Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2024, n. 27651
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Sentenza 24 ottobre 2024

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In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto imputabile agli amministratori la mancata tenuta delle scritture contabili e non applicabile la causa di non punibilità derivante dalla condotta omissiva del commercialista, al quale era stata affidata la contabilità, trattandosi di violazione talmente macroscopica da non poter sfuggire neanche ad un sommario controllo dei compiti affidati al professionista).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2024, n. 27651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27651
    Data del deposito : 24 ottobre 2024

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