Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 21/07/2025, n. 14370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14370 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06908/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6908 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a New Delhi, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego di visto di reingresso, emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 22 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la dichiarazione a verbale, compiuta nell’odierna udienza dal difensore del ricorrente, con la quale è stata dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- col ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22 dicembre 2021, con cui l’Ambasciata d’Italia a New Delhi, su conforme avviso della Questura di Latina, ha denegato il suo reingresso nel Paese;
- il Ministero degli Esteri si è costituito in giudizio e con memoria ne ha sostenuto l’infondatezza;
- con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare proposta a corredo del ricorso è stata respinta;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2025 - sentiti i legali come da verbale e in particolare quello del ricorrente, che ha rappresentato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione - la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione del difensore del ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse al ricorso;
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta- Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Pavia, Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO