanità. Di conseguenza, alcun inadempimento è configurabile in capo all'azienda convenuta.
Sul piano giuridico, la circostanza che, fino a marzo 2020, un servizio mensa sia stato offerto ai dipendenti dell'Azienda convenuta, non può equivalere ad un vincolo efficace anche per il futuro, in assenza di un atto istitutivo demandato alle determinazioni aziendali o delle parti sociali.
Risulta determinante, in proposito, anche osservare che il Regolamento volto a disciplinare in via sperimentale le “modalità di erogazione di buoni pasto sostitutivi della mensa aziendale” e le modalità “di esercizio alternativo del diritto alla mensa, o l'esercizio alternativo del diritto alla mensa”, oltre ad avere una efficacia subordinata alla verifica del Collegio Sindacale in materia di controlli sulla spesa (artt. 40 e 40 bis
D.Lgs. 165/2001) e ad aver stabilito un tetto massimo di 11 volte al mese (per usufruire del buono pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale), risale, temporalmente, quanto all'epoca della sua adozione, ad agosto 2022.
Dunque, si tratta di una fonte giuridica, senz'altro pertinente rispetto al tema della fruizione della mensa e del conseguimento dei buoni pasto, ma irrilevante rispetto alle pretese oggetto di giudizio, che si collocano – infatti – tutte nell'arco temporale precedente, ossia ricompreso tra marzo 2020 e novembre 2021.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione”.
Vi è di più.
L'art. 4, comma 1 CCNL Comparto Servizio Sanitario Nazionale Biennio Economico
2008-2009 prevede: “ L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20-.9.2001, è così modificato: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione
Pag. 7 di 10 delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Nella disciplina convenzionale sopra richiamata viene evidenziato che l'istituzione del servizio mensa deve essere necessariamente correlata all'assetto organizzativo di ogni amministrazione e deve essere compatibile con le risorse disponibili, elementi che appaiono dirimenti ai fini della decisione della presente controversia.
Ed invero, risulta pacifico, sulla scorta delle allegazioni di entrambe le parti, che il P.O.
GI XXIII sia stato accorpato all' resistente solo a decorrere dall'1/1/2005 CP_1
e che l'accordo aziendale richiamato dalla ricorrente a fondamento della fondatezza del diritto invocato nel presente giudizio risale al 29/3/2001, epoca in cui l'assetto organizzativo dell'azienda era differente e di certo non contemplava il P.O. GI
XXIII, trasferito presso l'azienda resistente, come detto, solo a decorrere dal 1°gennaio
2005.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse vincolante per l'azienda resistente l'accordo del 29/3/2001, va pur sempre rilevato che esso venne stipulato alla stregua dell'assetto organizzativo dell'epoca, allorquando non era nemmeno astrattamente ipotizzabile un accorpamento del P.O. GI XXIII.
In questo giudizio, vi sono fondati dubbi in ordine alla stessa istituzione del servizio mensa esterna quale modalità alternativa utilizzata dalla resistente per i dipendenti del
P.O. GI XXIII, come la ricorrente che, al fine di provare l'inadempimento datoriale, ha messo in evidenza l'oggettiva impraticabilità del servizio sostitutivo dell'esercizio del diritto alla mensa organizzato a decorrere dall'1/6/2001 presso la struttura di via Garrone, in ragione della notevole distanza che la separa dalla sede di servizio.
Ne discende che per il P.O. GI XXIII non era stata istituita la mensa di servizio interna, né poteva ragionevolmente ritenersi che l'azienda resistente fosse obbligata ad istituire detto servizio così come a garantire la modalità sostitutiva dello stesso, in virtù di quanto previsto dalla disciplina collettiva sopra citata che abilita l'amministrazione sanitaria all'organizzazione e alla gestione dei servizi mensa in considerazione del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le proprie risorse disponibili.
Pag. 8 di 10 Ditalchè, alcun diritto all'istituzione/fruizione dello stesso servizio può configurarsi in capo ai dipendenti, così come alcun correlativo obbligo a carico dell'amministrazione sanitaria di organizzare e gestire il servizio mensa.
Tanto premesso, posto che l'accordo aziendale del 29/3/2001 è intervenuto in un'epoca nella quale l'assetto organizzativo dell' resistente non contemplava il P.O. CP_1
GI XXIII e tenuto conto che, sulla scorta delle allegazioni delle parti, non vi è stata l'istituzione della mensa interna di servizio né del servizio alternativo tramite i cc.dd. buoni pasto per i dipendenti del citato P.O., non può essere invocata la vincolatività dell'accordo aziendale del 29/3/2001, destinato a regolamentare l'esercizio del diritto alla sola fruizione di un servizio, quello della mensa, che presuppone la sua istituzione. A corroborare tale prospettazione, valga il penultimo capoverso dell'accordo del 29/3/2001 in cui si legge: “Qualora l'azienda non fosse nelle condizioni di garantire
l'istituzione della mensa a decorrere dal 1° maggio 2001, provvederà all'esercizio del diritto con modalità sostitutive”, a riprova della mancata istituzione del servizio mensa di servizio in virtù del citato accordo che vale a regolamentare il solo diritto alla fruizione del servizio mensa nell'ipotesi di sua istituzione.
Inoltre, tenuto conto della chiara portata della disciplina convenzionale collettiva nazionale sul servizio mensa successiva alla stipula dell'accordo aziendale del
29/3/2001 nonché dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, il succitato accordo non potrebbe interpretarsi come costitutivo del diritto assoluto alla mensa di servizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa, atteso che esso, in tal modo, si porrebbe in contrasto con la disciplina collettiva nazionale che impone una verifica preliminare di compatibilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi mensa con le risorse finanziarie effettivamente disponibili (art. 29 CCNL integrativo del
CCNL del personale Comparto Sanità del 7/4/1999 e art. 4, comma 1 CCNL Comparto del Servizio Sanitario Nazionale Biennio Economico 2008-2009).
Concludendo, in assenza di prova in ordine ad una scelta autonoma dell'amministrazione sanitaria di istituire il servizio di mensa, non può configurarsi alcun diritto in capo alla ricorrente alla istituzione/fruizione del servizio mensa alla stregua della disciplina collettiva nazionale e legislativa richiamata e conseguentemente infondata deve ritenersi la domanda risarcitoria correlata al predetto diritto. Inoltre, deve
Pag. 9 di 10 escludersi, in capo alla ricorrente, qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, anche ove, astrattamente si ritenesse vincolante l'accordo aziendale del 29/3/2001, atteso che la stessa non ha né allegato né tanto meno provato i presunti pregiudizi economici effettivamente patiti a causa dell'inadempimento datoriale (cfr. Cass. n. 24632/2015).
Alla stregua delle considerazioni che precedono che hanno trovato, peraltro, l'avallo della Corte d'Appello di Bari (cfr. sentenze nn.1777/2024 e 7/2025), il ricorso va respinto.
Restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito formulate dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'integrale compensazione delle stesse è giustificata dalla peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1177/2022 R.G. promossa da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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