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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Triveri Marco (pec: , che la rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
parte attrice
e
, titolare dell'omonima ditta con sede in Bovalino (RC), via Melena n. Controparte_1
20 (P.I.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Iozzo Giovanni (pec: P.IVA_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
parte convenuta
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc);
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 9.12.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio , in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa Controparte_1
edile, esponendo: che, nell'anno 2008, aveva commissionato alla ditta la realizzazione CP_1
di un fabbricato in cemento armato, a due piani fuori terra;
che il cottimo fiduciario intercorso tra le parti si era concluso in data 3.08.2009, con successiva consegna dell'opera (e saldo delle
1 lavorazioni) in data 25.09.2009; che per il fabbricato sopra citato, nonché per un ulteriore fabbricato in muratura ordinaria, rispettivamente identificati catastalmente presso il N.C.E.U. del
Comune di Bovalino (RC), al fg. 15, part. 39, sub 5 e sub 4, in data 18.12.2018 veniva depositata la avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, Pt_2
sistemazione dei prospetti esterni senza modifiche di fabbricato di civile abitazione a p.t. in m.o, e fabbr. in ca a 2 piani f.t. e copertura”, assunta al prot. n. 69 del 2.01.2019 presso il Comune di
Bovalino (RC); che l'appalto relativo all'esecuzione di tali lavori veniva affidato nuovamente all'impresa , stante il rapporto fiduciario all'epoca ancora esistente tra le parti ed i CP_1
lavori venivano avviati nel mese di gennaio 2019; che - sebbene detti lavori venissero soltanto parzialmente eseguiti, comunque esclusivamente sul fabbricato in muratura ordinaria, e gli stessi proseguissero a rilento - la committente saldava entrambe le fatture emesse dalla ditta CP_1
rispettivamente nel mese di gennaio e di marzo 2019, ciascuna per l'importo di € 8.000,00 oltre
IVA; che, tuttavia, in data 4.04.2019, “senza aver completato i lavori di cui alla e relativi al Pt_2
fabbricato in M.O. e senza aver mai iniziato i lavori di cui alla medesima e relativi al Pt_2 fabbricato in C.A.”, l'impresa abbandonava arbitrariamente il cantiere, “utilizzando come pretesto la volontà della stessa (irragionevole secondo parte convenuta), di ottenere le lavorazioni di ripristino, sul fabbricato in M.O., di tutte le cornici precedentemente esistenti in corrispondenza degli infissi, demolite dalla in fase di esecuzione dei lavori propedeutici alla manutenzione CP_2 straordinaria programmata sui prospetti esterni”; che, in data 29.04.2019, all'esito di vari sopralluoghi, il Direttore dei Lavori, Ing. , emetteva un primo ordine di Controparte_3 servizio, ordinando all'impresa di completare i lavori, ripristinando entro tre giorni CP_1
l'attività di cantiere (all. 7 fascicolo parte attrice), cui faceva seguito un secondo ordine di servizio del 16.05.2019, con cui il D.L. invitava la ditta allo sgombero del cantiere (all. 8 CP_1
fascicolo parte attrice), avvenuto solo in data 24.05.2019, previo intervento dei Carabinieri territorialmente competenti;
che l'Ing. , su incarico dell'odierna parte attrice, in Controparte_4
data 1.07.2019 redigeva una perizia relativa al fabbricato in cemento armato (all. 9 fascicolo di parte attrice), indicando le criticità riscontrate ed i rimedi per rimuoverle, sulla cui scorta veniva inviata diffida al , anche ai sensi dell'art. 1669 c.c. (all. 10 fascicolo di parte attrice); CP_1 che, accertata l'intenzione del di non riprendere i lavori di cui alla CILA, né di porre CP_1
rimedio ai difetti denunciati sul fabbricato in cemento armato, l'odierna attrice affidava
2 all'impresa Eco Italia Costruzioni s.r.l.s. il completamento dei lavori presso il fabbricato in muratura ordinaria, nonché l'esecuzione di quelli inerenti al fabbricato in cemento armato, incluse le lavorazioni necessarie a rimediare ai vizi emersi all'esito della perizia dell'Ing. Italiano.
Pertanto, la chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, cui Pt_1
per brevità si rimanda (conclusioni poi in parte modificate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1)
c.p.c., su cui infra).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.10.2020, si costituiva tempestivamente (ai sensi dell'art. 83 co. 2, 4° periodo, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020) in giudizio , nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta, Controparte_1
parzialmente contestando la ricostruzione dei fatti operata ex adverso e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia On.le Tribunale di Locri, contrariis rejectis: in via principale e nel merito respingere tutte le domande formulate da parte attorea in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova, decadute e prescritte, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, statuire e dichiarare che la sig.ra , in seguito al recesso e agli accordi intercorsi è tenuta a Parte_1
corrispondere alla ditta EC Geom. il rimborso delle spese sostenute e dei lavori CP_1 eseguiti pari a € 4.398,00 oltre iva al 10%, e il mancato guadagno pari a € 308,00 calcolato in via equitativa, salvo errori e omissioni e salvo migliore e diverso avviso del giudicante;
sempre in via riconvenzionale statuire e dichiarare il diritto della ditta a incassare il Controparte_5 saldo di € 5.000,00 relativo ai lavori eseguiti nel 2009 sul fabbricato in c.a. della sig.ra
[...]
trattenuto a titolo di cauzione e conseguentemente condannare la sig.ra Pt_1 Parte_1
che ha riconosciuto il debito, a corrispondere la suddetta somma con interessi legali dal dovuto a saldo”, il tutto con “gli interessi di mora di cui D.L.vo del 9.10.2002 n. 23” e vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale civile adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. accertare il grave inadempimento del convenuto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. e, conseguenzialmente, dichiarare risolto il contratto d'appalto tra le parti e relativo alla CILA dell'anno 2019, o comunque legittimo il recesso di parte attrice, la quale ha intimato alla Ditta di riprendere i lavori tramite il D.L., infruttuosamente.
2. per l'effetto: A) ordinare alla , ai sensi Controparte_6
3 dell'art. 1458, comma 1, c.c. la restituzione, in favore dell'attrice, dell'intero corrispettivo versato per l'esecuzione dei lavori di cui alla CILA, pari ad € 16.000,00 oltre IVA ed interessi;
B) in subordine, ordinare alla la restituzione, in favore dell'attrice, delle somme Controparte_6
indebitamente percepite per i lavori mai completati sul fabbricato in M.O. e/o mai avviati sul fabbricato in C.A., oltre risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale patito dalla IG.ra Pt_1 che sin d'ora si quantifica in non meno di € 1.160,50 (oltre IVA), ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. Il tutto aumentato degli interessi dal dovuto e sino al soddisfo e fatto salvo il riconoscimento degli ulteriori danni non patrimoniali da liquidarsi in base alla quantificazione che verrà effettuata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche secondo equità; 3) confermare e dichiarare la presenza dei denunciati
e documentati gravi difetti nelle porzioni immobiliari riguardanti il fabbricato in C.A., gravi difetti dovuti ad errata realizzazione dell'opera nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra gli anni 2008 e 2009 e, per l'effetto, condannare il , ex art. 1669 c.c., al risarcimento in CP_1
favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti, che si quantificano, quanto ai danni patrimoniali, in una somma non inferiore ad € 7.144,46 (oltre IVA), ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo ed ulteriori danni non patrimoniali, da liquidarsi in base alla quantificazione che verrà effettuata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche secondo equità”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con istanza depositata in data 14.09.2021, la parte convenuta dichiarava di rinunciare alla domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto “a incassare il saldo di € 5.000,00 relativo ai lavori eseguiti nel 2009 sul fabbricato in c.a. della sig.ra Parte_1
trattenuto a titolo di cauzione e conseguentemente condannare la sig.ra che ha Parte_1 riconosciuto il debito, a corrispondere la suddetta somma con interessi legali dal dovuto a saldo”.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo interrogatorio formale di
[...]
e prova testimoniale;
con decreto del 28.01.2024 di questo Giudice, subentrato nella Pt_1
titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024, la causa è stata rinviata all'udienza tabellare del 22.02.2024 per il completamento dell'istruttoria orale;
con ordinanza del
29.02.2024, la scrivente disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla sola documentazione in atti, rinviando la causa, per la valutazione degli esiti della c.t.u. e per l'eventuale precisazione delle
4 conclusioni, all'udienza del 19.09.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 25.09.2024, comunicata alle parti il giorno seguente, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Per procedere ad una compiuta disamina del thema decidendum del presente giudizio, appare opportuno vagliare separatamente le questioni sottese ai due contratti intercorsi tra le parti.
§ 1. Il contratto di appalto relativo alla CILA
Per quanto concerne il contratto d'appalto relativo alla CILA assunta al prot. n. 69 del 2.01.2019 presso il Comune di Bovalino (RC), la parte attrice ha chiesto di accertare il grave inadempimento del convenuto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., in ragione dell'ingiustificato abbandono del cantiere, con conseguente declaratoria di risoluzione per inadempimento del detto contratto (o del legittimo recesso di parte attrice) e condanna alla restituzione in favore dell'odierna attrice, ex art. 1458 c.c., dell'intero corrispettivo versato per l'esecuzione dei lavori.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011). Pertanto, mentre il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè l'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n.
198/2020).
Per quanto più specificatamente inerisce alla pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti
5 dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (Cass. civ., Sez. 1, n. 336/2013).
Tanto premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, l'odierna parte attrice ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed invero, l'esistenza del titolo contrattuale è incontestata tra le parti, oltre ad essere confermata dalla documentazione in atti.
Il , costituendosi, ha infatti affermato che “nel mese di gennaio 2019 la sig.ra CP_1 [...]
, conferiva incarico verbale al sig. , titolare della omonima ditta edile, Pt_1 Controparte_1
per ristrutturare un immobile di sua proprietà in muratura ordinaria sito nel Comune di Bovalino alla via Trav. III Morisciano”; inoltre, risulta versata in atti la , avente ad oggetto Pt_2
l'esecuzione di “lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, sistemazione dei prospetti esterni senza modifiche di fabbricato di civile abitazione a p.t. in m.o, e fabbr. in ca a 2 piani f.t. e copertura siti in Via Traversa III G.S. Morisciano in Bovalino (NCEU foglio di mappa
n.15, par.lla n. 39, sub 4 e sub 5)”, ove la ditta viene indicata quale impresa Controparte_1
esecutrice dei lavori.
Pertanto, è documentalmente riscontrato che i lavori oggetto della fossero stati appaltati alla Pt_2
ed avessero ad oggetto entrambi gli immobili oggetto di causa (e non il solo Controparte_6
fabbricato in muratura ordinaria, come invece dedotto dal convenuto).
§ 1.1 Sull'inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore e sulla risoluzione del contratto
La committente ha quindi allegato l'inadempimento della controparte, deducendo: 1) che i lavori appaltati erano stati eseguiti solo in parte, e comunque solo sul fabbricato in muratura ordinaria, mentre nessuna lavorazione era stata intrapresa sul fabbricato in cemento armato;
2) che i lavori sul fabbricato in muratura ordinaria, pur non giungendo mai a compimento, si protraevano sino al
6 4.04.2019, data in cui - “senza aver completato i lavori di cui alla e relativi al fabbricato in Pt_2
M.O. e senza aver mai iniziato i lavori di cui alla medesima e relativi al fabbricato in C.A.” Pt_2
- l'impresa abbandonava arbitrariamente il cantiere, lasciandolo incustodito.
Allegato l'altrui inadempimento, gravava sul convenuto l'onere di provare di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure la non imputabilità dell'inadempimento.
Nella fattispecie in esame, il convenuto ha eccepito: 1) che in data 4.04.2019 aveva emesso una terza fattura, per l'importo di € 4.000,00 (oltre IVA), “che senza alcuna giustificazione la committente si rifiutava di pagare, pretendendo anche la esecuzione di altri lavori extra da ricomprendere nei costi e nei compensi già corrisposti”; 2) di aver, in quell'occasione
“reiteratamente sollecitato il pagamento dei lavori eseguiti e chiesto espressamente di quantificare e specificare le ulteriori opere in più rispetto a quelle richieste, necessarie per completare il lavoro di ristrutturazione del manufatto in muratura ordinaria, tanto al fine di evitare malintesi futuri, perché altrimenti si trovava costretto a sospendere i lavori, visto che senza il pagamento del maturato e senza la certezza del pagamento dei lavori da eseguire, non poteva proseguire nell'appalto”; 3) che “il sig. (marito della committente), lo Parte_3
stesso giorno (04.04.2019), alla presenza della che nulla osservava, dopo la Parte_1 discussione sulle suddette circostanze, “cacciava” dal luogo di lavoro il sig. e Controparte_1
il suo dipendente, invitandoli a lasciare il cantiere e minacciandoli che se fossero rimasti ancora chiamava i Carabinieri. I lavori quindi venivano sospesi per fatto e decisione del committente”.
Dette circostanze sono state puntualmente contestate dall'odierna attrice, che ha dedotto di non aver mai ricevuto la fattura de qua, di non aver preteso l'esecuzione di “lavori extra” (ma soltanto il ripristino delle cornici preesistenti), nonché di non aver mai cacciato l'appaltatore dal cantiere.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste (figlio del convenuto), il quale - Testimone_1
sentito su talune circostanze articolate nella memoria istruttoria di parte convenuta (in particolare sulle circostanze: “1. Vero che il sig. ha sollecitato più volte il pagamento Controparte_1 delle somme dopo riportate nella fattura n. 8/2019 del 4.4.2019”; “2. Vero che la sig.ra
[...]
ricevuta la fattura n.8/2019 la mattina del 4 aprile 2019, ha dichiarato al EC Pt_1
Antonio di non volere pagare la somma di € 4.400,00 portata dal suddetto documento contabile”;
“6. Vero che dopo il 4 aprile 2019 ci sono state delle trattative per il tramite del direttore dei lavori al fine di compore la lite ma la sig.ra ha sempre anteposto il rifiuto di Parte_1
7 pagare i lavori già eseguiti di cui alla fattura n. 8/2019 in atti”) - ha riferito: “Confermo che mio padre sollecitò la sig.ra al pagamento della fattura n.8/2019 più volte e verbalmente, Pt_1
perché ero presente ai colloqui. Ricordo che le richieste di pagamento della somma portata in fattura furono fatte nella primavera del 2019, ma non ricordo l'importo della stessa perché sono cose di cui si occupa mio padre. ADR: È vero che la sig.ra si rifiutava di pagare la fattura Pt_1
n.8/19 di € 4.400,00. Lo posso confermare in quanto ho assistito al colloquio che si è tenuto presso l'abitazione dove stavamo effettuando i lavori, per intenderci quella in muratura ordinaria.
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 6)” (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2022).
Ad avviso di questo giudicante, la deposizione del teste non appare convincente, essendo parzialmente in contrasto con le allegazioni del convenuto: quest'ultimo, infatti, ha dedotto di aver emesso la fattura proprio in data 4.04.2019 e che, in quell'occasione, avrebbe “reiteratamente sollecitato il pagamento dei lavori eseguiti”; il teste, invece, ha riferito che il padre avrebbe sollecitato la al pagamento della fattura più volte e verbalmente, essendo anch'egli Pt_1 presente “ai colloqui”.
Ebbene, sotto il profilo temporale detta deposizione non persuade, apparendo inverosimile che abbia in più occasioni sollecitato il pagamento della fattura n. 8/2019, sebbene Controparte_1
lo stesso abbia allegato di averla emessa il 4.04.2019 ed essendo peraltro pacifico l'abbandono del cantiere da parte della ditta nella medesima data. CP_1
Del resto, l'assunto di parte convenuta per cui la committente si sarebbe rifiutata senza giustificazione di pagare la fattura “pretendendo anche la esecuzione di altri lavori extra da ricomprendere nei costi e nei compensi già corrisposti”, oltre che essere genericamente formulato,
è rimasto del tutto sguarnito di prova nel corso del giudizio, non essendo stato versato in atti dall'impresa appaltatrice alcun computo metrico, indispensabile per stimare le lavorazioni che l'impresa avrebbe dovuto effettuare sull'immobile e riscontrare l'eventuale presenza di “lavori extra” rispetto a quelli dal medesimo risultanti. Nessun valore, a tali fini, può assumere la
“relazione descrittiva” allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte convenuta, priva di indicazioni dettagliate in merito ai lavori eseguiti (quali le misurazioni dei luoghi e/o i costi degli interventi), oltre che di data certa.
L'ulteriore allegazione di parte convenuta per cui, con riferimento alle cornici degli infissi, la aveva disposto che “dovevano essere realizzate semplicemente con un colore diverso senza Pt_1
8 bugne, al fine di non incidere sui costi di realizzazione, dopo ha cambiato idea e voleva realizzate le cornici con le bugne in muratura. Naturalmente il sig. evidenziava che la richiesta CP_1
di questi elementi decorativi incideva sul costo di realizzazione delle facciate esterne, ma la sig.ra non intendeva ragioni pretendendo questo lavoro senza alcuna maggiorazione o costo Pt_1 aggiuntivo”, oltre che ampiamente tardiva - in quanto formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. - non è stata supportata da alcun riscontro probatorio.
Né tampoco appare convincente quanto affermato dal convenuto in merito alle ragioni dell'abbandono del cantiere in data 4.04.2019, avendo il medesimo allegato di essere stato allontanato dal marito della committente, sicché i lavori sarebbero stati sospesi per fatto imputabile alla controparte.
