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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
nella persona del Giudice unico Dott. Gaetano Cataldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, u. c., c. p. c.
nella causa iscritta al n. 8870/2022 promossa da:
(C. F./ P.IVA ), con l'Avv. Vincenzo Drago Parte_1 P.IVA_1
contro
(C. F. ), nato a [...] il [...], contumace. CP_1 C.F._1
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14 novembre 2025, in cui il procuratore di parte attrice ha insistito in tutte le precedenti domande e difese.
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
A fondamento della domanda di condanna del convenuto al pagamento di Euro 50.000,00 (e accessori), invocando l'art. 2033 c. c. ovvero in subordine l'art. 2041 c. c., parte attrice ha prospettato quanto segue: “… la società si è avvalsa della consulenza contabile e fiscale dell'odierno convenuto, sig. , per il disbrigo di talune pratiche presso l'allora e l'INPS, per la cui attività CP_1 CP_2 lo stesso consulente emise due fatture regolarmente pagate;
a seguito di una ricostruzione analitica delle forniture e dei pagamenti effettuati dalla società, quest'ultima riscontrava l'errato incasso dell'odierno convenuto di un bonifico di oltre 50.000,00, considerevolmente eccedente i compensi afferenti alla attività espletata nell'interesse della società esponente”.
Tale prospettazione significa che il convenuto ha chiesto alla società il soddisfacimento del proprio credito pecuniario nascente dalle prestazioni professionali svolte in favore della società, e la società ha pagato il professionista, salvo poi realizzare di avere pagato in più.
Così ricostruita, la domanda va disattesa già a livello di prospettazione, palese essendo che essa manca dell'indicazione del quanto in più pagato rispetto al dovuto (tengasi sul punto in conto che parte attrice neppure ha depositato le fatture di cui parla, e a monte neppure ne ha indicato l'importo).
A valle di tali già decisive motivazioni, va inoltre stigmatizzato la totale assenza di prova.
Per completezza di motivazione sul punto, va qui giusto osservato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c. p. c. non può servire a colmare l'inerzia probatoria della parte, la quale, nel caso di specie, avrebbe avuto agio di produrre le fatture di cui sopra, unitamente alla propria documentazione bancaria attestante i pagamenti di cui si tratta.
Considerato che il convenuto non si è costituito, nulla va statuito sulle spese, che restano definitivamente a carico dell'attore.
P. T. M.
Rigetta la domanda dell'attore.
Catania, 17 novembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo