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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5220/2023 R.G. sul ricorso depositato il 02/11/2023 proposto da (difeso dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara prescritta le somme richieste a titolo di contribuzione con l'avviso di addebito n.39420160004328681000.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1050,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239007152929/000, limitatamente alla parte afferente all'avviso di addebito n.39420160004328681000, con ogni conseguenza di legge.
Parte ricorrente deduceva che: con intimazione di pagamento n.09420239007152929/000, notificata in data 22.08.2023,
l' , in nome e per conto dell' , le intimava, tra l'altro, il Controparte_2 CP_1
1 pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di contributi I.V.S. operai a tempo determinato così per come risultanti dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420160004328681000, notificato il 19.01.2017 e recante un ammontare pari ad euro 2.250,85;
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha come legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
2 In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
CP_ Parte ricorrente non nega la notifica dell'avviso di addebito il 19.1.2017( l' produce comunque attestato di avviso di giacenza del dicembre 2016).
L' non produce però prova di atti interruttivi successivi CP_1
La pretesa contributiva è dunque prescritta
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 20.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5220/2023 R.G. sul ricorso depositato il 02/11/2023 proposto da (difeso dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara prescritta le somme richieste a titolo di contribuzione con l'avviso di addebito n.39420160004328681000.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1050,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239007152929/000, limitatamente alla parte afferente all'avviso di addebito n.39420160004328681000, con ogni conseguenza di legge.
Parte ricorrente deduceva che: con intimazione di pagamento n.09420239007152929/000, notificata in data 22.08.2023,
l' , in nome e per conto dell' , le intimava, tra l'altro, il Controparte_2 CP_1
1 pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di contributi I.V.S. operai a tempo determinato così per come risultanti dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420160004328681000, notificato il 19.01.2017 e recante un ammontare pari ad euro 2.250,85;
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha come legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
2 In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
CP_ Parte ricorrente non nega la notifica dell'avviso di addebito il 19.1.2017( l' produce comunque attestato di avviso di giacenza del dicembre 2016).
L' non produce però prova di atti interruttivi successivi CP_1
La pretesa contributiva è dunque prescritta
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 20.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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