Sulla circostanza “a. Vero che il sig. , marito della committente, il 4.4.2019 Parte_3
intorno alle ore 12:00, alla presenza della che nulla osservava, mandava via dal Parte_1
cantiere le maestranze, compreso il sig. , ordinando di lasciare il cantiere Controparte_1 stesso e minacciandoli che se fossero rimasti ancora avrebbe chiamato i Carabinieri”, di cui alla memoria istruttoria del convenuto, è stato escusso come teste , il quale Testimone_2 ha dichiarato: “Confermo che nel 2019 ho prestato la mia attività di muratore per conto della
[...]
sul fabbricato di proprietà della sig.ra . Ricordo che nell'aprile del CP_6 Parte_1
2019 sul cantiere giunse il marito della sig.ra anch'ella presente, invitandoci a lasciare Pt_1
subito il cantiere altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. Io mi trovavo sul ponteggio e ricordo che l'abbiamo smontato e ce ne siamo andati. Ricordo che la sig.ra non disse nulla” (cfr. Pt_1 verbale d'udienza dell'8.06.2022).
Tuttavia, neppure detta deposizione appare persuasiva, non essendo affatto circostanziata in merito alle ragioni per le quali il marito della avrebbe invitato gli operai a lasciare subito il Pt_1
cantiere. Né, del resto, in essa vi è alcun riferimento alla preventiva discussione del 4.04.2019 intercorsa tra le parti in merito alla presunta consegna della fattura n. 8/2019, che la Pt_1
avrebbe rifiutato di pagare.
Peraltro, - escusso all'udienza del 25.01.2023 a prova contraria sulla circostanza Parte_3
“II. Falso che Lei (IG. , marito della IG.ra , il 4 aprile 2019, Parte_3 Parte_1 intorno alle ore 12:00, alla presenza di quest'ultima che nulla osservava, mandava via dal cantiere la , in particolare nella persona del titolare IG. ” di Controparte_6 Controparte_1
9 cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. di parte attrice - ha riferito “è falsa la circostanza sub
II. Quella mattina, alle ore 8.00, ci siamo visti solo io, mia moglie e . Questo, Controparte_1
dopo che io mi sono lamentato perché i tempi si allungavano, è andato via sbattendo la porta e dicendo ad un operaio di spegnere la betoniera e all'altro di raccogliere gli strumenti. Mia moglie non ha mai chiesto alla ditta di allontanarsi. Sono stato io a farlo dopo che il era CP_1
andato via e la betoniera si era fermata, perché ho ritenuto che il volesse CP_1 abbandonare il cantiere”, anche in questo caso senza alcun riferimento alla pretesa avversaria di pagamento della terza fattura.
Del resto, la ricostruzione operata dal convenuto – come detto, non sufficientemente riscontrata dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio – contrasta con quanto allegato dall'attrice e suffragato documentalmente dai due ordini di servizio emessi dal D.L. (ove pure non v'è alcun riferimento alla richiesta dell'appaltatore di pagamento della terza fattura).
Ed invero, sussiste innanzitutto ampio riscontro documentale alla circostanza che il cantiere sia stato abbandonato dalla ditta e lasciato, nelle more, del tutto incustodito: nel primo CP_1
ordine di servizio emesso dal D.L., infatti, si legge che alla data del 9.04.2019 alcuni lavori erano ancora da completare e che, anche nei due sopralluoghi successivi al primo, si poteva evincere l'assenza dell'impresa, di operai e di attrezzature di cantiere, il quale appariva quindi dismesso ed incustodito;
inoltre, nel medesimo ordine di servizio, il D.L. ha dato atto di aver contattato l'impresa per chiarimenti e motivazioni in ordine allo stato dei luoghi e che la stessa “non dava la disponibilità a riprendere e completare per ultimarli e darli compiutamente a regola d'arte”.
Inoltre, l'attrice ha allegato: 1) che dopo la notifica del primo ordine di servizio, in data 7.05.2019 apprendeva dal D.L. che quest'ultimo aveva incontrato il giorno precedente il , che si CP_1 era reso disponibile a riprendere i lavori a distanza di un mese dall'incontro; 2) che pertanto la si rendeva a sua volta disponibile a riavviare il cantiere con la ditta , previo Pt_1 CP_1
dettagliato computo metrico delle lavorazioni residue e contrattualizzazione in forma scritta del prosieguo del rapporto;
3) che l'11.05.2019 il D.L. riferiva alla committente che il CP_1
manifestava disponibilità a riprendere i lavori senza sottoscrivere un contratto formale e senza presentare un computo metrico e, comunque, dopo circa due mesi;
4) che, tuttavia, ritenuto detto comportamento meramente dilatorio, la committente verso la metà del mese di maggio 2019 si rivolgeva al D.L. affinché intimasse alla ditta lo sgombero del cantiere.
10 Dette circostanze non sono state specificamente contestate dalla controparte, che si è limitata ad asserire di aver dato riscontro al primo ordine di servizio (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), senza tuttavia offrire prova – neppure a fronte della tempestiva eccezione sollevata dalla difesa della committente alla prima udienza – della rituale notifica di detto riscontro nei confronti della committente e del direttore dei lavori.
Peraltro, nel secondo ordine di servizio del 16.05.2019 del D.L. si legge: che il primo ordine non era stato ottemperato, “ivi compreso l'aver lasciato i lavori in corso aperti e soggetti alle intemperie di questi giorni”; che “i lavori di fatto appaiono oggi interrotti e/o sospesi”; che dai colloqui avuti con la ditta “circa la possibilità di un bonario componimento di CP_1
divergenze sorte tra Committenza e Impresa, che i tempi tecnici indicati dalla stessa impresa per una eventuale possibile ripresa dei lavori e completamento di circa 2 mesi/2 mesi e mezzo, non trovano consenziente la Committente, in quanto detti termini appaiono dilatori in quanto contrastano con la valutazione fatta di poterli ultimare in tempi idonei inferiori (meno di un mese)”.
Detta ultima circostanza, relativa alla stima del tempo necessario per ultimare i lavori, ha peraltro trovato puntuale riscontro nella deposizione del teste il quale, chiamato a Parte_3 rispondere sulla circostanza “I. Vero che l'odierna convenuta, in persona del IG. CP_1
, aveva stimato tempi, per l'esecuzione di tutti gli interventi di cui alla , ad
[...] Parte_4 inizio lavori, pari a circa un mese e mezzo”, di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato: “Confermo che la aveva stimato la conclusione dei lavori in un mese e Controparte_6 mezzo circa” (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2022).
Alla luce dell'intero compendio probatorio in atti, pertanto, deve ritenersi che l'abbandono del cantiere da parte della ditta sia stato arbitrario e tale da integrare gli estremi di un CP_1
inadempimento di non scarsa importanza, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Com'è noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento integra una condizione dell'azione di risoluzione del contratto e, pertanto, ove non sia "in re ipsa", per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. 1, n. 5658/1995).
Nella fattispecie, l'inadempimento ascritto alla ditta appaltatrice non consisteva nell'imperfetta realizzazione dei manufatti a causa della presenza di vizi o difetti, ma nell'anticipato abbandono
11 del cantiere e nel mancato completamento dell'appalto (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 2, n.
7861/2021, che in motivazione ha chiarito che: “In tale situazione, neppure l'eventuale accettazione della costruzione, per quanto incompleta, poteva impedire alla committente di richiedere il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto o comunque eccepire
l'inadempimento (Cass. 972/1981; Cass. 466/1983). Più in generale, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass.
11950/1990), ma, in applicazione della disciplina generale (Cass. 6931/2007), il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno (Cass. 3786/2010; Cass. 2573/1983)”).
Detta condotta dell'appaltatore integra un inadempimento di non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse oggettivo della committente all'esecuzione delle opere appaltate, lasciate invece incompiute dall'appaltatore, oltre che sprovviste dei presidi di custodia.
Per tutte le ragioni che precedono, il contratto di appalto relativo alla CILA del 2019 deve essere dichiarato risolto per inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'appaltatore.
§ 1.2 Sulla domanda restitutoria ex art. 1458 co.1 c.c.
A questo punto, occorre esaminare la domanda restitutoria della committente, la quale ha chiesto che, per effetto della risoluzione del contratto, fosse ordinato “alla , ai sensi Controparte_6 dell'art. 1458, comma 1, c.c. la restituzione, in favore dell'attrice, dell'intero corrispettivo versato per l'esecuzione dei lavori di cui alla , pari ad € 16.000,00 oltre IVA ed interessi”. Pt_2
Sul punto, merita osservarsi che la Suprema Corte ha statuito che “per principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458
c.c., primo comma) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta
l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia
12 possibile, del suo equivalente. La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (v. ex plurimis: Cass. 19/5/2003 n. 7829; Cass. 11/3/2003 n. 3555; Cass. 14/1/2002
n. 341; Cass. 4/6/2001 n. 7470). Ne consegue che nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deve essere accolta la richiesta restitutoria relativa al valore della prestazione già eseguita che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova in quanto il diritto scaturisce in caso di risoluzione dall'obbligo restitutorio che scaturisce, appunto, dalla risoluzione (v. Cass. 13 dicembre 1977 n. 5444; Cass. 16/3/2011 n. 6181); in sintesi, se gli effetti restitutori non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei"
(Cass. 15/5/1996 n. 4498)” (Cass. civ., Sez. 2, n. 15705/2013).
Ed invero, la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. civ., Sez. 2, n. 28722/2022).
Nella fattispecie in esame, la ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto di cui alla Pt_1
per l'inadempimento dell'appaltatore che ha abbandonato ingiustificatamente il cantiere e, Pt_2 per l'effetto, che fosse pronunciata la restituzione dell'intero importo corrisposto alla ditta, pari ad
€ 16.000,00 oltre IVA ed interessi.
Sul punto, il convenuto non ha formulato alcuna contestazione specifica, né tantomeno ha formulato, in subordine, domanda riconvenzionale volta a trattenere l'importo ricevuto dalla committente per le lavorazioni già eseguite.
13 Ed invero, può essere qui invocato a contrario il principio per cui “se l'appaltatore (come nella specie) chiede in corso d'opera la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" in relazione alle opere già eseguite, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuto il fondamento della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone la impropria formulazione in termini di versamento del prezzo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di
"restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., circa la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento
(cfr. Cass. 21/11/1983 n. 6946)” (Cass. civ., Sez. 2, n. 15705/2013, cit.).
Detto principio di diritto induce a ritenere che l'appaltatore, per ottenere la restitutio in integrum della propria prestazione di facere (in quanto tale irripetibile in natura), avrebbe dovuto formulare in via subordinata esplicita domanda per essere autorizzato a trattenere l'importo oggetto delle fatture in quanto corrispettivo delle prestazioni dal medesimo eseguite, gravando peraltro su di lui l'onere probatorio relativo ai lavori effettivamente eseguiti sino al momento dell'abbandono del cantiere ed ai relativi costi.
Detta domanda, tuttavia, non è stata formulata, sicché in accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore, quest'ultimo deve essere condannato a restituire alla committente l'intero importo delle fatture, ossia € 16.000,00 oltre IVA.
Sulla sorte capitale così determinata sono dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure, a titolo remunerativo del capitale goduto dal convenuto e fondati sul principio della naturale fecondità del denaro (art. 1282, co 1, c.c.), in misura legale, dal giorno del pagamento a quello della pubblicazione della presente sentenza. Trattandosi di un'obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una somma di denaro), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico (cfr. nello stesso senso Tribunale Arezzo n.
204/2025).
Dall'accoglimento integrale della domanda restitutoria attorea discende l'assorbimento dell'ulteriore domanda formulata in via espressamente subordinata da parte attrice.
§ 2. Il contratto di appalto relativo agli anni 2008-2009
14 Per quanto invece concerne l'originario contratto di appalto intercorso tra le parti negli anni 2008-
2009 ed avente ad oggetto il solo fabbricato in cemento armato, si osserva quanto segue.
L'attrice ha allegato la sussistenza di “gravi difetti” dovuti all'errata realizzazione dell'opera
(meglio descritti nella c.t.p. allegata all'atto di citazione), chiedendo la condanna del , CP_1 ex art. 1669 c.c., “al risarcimento in favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti, che si quantificano, quanto ai danni patrimoniali, in una somma non inferiore ad € 7.144,46 (oltre IVA), ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo ed ulteriori danni non patrimoniali, da liquidarsi in base alla quantificazione che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità”.
Il convenuto ha contestato la pretesa attorea eccependo: a) che, con contratto d'appalto del
5.05.2008, la ditta EC era stata incaricata di realizzare (ed aveva realizzato) la struttura in cemento armato del fabbricato;
b) che, per l'esecuzione delle opere in muratura, aveva ricevuto un incarico verbale da parte della committente, integrante gli estremi di un appalto c.d. a regia;
c) che le opere di impermeabilizzazione non avevano cagionato alcuna umidità, determinata piuttosto dall'installazione di una applique da parte dei committenti “in un secondo momento, bucando maldestramente il parapetto in cemento senza provvedere ad alcun isolamento”; d) la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c.
La domanda attorea non merita accoglimento.
In applicazione del principio della ragione più liquida (su cui cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, n.
693/2024: “L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia”), ritiene questo Giudice che i vizi denunciati dalla committente e compendiati nella c.t.p. versata in atti non possano rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c. (ai sensi del quale: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei
15 confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”).
La Suprema Corte ha chiarito che “in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici
o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (Cass. civ., Sez. 2, n. 22093/2019).
Del resto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno, anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una
(l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla "ratio" di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. civ., Sez. 1, n.
815/2016).
E' altresì pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei
16 committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. civ., Sez.
2, n. 24230/2018; Sez. 2, n. 27315/2017: “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni
d'acqua e umidità nelle murature”).
Applicando i principi testé riportati alla fattispecie in esame e valutato il complessivo tenore delle difese delle parti, deve rilevarsi che l'attrice non ha mai neppure allegato che i lamentati vizi riscontrati dal c.t.p. presso il fabbricato in cemento armato (e confermati in corso di causa dalla c.t.u. espletata sulla sola documentazione in atti, in ragione del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del subentro della ditta Eco Italia Costruzioni s.r.l.s.) abbiano pregiudicato, in modo considerevole nel tempo, la funzionalità e l'utilizzazione dell'immobile oggetto di causa, presupposto indefettibile per l'applicabilità della norma invocata, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte cui questo Giudice ritiene di aderire.
Del tutto generica – e comunque indimostrata – si appalesa a tal fine l'allegazione attorea per cui
“il notevole disagio e pregiudizio che la sig.ra ha patito in ragione delle gravi Pt_1
problematiche che attanagliavano l'immobile realizzato dalla ha leso, in modo Controparte_6
grave, il normale godimento dell'abitazione, funzionalmente compromessa e caratterizzata da un'abitabilità del tutto relativa”.
Ed invero, la non ha in alcun modo specificato in che modo il godimento dell'immobile Pt_1
sarebbe stato pregiudicato in conseguenza dei denunciati vizi, dovendo pertanto rilevarsi un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, sul punto.
Alla luce di quanto precede, potrebbe al più trovare applicazione la generale garanzia dell'appaltatore per i vizi dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., di cui tuttavia l'attrice
17 non ha chiesto l'operatività, neppure in via subordinata, insistendo anzi - a fronte dell'eccezione di controparte di prescrizione e decadenza anche ai sensi dell'art. 1667 co.2 c.c. - nella qualificazione della propria domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Ad abundantiam merita osservarsi che, anche a voler ritenere che l'odierna attrice abbia avuto contezza delle cause della macchia di umidità e delle crepature manifestatasi sul parapetto del fabbricato in cemento armato solo all'esito dell'espletamento della c.t.p. da parte dell'Ing. CP_4
– e, quindi, in data 1.07.2019 – sulla scorta della documentazione in atti è possibile presumere che detti vizi si fossero già manifestati all'epoca del deposito della CILA, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria anche presso l'immobile de quo.
Ed invero, nella relazione tecnica a cura dell'Ing. si legge che entrambi gli immobili CP_3
“risultano ammalorati nei prospetti principali … e quindi necessitano di interventi di riparazioni varie, di risanamento conservativo e di ripristino facciate e parti secondarie di rifiniture e lavori vari e di contorno”, con la specificazione che per l'immobile in cemento armato dovessero essere eseguiti i seguenti lavori: “a. tinteggiatura esterna previo soffondo su prospetti;
b. tenda frangisole smontabile e retraibile su terrazza;
c. lavori di riparazione vari e di finitura”.
Pertanto, come effettivamente eccepito dall'appaltatore, la denuncia dei vizi effettuata per il tramite del legale dell'attrice soltanto nel mese di luglio 2019 si sarebbe appalesata comunque tardiva anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 co. 2 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, n. 10579/2012:
“In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”), qualora vi fosse stata esplicita domanda nei confronti dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. (esplicitamente esclusa, invece, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. di parte attrice, pag. 8: “controparte spiega domanda riconvenzionale di pagamento delle somme del relativo “cottimo fiduciario”, dichiarando che lo stesso si sarebbe concluso non prima, appunto, del 3 agosto 2009, data rispetto alla quale l'azione promossa dall'attrice risulta assolutamente tempestiva, essendo la stessa esplicitamente spiegata ex art. 1669 c.c. e non ex art. 1667 c.c., come tenta invano di far credere controparte”).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea ex art. 1669 c.c. deve essere respinta.
18 Infine, con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. formulata dall'attrice in comparsa conclusionale, va rilevato che la stessa non merita accoglimento in quanto, sebbene per tale fattispecie debba escludersi la necessità dell'allegazione e della prova del danno, è indubbio che debba emergere un comportamento abusivo significativo integrante almeno una colpa grave;
infatti,
l'applicazione della condanna di cui al comma 3 presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso di specie non si rintraccia nella condotta processuale del convenuto un atteggiamento colposo tale da integrare un abuso del processo, né una violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., sicché la relativa domanda di condanna per lite temeraria deve essere respinta.
L'esito complessivo della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta, con riferimento al contratto di appalto relativo alla CILA prot. n. 69 del 2.01.2019,
l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'appaltatore e, per l'effetto:
a) dichiara risolto il suddetto contratto;
b) condanna , nella spiegata qualità, a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 16.000,00, oltre IVA ed interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda attorea ex art. 1669 c.c. relativa al contratto di appalto degli anni 2008-
2009;
- rigetta la domanda attorea ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 14/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Triveri Marco (pec: , che la rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
parte attrice
e
, titolare dell'omonima ditta con sede in Bovalino (RC), via Melena n. Controparte_1
20 (P.I.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Iozzo Giovanni (pec: P.IVA_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
parte convenuta
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc);
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 9.12.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio , in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa Controparte_1
edile, esponendo: che, nell'anno 2008, aveva commissionato alla ditta la realizzazione CP_1
di un fabbricato in cemento armato, a due piani fuori terra;
che il cottimo fiduciario intercorso tra le parti si era concluso in data 3.08.2009, con successiva consegna dell'opera (e saldo delle
1 lavorazioni) in data 25.09.2009; che per il fabbricato sopra citato, nonché per un ulteriore fabbricato in muratura ordinaria, rispettivamente identificati catastalmente presso il N.C.E.U. del
Comune di Bovalino (RC), al fg. 15, part. 39, sub 5 e sub 4, in data 18.12.2018 veniva depositata la avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, Pt_2
sistemazione dei prospetti esterni senza modifiche di fabbricato di civile abitazione a p.t. in m.o, e fabbr. in ca a 2 piani f.t. e copertura”, assunta al prot. n. 69 del 2.01.2019 presso il Comune di
Bovalino (RC); che l'appalto relativo all'esecuzione di tali lavori veniva affidato nuovamente all'impresa , stante il rapporto fiduciario all'epoca ancora esistente tra le parti ed i CP_1
lavori venivano avviati nel mese di gennaio 2019; che - sebbene detti lavori venissero soltanto parzialmente eseguiti, comunque esclusivamente sul fabbricato in muratura ordinaria, e gli stessi proseguissero a rilento - la committente saldava entrambe le fatture emesse dalla ditta CP_1
rispettivamente nel mese di gennaio e di marzo 2019, ciascuna per l'importo di € 8.000,00 oltre
IVA; che, tuttavia, in data 4.04.2019, “senza aver completato i lavori di cui alla e relativi al Pt_2
fabbricato in M.O. e senza aver mai iniziato i lavori di cui alla medesima e relativi al Pt_2 fabbricato in C.A.”, l'impresa abbandonava arbitrariamente il cantiere, “utilizzando come pretesto la volontà della stessa (irragionevole secondo parte convenuta), di ottenere le lavorazioni di ripristino, sul fabbricato in M.O., di tutte le cornici precedentemente esistenti in corrispondenza degli infissi, demolite dalla in fase di esecuzione dei lavori propedeutici alla manutenzione CP_2 straordinaria programmata sui prospetti esterni”; che, in data 29.04.2019, all'esito di vari sopralluoghi, il Direttore dei Lavori, Ing. , emetteva un primo ordine di Controparte_3 servizio, ordinando all'impresa di completare i lavori, ripristinando entro tre giorni CP_1
l'attività di cantiere (all. 7 fascicolo parte attrice), cui faceva seguito un secondo ordine di servizio del 16.05.2019, con cui il D.L. invitava la ditta allo sgombero del cantiere (all. 8 CP_1
fascicolo parte attrice), avvenuto solo in data 24.05.2019, previo intervento dei Carabinieri territorialmente competenti;
che l'Ing. , su incarico dell'odierna parte attrice, in Controparte_4
data 1.07.2019 redigeva una perizia relativa al fabbricato in cemento armato (all. 9 fascicolo di parte attrice), indicando le criticità riscontrate ed i rimedi per rimuoverle, sulla cui scorta veniva inviata diffida al , anche ai sensi dell'art. 1669 c.c. (all. 10 fascicolo di parte attrice); CP_1 che, accertata l'intenzione del di non riprendere i lavori di cui alla CILA, né di porre CP_1
rimedio ai difetti denunciati sul fabbricato in cemento armato, l'odierna attrice affidava
2 all'impresa Eco Italia Costruzioni s.r.l.s. il completamento dei lavori presso il fabbricato in muratura ordinaria, nonché l'esecuzione di quelli inerenti al fabbricato in cemento armato, incluse le lavorazioni necessarie a rimediare ai vizi emersi all'esito della perizia dell'Ing. Italiano.
Pertanto, la chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, cui Pt_1
per brevità si rimanda (conclusioni poi in parte modificate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1)
c.p.c., su cui infra).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.10.2020, si costituiva tempestivamente (ai sensi dell'art. 83 co. 2, 4° periodo, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020) in giudizio , nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta, Controparte_1
parzialmente contestando la ricostruzione dei fatti operata ex adverso e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia On.le Tribunale di Locri, contrariis rejectis: in via principale e nel merito respingere tutte le domande formulate da parte attorea in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova, decadute e prescritte, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, statuire e dichiarare che la sig.ra , in seguito al recesso e agli accordi intercorsi è tenuta a Parte_1
corrispondere alla ditta EC Geom. il rimborso delle spese sostenute e dei lavori CP_1 eseguiti pari a € 4.398,00 oltre iva al 10%, e il mancato guadagno pari a € 308,00 calcolato in via equitativa, salvo errori e omissioni e salvo migliore e diverso avviso del giudicante;
sempre in via riconvenzionale statuire e dichiarare il diritto della ditta a incassare il Controparte_5 saldo di € 5.000,00 relativo ai lavori eseguiti nel 2009 sul fabbricato in c.a. della sig.ra
[...]
trattenuto a titolo di cauzione e conseguentemente condannare la sig.ra Pt_1 Parte_1
che ha riconosciuto il debito, a corrispondere la suddetta somma con interessi legali dal dovuto a saldo”, il tutto con “gli interessi di mora di cui D.L.vo del 9.10.2002 n. 23” e vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale civile adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. accertare il grave inadempimento del convenuto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. e, conseguenzialmente, dichiarare risolto il contratto d'appalto tra le parti e relativo alla CILA dell'anno 2019, o comunque legittimo il recesso di parte attrice, la quale ha intimato alla Ditta di riprendere i lavori tramite il D.L., infruttuosamente.
2. per l'effetto: A) ordinare alla , ai sensi Controparte_6
3 dell'art. 1458, comma 1, c.c. la restituzione, in favore dell'attrice, dell'intero corrispettivo versato per l'esecuzione dei lavori di cui alla CILA, pari ad € 16.000,00 oltre IVA ed interessi;
B) in subordine, ordinare alla la restituzione, in favore dell'attrice, delle somme Controparte_6
indebitamente percepite per i lavori mai completati sul fabbricato in M.O. e/o mai avviati sul fabbricato in C.A., oltre risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale patito dalla IG.ra Pt_1 che sin d'ora si quantifica in non meno di € 1.160,50 (oltre IVA), ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. Il tutto aumentato degli interessi dal dovuto e sino al soddisfo e fatto salvo il riconoscimento degli ulteriori danni non patrimoniali da liquidarsi in base alla quantificazione che verrà effettuata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche secondo equità; 3) confermare e dichiarare la presenza dei denunciati
e documentati gravi difetti nelle porzioni immobiliari riguardanti il fabbricato in C.A., gravi difetti dovuti ad errata realizzazione dell'opera nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra gli anni 2008 e 2009 e, per l'effetto, condannare il , ex art. 1669 c.c., al risarcimento in CP_1
favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti, che si quantificano, quanto ai danni patrimoniali, in una somma non inferiore ad € 7.144,46 (oltre IVA), ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo ed ulteriori danni non patrimoniali, da liquidarsi in base alla quantificazione che verrà effettuata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche secondo equità”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con istanza depositata in data 14.09.2021, la parte convenuta dichiarava di rinunciare alla domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto “a incassare il saldo di € 5.000,00 relativo ai lavori eseguiti nel 2009 sul fabbricato in c.a. della sig.ra Parte_1
trattenuto a titolo di cauzione e conseguentemente condannare la sig.ra che ha Parte_1 riconosciuto il debito, a corrispondere la suddetta somma con interessi legali dal dovuto a saldo”.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo interrogatorio formale di
[...]
e prova testimoniale;
con decreto del 28.01.2024 di questo Giudice, subentrato nella Pt_1
titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024, la causa è stata rinviata all'udienza tabellare del 22.02.2024 per il completamento dell'istruttoria orale;
con ordinanza del
29.02.2024, la scrivente disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla sola documentazione in atti, rinviando la causa, per la valutazione degli esiti della c.t.u. e per l'eventuale precisazione delle
4 conclusioni, all'udienza del 19.09.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 25.09.2024, comunicata alle parti il giorno seguente, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Per procedere ad una compiuta disamina del thema decidendum del presente giudizio, appare opportuno vagliare separatamente le questioni sottese ai due contratti intercorsi tra le parti.
§ 1. Il contratto di appalto relativo alla CILA
Per quanto concerne il contratto d'appalto relativo alla CILA assunta al prot. n. 69 del 2.01.2019 presso il Comune di Bovalino (RC), la parte attrice ha chiesto di accertare il grave inadempimento del convenuto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., in ragione dell'ingiustificato abbandono del cantiere, con conseguente declaratoria di risoluzione per inadempimento del detto contratto (o del legittimo recesso di parte attrice) e condanna alla restituzione in favore dell'odierna attrice, ex art. 1458 c.c., dell'intero corrispettivo versato per l'esecuzione dei lavori.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011). Pertanto, mentre il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè l'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n.
