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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5819/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5819 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Turano Parte_1 C.F._1
RA e LA NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, Via
Zara n. 9, in forza di giusta procura presente in atti;
Opponente
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Richini Controparte_1 C.F._2
LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Esine (BS), Via Manzoni n. 145/c in forza giusta procura presente in atti;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto ex. art. 615, comma I c.p.c..
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.03.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto e agli atti esecutivi ex art. 615- 617 c.p.c., Pt_1
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 30.04.2024, con cui
[...] [...] ha intimato al medesimo il pagamento della somma di € 280,00 per il mancato CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, oltre a € 291,82 per competenze di precetto entro il termine di dieci giorni dalla notifica, con l'avvertenza che in difetto di pagamento avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nei termini di legge.
Parte opponente, con il proprio atto di costituzione, ha lamentato:
- nullità della notifica del precetto posto che quest'ultimo è stato notificato all'indirizzo PEC della propria ditta individuale, dovendo invero essere effettuata nelle forme ordinarie ovvero via posta o tramite ufficiali giudiziari;
- nullità precetto per mancata apposizione formula esecutiva;
- inesistenza del titolo esecutivo in quanto la entenza di scioglimento del matrimonio non può essere utilizzata quale titolo esecutivo per le spese straordinarie poiché non possiede i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., in particolar modo con riferimento alla liquidità;
- violazione e falsa applicazione del titolo esecutivo in quanto le spese straordinarie nell'interesse della figlia debbono essere concordate e documentate come prevede la sentenza di divorzio n.
1032/2015 e, in questo caso, non lo sono state.
Parte opposta ha provveduto a costituirsi in giudizio mediante comparsa di risposta in data
05.07.2024, contestando la fondatezza dell'opposizione a precetto della quale ha chiesto il rigetto per i seguenti motivi: incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c.; validità notifica precetto, posto che l'indirizzo PEC di destinazione della medesima è utilizzato da parte opponente anche per questioni personali;
la sentenza di divorzio di per sé esecutiva non necessita di alcuna formula e costituisce quindi titolo esecutivo;
assenza di violazione e falsa applicazione del titolo esecutivo, posto che le spese straordinarie, laddove corrispondano all'interesse della figlia, devono essere rimborsate in capo al coniuge che le ha anticipate, anche se non concordate;
Non è stata espletata attività istruttoria.
All'udienza del 17.10.2024, le parti hanno reso edotto questo Giudice che l'opponente ha pagato il capitale portato dal precetto e che hanno altresì concordato le modalità di rimborso delle spese del percorso psicologico, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza del 12.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Stante l'intercorso accordo tra le parti relativamente agli importi richiesti dall'opposta all'opponente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Permane tra le parti disaccordo in ordine alla regolamentazione delle spese di causa. Spetta pertanto a questo Giudice valutare la c.d. soccombenza virtuale.
L'opponente è virtualmente soccombente.
Infatti l'eccezione di incompetenza per valore di questo Giudice in favore del Giudice di Pace di
Brescia sollevata da parte opposta è fondata: come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di legittimità “la competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni di separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale”
(Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6297).
Sebbene il suddetto principio sia scaturito all'esito di una controversia avente ad oggetto le obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione personale, si ritiene che esso sia comunque applicabile alla vicenda odierna, in cui è già presente una sentenza di divorzio n.
1032/2015 emessa dal Tribunale di Brescia, per ragioni di comunanza oggettuale dato che la questione verte pur sempre intorno all'adempimento di spese straordinarie imposte ad uno dei coniugi seppur in sede di divorzio.
Pertanto il giudice adito è nella specie incompetente per valore in favore del Giudice di Pace di
Brescia, posto che ai sensi dell'art. 7 c.p.c. “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Infatti l'atto di precetto opposto ammonta ad € 280,00 per il mancato versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'opposta per la figlia oltre a € 291,82 per competenze di precetto e quindi essendo un ammontare inferiore ai diecimila euro, la controversia è di spettanza del Giudice di Pace.
Per tale ragione l'opponente va dichiarato virtualmente soccombente per aver introdotto la presente controversia davanti al Tribunale anziché davanti al Giudice di Pace.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara l'opponente virtualmente soccombente;
-per l'effetto, condanna a rifondere a le spese di causa che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 180,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 9.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5819 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Turano Parte_1 C.F._1
RA e LA NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, Via
Zara n. 9, in forza di giusta procura presente in atti;
Opponente
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Richini Controparte_1 C.F._2
LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Esine (BS), Via Manzoni n. 145/c in forza giusta procura presente in atti;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto ex. art. 615, comma I c.p.c..
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.03.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto e agli atti esecutivi ex art. 615- 617 c.p.c., Pt_1
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 30.04.2024, con cui
[...] [...] ha intimato al medesimo il pagamento della somma di € 280,00 per il mancato CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, oltre a € 291,82 per competenze di precetto entro il termine di dieci giorni dalla notifica, con l'avvertenza che in difetto di pagamento avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nei termini di legge.
Parte opponente, con il proprio atto di costituzione, ha lamentato:
- nullità della notifica del precetto posto che quest'ultimo è stato notificato all'indirizzo PEC della propria ditta individuale, dovendo invero essere effettuata nelle forme ordinarie ovvero via posta o tramite ufficiali giudiziari;
- nullità precetto per mancata apposizione formula esecutiva;
- inesistenza del titolo esecutivo in quanto la entenza di scioglimento del matrimonio non può essere utilizzata quale titolo esecutivo per le spese straordinarie poiché non possiede i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., in particolar modo con riferimento alla liquidità;
- violazione e falsa applicazione del titolo esecutivo in quanto le spese straordinarie nell'interesse della figlia debbono essere concordate e documentate come prevede la sentenza di divorzio n.
1032/2015 e, in questo caso, non lo sono state.
Parte opposta ha provveduto a costituirsi in giudizio mediante comparsa di risposta in data
05.07.2024, contestando la fondatezza dell'opposizione a precetto della quale ha chiesto il rigetto per i seguenti motivi: incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c.; validità notifica precetto, posto che l'indirizzo PEC di destinazione della medesima è utilizzato da parte opponente anche per questioni personali;
la sentenza di divorzio di per sé esecutiva non necessita di alcuna formula e costituisce quindi titolo esecutivo;
assenza di violazione e falsa applicazione del titolo esecutivo, posto che le spese straordinarie, laddove corrispondano all'interesse della figlia, devono essere rimborsate in capo al coniuge che le ha anticipate, anche se non concordate;
Non è stata espletata attività istruttoria.
All'udienza del 17.10.2024, le parti hanno reso edotto questo Giudice che l'opponente ha pagato il capitale portato dal precetto e che hanno altresì concordato le modalità di rimborso delle spese del percorso psicologico, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza del 12.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Stante l'intercorso accordo tra le parti relativamente agli importi richiesti dall'opposta all'opponente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Permane tra le parti disaccordo in ordine alla regolamentazione delle spese di causa. Spetta pertanto a questo Giudice valutare la c.d. soccombenza virtuale.
L'opponente è virtualmente soccombente.
Infatti l'eccezione di incompetenza per valore di questo Giudice in favore del Giudice di Pace di
Brescia sollevata da parte opposta è fondata: come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di legittimità “la competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni di separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale”
(Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6297).
Sebbene il suddetto principio sia scaturito all'esito di una controversia avente ad oggetto le obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione personale, si ritiene che esso sia comunque applicabile alla vicenda odierna, in cui è già presente una sentenza di divorzio n.
1032/2015 emessa dal Tribunale di Brescia, per ragioni di comunanza oggettuale dato che la questione verte pur sempre intorno all'adempimento di spese straordinarie imposte ad uno dei coniugi seppur in sede di divorzio.
Pertanto il giudice adito è nella specie incompetente per valore in favore del Giudice di Pace di
Brescia, posto che ai sensi dell'art. 7 c.p.c. “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Infatti l'atto di precetto opposto ammonta ad € 280,00 per il mancato versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'opposta per la figlia oltre a € 291,82 per competenze di precetto e quindi essendo un ammontare inferiore ai diecimila euro, la controversia è di spettanza del Giudice di Pace.
Per tale ragione l'opponente va dichiarato virtualmente soccombente per aver introdotto la presente controversia davanti al Tribunale anziché davanti al Giudice di Pace.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara l'opponente virtualmente soccombente;
-per l'effetto, condanna a rifondere a le spese di causa che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 180,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 9.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno