TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3475 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Michela ASSI
e
TT ID, c.f. nato a [...] il C.F._2
20/05/1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro PONCINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti intendono disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore con le seguenti modalità:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre. Essi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla sua salute tenendo conto della sua inclinazione, capacità ed aspirazioni. Gli stessi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, impegnandosi altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
2) Il signor RE potrà vedere e tenere con sè la figlia minore secondo le Per_1
seguenti modalità:
- durante la settimana la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dalla fine del turno lavorativo sino alle 20.30, quando provvederà a riaccompagnare la figlia presso la residenza della madre. In ogni caso il padre potrà
vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
-un weekend ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
i periodi di spettanza verranno concordati di anno in anno tra i genitori entro il mese di novembre;
2 -tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-venti giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive in periodo da concordare entro il mese di maggio di anno in anno tra i genitori;
I signori e RE si impegnano in ogni caso a prestarsi reciproca Pt_1
collaborazione e flessibilità nella gestione della figlia a fronte delle particolari esigenze lavorative cui entrambi potrebbero dover far fronte.
3) Il signor RE si obbliga a corrispondere alla GN quale contributo al Pt_1
mantenimento della figlia minore la somma mensile pari ad Euro 500,00 (euro Per_1
cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese a decorrere da gennaio 2025 a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie della madre.
Il signor RE contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente,
considerandosi il contenuto di detto protocollo parte integrante del presente accordo.
I rimborsi di dette spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice e-mail o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata alla minore
3 ai fini delle detrazioni spettanti per legge.
4) I ricorrenti convengono che l'assegno unico e universale per la figlia venga Per_1
percepito integralmente dalla GN;
a tal fine il signor RE si Parte_1
impegna a fornire collaborazione mettendo a disposizione eventuale documentazione che venisse richiesta per accedere al predetto beneficio.
5) I genitori si impegnano ad incaricare uno psicologo abilitato, da individuare congiuntamente, per garantire alla figlia un supporto psico-emotivo al fine di affrontare l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e mantenere / rinsaldare il rapporto affettivo con lo stesso;
6) I ricorrenti si impegnano a mantenere un contatto, prevalentemente scritto
(whatsapp) al fine di confrontarsi sugli aspetti pratico-organizzativi relativi agli impegni di e sulle questioni educative, di urgenza, di salute ed altre rilevanti;
Per_1
7) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, o altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore . Per_1
8) Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei ricorrenti, rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo essi già provveduto ad estinguere i conti comuni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2024 e TT Parte_1
ID hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della loro figlia minore . Per_1
4 All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in epigrafe Per_1
riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3475 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Michela ASSI
e
TT ID, c.f. nato a [...] il C.F._2
20/05/1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro PONCINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti intendono disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore con le seguenti modalità:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre. Essi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla sua salute tenendo conto della sua inclinazione, capacità ed aspirazioni. Gli stessi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, impegnandosi altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
2) Il signor RE potrà vedere e tenere con sè la figlia minore secondo le Per_1
seguenti modalità:
- durante la settimana la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dalla fine del turno lavorativo sino alle 20.30, quando provvederà a riaccompagnare la figlia presso la residenza della madre. In ogni caso il padre potrà
vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
-un weekend ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
i periodi di spettanza verranno concordati di anno in anno tra i genitori entro il mese di novembre;
2 -tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-venti giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze estive in periodo da concordare entro il mese di maggio di anno in anno tra i genitori;
I signori e RE si impegnano in ogni caso a prestarsi reciproca Pt_1
collaborazione e flessibilità nella gestione della figlia a fronte delle particolari esigenze lavorative cui entrambi potrebbero dover far fronte.
3) Il signor RE si obbliga a corrispondere alla GN quale contributo al Pt_1
mantenimento della figlia minore la somma mensile pari ad Euro 500,00 (euro Per_1
cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese a decorrere da gennaio 2025 a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie della madre.
Il signor RE contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente,
considerandosi il contenuto di detto protocollo parte integrante del presente accordo.
I rimborsi di dette spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice e-mail o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata alla minore
3 ai fini delle detrazioni spettanti per legge.
4) I ricorrenti convengono che l'assegno unico e universale per la figlia venga Per_1
percepito integralmente dalla GN;
a tal fine il signor RE si Parte_1
impegna a fornire collaborazione mettendo a disposizione eventuale documentazione che venisse richiesta per accedere al predetto beneficio.
5) I genitori si impegnano ad incaricare uno psicologo abilitato, da individuare congiuntamente, per garantire alla figlia un supporto psico-emotivo al fine di affrontare l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e mantenere / rinsaldare il rapporto affettivo con lo stesso;
6) I ricorrenti si impegnano a mantenere un contatto, prevalentemente scritto
(whatsapp) al fine di confrontarsi sugli aspetti pratico-organizzativi relativi agli impegni di e sulle questioni educative, di urgenza, di salute ed altre rilevanti;
Per_1
7) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, o altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore . Per_1
8) Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei ricorrenti, rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo essi già provveduto ad estinguere i conti comuni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2024 e TT Parte_1
ID hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della loro figlia minore . Per_1
4 All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i genitori in epigrafe Per_1
riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6