198/2020).
Per quanto più specificatamente inerisce alla pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti
5 dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (Cass. civ., Sez. 1, n. 336/2013).
Tanto premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, l'odierna parte attrice ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed invero, l'esistenza del titolo contrattuale è incontestata tra le parti, oltre ad essere confermata dalla documentazione in atti.
Il , costituendosi, ha infatti affermato che “nel mese di gennaio 2019 la sig.ra CP_1 [...]
, conferiva incarico verbale al sig. , titolare della omonima ditta edile, Pt_1 Controparte_1
per ristrutturare un immobile di sua proprietà in muratura ordinaria sito nel Comune di Bovalino alla via Trav. III Morisciano”; inoltre, risulta versata in atti la , avente ad oggetto Pt_2
l'esecuzione di “lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, sistemazione dei prospetti esterni senza modifiche di fabbricato di civile abitazione a p.t. in m.o, e fabbr. in ca a 2 piani f.t. e copertura siti in Via Traversa III G.S. Morisciano in Bovalino (NCEU foglio di mappa
n.15, par.lla n. 39, sub 4 e sub 5)”, ove la ditta viene indicata quale impresa Controparte_1
esecutrice dei lavori.
Pertanto, è documentalmente riscontrato che i lavori oggetto della fossero stati appaltati alla Pt_2
ed avessero ad oggetto entrambi gli immobili oggetto di causa (e non il solo Controparte_6
fabbricato in muratura ordinaria, come invece dedotto dal convenuto).
§ 1.1 Sull'inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore e sulla risoluzione del contratto
La committente ha quindi allegato l'inadempimento della controparte, deducendo: 1) che i lavori appaltati erano stati eseguiti solo in parte, e comunque solo sul fabbricato in muratura ordinaria, mentre nessuna lavorazione era stata intrapresa sul fabbricato in cemento armato;
2) che i lavori sul fabbricato in muratura ordinaria, pur non giungendo mai a compimento, si protraevano sino al
6 4.04.2019, data in cui - “senza aver completato i lavori di cui alla e relativi al fabbricato in Pt_2
M.O. e senza aver mai iniziato i lavori di cui alla medesima e relativi al fabbricato in C.A.” Pt_2
- l'impresa abbandonava arbitrariamente il cantiere, lasciandolo incustodito.
Allegato l'altrui inadempimento, gravava sul convenuto l'onere di provare di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure la non imputabilità dell'inadempimento.
Nella fattispecie in esame, il convenuto ha eccepito: 1) che in data 4.04.2019 aveva emesso una terza fattura, per l'importo di € 4.000,00 (oltre IVA), “che senza alcuna giustificazione la committente si rifiutava di pagare, pretendendo anche la esecuzione di altri lavori extra da ricomprendere nei costi e nei compensi già corrisposti”; 2) di aver, in quell'occasione
“reiteratamente sollecitato il pagamento dei lavori eseguiti e chiesto espressamente di quantificare e specificare le ulteriori opere in più rispetto a quelle richieste, necessarie per completare il lavoro di ristrutturazione del manufatto in muratura ordinaria, tanto al fine di evitare malintesi futuri, perché altrimenti si trovava costretto a sospendere i lavori, visto che senza il pagamento del maturato e senza la certezza del pagamento dei lavori da eseguire, non poteva proseguire nell'appalto”; 3) che “il sig. (marito della committente), lo Parte_3
stesso giorno (04.04.2019), alla presenza della che nulla osservava, dopo la Parte_1 discussione sulle suddette circostanze, “cacciava” dal luogo di lavoro il sig. e Controparte_1
il suo dipendente, invitandoli a lasciare il cantiere e minacciandoli che se fossero rimasti ancora chiamava i Carabinieri. I lavori quindi venivano sospesi per fatto e decisione del committente”.
Dette circostanze sono state puntualmente contestate dall'odierna attrice, che ha dedotto di non aver mai ricevuto la fattura de qua, di non aver preteso l'esecuzione di “lavori extra” (ma soltanto il ripristino delle cornici preesistenti), nonché di non aver mai cacciato l'appaltatore dal cantiere.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste (figlio del convenuto), il quale - Testimone_1
sentito su talune circostanze articolate nella memoria istruttoria di parte convenuta (in particolare sulle circostanze: “1. Vero che il sig. ha sollecitato più volte il pagamento Controparte_1 delle somme dopo riportate nella fattura n. 8/2019 del 4.4.2019”; “2. Vero che la sig.ra
[...]
ricevuta la fattura n.8/2019 la mattina del 4 aprile 2019, ha dichiarato al EC Pt_1
Antonio di non volere pagare la somma di € 4.400,00 portata dal suddetto documento contabile”;
“6. Vero che dopo il 4 aprile 2019 ci sono state delle trattative per il tramite del direttore dei lavori al fine di compore la lite ma la sig.ra ha sempre anteposto il rifiuto di Parte_1
7 pagare i lavori già eseguiti di cui alla fattura n. 8/2019 in atti”) - ha riferito: “Confermo che mio padre sollecitò la sig.ra al pagamento della fattura n.8/2019 più volte e verbalmente, Pt_1
perché ero presente ai colloqui. Ricordo che le richieste di pagamento della somma portata in fattura furono fatte nella primavera del 2019, ma non ricordo l'importo della stessa perché sono cose di cui si occupa mio padre. ADR: È vero che la sig.ra si rifiutava di pagare la fattura Pt_1
n.8/19 di € 4.400,00. Lo posso confermare in quanto ho assistito al colloquio che si è tenuto presso l'abitazione dove stavamo effettuando i lavori, per intenderci quella in muratura ordinaria.
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 6)” (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2022).
Ad avviso di questo giudicante, la deposizione del teste non appare convincente, essendo parzialmente in contrasto con le allegazioni del convenuto: quest'ultimo, infatti, ha dedotto di aver emesso la fattura proprio in data 4.04.2019 e che, in quell'occasione, avrebbe “reiteratamente sollecitato il pagamento dei lavori eseguiti”; il teste, invece, ha riferito che il padre avrebbe sollecitato la al pagamento della fattura più volte e verbalmente, essendo anch'egli Pt_1 presente “ai colloqui”.
Ebbene, sotto il profilo temporale detta deposizione non persuade, apparendo inverosimile che abbia in più occasioni sollecitato il pagamento della fattura n. 8/2019, sebbene Controparte_1
lo stesso abbia allegato di averla emessa il 4.04.2019 ed essendo peraltro pacifico l'abbandono del cantiere da parte della ditta nella medesima data. CP_1
Del resto, l'assunto di parte convenuta per cui la committente si sarebbe rifiutata senza giustificazione di pagare la fattura “pretendendo anche la esecuzione di altri lavori extra da ricomprendere nei costi e nei compensi già corrisposti”, oltre che essere genericamente formulato,
è rimasto del tutto sguarnito di prova nel corso del giudizio, non essendo stato versato in atti dall'impresa appaltatrice alcun computo metrico, indispensabile per stimare le lavorazioni che l'impresa avrebbe dovuto effettuare sull'immobile e riscontrare l'eventuale presenza di “lavori extra” rispetto a quelli dal medesimo risultanti. Nessun valore, a tali fini, può assumere la
“relazione descrittiva” allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte convenuta, priva di indicazioni dettagliate in merito ai lavori eseguiti (quali le misurazioni dei luoghi e/o i costi degli interventi), oltre che di data certa.
L'ulteriore allegazione di parte convenuta per cui, con riferimento alle cornici degli infissi, la aveva disposto che “dovevano essere realizzate semplicemente con un colore diverso senza Pt_1
8 bugne, al fine di non incidere sui costi di realizzazione, dopo ha cambiato idea e voleva realizzate le cornici con le bugne in muratura. Naturalmente il sig. evidenziava che la richiesta CP_1
di questi elementi decorativi incideva sul costo di realizzazione delle facciate esterne, ma la sig.ra non intendeva ragioni pretendendo questo lavoro senza alcuna maggiorazione o costo Pt_1 aggiuntivo”, oltre che ampiamente tardiva - in quanto formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. - non è stata supportata da alcun riscontro probatorio.
Né tampoco appare convincente quanto affermato dal convenuto in merito alle ragioni dell'abbandono del cantiere in data 4.04.2019, avendo il medesimo allegato di essere stato allontanato dal marito della committente, sicché i lavori sarebbero stati sospesi per fatto imputabile alla controparte.
Sulla circostanza “a. Vero che il sig. , marito della committente, il 4.4.2019 Parte_3
intorno alle ore 12:00, alla presenza della che nulla osservava, mandava via dal Parte_1
cantiere le maestranze, compreso il sig. , ordinando di lasciare il cantiere Controparte_1 stesso e minacciandoli che se fossero rimasti ancora avrebbe chiamato i Carabinieri”, di cui alla memoria istruttoria del convenuto, è stato escusso come teste , il quale Testimone_2 ha dichiarato: “Confermo che nel 2019 ho prestato la mia attività di muratore per conto della
[...]
sul fabbricato di proprietà della sig.ra . Ricordo che nell'aprile del CP_6 Parte_1
2019 sul cantiere giunse il marito della sig.ra anch'ella presente, invitandoci a lasciare Pt_1
subito il cantiere altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. Io mi trovavo sul ponteggio e ricordo che l'abbiamo smontato e ce ne siamo andati. Ricordo che la sig.ra non disse nulla” (cfr. Pt_1 verbale d'udienza dell'8.06.2022).
Tuttavia, neppure detta deposizione appare persuasiva, non essendo affatto circostanziata in merito alle ragioni per le quali il marito della avrebbe invitato gli operai a lasciare subito il Pt_1
cantiere. Né, del resto, in essa vi è alcun riferimento alla preventiva discussione del 4.04.2019 intercorsa tra le parti in merito alla presunta consegna della fattura n. 8/2019, che la Pt_1
avrebbe rifiutato di pagare.
Peraltro, - escusso all'udienza del 25.01.2023 a prova contraria sulla circostanza Parte_3
“II. Falso che Lei (IG. , marito della IG.ra , il 4 aprile 2019, Parte_3 Parte_1 intorno alle ore 12:00, alla presenza di quest'ultima che nulla osservava, mandava via dal cantiere la , in particolare nella persona del titolare IG. ” di Controparte_6 Controparte_1
9 cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. di parte attrice - ha riferito “è falsa la circostanza sub
II. Quella mattina, alle ore 8.00, ci siamo visti solo io, mia moglie e . Questo, Controparte_1
dopo che io mi sono lamentato perché i tempi si allungavano, è andato via sbattendo la porta e dicendo ad un operaio di spegnere la betoniera e all'altro di raccogliere gli strumenti. Mia moglie non ha mai chiesto alla ditta di allontanarsi. Sono stato io a farlo dopo che il era CP_1
andato via e la betoniera si era fermata, perché ho ritenuto che il volesse CP_1 abbandonare il cantiere”, anche in questo caso senza alcun riferimento alla pretesa avversaria di pagamento della terza fattura.
Del resto, la ricostruzione operata dal convenuto – come detto, non sufficientemente riscontrata dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio – contrasta con quanto allegato dall'attrice e suffragato documentalmente dai due ordini di servizio emessi dal D.L. (ove pure non v'è alcun riferimento alla richiesta dell'appaltatore di pagamento della terza fattura).
Ed invero, sussiste innanzitutto ampio riscontro documentale alla circostanza che il cantiere sia stato abbandonato dalla ditta e lasciato, nelle more, del tutto incustodito: nel primo CP_1
ordine di servizio emesso dal D.L., infatti, si legge che alla data del 9.04.2019 alcuni lavori erano ancora da completare e che, anche nei due sopralluoghi successivi al primo, si poteva evincere l'assenza dell'impresa, di operai e di attrezzature di cantiere, il quale appariva quindi dismesso ed incustodito;
inoltre, nel medesimo ordine di servizio, il D.L. ha dato atto di aver contattato l'impresa per chiarimenti e motivazioni in ordine allo stato dei luoghi e che la stessa “non dava la disponibilità a riprendere e completare per ultimarli e darli compiutamente a regola d'arte”.
Inoltre, l'attrice ha allegato: 1) che dopo la notifica del primo ordine di servizio, in data 7.05.2019 apprendeva dal D.L. che quest'ultimo aveva incontrato il giorno precedente il , che si CP_1 era reso disponibile a riprendere i lavori a distanza di un mese dall'incontro; 2) che pertanto la si rendeva a sua volta disponibile a riavviare il cantiere con la ditta , previo Pt_1 CP_1
dettagliato computo metrico delle lavorazioni residue e contrattualizzazione in forma scritta del prosieguo del rapporto;
3) che l'11.05.2019 il D.L. riferiva alla committente che il CP_1
manifestava disponibilità a riprendere i lavori senza sottoscrivere un contratto formale e senza presentare un computo metrico e, comunque, dopo circa due mesi;
4) che, tuttavia, ritenuto detto comportamento meramente dilatorio, la committente verso la metà del mese di maggio 2019 si rivolgeva al D.L. affinché intimasse alla ditta lo sgombero del cantiere.
10 Dette circostanze non sono state specificamente contestate dalla controparte, che si è limitata ad asserire di aver dato riscontro al primo ordine di servizio (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), senza tuttavia offrire prova – neppure a fronte della tempestiva eccezione sollevata dalla difesa della committente alla prima udienza – della rituale notifica di detto riscontro nei confronti della committente e del direttore dei lavori.
Peraltro, nel secondo ordine di servizio del 16.05.2019 del D.L. si legge: che il primo ordine non era stato ottemperato, “ivi compreso l'aver lasciato i lavori in corso aperti e soggetti alle intemperie di questi giorni”; che “i lavori di fatto appaiono oggi interrotti e/o sospesi”; che dai colloqui avuti con la ditta “circa la possibilità di un bonario componimento di CP_1
divergenze sorte tra Committenza e Impresa, che i tempi tecnici indicati dalla stessa impresa per una eventuale possibile ripresa dei lavori e completamento di circa 2 mesi/2 mesi e mezzo, non trovano consenziente la Committente, in quanto detti termini appaiono dilatori in quanto contrastano con la valutazione fatta di poterli ultimare in tempi idonei inferiori (meno di un mese)”.
Detta ultima circostanza, relativa alla stima del tempo necessario per ultimare i lavori, ha peraltro trovato puntuale riscontro nella deposizione del teste il quale, chiamato a Parte_3 rispondere sulla circostanza “I. Vero che l'odierna convenuta, in persona del IG. CP_1
, aveva stimato tempi, per l'esecuzione di tutti gli interventi di cui alla , ad
[...] Parte_4 inizio lavori, pari a circa un mese e mezzo”, di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato: “Confermo che la aveva stimato la conclusione dei lavori in un mese e Controparte_6 mezzo circa” (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2022).
Alla luce dell'intero compendio probatorio in atti, pertanto, deve ritenersi che l'abbandono del cantiere da parte della ditta sia stato arbitrario e tale da integrare gli estremi di un CP_1
inadempimento di non scarsa importanza, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Com'è noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento integra una condizione dell'azione di risoluzione del contratto e, pertanto, ove non sia "in re ipsa", per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. 1, n. 5658/1995).
Nella fattispecie, l'inadempimento ascritto alla ditta appaltatrice non consisteva nell'imperfetta realizzazione dei manufatti a causa della presenza di vizi o difetti, ma nell'anticipato abbandono
11 del cantiere e nel mancato completamento dell'appalto (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 2, n.
7861/2021, che in motivazione ha chiarito che: “In tale situazione, neppure l'eventuale accettazione della costruzione, per quanto incompleta, poteva impedire alla committente di richiedere il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto o comunque eccepire
l'inadempimento (Cass. 972/1981; Cass. 466/1983). Più in generale, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass.
11950/1990), ma, in applicazione della disciplina generale (Cass. 6931/2007), il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno (Cass. 3786/2010; Cass. 2573/1983)”).
Detta condotta dell'appaltatore integra un inadempimento di non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse oggettivo della committente all'esecuzione delle opere appaltate, lasciate invece incompiute dall'appaltatore, oltre che sprovviste dei presidi di custodia.
Per tutte le ragioni che precedono, il contratto di appalto relativo alla CILA del 2019 deve essere dichiarato risolto per inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'appaltatore.
§ 1.2 Sulla domanda restitutoria ex art. 1458 co.1 c.c.
A questo punto, occorre esaminare la domanda restitutoria della committente, la quale ha chiesto che, per effetto della risoluzione del contratto, fosse ordinato “alla , ai sensi Controparte_6 dell'art. 1458, comma 1, c.c. la restituzione, in favore dell'attrice, dell'intero corrispettivo versato per l'esecuzione dei lavori di cui alla , pari ad € 16.000,00 oltre IVA ed interessi”. Pt_2
Sul punto, merita osservarsi che la Suprema Corte ha statuito che “per principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458
c.c., primo comma) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta
l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia
12 possibile, del suo equivalente. La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (v. ex plurimis: Cass. 19/5/2003 n. 7829; Cass. 11/3/2003 n. 3555; Cass. 14/1/2002
n. 341; Cass. 4/6/2001 n. 7470). Ne consegue che nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deve essere accolta la richiesta restitutoria relativa al valore della prestazione già eseguita che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova in quanto il diritto scaturisce in caso di risoluzione dall'obbligo restitutorio che scaturisce, appunto, dalla risoluzione (v. Cass. 13 dicembre 1977 n. 5444; Cass. 16/3/2011 n. 6181); in sintesi, se gli effetti restitutori non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente, secondo il principio "pretium succedit in locum rei"
(Cass. 15/5/1996 n. 4498)” (Cass. civ., Sez. 2, n. 15705/2013).
Ed invero, la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. civ., Sez. 2, n. 28722/2022).
Nella fattispecie in esame, la ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto di cui alla Pt_1
per l'inadempimento dell'appaltatore che ha abbandonato ingiustificatamente il cantiere e, Pt_2 per l'effetto, che fosse pronunciata la restituzione dell'intero importo corrisposto alla ditta, pari ad
€ 16.000,00 oltre IVA ed interessi.
Sul punto, il convenuto non ha formulato alcuna contestazione specifica, né tantomeno ha formulato, in subordine, domanda riconvenzionale volta a trattenere l'importo ricevuto dalla committente per le lavorazioni già eseguite.
13 Ed invero, può essere qui invocato a contrario il principio per cui “se l'appaltatore (come nella specie) chiede in corso d'opera la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" in relazione alle opere già eseguite, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuto il fondamento della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone la impropria formulazione in termini di versamento del prezzo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di
"restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., circa la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento
(cfr. Cass. 21/11/1983 n. 6946)” (Cass. civ., Sez. 2, n. 15705/2013, cit.).
Detto principio di diritto induce a ritenere che l'appaltatore, per ottenere la restitutio in integrum della propria prestazione di facere (in quanto tale irripetibile in natura), avrebbe dovuto formulare in via subordinata esplicita domanda per essere autorizzato a trattenere l'importo oggetto delle fatture in quanto corrispettivo delle prestazioni dal medesimo eseguite, gravando peraltro su di lui l'onere probatorio relativo ai lavori effettivamente eseguiti sino al momento dell'abbandono del cantiere ed ai relativi costi.
Detta domanda, tuttavia, non è stata formulata, sicché in accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore, quest'ultimo deve essere condannato a restituire alla committente l'intero importo delle fatture, ossia € 16.000,00 oltre IVA.
Sulla sorte capitale così determinata sono dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure, a titolo remunerativo del capitale goduto dal convenuto e fondati sul principio della naturale fecondità del denaro (art. 1282, co 1, c.c.), in misura legale, dal giorno del pagamento a quello della pubblicazione della presente sentenza. Trattandosi di un'obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una somma di denaro), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico (cfr. nello stesso senso Tribunale Arezzo n.
204/2025).
Dall'accoglimento integrale della domanda restitutoria attorea discende l'assorbimento dell'ulteriore domanda formulata in via espressamente subordinata da parte attrice.
§ 2. Il contratto di appalto relativo agli anni 2008-2009
14 Per quanto invece concerne l'originario contratto di appalto intercorso tra le parti negli anni 2008-
2009 ed avente ad oggetto il solo fabbricato in cemento armato, si osserva quanto segue.
L'attrice ha allegato la sussistenza di “gravi difetti” dovuti all'errata realizzazione dell'opera
(meglio descritti nella c.t.p. allegata all'atto di citazione), chiedendo la condanna del , CP_1 ex art. 1669 c.c., “al risarcimento in favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti, che si quantificano, quanto ai danni patrimoniali, in una somma non inferiore ad € 7.144,46 (oltre IVA), ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo ed ulteriori danni non patrimoniali, da liquidarsi in base alla quantificazione che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità”.
Il convenuto ha contestato la pretesa attorea eccependo: a) che, con contratto d'appalto del
5.05.2008, la ditta EC era stata incaricata di realizzare (ed aveva realizzato) la struttura in cemento armato del fabbricato;
b) che, per l'esecuzione delle opere in muratura, aveva ricevuto un incarico verbale da parte della committente, integrante gli estremi di un appalto c.d. a regia;
c) che le opere di impermeabilizzazione non avevano cagionato alcuna umidità, determinata piuttosto dall'installazione di una applique da parte dei committenti “in un secondo momento, bucando maldestramente il parapetto in cemento senza provvedere ad alcun isolamento”; d) la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c.
La domanda attorea non merita accoglimento.
In applicazione del principio della ragione più liquida (su cui cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, n.
693/2024: “L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio;
tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia”), ritiene questo Giudice che i vizi denunciati dalla committente e compendiati nella c.t.p. versata in atti non possano rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c. (ai sensi del quale: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei
15 confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”).
La Suprema Corte ha chiarito che “in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici
o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (Cass. civ., Sez. 2, n. 22093/2019).
Del resto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno, anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una
(l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla "ratio" di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. civ., Sez. 1, n.
815/2016).
E' altresì pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei
16 committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. civ., Sez.
2, n. 24230/2018; Sez. 2, n. 27315/2017: “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni
d'acqua e umidità nelle murature”).
Applicando i principi testé riportati alla fattispecie in esame e valutato il complessivo tenore delle difese delle parti, deve rilevarsi che l'attrice non ha mai neppure allegato che i lamentati vizi riscontrati dal c.t.p. presso il fabbricato in cemento armato (e confermati in corso di causa dalla c.t.u. espletata sulla sola documentazione in atti, in ragione del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del subentro della ditta Eco Italia Costruzioni s.r.l.s.) abbiano pregiudicato, in modo considerevole nel tempo, la funzionalità e l'utilizzazione dell'immobile oggetto di causa, presupposto indefettibile per l'applicabilità della norma invocata, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte cui questo Giudice ritiene di aderire.
Del tutto generica – e comunque indimostrata – si appalesa a tal fine l'allegazione attorea per cui
“il notevole disagio e pregiudizio che la sig.ra ha patito in ragione delle gravi Pt_1
problematiche che attanagliavano l'immobile realizzato dalla ha leso, in modo Controparte_6
grave, il normale godimento dell'abitazione, funzionalmente compromessa e caratterizzata da un'abitabilità del tutto relativa”.
Ed invero, la non ha in alcun modo specificato in che modo il godimento dell'immobile Pt_1
sarebbe stato pregiudicato in conseguenza dei denunciati vizi, dovendo pertanto rilevarsi un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, sul punto.
Alla luce di quanto precede, potrebbe al più trovare applicazione la generale garanzia dell'appaltatore per i vizi dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., di cui tuttavia l'attrice
17 non ha chiesto l'operatività, neppure in via subordinata, insistendo anzi - a fronte dell'eccezione di controparte di prescrizione e decadenza anche ai sensi dell'art. 1667 co.2 c.c. - nella qualificazione della propria domanda ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Ad abundantiam merita osservarsi che, anche a voler ritenere che l'odierna attrice abbia avuto contezza delle cause della macchia di umidità e delle crepature manifestatasi sul parapetto del fabbricato in cemento armato solo all'esito dell'espletamento della c.t.p. da parte dell'Ing. CP_4
– e, quindi, in data 1.07.2019 – sulla scorta della documentazione in atti è possibile presumere che detti vizi si fossero già manifestati all'epoca del deposito della CILA, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria anche presso l'immobile de quo.
Ed invero, nella relazione tecnica a cura dell'Ing. si legge che entrambi gli immobili CP_3
“risultano ammalorati nei prospetti principali … e quindi necessitano di interventi di riparazioni varie, di risanamento conservativo e di ripristino facciate e parti secondarie di rifiniture e lavori vari e di contorno”, con la specificazione che per l'immobile in cemento armato dovessero essere eseguiti i seguenti lavori: “a. tinteggiatura esterna previo soffondo su prospetti;
b. tenda frangisole smontabile e retraibile su terrazza;
c. lavori di riparazione vari e di finitura”.
Pertanto, come effettivamente eccepito dall'appaltatore, la denuncia dei vizi effettuata per il tramite del legale dell'attrice soltanto nel mese di luglio 2019 si sarebbe appalesata comunque tardiva anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 co. 2 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, n. 10579/2012:
“In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”), qualora vi fosse stata esplicita domanda nei confronti dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. (esplicitamente esclusa, invece, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. di parte attrice, pag. 8: “controparte spiega domanda riconvenzionale di pagamento delle somme del relativo “cottimo fiduciario”, dichiarando che lo stesso si sarebbe concluso non prima, appunto, del 3 agosto 2009, data rispetto alla quale l'azione promossa dall'attrice risulta assolutamente tempestiva, essendo la stessa esplicitamente spiegata ex art. 1669 c.c. e non ex art. 1667 c.c., come tenta invano di far credere controparte”).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea ex art. 1669 c.c. deve essere respinta.
18 Infine, con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. formulata dall'attrice in comparsa conclusionale, va rilevato che la stessa non merita accoglimento in quanto, sebbene per tale fattispecie debba escludersi la necessità dell'allegazione e della prova del danno, è indubbio che debba emergere un comportamento abusivo significativo integrante almeno una colpa grave;
infatti,
l'applicazione della condanna di cui al comma 3 presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso di specie non si rintraccia nella condotta processuale del convenuto un atteggiamento colposo tale da integrare un abuso del processo, né una violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., sicché la relativa domanda di condanna per lite temeraria deve essere respinta.
L'esito complessivo della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta, con riferimento al contratto di appalto relativo alla CILA prot. n. 69 del 2.01.2019,
l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'appaltatore e, per l'effetto:
a) dichiara risolto il suddetto contratto;
b) condanna , nella spiegata qualità, a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 16.000,00, oltre IVA ed interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda attorea ex art. 1669 c.c. relativa al contratto di appalto degli anni 2008-
2009;
- rigetta la domanda attorea ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle di c.t.u.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 14/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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